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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/12/2025, n. 7786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7786 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. EL CA presidente dott.ssa IO CH consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5396/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.2025 e vertente
TRA
p.i. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Fabio Valenti, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._1
, c.f. CP_2 C.F._2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Ferrante e Rita Mastrangeli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATI
pagina 1 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia ha ad oggetto il diritto di a ottenere il pagamento della Parte_1 provvigione in relazione all'attività di intermediazione asseritamente prestata in ordine al contratto di locazione concluso tra e da un lato, ed Controparte_1 CP_2 [...]
dall'altro. Controparte_3
***
La pretesa azionata ha dato origine a due giudizi, il primo di opposizione a decreto ingiuntivo e il secondo di accertamento negativo del credito, entrambi instaurati dai suddetti CP_1
e
[...] CP_2
***
I giudizi sono stati riuniti e, all'esito, con sentenza n. 12221/2022, R.G. n. 35517/2018, pubblicata in data 1.8.2022, il Tribunale di Roma ha così provveduto:
‹‹• accoglie l'opposizione (n. 35517/2018 rg) e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 5539/2018 del 5-6/3/2018 (rg n. 12973/2018);
• dichiara che nulla devono gli opponenti e all'opposta per il Controparte_1 CP_2 Parte_1 titolo dedotto in giudizio;
• in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dagli opponenti, condanna l'opposta al pagamento, in favore degli opponenti e a titolo di ripetizione di indebito, della somma di € 7.230,00, oltre agli interessi legali, come meglio indicato in motivazione;
• rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. della società opposta;
• accoglie negli stessi termini la domanda di accertamento negativo, svolta dagli attori e Controparte_1
nei confronti della convenuta nella causa riunita (n. 52516/2020 rg); CP_2 Parte_1
• condanna l'opposta al pagamento, in favore degli opponenti, delle spese di lite, che liquida in € 4.835,00 per compensi professionali e in € 145,50,00 per spese, oltre rimborso forfettario, Cp e Iva come per legge››.
***
In estrema sintesi, il giudice ha ripercorso la vicenda rilevando che:
, con il ricorso monitorio, allegava l'effettuazione di una prestazione di Parte_1 intermediazione sulla base dell'incarico ricevuto dagli opponenti in data 25.6.2009 e faceva valere il preteso credito provvigionale per le annualità dovute dal 2013 al 2017 (essendo state pagate quelle relative agli anni 2010-2012); gli opponenti negavano di aver conferito incarico di mediazione a in relazione al Parte_1 contratto di locazione, che era stato concluso con il Controparte_3
27.4.2009 senza alcun apporto da parte della predetta , mentre il 29.9.2009 era la Parte_1
pagina 2 di 14 data di registrazione del contratto e la data del preteso conferimento di incarico (25.6.2009) era successiva di due mesi alla stipula del contratto di locazione;
nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. gli opponenti eccepivano l'alterazione, nelle date, del preteso contratto di conferimento dell'incarico, evidenziando che in precedenza (nel dicembre 2005) era stato effettivamente concluso un contratto di mediazione con l'opposta, che aveva portato (nel gennaio 2006) alla stipulazione di un contratto di locazione con
Vodafone Omnitel NV, poi non andato a buon fine e risolto a causa di problematiche amministrative;
punto di partenza era il contratto, indicato come 'scrittura privata del 25/6/2009'; detta scrittura privata presentava delle correzioni a penna in corrispondenza delle date e del compenso (‹‹… : a pag. 1, in epigrafe, il testo a stampa “… il giorno 19 del mese di Dicembre dell'anno 2005
…” risulta modificato a penna;
infatti i riferimenti '19', 'Dicembre' e '2005' risultano barrati e sovrapposti dai nuovi dati, rispettivamente '25', 'Giugno' e '2009', vergati a penna;
analogamente all'art. 2, lett. a) l'indicazione della durata dell'incarico, riportata nel testo a stampa 'Dicembre 2005' 'Dicembre 2006', risulta modificata e anche in questo caso i dati 'Dicembre 2005' e 'Dicembre 2006' risultano barrati e sovrapposti dai nuovi dati, rispettivamente 'Giugno 2009' e 'Giugno 2010', vergati a penna;
inoltre all'art. 4 il compenso annuo, indicato a stampa nella misura di € '4.000,00', risulta barrato e sovrapposto con l'indicazione '2.000,00', vergata a penna››); vi era coincidenza temporale fra le date a stampa, riportate nella scrittura privata del
25.6.2009 prima della modifica, e il contratto di locazione con Vodafone Omnitel N.V. del
2.1.2006; appariva difficile sostenere che l'incarico potesse essere stato conferito due mesi dopo la stipulazione del contratto di locazione con o che comunque Controparte_3
l'opposta, in forza dell'incarico ricevuto, per sua stessa ammissione, in data 25.6.2009, potesse aver mediato la conclusione di un contratto di locazione stipulato due mesi prima dell'allegato conferimento scritto dell'incarico; con riguardo alle eccezioni sollevate dalla convenuta, non poteva condividersi l'assunto secondo cui l'atto del 25.6.2009 ben poteva essere ricognitivo di un precedente accordo verbale, circostanza mai dedotta nel ricorso monitorio e, del resto, le fatture azionate in via monitoria, facevano formale riferimento all' “… accordo sottoscritto in data 25/6/2009 …”; quanto alla questione della data certa e al richiamo, da parte dell'opposta, dell'art. 2704 c.c., in tempi non sospetti la conduttrice aveva provveduto alla Controparte_3 registrazione del contratto di locazione, indicando il “contratto scritto stipulato in data
27/4/2009 … durata dal 27/4/2009 al 26/4/2018”; pagina 3 di 14 nell'atto dell'Agenzia delle Entrate – Servizio Telematico Entratel si dava atto che in data
29.9.2009 alle ore 15:32 il Sistema Informativo aveva acquisito il file contenente il contratto di locazione, con relativa ricevuta di registrazione;
al di là dell'allegazione di parte convenuta su un ipotetico errore di scrittura nell'apposizione della data sul contratto di locazione, era processualmente emerso, proprio alla luce della descrizione del contratto risultante dalla ricevuta di registrazione rilasciata dall'Agenzia delle
Entrate, che effettivamente le parti (proprietari e conduttore) avevano stipulato il contratto di locazione in data 27.4.2009; vi era dunque “conferma della mancanza di prova, in difetto di conferente allegazione, dell'attività di mediazione che l'opposta avrebbe asseritamente svolto in favore degli opponenti per la conclusione del contratto di locazione con;
Controparte_3 alla luce dei richiamati principi sugli oneri allegatori e probatori a carico dell'opposta, era evidente che la convenuta avrebbe dovuto fornire la prova che effettivamente il contratto di locazione era stato concluso grazie alla propria opera di mediazione, mentre nulla risultava al riguardo, essendo addirittura il preteso incarico di mediazione successivo alla conclusione del contratto asseritamente mediato;
inoltre, non aveva prodotto neppure il contratto di locazione debitamente Parte_1 sottoscritto da poiché il contratto prodotto sub doc. 3 era Controparte_3 sottoscritto soltanto della parte locatrice ed era anche privo di data e timbro di
[...] data e sottoscrizione invece riportati nella copia prodotta dagli attori;
