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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/07/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE
Il giudice terminata la discussione orale,
(art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.), pronunzia la presente
S E N T E N Z A
nel proc. n. 2786/2024 RG promosso da , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , Parte_5 Parte_6 Parte_7 con l'avv. Luigi Prete ricorrenti contro
Controparte_1 con l'avv. Giorgia Pinciroli resistente nonché contro
Controparte_2 con l'avv. Pietro Gasparoli resistente nonché contro
Controparte_3 con l'avv. Riccardo Prando resistente nonché contro
CP_4 con l'avv. Roberta Marcolongo
resistente nonché contro
1
Controparte_5 con l'avv. Sofia Zampieri resistente
OGGETTO: fissazione giudiziale di un termine di adempimento ex artt. 1183 c.c. – 700 c.p.c.
MOTIVAZIONE
1. , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_8
, ed , in qualità di proprietari di unità immobiliari site nel
[...] Parte_6 Parte_7
in via Turazza 48 a Padova, hanno proposto Controparte_2 ricorso ex art. 281 decies c.p.c. domandando - anche ai sensi dell'art. 700 c.p.c. - la fissazione del termine non superiore a 30 giorni - ex art. 1183, primo comma, c.c. - entro il quale
[...] Cont (di seguito deve eseguire alcuni lavori descritti nel contratto di Controparte_1 appalto stipulato il 14.12.2021 con il , e precisamente la posa in opera della CP_2 pavimentazione del lastrico solare, l'apposizione dei divisori tra le unità immobiliari, la sostituzione degli infissi nelle proprietà di e di Parte_9 Parte_7 nonché l'apposizione degli scuri nelle proprietà di tutti i ricorrenti. A tal fine i ricorrenti hanno dedotto che: 1) secondo gli artt. 4 e 11 del contratto la fine lavori era prevista per il 31.12.2022;
2) non è mai stata accordata per iscritto alcuna proroga;
3) la resistente HSE ha smontato i ponteggi del cantiere tra fine ottobre e inizio novembre 2023 sebbene i lavori non siano ancora conclusi. Quanto al periculum in mora, hanno allegato l'esistenza di un grave ed attuale pericolo per i condomini e, in particolar modo, per i bambini, rappresentato dall'uso del lastrico solare con una pavimentazione non eseguita a regola d'arte e dalla mancanza dei divisori tra le proprietà. Nel merito, hanno ribadito la richiesta di fissazione giudiziale del termine, chiedendo altresì, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., la fissazione della somma di euro 200,00 per ogni giorno di ritardo dall'1.01.2023 o da altra data ritenuta di giustizia. Hanno quindi evocato in giudizio HSE, nonché - “affinchè ne abbiano scienza” - l'RC. , l'RC. CP_4
, l'RC. e il . Controparte_5 Controparte_3 Controparte_2
Cont C replica di aver stipulato con Dos. d.o.o. (società slovena) un contratto avente ad oggetto la fornitura e la posa in opera dei serramenti ed ha affidato a Parte_10
l'esecuzione dei lavori. Pertanto essa non sarebbe stata l'esecutrice materiale dei lavori e non le potrebbe essere addebitato lo smontaggio dei ponteggi. La ragione della mancata realizzazione delle reti divisorie sarebbe da individuarsi nella mancanza della definitiva approvazione della proposta progettuale da parte dei condomini. Non sussisterebbe il pericolo paventato dai ricorrenti, in quanto l'accesso all'area del lastrico solare sarebbe sempre stato interdetto ai non autorizzati. Nel merito, sostiene che la richiesta di fissazione del termine ex cit. art. 1183, primo comma, c.c., sarebbe infondata, dal momento che le parti hanno pattuito un termine inequivocabile e che, nel caso di specie, non è ancora spirato quello massimo tollerabile per l'esecuzione delle prestazioni.
2 L'RC. , costituitosi, sostiene che il suo ruolo nella riqualificazione CP_4 sarebbe stato limitato alla gestione della sicurezza nel cantiere.
