Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 22/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 22.01.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2656 / 2022
promossa da
C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avv. Parte 1 C.F.
AMATO GIUSJ KATIUSCIA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. NOTO ANTONINO, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: lavoro straordinario e ferie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 29 settembre 2022, il ricorrente in epigrafe - dipendente sanitario dell'azienda convenuta, con funzione dirigente medico presso U.O DI MCAU, P.O.
San Giovanni di Dio di Agrigento - rappresentava di avere svolto attività oraria eccedente,
pari a 120.34, dovuta a riposi non goduti, sino al mese di maggio 2022, per un credito pari
Si costituiva l' Controparte_1 , eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 n. 3 e n. 4 c.p.c.; nel merito, deduceva un errato calcolo delle ore di lavoro aggiuntivo espletate, l'assenza di preventiva autorizzazione conferita con provvedimento di data certa. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso poiché, nel rito del lavoro, tale nullità per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (cfr.
Cass. Ord. n. 19009/2018).
Nel caso di specie, sia il petitum che la causa petendi sono stati sufficientemente determinati,
attenendo la fondatezza degli stessi ad una questione che involve piuttosto l'onus probandi.
Invero, giova analizzare la prima domanda avanzata da parte ricorrente ed afferente lo svolgimento di attività oraria eccedente, pari a 120.34, dovuta a riposi non goduti, sino al mese di maggio 2022, per un credito pari ad euro € 3.327,40.
In primo luogo, parte convenuta eccepisce un errato calcolo delle ore summenzionate,
rilevando che tali ore non sono rispondenti a quanto risulta all'azienda sanitaria che con nota prot. n.5855 del 10.01.2024 ha rilevato che l'eccedenza oraria fino a maggio 2022 è pari a ore 76,94; invero, parte ricorrente avrebbe incluso le 52,08 ore relative all'anno 2021, di cui
43,40 sarebbero stati già fruiti come riposi compensativi da gennaio a maggio 2022.
Tuttavia, devesi evidenziare che dai cartellini prodotti in giudizio non si evince quest'ultimo riferimento ai "RC2021" come rilevato da parte convenuta;
oltre a produrre la propria attestazione, avrebbe dovuto provare un differente calcolo del monte ore. Nonostante abbia indicato che a piè di pagina dei cartellini prodotti da parte ricorrente sarebbe presente tale indicazione, una siffatta menzione non è stata individuata dal Giudicante. Inoltre, l' CP 1 ha eccepito la mancata preventiva autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario.
Ebbene, può affermarsi che nell'ambito del pubblico impiego, in base alla costante giurisprudenza amministrativa, la retribuibilità del lavoro straordinario è, in via di principio, subordinata all'esistenza di una previa e formale autorizzazione a svolgere prestazioni eccedenti l'ordinario orario di lavoro;
la necessità di tale autorizzazione si giustifica in ragione delle funzioni che le sono proprie, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell'art. 97 della Cost.,
deve essere improntata l'azione della pubblica amministrazione (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, II, 27.4.2020 n.2666). Tale principio trova applicazione anche nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato ove la P.A., pur sempre nel rispetto dei principi costituzionali, persegue gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 2, comma 1, lett., del d.l.vo n. 165 del 2001, perché
l'autorizzazione medesima implica innanzitutto la valutazione sulla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso a prestazioni straordinarie e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, compatibilità dalla quale non si può prescindere anche in tema di costo del personale, come reso evidente dalle previsioni dettate dagli artt. 40 e segg. del d.l.vo n. 165 cit,. nelle diverse versioni succedutesi nel tempo (così Corte Appello Bari, Sez. Lav., 3.12.2019 n.2501).
All'autorizzazione preventiva può poi essere equiparata quella in via di successiva sanatoria, fermo restando che l'indicazione nei tabulati mensili di ore di lavoro straordinario non può costituire indizio di implicita autorizzazione allo svolgimento di quest'ultimo, trattandosi di mera operazione di contabilizzazione automaticamente prevista dall'elaboratore (in tal senso Consiglio di Stato, V, 26.10.2010 n.7625), e che non è dovuta la retribuzione per lavoro straordinario nel caso in cui lo svolgimento di quest'ultimo, se non preventivamente autorizzato dal responsabile del servizio, non sia stato determinato da comprovate condizioni di indifferibilità dell'attività lavorativa, con conseguente configurabilità della c.d. “autorizzazione implicita" (così Cons. St. V., 6.12.2016 n. 5153).