Controparte_3 era difficile ritenere che un mediatore, che aveva asseritamente curato la conclusione del contratto fra le parti messe in contatto, non avesse la copia completa del contratto asseritamente mediato e non fosse stato in grado di indicare nel ricorso monitorio nemmeno la data di effettiva conclusione, avendo indicato solo la data di registrazione;
era vero che, in astratto, “i contraenti, dopo essere stati messi in contatto dal mediatore, possano, al fine di non pagare la provvigione per la mediazione, procedere direttamente alla conclusione del contratto, lasciando all'oscuro il mediatore, e che quest'ultimo possa acquisire solo successivamente, compulsando pubblici registri, conoscenza dell'avvenuta conclusione del contratto, ma nel caso di specie, sempre in base alle allegazioni dell'ingiungente, non ricorre un'ipotesi del genere, avendo invero la pretesa creditrice allegato che aveva adempiuto l'incarico mettendo in contatto le parti che, grazie alla propria mediazione, avevano concluso l'affare asseritamente in data 29/9/2009; quindi l'opposta non ha allegato una conclusione del contratto, a propria insaputa, da parte dei soggetti messi in contatto”; in conclusione, l'opposta (attrice sostanziale) non aveva fornito la prova né della prestazione di mediazione in concreto svolta nella conclusione del contratto di locazione né dell'apporto pagina 4 di 14 causale nella conclusione del contratto di locazione, sicché non aveva diritto alla provvigione pretesa in via monitoria;
le suddette conclusioni non erano revocate in dubbio dal fatto che gli attori avessero pagato le annualità 2010-2012; infatti, l'effettuazione del materiale pagamento, eseguito, in base a quanto allegato dagli attori, sull'erronea convinzione di dover pagare, non modificava la constatazione che la convenuta non aveva alcun diritto di pretendere provvigioni per un'attività di mediazione non svolta o che comunque non ha dato prova di aver svolto in relazione a quello specifico contratto di locazione, richiamato in ricorso;
la prova costituenda richiesta dall'opposta non era ammissibile, in quanto, anche a voler ammettere che gli attori avessero potuto conferire un incarico all'opposta, questo poteva in ipotesi valere per il futuro e non in relazione a un contratto di locazione già concluso due mesi prima;
quanto detto assorbiva ogni questione sull'attribuibilità o meno agli attori del contratto di mandato del 25.6.2009 e sulla necessità o meno della querela di falso, di cui non era stata autorizzata la presentazione, dovendosi ribadire che, anche a voler per ipotesi ritenere riferibile agli attori il contratto del 25.6.2009 di conferimento dell'incarico, lo stesso non poteva riguardare il contratto di locazione stipulato due mesi prima, né l'opposta, che aveva fondato la domanda proprio su detto accordo scritto, aveva fornito la prova della prestazione resa e dell'apporto causale nella conclusione del contratto di locazione del precedente 27.4.2009.
***
Ha proposto appello , articolando tre motivi e chiedendo alla Corte di riformare la Parte_1 sentenza e di:
‹‹1) ammettere le prove orali come articolate nella memoria ex art. 183, comma 2, c.p.c.;
2) confermare il decreto ingiuntivo n. 5539/2018 e/o in accoglimento della domanda avanzata con il suddetto decreto, condannare i sigg.ri e al pagamento in favore della della Controparte_1 CP_2 Parte_1 somma di € 12.200,00 a titolo di compenso provigionale relative alle fatture n. 13 del 30/10/2015 di € 1.220,00,
n. 1 del 28/3/2017 di € 6.100,00, relativa alla seconda semestralità del 2013 e al compenso relativo alle annualità del 2014 e del 2015, n. 2 del 28/3/2017 di € 2.440,00 relativa al compenso dell'annualità del 2016, n.
10 del 4/122017 relativa al pagamento del compenso riguardante l'anno 2017, oltre gli interessi convenzionali ex art. 4 dell'incarico determinati in misura pari a quelli previsti dal d.lgs. 231/2002.
Con vittorie di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio, nonché della fase monitoria››.
***
pagina 5 di 14 Si sono costituiti in giudizio, in data 19.1.2023, gli appellati, chiedendo alla Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
‹‹1) in via pregiudiziale e preliminare, A) accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, inammissibilità, improcedibilità, improponibilità ed inefficacia dell'atto di citazione in appello avversario per genericità ed indeterminatezza nonché per difetto di forma e del contenuto dello stesso per come proposto, per mancato rispetto e/o violazione dell'art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, rigettarlo integralmente;
B) accertare e dichiarare la inammissibilità ed inefficacia dell'appello avversario per intervenuta violazione degli artt. 348 bis c.p.c. e 348 ter c.p.c. e, per l'effetto, respingerlo;
C) accertare e dichiarare la nullità dell'appello così come proposto dalla parte appellante per inammissibilità di nuove domande in appello in totale dispregio di quanto disposto dall'art. 345
c.p.c. per tutto quanto suesposto, con integrale stralcio delle domande e/o richieste nuove e rigetto dell'appello avversario;
2)nel merito, confermare integralmente la impugnata sentenza con conseguente rigetto di tutte le richieste, deduzioni e conclusioni come formulate da parte appellante per essere le stesse del tutto infondate sia in fatto che in diritto per tutti i motivi di cui in premessa.
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali della presente fase di giudizio oltre rimborso delle Spese
Gen., CPA e IVA come per legge››.
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All'udienza del 26.1.2023, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
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Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 7/11.11.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza dell'11.12.2025, con termine fino a venti giorni prima per note (depositate da entrambe le parti).
***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
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In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto infondata.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte pagina 6 di 14 argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto parte appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
***
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., questa è assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021).
***
Ciò detto, il primo motivo di gravame denuncia “ERRORE DI DIRITTO. VIOLAZIONE DELLA NORMA
DI CUI ALL'ART. 2704, I° COMMA, COD. CIV.. ERRATA E SUPERFICIALE VALUTAZIONE ED
INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI DI CAUSA. MANIFESTA ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE”.
Lamenta l'appellante che il giudice avrebbe erroneamente attribuito alla ricevuta di registrazione dell'Agenzia delle Entrate la natura e qualifica di “fatto diverso dalla registrazione che sia idoneo a dimostrare con l'anteriorità della formazione del documento rispetto ad una data Pt_2 determinata” e avrebbe attribuito alla data indicata a penna dalle parti in calce al contratto di locazione e riportata per mera ricezione nella ricevuta di registrazione, certezza di anteriorità
(rispetto alla data della registrazione) della stipula del contratto;
dalle emergenze processuali, in realtà, non è emerso un fatto diverso dalla registrazione tale da rendere opponibile ai terzi la data indicata a penna sul contratto di locazione, dal momento che l'Agenzia delle Entrate non esercita alcun controllo sull'esatta data di stipulazione del contratto e, nello specifico, si è limitata a riportare nella ricevuta di registrazione i dati inseriti telematicamente dagli stipulanti;
ne consegue che nei confronti di il contratto di locazione è opponibile a decorrere Parte_1 dal 29.9.2009, data di registrazione del contratto.