L'RC. , costituitasi, afferma che il suo ruolo si sarebbe limitato alla Controparte_5 direzione dei soli lavori di sostituzione dei serramenti e che le doglianze dei ricorrenti non Cont riguarderebbero la sua posizione, ma solo l'operato di
L'RC. , costituitosi, espone di non aver ricoperto l'incarico di Controparte_3 direttore dei lavori e che comunque esulerebbe dai compiti del direttore dei lavori il controllo del rispetto del termine fissato dal giudice.
Il , costituitosi, sostiene che le doglianze dei Controparte_2 ricorrenti non concernono la sua posizione e che non competerebbe né all'amministratore né al la verifica del rispetto di un termine/ordine impartito dal giudice. CP_2
2. Con ordinanza cautelare 22 luglio 2024 emessa all'esito dell'udienza del precedente
4 luglio, questo tribunale ha respinto la domanda di fissazione del termine proposta dai ricorrenti ai sensi del cit. art. 1183 c.c.. In tale ordinanza questo tribunale ha testualmente osservato quanto segue. “… a norma del cit. art. 1183, primo comma, c.c., se non è determinato il tempo entro il quale deve essere eseguita la prestazione oggetto dell'obbligazione, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice. Alla regola dell'immediata esigibilità della prestazione fa quindi eccezione l'ipotesi del differimento del momento esecutivo in base ad elementi del caso concreto che consentano di evincere che l'oggetto dell'obbligazione non si presta ad un'esecuzione istantanea ed immediata, ma richiede che sia assicurato al debitore un termine congruo per predisporre i mezzi necessari all'adempimento. In tale evenienza, spetta primariamente alle parti individuare il diverso termine e, solo in mancanza di un loro accordo sul punto, è il giudice a stabilirlo. Il provvedimento del giudice costituisce pertanto uno strumento di integrazione della volontà contrattuale delle parti che assurge a extrema ratio; - precisato che la fissazione di un termine da parte del giudice è prevista anche da altre norme, come ad esempio gli artt. 1331, 1482,
1771, 1810 e 1817 c.c., nonché dall'art. 749 c.p.c.; - ritenuto di condividere l'interpretazione della dottrina dominante secondo cui la fissazione giudiziale del termine è - sul piano processuale - un provvedimento di giurisdizione volontaria (sub specie amministrazione giudiziaria di diritto privato), tanto che, anche al di fuori della materia delle successioni, si ritiene applicabile il procedimento previsto dal cit. art. 749 c.p.c.. Come noto, la giurisdizione volontaria consiste in un'attività giurisdizionale nella quale non vengono coinvolti diritti soggettivi, come invece usualmente accade in quella contenziosa, ma l'autorità giudiziaria viene eccezionalmente chiamata ad “amministrare” interessi privati;
- ritenuto allora che la domanda - anche cautelare - di fissazione del termine ex cit. art. 1183, primo comma, c.c., non
3 possa essere esaminata nel merito, poiché - come accennato - essa trova la propria sede naturale nella giurisdizione volontaria ex cit. art. 749 c.p.c. e non nella presente sede contenziosa;
- ricordato altresì che, come noto, la tutela cautelare prevista dal cit. art. 700
c.p.c. presuppone che vi sia il fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere un diritto, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile;
- ritenuto quindi che, anche dal punto di vista strettamente cautelare, questo giudice non possa prendere in considerazione la richiesta di fissazione di un termine entro cui devono aver luogo la posa in opera della pavimentazione del lastrico solare, l'apposizione dei divisori tra le unità immobiliari, la sostituzione degli infissi nelle proprietà di e di Parte_9
nonché l'apposizione degli scuri nelle proprietà di tutti i ricorrenti: ciò in quanto, Parte_7 come detto, non vi è alcun diritto soggettivo che questi ultimi possano far valere”. Di qui, come detto, il rigetto della domanda cautelare attorea.