Pertanto, secondo l'appellante, l'intero iter logico argomentativo del primo giudice sarebbe
“consequenzialmente privato del proprio presupposto cardine, così cadendo inesorabilmente l'intero costrutto motivazionale”. pagina 7 di 14 ***
Il secondo motivo denuncia “ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ATTI DI CAUSA E OMESSA/ERRATA
VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA FORNITI”.
Lamenta l'appellante che il primo giudice non avrebbe considerato il fatto giuridicamente rilevante che la scrittura del 25.6.2009 non è stata mai disconosciuta dagli opponenti (né quanto alla sottoscrizione né quanto al contenuto); questi si sono limitati a dedurre che la stessa era intervenuta ben due mesi dopo la stipula del contratto di locazione e ad affermare che nessuna attività di intermediazione era mai intervenuta, essendo stato concluso il contratto di locazione quando ancora nessun incarico era stato conferito a , tanto Parte_1 che hanno chiesto di accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, improponibilità, inesistenza e inefficacia della scrittura stessa, per essere l'accordo improduttivo di effetti perché intercorso in data successiva rispetto all'intervenuto contratto di locazione;
del resto, il giudice originariamente designato aveva concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo sulla base di una scrittura privata sottoscritta dalle parti, non contraddetta da altro documento scritto, come chiarito con successiva ordinanza, e non si comprendeva come il giudice successivamente designato potesse essere addivenuto a una così diversa e contraddittoria valutazione.
Deduce, in sostanza, che: nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo parte opponente non ha mai smentito la sottoscrizione della scrittura privata di conferimento dell'incarico del 25.6.2009; nell'atto di citazione per accertamento negativo del credito la parte si è limitata a dichiarare (v. punto 8) la mancata sottoscrizione della scrittura privata;
nel corso del giudizio non ha prodotto alcun elemento probatorio atto a sconfessare i punti precedenti;
le modificazioni contenute nella scrittura del 25.6.2009 risultano essere state smentite solo per mera dichiarazione della parte, che ha introdotto con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. nuove argomentazione con un diverso petitum;
non è stato proposto disconoscimento della richiamata scrittura, né è stata proposta correttamente e ritualmente querela di falso e acquisita agli atti del giudizio la prova dell'alterazione.
Conseguentemente, secondo l'appellante, si potrebbe pacificamente concludere che la scrittura privata del 25.6.2009 è stata effettivamente sottoscritta dalle parti in quella data.
***
Il terzo motivo denuncia “ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA INERENTI L'ATTIVITA'
DI MEDIAZIONE SVOLTA”.
pagina 8 di 14 Richiamando quanto già asserito in ordine alla inopponibilità della data di conclusione del contratto di locazione e al mancato disconoscimento della scrittura privata del 25.6.2009, lamenta l'appellante che il giudice, con motivazione assertiva, non avrebbe ritenuto neppure raggiunta la prova dell'attività di mediazione svolta da . Parte_1
Descrive quindi le modalità con le quali si sarebbe sviluppato il mandato ricevuto: il fornitore del servizio (in questo caso , che poi appalterà ai singoli gestori Controparte_3 telefonici (nello specifico Wind), dà incarico a una serie di società satelliti di eseguire uno studio tecnico e progettuale di fattibilità in relazione ai vari vincoli esistenti dal punto di vista urbanistico e dell'impatto sul territorio;
dette società, a loro volta, e all'esito positivo delle indagini svolte, si rivolgono alle società ( ) che operano nei vari territori per l'attività di Parte_1 reperimento e disponibilità di aree private o condominiali, idonee all'installazione delle antenne per la telefonia mobile.
Ricostruisce poi la vicenda nei seguenti termini: aveva preso contatti con gli Parte_1 appellati, con i quali aveva già concluso un precedente accordo per la stipula di un contratto
Vodafone, ricevendo l'incarico consistente “nell'individuazione di un gestore interessato a collocare sul lastrico solare dell'immobile un sistema di antenne ed apparati per la diffusione del segnale radio per telefonia mobile” (mediazione atipica); la società aveva ricevuto il contratto di locazione dai locatori al fine di poterlo consegnare a , che lo ha completato con timbro, firma e apposizione di CP_3 una data a penna (il contratto di locazione dalla stessa prodotto era identico a quello depositato dai locatori); tale documento, privo dell'apposizione della presunta data di stipulazione, indicata successivamente a penna dalle parti, conferma la collocazione temporale antecedente dell'attività di mediazione rispetto alla effettiva data di conclusione del contratto;
la copia parziale del contratto in possesso di è dattiloscritta in ogni sua Parte_1 parte e mancante solo della data, aggiunta successivamente a penna dagli stipulanti;
quanto alla mancanza della copia del contratto sottoscritta da , ha svolto l'attività CP_3 Parte_1 per incarico ricevuto unicamente dagli appellati, non avendo alcun vincolo con , alla CP_3 quale si è limitata a consegnare il contratto di locazione;
è evidente che , subito dopo CP_3 la registrazione, ne ha consegnato copia solo ed esclusivamente al legittimo titolare del diritto;
altro elemento da cui desumere la prova dell'intervenuta attività di mediazione sono le fatture, non esaminate e considerate dal giudice, emesse, come stabilito nel contratto di mediazione, esattamente a un anno di distanza dalla data di registrazione del contratto di locazione;
non poteva emettere la fattura di pagamento se non in forza di una Parte_1 comunicazione da parte dei locatori dell'avvenuto pagamento della prima annualità di canone,
pagina 9 di 14 come previsto all'art. 4 della scrittura del 25.6.2009; le fatture, fino a un certo punto, sono state pacificamente saldate;
non si comprendeva cosa avesse indotto gli appellati, per ben tre anni consecutivi, a corrispondere la somma complessiva di € 7.230,00, né controparte, in tutti i propri scritti difensivi, aveva mai chiarito tale aspetto, tant'è che nemmeno il giudice lo individuava, dandolo per assodato senza alcun supporto probatorio.
***
I motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
***
In linea generale, occorre muovere dal principio secondo cui il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia utilmente messo in relazione le parti intervenendo nelle varie fasi delle trattative, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, nel senso che quest'ultima possa ritenersi conseguenza dell'opera prestata dall'intermediario, tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso;
al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'utile intervento del mediatore nelle fasi delle trattative e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di giudizio da compiere ex post, ad affare compiuto, e incombendo sul mediatore l'onere della relativa prova, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza
(Cass. n. 538/2024).
Venendo al caso concreto, come si è visto, gli opponenti, in citazione, hanno affermato che nessuna attività di intermediazione era mai intervenuta, per essere stato concluso il contratto di locazione quando ancora nessun incarico era stato conferito a , e che i contatti tra Parte_1 le parti del contratto di locazione erano intercorsi unicamente tra le medesime parti, senza intervento di . Parte_1
Ciò detto, ritiene la Corte che non abbia assolto l'onere della prova sulla medesima Parte_1 gravante, essendo il quadro istruttorio rimasto lacunoso e contraddittorio.
L'appellante, infatti, critica il ragionamento del primo giudice, ritenendo che lo stesso si fondi sulla certezza dell'anteriorità della stipula del contratto di locazione e, implicitamente, sulla falsità o inesistenza della scrittura datata 25.6.2009, di talché, una volta dimostrato che tali elementi sono errati sotto il profilo logico e sotto quello giuridico, l'intera motivazione verrebbe meno. pagina 10 di 14 In realtà, la censura non tiene conto del fatto che il giudice (cfr. pag. 12), con motivazione in linea con il suddetto orientamento e non contrastata da parte appellante, ha espressamente affermato che la convenuta avrebbe dovuto fornire la prova che effettivamente il contratto di locazione era stato concluso grazie alla propria opera di mediazione, mentre nulla risultava al riguardo, “essendo addirittura il preteso incarico di mediazione successivo alla conclusione del contratto asseritamente mediato”.
In altri termini, il costrutto logico argomentativo della sentenza non viene meno (come, invece, assume parte appellante) neppure qualora si volessero condividere le argomentazioni di
. Parte_1
E invero, il Tribunale, al di là delle valutazioni in ordine alla data certa della scrittura privata e alla anteriorità del contratto di locazione, ha comunque rilevato la mancanza di prova in ordine all'opera di mediazione asseritamente prestata e al nesso di causalità, aggiungendo che fra l'altro (“addirittura”) il preteso incarico era successivo al contratto di locazione, profilo sul quale si è poi diffusa la motivazione.
La sentenza, correttamente, pone in risalto che non aveva prodotto neppure il Parte_1 contratto di locazione debitamente sottoscritto da e non aveva la Controparte_3 copia completa del contratto asseritamente mediato, nonché nella parte in cui richiama, a riprova dell'estraneità della convenuta alla conclusione del contratto di locazione, il fatto che la stessa non era stata in grado di indicare la data di effettiva conclusione del contratto di locazione e aveva indicato “come pretesa data di conclusione del contratto, asseritamente mediato, quella, conosciuta perché pubblica, di registrazione del contratto stesso (cfr. ricorso: “… i quali in data 29/9/2009 concludevano un contratto di locazione …, registrato all'Agenzie delle Entrate di Roma 5 al n.1100 …”)”.
Il giudice conclude affermando che l'opposta “non ha fornito la prova né della prestazione di mediazione in concreto svolta nella conclusione del contratto di locazione fra gli opponenti e la
[...] né dell'apporto causale nella conclusione del contratto di locazione;
quindi non ha Controparte_3 diritto alla provvigione pretesa in via monitoria”.
L'appellante incentra l'attenzione sulla scrittura privata del 25.6.2009, ma tralascia un aspetto essenziale e, cioè, che la sottoscrizione di un incarico di mediazione non è certo sufficiente a far sorgere il diritto alla provvigione, dovendo il mediatore fornire prova dell'attività in concreto prestata e del nesso di causalità adeguata tra l'opera e la conclusione dell'affare.
Su questo punto , operatrice professionale nel settore, è rimasta silente, non Parte_1 avendo nemmeno evidenziato, nell'atto di impugnazione, quali fossero gli elementi idonei a pagina 11 di 14 dimostrare l'attività in concreto posta in essere e il nesso di causalità e non avendo lamentato che eventuali elementi di prova in tal senso fossero stati trascurati dal Tribunale.
L'appellante, infatti, descrive in generale l'iter seguito dalle società di telecomunicazioni interessate ad aree sulle quali installare i propri apparati e (pur asserendo di aver avuto mandato dai soli proprietari dell'area) afferma che la società interessata dava incarico a una serie di società satelliti di eseguire uno studio tecnico e progettuale di fattibilità e che dette società, a loro volta, si rivolgevano alle società di mediazione ( ) operanti nei vari Parte_1 territori per l'attività di reperimento e disponibilità di aree idonee all'installazione delle antenne.
Tuttavia, dell'iter descritto (a monte) non vi è traccia documentale in atti (nemmeno con riguardo alla asserita consegna del contratto di locazione a ), dovendosi escludere, CP_3 per la natura dei soggetti coinvolti in questo tipo di operazioni e per la tipologia degli affari da trattare, che i contatti tra le varie società avvenissero in forma orale e con consegna di documenti brevi manu.
Comunque, non vi è traccia nemmeno dell'attività asseritamente prestata (a valle) in concreto da , al di là della menzionata scrittura privata del 25.6.2009, che, come si è detto, Parte_1 non è in radice idonea a supportare la domanda di pagamento della provvigione, anche qualora si volesse ritenere che il contratto di locazione fosse stato concluso successivamente all'incarico.
L'evidenziato difetto di prova non può essere superato né dalle fatture né dai pagamenti effettuati dagli appellati per alcune annualità, trattandosi di elementi indiziari che, anche alla luce dei pregressi rapporti fra le parti e dell'errore allegato dagli opponenti, non contribuiscono a chiarire una vicenda che rimane, dal punto di vista istruttorio, oscura, contraddittoria e lacunosa e che, da soli, non sono idonei a fornire la prova piena dell'attività di mediazione e del nesso di causalità adeguata.
***
Infine, quanto alle richieste istruttorie, parte appellante fa un fugace riferimento alle stesse nella parte conclusiva dell'atto di impugnazione (pag. 22), in cui si legge: “Pertanto, all'esito di tutto quanto sopra esposto è evidente come l'odierna appellata, non solo abbia svolto l'incarico di mediazione in virtù del quale è sorta la propria pretesa creditoria, ma di tale attività d'intermediazione abbia fornito ampia prova, che poteva essere ancor più corroborata dall'ammissione, eventualmente, delle istanze istruttorie articolate nella memoria 183 n. 2 c.p.c.”.
pagina 12 di 14 Nelle conclusioni dell'atto si limita a chiedere di ammettere le prove orali come articolate nella memoria ex art. 183, comma 2, c.p.c.
Osserva la Corte che la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo (Cass. n. 15519 del 07/07/2006; Cass. n. 1532 del
22/01/2018).
In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, la riproposizione delle istanze istruttorie in sede di appello deve essere “specifica”, dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado (cfr. Cass. n.
13523/2025 che definisce monolitico l'orientamento della Corte sul punto e richiama, ex plurimis, Cass. n. 16420/2023 e Cass. n. 5812/2016).
Ne discende che, non essendo la riproposizione (per quanto sopra esposto) specifica, le richieste istruttorie sono inammissibili.
***
In conclusione, non ha assolto l'onere della prova sulla medesima gravante, sicché Parte_1
l'appello deve essere respinto e l'impugnata sentenza deve essere confermata.
***
Ogni altra questione e deduzione rimane assorbita nei motivi sin qui esposti.