3. Con atto depositato il 9.10.2024, gli attori hanno formulato istanza ex art. 177 c.p.c. chiedendo a questo tribunale di modificare/revocare la cit. ordinanza 22.07.2024 al fine di rimettere il fascicolo al presidente del tribunale affinché questi riassegni la causa al giudice competente ex cit. art. 749 c.p.c. Essi sostengono infatti che la questione riguardi la sola
“distribuzione degli affari interni del giudice” e che se vi è stato un errore nella vicenda, questo
è da attribuire unicamente alla cancelleria del tribunale. Sarebbe stato compito della cancelleria far presente al presidente che la loro domanda giudiziale era stata formulata per
“la previsione di un termine per adempiere”. Essi evidenziano la chiarezza del proprio atto introduttivo che emergerebbe dal tenore letterale di una serie di disposizioni contenute nel ricorso quali: “Ricorso per la previsione giudiziale del termine ex art. 1183 c.c. e della sanzione ex art. 614 c.p.c.”, “In via preliminare ed inaudita altera parte […] stabilire il termine ex art. 1183 c.c.”, “anche stabilito ex art. 700 c.p.c.”. Quindi, secondo il ricorrente, il tenore letterale rendeva evidente che nessun procedimento cautelare urgente ex art. 700 c.p.c. era stato proposto in via principale o come procedimento autonomo e preliminare, ma solo in via subordinata. In ogni caso, questo giudice potrebbe in ogni caso disporre la fissazione del termine ai sensi del cit. art. 1183 c.c..
4. Instaurato il contraddittorio sul punto mediante onere di notifica dell'istanza e concessione di termine per memorie;
respinta l'istanza di chiamare in causa con Pt_10 sede in Vigonza (PD), Via Bachelet n. 8, e di DOS. con sede in Sezana (Slovenia), CP_8 Cont Via Partizanska Cesta 33B, chiesta da concessi i termini richiesti da ricorrenti ai sensi dell'art. 281 duodecies, quarto comma, c.p.c.; respinte le istanze istruttorie in quanto irrilevanti;
precisate le conclusioni, al termine della discussione la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
5. Ciò premesso, iniziando dall'esame dell'istanza attorea del 9.10.2024, essa, come correttamente eccepito dal , dall'RC. e dall'RC. CP_2 Controparte_3 [...]
[..
[...] va dichiarata inammissibile. Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 177, terzo comma, n. CP_9
3, c.p.c., non possono essere modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate le ordinanze per le quali la legge predispone uno speciale mezzo di reclamo. E le ordinanze cautelari, di rigetto o di accoglimento, sono soggette al reclamo previsto dall'art. 669 tercedies
c.p.c..
6. Nel merito, questo tribunale ritiene che non vi siano motivi per discostarsi da quanto già osservato nella cit. ordinanza di rigetto della domanda cautelare.
Va solo aggiunto che non è processualmente possibile definire il presente procedimento né mediante una mera ordinanza di trasmissione degli atti al presidente del tribunale al fine della eventuale riassegnazione al giudice della volontaria giurisdizione, né mediante la fissazione del termine ex cit. art. 1183 c.c.: e ciò in quanto il procedimento è stato instaurato ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c., con la conseguenza che, stante il principio di tassatività degli atti processuali, esso deve necessariamente concludersi con il provvedimento conclusivo previsto per tale procedimento, vale a dire con la presente sentenza, così come espressamente previsto dagli artt. 281 terdecies e sexies c.p.c.. La giurisprudenza di legittimità indicata dai ricorrenti si applica solo ai procedimenti contenziosi
(qualora non si ponga una questione di competenza, ma solo di distribuzione degli affari interni dello stesso tribunale, come ad esempio qualora venga introdotta col rito ordinario un procedimento contenzioso che deve essere trattato dal giudice del lavoro dello stesso tribunale, o viceversa). Quanto alla giurisprudenza di merito che ha ammesso l'ammissibilità della fissazione del termine in sede contenziosa, essa non è condivisibile, considerando anche che la questione, da detta giurisprudenza, non è stata trattata ex professo.