***
L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
*** Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
pagina 13 di 14
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 12221/2022, R.G. n. 35517/2018, pubblicata in data 1.8.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 Controparte_1 CP_2 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.888,00 per
[...] compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 11.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IO CH EL CA
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. EL CA presidente dott.ssa IO CH consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5396/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.2025 e vertente
TRA
p.i. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Fabio Valenti, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._1
, c.f. CP_2 C.F._2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Ferrante e Rita Mastrangeli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATI
pagina 1 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia ha ad oggetto il diritto di a ottenere il pagamento della Parte_1 provvigione in relazione all'attività di intermediazione asseritamente prestata in ordine al contratto di locazione concluso tra e da un lato, ed Controparte_1 CP_2 [...]
dall'altro. Controparte_3
***
La pretesa azionata ha dato origine a due giudizi, il primo di opposizione a decreto ingiuntivo e il secondo di accertamento negativo del credito, entrambi instaurati dai suddetti CP_1
e
[...] CP_2
***
I giudizi sono stati riuniti e, all'esito, con sentenza n. 12221/2022, R.G. n. 35517/2018, pubblicata in data 1.8.2022, il Tribunale di Roma ha così provveduto:
‹‹• accoglie l'opposizione (n. 35517/2018 rg) e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 5539/2018 del 5-6/3/2018 (rg n. 12973/2018);
• dichiara che nulla devono gli opponenti e all'opposta per il Controparte_1 CP_2 Parte_1 titolo dedotto in giudizio;
• in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dagli opponenti, condanna l'opposta al pagamento, in favore degli opponenti e a titolo di ripetizione di indebito, della somma di € 7.230,00, oltre agli interessi legali, come meglio indicato in motivazione;
• rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. della società opposta;
• accoglie negli stessi termini la domanda di accertamento negativo, svolta dagli attori e Controparte_1
nei confronti della convenuta nella causa riunita (n. 52516/2020 rg); CP_2 Parte_1
• condanna l'opposta al pagamento, in favore degli opponenti, delle spese di lite, che liquida in € 4.835,00 per compensi professionali e in € 145,50,00 per spese, oltre rimborso forfettario, Cp e Iva come per legge››.
***
In estrema sintesi, il giudice ha ripercorso la vicenda rilevando che:
, con il ricorso monitorio, allegava l'effettuazione di una prestazione di Parte_1 intermediazione sulla base dell'incarico ricevuto dagli opponenti in data 25.6.2009 e faceva valere il preteso credito provvigionale per le annualità dovute dal 2013 al 2017 (essendo state pagate quelle relative agli anni 2010-2012); gli opponenti negavano di aver conferito incarico di mediazione a in relazione al Parte_1 contratto di locazione, che era stato concluso con il Controparte_3
27.4.2009 senza alcun apporto da parte della predetta , mentre il 29.9.2009 era la Parte_1
pagina 2 di 14 data di registrazione del contratto e la data del preteso conferimento di incarico (25.6.2009) era successiva di due mesi alla stipula del contratto di locazione;
nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. gli opponenti eccepivano l'alterazione, nelle date, del preteso contratto di conferimento dell'incarico, evidenziando che in precedenza (nel dicembre 2005) era stato effettivamente concluso un contratto di mediazione con l'opposta, che aveva portato (nel gennaio 2006) alla stipulazione di un contratto di locazione con
Vodafone Omnitel NV, poi non andato a buon fine e risolto a causa di problematiche amministrative;
punto di partenza era il contratto, indicato come 'scrittura privata del 25/6/2009'; detta scrittura privata presentava delle correzioni a penna in corrispondenza delle date e del compenso (‹‹… : a pag. 1, in epigrafe, il testo a stampa “… il giorno 19 del mese di Dicembre dell'anno 2005
…” risulta modificato a penna;
infatti i riferimenti '19', 'Dicembre' e '2005' risultano barrati e sovrapposti dai nuovi dati, rispettivamente '25', 'Giugno' e '2009', vergati a penna;
analogamente all'art. 2, lett. a) l'indicazione della durata dell'incarico, riportata nel testo a stampa 'Dicembre 2005' 'Dicembre 2006', risulta modificata e anche in questo caso i dati 'Dicembre 2005' e 'Dicembre 2006' risultano barrati e sovrapposti dai nuovi dati, rispettivamente 'Giugno 2009' e 'Giugno 2010', vergati a penna;
inoltre all'art. 4 il compenso annuo, indicato a stampa nella misura di € '4.000,00', risulta barrato e sovrapposto con l'indicazione '2.000,00', vergata a penna››); vi era coincidenza temporale fra le date a stampa, riportate nella scrittura privata del
25.6.2009 prima della modifica, e il contratto di locazione con Vodafone Omnitel N.V. del
2.1.2006; appariva difficile sostenere che l'incarico potesse essere stato conferito due mesi dopo la stipulazione del contratto di locazione con o che comunque Controparte_3
l'opposta, in forza dell'incarico ricevuto, per sua stessa ammissione, in data 25.6.2009, potesse aver mediato la conclusione di un contratto di locazione stipulato due mesi prima dell'allegato conferimento scritto dell'incarico; con riguardo alle eccezioni sollevate dalla convenuta, non poteva condividersi l'assunto secondo cui l'atto del 25.6.2009 ben poteva essere ricognitivo di un precedente accordo verbale, circostanza mai dedotta nel ricorso monitorio e, del resto, le fatture azionate in via monitoria, facevano formale riferimento all' “… accordo sottoscritto in data 25/6/2009 …”; quanto alla questione della data certa e al richiamo, da parte dell'opposta, dell'art. 2704 c.c., in tempi non sospetti la conduttrice aveva provveduto alla Controparte_3 registrazione del contratto di locazione, indicando il “contratto scritto stipulato in data
27/4/2009 … durata dal 27/4/2009 al 26/4/2018”; pagina 3 di 14 nell'atto dell'Agenzia delle Entrate – Servizio Telematico Entratel si dava atto che in data
29.9.2009 alle ore 15:32 il Sistema Informativo aveva acquisito il file contenente il contratto di locazione, con relativa ricevuta di registrazione;
al di là dell'allegazione di parte convenuta su un ipotetico errore di scrittura nell'apposizione della data sul contratto di locazione, era processualmente emerso, proprio alla luce della descrizione del contratto risultante dalla ricevuta di registrazione rilasciata dall'Agenzia delle
Entrate, che effettivamente le parti (proprietari e conduttore) avevano stipulato il contratto di locazione in data 27.4.2009; vi era dunque “conferma della mancanza di prova, in difetto di conferente allegazione, dell'attività di mediazione che l'opposta avrebbe asseritamente svolto in favore degli opponenti per la conclusione del contratto di locazione con;
Controparte_3 alla luce dei richiamati principi sugli oneri allegatori e probatori a carico dell'opposta, era evidente che la convenuta avrebbe dovuto fornire la prova che effettivamente il contratto di locazione era stato concluso grazie alla propria opera di mediazione, mentre nulla risultava al riguardo, essendo addirittura il preteso incarico di mediazione successivo alla conclusione del contratto asseritamente mediato;
inoltre, non aveva prodotto neppure il contratto di locazione debitamente Parte_1 sottoscritto da poiché il contratto prodotto sub doc. 3 era Controparte_3 sottoscritto soltanto della parte locatrice ed era anche privo di data e timbro di