Posto inoltre che l'iscrizione al ruolo degli affari contenziosi è stata decisa dagli stessi ricorrenti, in linea di principio non vi era alcun onere per il relativo cancelliere di esaminare il ricorso, interpretarlo e disporre d'ufficio l'iscrizione ad un ruolo diverso, vale a dire a quello della volontaria giurisdizione, e ciò in quanto la scelta degli attori non era da lui sindacabile, anche perché l'esplicita menzione - nel ricorso - degli artt. 281 undecies, 700 e 614 bis c.p.c., nonché all'avvertimento di cui alla sua pag. 7, confermavano la correttezza dell'iscrizione al ruolo contenzioso.
7. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Cont
8. Tra i ricorrenti ed le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Anche gli altri convenuti hanno diritto alla loro refusione in quanto se da un lato è ben vero che a loro la notifica del ricorso sembrerebbe essere avvenuta a mero titolo di denuntiatio litis (“AFFINCHÉ NE ABBIANO SCIENZA”, v. cit. pagg. 1 e 2 del ricorso), in realtà nelle conclusioni dello stesso ricorso si legge quanto segue: “contestualmente ordinando all'amministratore condominiale e ai D.L. e al Responsabile Lavori di verificare che Parte_11 compia le opere entro il termine stabilito dallo stesso Giudice che si chiede non sia superiore
5 a 30 giorni… contestualmente ordinando all'amministratore condominiale e ai D.L. e al
Responsabile Lavori di verificare che compia le opere entro il termine stabilito dallo Pt_11 Cont stesso Giudice che si chiede non sia superiore a 30 giorni”. E' quindi chiaro che non solo
è parte del giudizio, ma lo sono anche tutti gli altri convenuti, poiché anche nei loro confronti sono state proposte domande giudiziali.
Il compenso professionale è determinati nei minimi per cause di valore indeterminabile
– complessità media.
P Q M
Il tribunale, definitivamente pronunziando, dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna i ricorrenti in solido a rifondere a tutti i convenuti le spese di giudizio, liquidate - per ciascuno - in euro 8.751,00 per compenso professionale oltre accessori di legge e spese generali.
Padova, 14 luglio 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE
Il giudice terminata la discussione orale,
(art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.), pronunzia la presente
S E N T E N Z A
nel proc. n. 2786/2024 RG promosso da , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , Parte_5 Parte_6 Parte_7 con l'avv. Luigi Prete ricorrenti contro
Controparte_1 con l'avv. Giorgia Pinciroli resistente nonché contro
Controparte_2 con l'avv. Pietro Gasparoli resistente nonché contro
Controparte_3 con l'avv. Riccardo Prando resistente nonché contro
CP_4 con l'avv. Roberta Marcolongo
resistente nonché contro
1
Controparte_5 con l'avv. Sofia Zampieri resistente
OGGETTO: fissazione giudiziale di un termine di adempimento ex artt. 1183 c.c. – 700 c.p.c.
MOTIVAZIONE
1. , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_8
, ed , in qualità di proprietari di unità immobiliari site nel
[...] Parte_6 Parte_7
in via Turazza 48 a Padova, hanno proposto Controparte_2 ricorso ex art. 281 decies c.p.c. domandando - anche ai sensi dell'art. 700 c.p.c. - la fissazione del termine non superiore a 30 giorni - ex art. 1183, primo comma, c.c. - entro il quale
[...] Cont (di seguito deve eseguire alcuni lavori descritti nel contratto di Controparte_1 appalto stipulato il 14.12.2021 con il , e precisamente la posa in opera della CP_2 pavimentazione del lastrico solare, l'apposizione dei divisori tra le unità immobiliari, la sostituzione degli infissi nelle proprietà di e di Parte_9 Parte_7 nonché l'apposizione degli scuri nelle proprietà di tutti i ricorrenti. A tal fine i ricorrenti hanno dedotto che: 1) secondo gli artt. 4 e 11 del contratto la fine lavori era prevista per il 31.12.2022;
2) non è mai stata accordata per iscritto alcuna proroga;