[...] data e sottoscrizione invece riportati nella copia prodotta dagli attori;
Controparte_3 era difficile ritenere che un mediatore, che aveva asseritamente curato la conclusione del contratto fra le parti messe in contatto, non avesse la copia completa del contratto asseritamente mediato e non fosse stato in grado di indicare nel ricorso monitorio nemmeno la data di effettiva conclusione, avendo indicato solo la data di registrazione;
era vero che, in astratto, “i contraenti, dopo essere stati messi in contatto dal mediatore, possano, al fine di non pagare la provvigione per la mediazione, procedere direttamente alla conclusione del contratto, lasciando all'oscuro il mediatore, e che quest'ultimo possa acquisire solo successivamente, compulsando pubblici registri, conoscenza dell'avvenuta conclusione del contratto, ma nel caso di specie, sempre in base alle allegazioni dell'ingiungente, non ricorre un'ipotesi del genere, avendo invero la pretesa creditrice allegato che aveva adempiuto l'incarico mettendo in contatto le parti che, grazie alla propria mediazione, avevano concluso l'affare asseritamente in data 29/9/2009; quindi l'opposta non ha allegato una conclusione del contratto, a propria insaputa, da parte dei soggetti messi in contatto”; in conclusione, l'opposta (attrice sostanziale) non aveva fornito la prova né della prestazione di mediazione in concreto svolta nella conclusione del contratto di locazione né dell'apporto pagina 4 di 14 causale nella conclusione del contratto di locazione, sicché non aveva diritto alla provvigione pretesa in via monitoria;
le suddette conclusioni non erano revocate in dubbio dal fatto che gli attori avessero pagato le annualità 2010-2012; infatti, l'effettuazione del materiale pagamento, eseguito, in base a quanto allegato dagli attori, sull'erronea convinzione di dover pagare, non modificava la constatazione che la convenuta non aveva alcun diritto di pretendere provvigioni per un'attività di mediazione non svolta o che comunque non ha dato prova di aver svolto in relazione a quello specifico contratto di locazione, richiamato in ricorso;
la prova costituenda richiesta dall'opposta non era ammissibile, in quanto, anche a voler ammettere che gli attori avessero potuto conferire un incarico all'opposta, questo poteva in ipotesi valere per il futuro e non in relazione a un contratto di locazione già concluso due mesi prima;
quanto detto assorbiva ogni questione sull'attribuibilità o meno agli attori del contratto di mandato del 25.6.2009 e sulla necessità o meno della querela di falso, di cui non era stata autorizzata la presentazione, dovendosi ribadire che, anche a voler per ipotesi ritenere riferibile agli attori il contratto del 25.6.2009 di conferimento dell'incarico, lo stesso non poteva riguardare il contratto di locazione stipulato due mesi prima, né l'opposta, che aveva fondato la domanda proprio su detto accordo scritto, aveva fornito la prova della prestazione resa e dell'apporto causale nella conclusione del contratto di locazione del precedente 27.4.2009.
***
Ha proposto appello , articolando tre motivi e chiedendo alla Corte di riformare la Parte_1 sentenza e di:
‹‹1) ammettere le prove orali come articolate nella memoria ex art. 183, comma 2, c.p.c.;
2) confermare il decreto ingiuntivo n. 5539/2018 e/o in accoglimento della domanda avanzata con il suddetto decreto, condannare i sigg.ri e al pagamento in favore della della Controparte_1 CP_2 Parte_1 somma di € 12.200,00 a titolo di compenso provigionale relative alle fatture n. 13 del 30/10/2015 di € 1.220,00,
n. 1 del 28/3/2017 di € 6.100,00, relativa alla seconda semestralità del 2013 e al compenso relativo alle annualità del 2014 e del 2015, n. 2 del 28/3/2017 di € 2.440,00 relativa al compenso dell'annualità del 2016, n.
10 del 4/122017 relativa al pagamento del compenso riguardante l'anno 2017, oltre gli interessi convenzionali ex art. 4 dell'incarico determinati in misura pari a quelli previsti dal d.lgs. 231/2002.
Con vittorie di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio, nonché della fase monitoria››.
***
pagina 5 di 14 Si sono costituiti in giudizio, in data 19.1.2023, gli appellati, chiedendo alla Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
‹‹1) in via pregiudiziale e preliminare, A) accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, inammissibilità, improcedibilità, improponibilità ed inefficacia dell'atto di citazione in appello avversario per genericità ed indeterminatezza nonché per difetto di forma e del contenuto dello stesso per come proposto, per mancato rispetto e/o violazione dell'art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, rigettarlo integralmente;
B) accertare e dichiarare la inammissibilità ed inefficacia dell'appello avversario per intervenuta violazione degli artt. 348 bis c.p.c. e 348 ter c.p.c. e, per l'effetto, respingerlo;
C) accertare e dichiarare la nullità dell'appello così come proposto dalla parte appellante per inammissibilità di nuove domande in appello in totale dispregio di quanto disposto dall'art. 345
c.p.c. per tutto quanto suesposto, con integrale stralcio delle domande e/o richieste nuove e rigetto dell'appello avversario;
2)nel merito, confermare integralmente la impugnata sentenza con conseguente rigetto di tutte le richieste, deduzioni e conclusioni come formulate da parte appellante per essere le stesse del tutto infondate sia in fatto che in diritto per tutti i motivi di cui in premessa.
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali della presente fase di giudizio oltre rimborso delle Spese
Gen., CPA e IVA come per legge››.
***
All'udienza del 26.1.2023, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 7/11.11.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza dell'11.12.2025, con termine fino a venti giorni prima per note (depositate da entrambe le parti).
***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto infondata.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte pagina 6 di 14 argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto parte appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
***
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., questa è assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021).
***
Ciò detto, il primo motivo di gravame denuncia “ERRORE DI DIRITTO. VIOLAZIONE DELLA NORMA
DI CUI ALL'ART. 2704, I° COMMA, COD. CIV.. ERRATA E SUPERFICIALE VALUTAZIONE ED
INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI DI CAUSA. MANIFESTA ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE”.
Lamenta l'appellante che il giudice avrebbe erroneamente attribuito alla ricevuta di registrazione dell'Agenzia delle Entrate la natura e qualifica di “fatto diverso dalla registrazione che sia idoneo a dimostrare con l'anteriorità della formazione del documento rispetto ad una data Pt_2 determinata” e avrebbe attribuito alla data indicata a penna dalle parti in calce al contratto di locazione e riportata per mera ricezione nella ricevuta di registrazione, certezza di anteriorità
(rispetto alla data della registrazione) della stipula del contratto;
dalle emergenze processuali, in realtà, non è emerso un fatto diverso dalla registrazione tale da rendere opponibile ai terzi la data indicata a penna sul contratto di locazione, dal momento che l'Agenzia delle Entrate non esercita alcun controllo sull'esatta data di stipulazione del contratto e, nello specifico, si è limitata a riportare nella ricevuta di registrazione i dati inseriti telematicamente dagli stipulanti;
ne consegue che nei confronti di il contratto di locazione è opponibile a decorrere Parte_1 dal 29.9.2009, data di registrazione del contratto.