3) la resistente HSE ha smontato i ponteggi del cantiere tra fine ottobre e inizio novembre 2023 sebbene i lavori non siano ancora conclusi. Quanto al periculum in mora, hanno allegato l'esistenza di un grave ed attuale pericolo per i condomini e, in particolar modo, per i bambini, rappresentato dall'uso del lastrico solare con una pavimentazione non eseguita a regola d'arte e dalla mancanza dei divisori tra le proprietà. Nel merito, hanno ribadito la richiesta di fissazione giudiziale del termine, chiedendo altresì, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., la fissazione della somma di euro 200,00 per ogni giorno di ritardo dall'1.01.2023 o da altra data ritenuta di giustizia. Hanno quindi evocato in giudizio HSE, nonché - “affinchè ne abbiano scienza” - l'RC. , l'RC. CP_4
, l'RC. e il . Controparte_5 Controparte_3 Controparte_2
Cont C replica di aver stipulato con Dos. d.o.o. (società slovena) un contratto avente ad oggetto la fornitura e la posa in opera dei serramenti ed ha affidato a Parte_10
l'esecuzione dei lavori. Pertanto essa non sarebbe stata l'esecutrice materiale dei lavori e non le potrebbe essere addebitato lo smontaggio dei ponteggi. La ragione della mancata realizzazione delle reti divisorie sarebbe da individuarsi nella mancanza della definitiva approvazione della proposta progettuale da parte dei condomini. Non sussisterebbe il pericolo paventato dai ricorrenti, in quanto l'accesso all'area del lastrico solare sarebbe sempre stato interdetto ai non autorizzati. Nel merito, sostiene che la richiesta di fissazione del termine ex cit. art. 1183, primo comma, c.c., sarebbe infondata, dal momento che le parti hanno pattuito un termine inequivocabile e che, nel caso di specie, non è ancora spirato quello massimo tollerabile per l'esecuzione delle prestazioni.
2 L'RC. , costituitosi, sostiene che il suo ruolo nella riqualificazione CP_4 sarebbe stato limitato alla gestione della sicurezza nel cantiere.
L'RC. , costituitasi, afferma che il suo ruolo si sarebbe limitato alla Controparte_5 direzione dei soli lavori di sostituzione dei serramenti e che le doglianze dei ricorrenti non Cont riguarderebbero la sua posizione, ma solo l'operato di
L'RC. , costituitosi, espone di non aver ricoperto l'incarico di Controparte_3 direttore dei lavori e che comunque esulerebbe dai compiti del direttore dei lavori il controllo del rispetto del termine fissato dal giudice.
Il , costituitosi, sostiene che le doglianze dei Controparte_2 ricorrenti non concernono la sua posizione e che non competerebbe né all'amministratore né al la verifica del rispetto di un termine/ordine impartito dal giudice. CP_2
2. Con ordinanza cautelare 22 luglio 2024 emessa all'esito dell'udienza del precedente
4 luglio, questo tribunale ha respinto la domanda di fissazione del termine proposta dai ricorrenti ai sensi del cit. art. 1183 c.c.. In tale ordinanza questo tribunale ha testualmente osservato quanto segue. “… a norma del cit. art. 1183, primo comma, c.c., se non è determinato il tempo entro il quale deve essere eseguita la prestazione oggetto dell'obbligazione, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice. Alla regola dell'immediata esigibilità della prestazione fa quindi eccezione l'ipotesi del differimento del momento esecutivo in base ad elementi del caso concreto che consentano di evincere che l'oggetto dell'obbligazione non si presta ad un'esecuzione istantanea ed immediata, ma richiede che sia assicurato al debitore un termine congruo per predisporre i mezzi necessari all'adempimento. In tale evenienza, spetta primariamente alle parti individuare il diverso termine e, solo in mancanza di un loro accordo sul punto, è il giudice a stabilirlo. Il provvedimento del giudice costituisce pertanto uno strumento di integrazione della volontà contrattuale delle parti che assurge a extrema ratio; - precisato che la fissazione di un termine da parte del giudice è prevista anche da altre norme, come ad esempio gli artt. 1331, 1482,