Pertanto, secondo l'appellante, l'intero iter logico argomentativo del primo giudice sarebbe
“consequenzialmente privato del proprio presupposto cardine, così cadendo inesorabilmente l'intero costrutto motivazionale”. pagina 7 di 14 ***
Il secondo motivo denuncia “ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ATTI DI CAUSA E OMESSA/ERRATA
VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA FORNITI”.
Lamenta l'appellante che il primo giudice non avrebbe considerato il fatto giuridicamente rilevante che la scrittura del 25.6.2009 non è stata mai disconosciuta dagli opponenti (né quanto alla sottoscrizione né quanto al contenuto); questi si sono limitati a dedurre che la stessa era intervenuta ben due mesi dopo la stipula del contratto di locazione e ad affermare che nessuna attività di intermediazione era mai intervenuta, essendo stato concluso il contratto di locazione quando ancora nessun incarico era stato conferito a , tanto Parte_1 che hanno chiesto di accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, improponibilità, inesistenza e inefficacia della scrittura stessa, per essere l'accordo improduttivo di effetti perché intercorso in data successiva rispetto all'intervenuto contratto di locazione;
del resto, il giudice originariamente designato aveva concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo sulla base di una scrittura privata sottoscritta dalle parti, non contraddetta da altro documento scritto, come chiarito con successiva ordinanza, e non si comprendeva come il giudice successivamente designato potesse essere addivenuto a una così diversa e contraddittoria valutazione.
Deduce, in sostanza, che: nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo parte opponente non ha mai smentito la sottoscrizione della scrittura privata di conferimento dell'incarico del 25.6.2009; nell'atto di citazione per accertamento negativo del credito la parte si è limitata a dichiarare (v. punto 8) la mancata sottoscrizione della scrittura privata;
nel corso del giudizio non ha prodotto alcun elemento probatorio atto a sconfessare i punti precedenti;
le modificazioni contenute nella scrittura del 25.6.2009 risultano essere state smentite solo per mera dichiarazione della parte, che ha introdotto con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. nuove argomentazione con un diverso petitum;
non è stato proposto disconoscimento della richiamata scrittura, né è stata proposta correttamente e ritualmente querela di falso e acquisita agli atti del giudizio la prova dell'alterazione.
Conseguentemente, secondo l'appellante, si potrebbe pacificamente concludere che la scrittura privata del 25.6.2009 è stata effettivamente sottoscritta dalle parti in quella data.
***
Il terzo motivo denuncia “ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA INERENTI L'ATTIVITA'
DI MEDIAZIONE SVOLTA”.
pagina 8 di 14 Richiamando quanto già asserito in ordine alla inopponibilità della data di conclusione del contratto di locazione e al mancato disconoscimento della scrittura privata del 25.6.2009, lamenta l'appellante che il giudice, con motivazione assertiva, non avrebbe ritenuto neppure raggiunta la prova dell'attività di mediazione svolta da . Parte_1
Descrive quindi le modalità con le quali si sarebbe sviluppato il mandato ricevuto: il fornitore del servizio (in questo caso , che poi appalterà ai singoli gestori Controparte_3 telefonici (nello specifico Wind), dà incarico a una serie di società satelliti di eseguire uno studio tecnico e progettuale di fattibilità in relazione ai vari vincoli esistenti dal punto di vista urbanistico e dell'impatto sul territorio;
dette società, a loro volta, e all'esito positivo delle indagini svolte, si rivolgono alle società ( ) che operano nei vari territori per l'attività di Parte_1 reperimento e disponibilità di aree private o condominiali, idonee all'installazione delle antenne per la telefonia mobile.
Ricostruisce poi la vicenda nei seguenti termini: aveva preso contatti con gli Parte_1 appellati, con i quali aveva già concluso un precedente accordo per la stipula di un contratto
Vodafone, ricevendo l'incarico consistente “nell'individuazione di un gestore interessato a collocare sul lastrico solare dell'immobile un sistema di antenne ed apparati per la diffusione del segnale radio per telefonia mobile” (mediazione atipica); la società aveva ricevuto il contratto di locazione dai locatori al fine di poterlo consegnare a , che lo ha completato con timbro, firma e apposizione di CP_3 una data a penna (il contratto di locazione dalla stessa prodotto era identico a quello depositato dai locatori); tale documento, privo dell'apposizione della presunta data di stipulazione, indicata successivamente a penna dalle parti, conferma la collocazione temporale antecedente dell'attività di mediazione rispetto alla effettiva data di conclusione del contratto;
la copia parziale del contratto in possesso di è dattiloscritta in ogni sua Parte_1 parte e mancante solo della data, aggiunta successivamente a penna dagli stipulanti;
quanto alla mancanza della copia del contratto sottoscritta da , ha svolto l'attività CP_3 Parte_1 per incarico ricevuto unicamente dagli appellati, non avendo alcun vincolo con , alla CP_3 quale si è limitata a consegnare il contratto di locazione;
è evidente che , subito dopo CP_3 la registrazione, ne ha consegnato copia solo ed esclusivamente al legittimo titolare del diritto;
altro elemento da cui desumere la prova dell'intervenuta attività di mediazione sono le fatture, non esaminate e considerate dal giudice, emesse, come stabilito nel contratto di mediazione, esattamente a un anno di distanza dalla data di registrazione del contratto di locazione;
non poteva emettere la fattura di pagamento se non in forza di una Parte_1 comunicazione da parte dei locatori dell'avvenuto pagamento della prima annualità di canone,
pagina 9 di 14 come previsto all'art. 4 della scrittura del 25.6.2009; le fatture, fino a un certo punto, sono state pacificamente saldate;
non si comprendeva cosa avesse indotto gli appellati, per ben tre anni consecutivi, a corrispondere la somma complessiva di € 7.230,00, né controparte, in tutti i propri scritti difensivi, aveva mai chiarito tale aspetto, tant'è che nemmeno il giudice lo individuava, dandolo per assodato senza alcun supporto probatorio.
***
I motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
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In linea generale, occorre muovere dal principio secondo cui il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia utilmente messo in relazione le parti intervenendo nelle varie fasi delle trattative, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, nel senso che quest'ultima possa ritenersi conseguenza dell'opera prestata dall'intermediario, tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso;
al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'utile intervento del mediatore nelle fasi delle trattative e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di giudizio da compiere ex post, ad affare compiuto, e incombendo sul mediatore l'onere della relativa prova, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza
(Cass. n. 538/2024).
Venendo al caso concreto, come si è visto, gli opponenti, in citazione, hanno affermato che nessuna attività di intermediazione era mai intervenuta, per essere stato concluso il contratto di locazione quando ancora nessun incarico era stato conferito a , e che i contatti tra Parte_1 le parti del contratto di locazione erano intercorsi unicamente tra le medesime parti, senza intervento di . Parte_1
Ciò detto, ritiene la Corte che non abbia assolto l'onere della prova sulla medesima Parte_1 gravante, essendo il quadro istruttorio rimasto lacunoso e contraddittorio.