1771, 1810 e 1817 c.c., nonché dall'art. 749 c.p.c.; - ritenuto di condividere l'interpretazione della dottrina dominante secondo cui la fissazione giudiziale del termine è - sul piano processuale - un provvedimento di giurisdizione volontaria (sub specie amministrazione giudiziaria di diritto privato), tanto che, anche al di fuori della materia delle successioni, si ritiene applicabile il procedimento previsto dal cit. art. 749 c.p.c.. Come noto, la giurisdizione volontaria consiste in un'attività giurisdizionale nella quale non vengono coinvolti diritti soggettivi, come invece usualmente accade in quella contenziosa, ma l'autorità giudiziaria viene eccezionalmente chiamata ad “amministrare” interessi privati;
- ritenuto allora che la domanda - anche cautelare - di fissazione del termine ex cit. art. 1183, primo comma, c.c., non
3 possa essere esaminata nel merito, poiché - come accennato - essa trova la propria sede naturale nella giurisdizione volontaria ex cit. art. 749 c.p.c. e non nella presente sede contenziosa;
- ricordato altresì che, come noto, la tutela cautelare prevista dal cit. art. 700
c.p.c. presuppone che vi sia il fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere un diritto, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile;
- ritenuto quindi che, anche dal punto di vista strettamente cautelare, questo giudice non possa prendere in considerazione la richiesta di fissazione di un termine entro cui devono aver luogo la posa in opera della pavimentazione del lastrico solare, l'apposizione dei divisori tra le unità immobiliari, la sostituzione degli infissi nelle proprietà di e di Parte_9
nonché l'apposizione degli scuri nelle proprietà di tutti i ricorrenti: ciò in quanto, Parte_7 come detto, non vi è alcun diritto soggettivo che questi ultimi possano far valere”. Di qui, come detto, il rigetto della domanda cautelare attorea.
3. Con atto depositato il 9.10.2024, gli attori hanno formulato istanza ex art. 177 c.p.c. chiedendo a questo tribunale di modificare/revocare la cit. ordinanza 22.07.2024 al fine di rimettere il fascicolo al presidente del tribunale affinché questi riassegni la causa al giudice competente ex cit. art. 749 c.p.c. Essi sostengono infatti che la questione riguardi la sola
“distribuzione degli affari interni del giudice” e che se vi è stato un errore nella vicenda, questo
è da attribuire unicamente alla cancelleria del tribunale. Sarebbe stato compito della cancelleria far presente al presidente che la loro domanda giudiziale era stata formulata per
“la previsione di un termine per adempiere”. Essi evidenziano la chiarezza del proprio atto introduttivo che emergerebbe dal tenore letterale di una serie di disposizioni contenute nel ricorso quali: “Ricorso per la previsione giudiziale del termine ex art. 1183 c.c. e della sanzione ex art. 614 c.p.c.”, “In via preliminare ed inaudita altera parte […] stabilire il termine ex art. 1183 c.c.”, “anche stabilito ex art. 700 c.p.c.”. Quindi, secondo il ricorrente, il tenore letterale rendeva evidente che nessun procedimento cautelare urgente ex art. 700 c.p.c. era stato proposto in via principale o come procedimento autonomo e preliminare, ma solo in via subordinata. In ogni caso, questo giudice potrebbe in ogni caso disporre la fissazione del termine ai sensi del cit. art. 1183 c.c..
4. Instaurato il contraddittorio sul punto mediante onere di notifica dell'istanza e concessione di termine per memorie;
respinta l'istanza di chiamare in causa con Pt_10 sede in Vigonza (PD), Via Bachelet n. 8, e di DOS. con sede in Sezana (Slovenia), CP_8 Cont Via Partizanska Cesta 33B, chiesta da concessi i termini richiesti da ricorrenti ai sensi dell'art. 281 duodecies, quarto comma, c.p.c.; respinte le istanze istruttorie in quanto irrilevanti;
precisate le conclusioni, al termine della discussione la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
5. Ciò premesso, iniziando dall'esame dell'istanza attorea del 9.10.2024, essa, come correttamente eccepito dal , dall'RC. e dall'RC. CP_2 Controparte_3 [...]
[..
[...] va dichiarata inammissibile. Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 177, terzo comma, n. CP_9
3, c.p.c., non possono essere modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate le ordinanze per le quali la legge predispone uno speciale mezzo di reclamo. E le ordinanze cautelari, di rigetto o di accoglimento, sono soggette al reclamo previsto dall'art. 669 tercedies
c.p.c..
6. Nel merito, questo tribunale ritiene che non vi siano motivi per discostarsi da quanto già osservato nella cit. ordinanza di rigetto della domanda cautelare.
Va solo aggiunto che non è processualmente possibile definire il presente procedimento né mediante una mera ordinanza di trasmissione degli atti al presidente del tribunale al fine della eventuale riassegnazione al giudice della volontaria giurisdizione, né mediante la fissazione del termine ex cit. art. 1183 c.c.: e ciò in quanto il procedimento è stato instaurato ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c., con la conseguenza che, stante il principio di tassatività degli atti processuali, esso deve necessariamente concludersi con il provvedimento conclusivo previsto per tale procedimento, vale a dire con la presente sentenza, così come espressamente previsto dagli artt. 281 terdecies e sexies c.p.c.. La giurisprudenza di legittimità indicata dai ricorrenti si applica solo ai procedimenti contenziosi
(qualora non si ponga una questione di competenza, ma solo di distribuzione degli affari interni dello stesso tribunale, come ad esempio qualora venga introdotta col rito ordinario un procedimento contenzioso che deve essere trattato dal giudice del lavoro dello stesso tribunale, o viceversa). Quanto alla giurisprudenza di merito che ha ammesso l'ammissibilità della fissazione del termine in sede contenziosa, essa non è condivisibile, considerando anche che la questione, da detta giurisprudenza, non è stata trattata ex professo.
Posto inoltre che l'iscrizione al ruolo degli affari contenziosi è stata decisa dagli stessi ricorrenti, in linea di principio non vi era alcun onere per il relativo cancelliere di esaminare il ricorso, interpretarlo e disporre d'ufficio l'iscrizione ad un ruolo diverso, vale a dire a quello della volontaria giurisdizione, e ciò in quanto la scelta degli attori non era da lui sindacabile, anche perché l'esplicita menzione - nel ricorso - degli artt. 281 undecies, 700 e 614 bis c.p.c., nonché all'avvertimento di cui alla sua pag. 7, confermavano la correttezza dell'iscrizione al ruolo contenzioso.
7. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Cont
8. Tra i ricorrenti ed le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Anche gli altri convenuti hanno diritto alla loro refusione in quanto se da un lato è ben vero che a loro la notifica del ricorso sembrerebbe essere avvenuta a mero titolo di denuntiatio litis (“AFFINCHÉ NE ABBIANO SCIENZA”, v. cit. pagg. 1 e 2 del ricorso), in realtà nelle conclusioni dello stesso ricorso si legge quanto segue: “contestualmente ordinando all'amministratore condominiale e ai D.L. e al Responsabile Lavori di verificare che Parte_11 compia le opere entro il termine stabilito dallo stesso Giudice che si chiede non sia superiore
5 a 30 giorni… contestualmente ordinando all'amministratore condominiale e ai D.L. e al
Responsabile Lavori di verificare che compia le opere entro il termine stabilito dallo Pt_11 Cont stesso Giudice che si chiede non sia superiore a 30 giorni”. E' quindi chiaro che non solo
è parte del giudizio, ma lo sono anche tutti gli altri convenuti, poiché anche nei loro confronti sono state proposte domande giudiziali.
Il compenso professionale è determinati nei minimi per cause di valore indeterminabile
– complessità media.
P Q M
Il tribunale, definitivamente pronunziando, dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna i ricorrenti in solido a rifondere a tutti i convenuti le spese di giudizio, liquidate - per ciascuno - in euro 8.751,00 per compenso professionale oltre accessori di legge e spese generali.
Padova, 14 luglio 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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