L'appellante, infatti, critica il ragionamento del primo giudice, ritenendo che lo stesso si fondi sulla certezza dell'anteriorità della stipula del contratto di locazione e, implicitamente, sulla falsità o inesistenza della scrittura datata 25.6.2009, di talché, una volta dimostrato che tali elementi sono errati sotto il profilo logico e sotto quello giuridico, l'intera motivazione verrebbe meno. pagina 10 di 14 In realtà, la censura non tiene conto del fatto che il giudice (cfr. pag. 12), con motivazione in linea con il suddetto orientamento e non contrastata da parte appellante, ha espressamente affermato che la convenuta avrebbe dovuto fornire la prova che effettivamente il contratto di locazione era stato concluso grazie alla propria opera di mediazione, mentre nulla risultava al riguardo, “essendo addirittura il preteso incarico di mediazione successivo alla conclusione del contratto asseritamente mediato”.
In altri termini, il costrutto logico argomentativo della sentenza non viene meno (come, invece, assume parte appellante) neppure qualora si volessero condividere le argomentazioni di
. Parte_1
E invero, il Tribunale, al di là delle valutazioni in ordine alla data certa della scrittura privata e alla anteriorità del contratto di locazione, ha comunque rilevato la mancanza di prova in ordine all'opera di mediazione asseritamente prestata e al nesso di causalità, aggiungendo che fra l'altro (“addirittura”) il preteso incarico era successivo al contratto di locazione, profilo sul quale si è poi diffusa la motivazione.
La sentenza, correttamente, pone in risalto che non aveva prodotto neppure il Parte_1 contratto di locazione debitamente sottoscritto da e non aveva la Controparte_3 copia completa del contratto asseritamente mediato, nonché nella parte in cui richiama, a riprova dell'estraneità della convenuta alla conclusione del contratto di locazione, il fatto che la stessa non era stata in grado di indicare la data di effettiva conclusione del contratto di locazione e aveva indicato “come pretesa data di conclusione del contratto, asseritamente mediato, quella, conosciuta perché pubblica, di registrazione del contratto stesso (cfr. ricorso: “… i quali in data 29/9/2009 concludevano un contratto di locazione …, registrato all'Agenzie delle Entrate di Roma 5 al n.1100 …”)”.
Il giudice conclude affermando che l'opposta “non ha fornito la prova né della prestazione di mediazione in concreto svolta nella conclusione del contratto di locazione fra gli opponenti e la
[...] né dell'apporto causale nella conclusione del contratto di locazione;
quindi non ha Controparte_3 diritto alla provvigione pretesa in via monitoria”.
L'appellante incentra l'attenzione sulla scrittura privata del 25.6.2009, ma tralascia un aspetto essenziale e, cioè, che la sottoscrizione di un incarico di mediazione non è certo sufficiente a far sorgere il diritto alla provvigione, dovendo il mediatore fornire prova dell'attività in concreto prestata e del nesso di causalità adeguata tra l'opera e la conclusione dell'affare.
Su questo punto , operatrice professionale nel settore, è rimasta silente, non Parte_1 avendo nemmeno evidenziato, nell'atto di impugnazione, quali fossero gli elementi idonei a pagina 11 di 14 dimostrare l'attività in concreto posta in essere e il nesso di causalità e non avendo lamentato che eventuali elementi di prova in tal senso fossero stati trascurati dal Tribunale.
L'appellante, infatti, descrive in generale l'iter seguito dalle società di telecomunicazioni interessate ad aree sulle quali installare i propri apparati e (pur asserendo di aver avuto mandato dai soli proprietari dell'area) afferma che la società interessata dava incarico a una serie di società satelliti di eseguire uno studio tecnico e progettuale di fattibilità e che dette società, a loro volta, si rivolgevano alle società di mediazione ( ) operanti nei vari Parte_1 territori per l'attività di reperimento e disponibilità di aree idonee all'installazione delle antenne.
Tuttavia, dell'iter descritto (a monte) non vi è traccia documentale in atti (nemmeno con riguardo alla asserita consegna del contratto di locazione a ), dovendosi escludere, CP_3 per la natura dei soggetti coinvolti in questo tipo di operazioni e per la tipologia degli affari da trattare, che i contatti tra le varie società avvenissero in forma orale e con consegna di documenti brevi manu.
Comunque, non vi è traccia nemmeno dell'attività asseritamente prestata (a valle) in concreto da , al di là della menzionata scrittura privata del 25.6.2009, che, come si è detto, Parte_1 non è in radice idonea a supportare la domanda di pagamento della provvigione, anche qualora si volesse ritenere che il contratto di locazione fosse stato concluso successivamente all'incarico.
L'evidenziato difetto di prova non può essere superato né dalle fatture né dai pagamenti effettuati dagli appellati per alcune annualità, trattandosi di elementi indiziari che, anche alla luce dei pregressi rapporti fra le parti e dell'errore allegato dagli opponenti, non contribuiscono a chiarire una vicenda che rimane, dal punto di vista istruttorio, oscura, contraddittoria e lacunosa e che, da soli, non sono idonei a fornire la prova piena dell'attività di mediazione e del nesso di causalità adeguata.
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Infine, quanto alle richieste istruttorie, parte appellante fa un fugace riferimento alle stesse nella parte conclusiva dell'atto di impugnazione (pag. 22), in cui si legge: “Pertanto, all'esito di tutto quanto sopra esposto è evidente come l'odierna appellata, non solo abbia svolto l'incarico di mediazione in virtù del quale è sorta la propria pretesa creditoria, ma di tale attività d'intermediazione abbia fornito ampia prova, che poteva essere ancor più corroborata dall'ammissione, eventualmente, delle istanze istruttorie articolate nella memoria 183 n. 2 c.p.c.”.
pagina 12 di 14 Nelle conclusioni dell'atto si limita a chiedere di ammettere le prove orali come articolate nella memoria ex art. 183, comma 2, c.p.c.
Osserva la Corte che la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo (Cass. n. 15519 del 07/07/2006; Cass. n. 1532 del
22/01/2018).
In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, la riproposizione delle istanze istruttorie in sede di appello deve essere “specifica”, dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado (cfr. Cass. n.
13523/2025 che definisce monolitico l'orientamento della Corte sul punto e richiama, ex plurimis, Cass. n. 16420/2023 e Cass. n. 5812/2016).
Ne discende che, non essendo la riproposizione (per quanto sopra esposto) specifica, le richieste istruttorie sono inammissibili.
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In conclusione, non ha assolto l'onere della prova sulla medesima gravante, sicché Parte_1
l'appello deve essere respinto e l'impugnata sentenza deve essere confermata.
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Ogni altra questione e deduzione rimane assorbita nei motivi sin qui esposti.
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L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
*** Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
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P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 12221/2022, R.G. n. 35517/2018, pubblicata in data 1.8.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 Controparte_1 CP_2 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.888,00 per
[...] compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 11.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IO CH EL CA
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