Dunque, la rigidità del principio di previa formale inequivoca autorizzazione preventiva dello straordinario trova molte deroghe e l'ultima condivisibile elaborazione della nomofilachia (cfr. Cass., Sez. Lav., 3.10.2023 n. 27878) definisce ulteriormente l'essenza e le caratteristiche dell'autorizzazione" allo svolgimento di lavoro straordinario, laddove, in una fattispecie relativa al settore sanitario ha affermato: "Questa S.C. ha certo affermato che le remunerazioni delle prestazioni nel pubblico impiego possono essere riconosciute solo se in linea con le previsioni ed allocazioni di spesa e che l'accordo che non le rispetti è invalido e le rende ripetibili
(Cass., Sez. L, n. 5679 del 21 febbraio 2022). Tale regola, tuttavia, non concerne automaticamente tutte le ipotesi nelle quali la prestazione, che rientri fra quelle tipicamente svolte dal dipendente nell'ambito del rapporto di lavoro già costituito, è fatta eseguire dalla P.A. datrice di lavoro, pur in assenza dei requisiti di validità della stessa e in violazione di norme di legge o di contrattazione collettiva: in questa eventualità, trovano applicazione l'art. 2126 c.c. e il diritto al pagamento del compenso (Cass., Sez. L, n. 15364 del 31 maggio 2023). Nella specie, dall'istruttoria svolta è emerso che l'intimato ha posto in essere la prestazione in esame e che questa è stata resa in adempimento del rapporto di lavoro con la P.A., rientrando nella normale attività istituzionale dell'ente. Si tratta,
quindi......di una mera prestazione lavorativa ordinaria resa su incarico datoriale, con riferimento alla quale l'(Omissis) ha percepito delle entrate. Ne deriva che, trattandosi di attività che rientra nell'ambito del rapporto lavorativo, il dipendente, ove questa sia stata svolta nell'orario lavorativo ordinario, non potrà avanzare pretese. Al contrario, qualora detta attività sia stata richiesta dal datore di lavoro oltre il debito orario ed integri gli estremi del lavoro straordinario, il personale deve essere specificamente compensato, nei termini stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale (o da quella integrativa che alla +prima si conformi). Non è di ostacolo a siffatto esito la mancanza, come nella presente controversia, di una autorizzazione formale o di uno o più atti separati che ne disciplinino nel dettaglio l'esecuzione ed il compenso. In simili casi, per autorizzazione si intende il fatto che le prestazioni siano state svolte non insciente o prohibente domino, ma con il suo consenso, che può
anche essere implicito e giustifica il pagamento del lavoro straordinario. In pratica, nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario spetta al lavoratore che abbia posto in essere una prestazione rientrante nel normale rapporto di lavoro, anche ove la richiesta autorizzazione sia illegittima o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l'art. 2108 c.c., interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 97
Cost. prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se autorizzato nei termini sopra menzionati, con conseguente applicabilità dell'art. 2126 c.c. Il diritto a vedersi retribuita la prestazione resa, se rientrante nell'ordinario rapporto di lavoro ed autorizzata, trova tutela anche nella recente sentenza n. 8 del 2023 della Corte costituzionale, che individua nell'art. 2126 c.c. la disposizione che giustifica la pretesa a conseguire il corrispettivo per la prestazione fornita di fatto, pur se si dimostra giuridicamente non dovuta. In quest'ottica, l'art. 2126 c.c. va letto alla luce degli artt. 35 e 36 Cost., in modo da rimuovere ogni ostacolo al pagamento di prestazioni comunque rese con il consenso del datore di lavoro, anche pubblico, seppure in contrasto con previsioni della contrattazione collettiva, con le regole autorizzatorie per esso previste o con i vincoli di spesa. Questa regola vale, chiaramente, per le prestazioni la cui esecuzione, come nel presente caso, non sia nulla per illiceità dell'oggetto o della causa. Siffatta conclusione trova conferma nella più recente giurisprudenza della S.C., la quale ha affermato che, in tema di pubblico impiego privatizzato, il riconoscimento del diritto a prestazioni c.d. aggiuntive - ai sensi dell'art. 1 D.L. n. 402 del 2001,
conv., con modif., dalla L. n. 1 del 2002, richiamato ratione temporis dalla contrattazione collettiva del comparto sanità - è subordinato al ricorrere dei presupposti dell'autorizzazione regionale, della presenza inсаро ai lavoratori di requisiti soggettivi e della determinazione tariffaria;
tuttavia, pur in mancanza dei menzionati presupposti, l'attività lavorativa oltre il debito orario comporta il diritto al compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, purché sussista il consenso datoriale che, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l'applicabilità
dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c., a nulla rilevando il superamento dei limiti e delle regole riguardanti la spesa pubblica che determina, però, la responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione (Cass., Sez. L, n. 18063 del 23 giugno 2023).". Pertanto, la presenza del consenso datoriale, comunque espresso anche implicitamente non insciente o prohibente domino, è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126
c.c., in relazione all'art. 2108 c.c., a nulla rilevando, se non per quanto attiene alla responsabilità dei funzionari verso la Pubblica Amministrazione, il superamento anche di limiti o di regole riguardanti la spesa pubblica, in presenza di una prestazione così
acconsentita e resa.
In ragione di tale mutato panorama giurisprudenziale, aderendo questo Giudice alle conclusioni suddette, si ritiene di dover accogliere la domanda di pagamento di lavoro straordinario avanzata da parte ricorrente, nei limiti da lei calcolati, stante l'assenza di contestazione specifica afferente i conteggi prodotti (in riferimento al monte ore indicato)
pari ad euro 3.327,40, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo.
Peraltro, non può neppure accogliersi la doglianza secondo cui le ore prestate in eccedenza vengono remunerate attraverso il pagamento dell'indennità di risultato annualmente liquidata al dirigente medico, non essendosi fornita prova di tale avvenuta elargizione in favore di parte ricorrente.
Quanto, invece, alla domanda afferente il risarcimento del danno per il periodo di riposo per il mancato godimento del periodo feriale, essa non può trovare accoglimento.
Orbene, per costante orientamento, le ferie non godute non vanno perse (cfr. Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, ordinanza del 24 luglio 2024 (C-689/22).
Tuttavia, il lavoratore matura il diritto all'indennità sostitutiva soltanto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, nel caso in cui il mancato godimento dipenda dall'inadempimento degli obblighi organizzativi del datore di lavoro, sul quale, pertanto,
grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute.
Il diritto al risarcimento del danno, invece, deve essere provato nell'an - comprensivo di danno evento e danno conseguenza e nel quantum.
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Nel caso di specie, da un lato, le allegazioni svolte in ricorso sono estremamente generiche,
non essendo stato indicato il periodo né i giorni di ferie richiesti e l'anno di maturazione degli stessi;
né tali informazioni si possono ricavare dalla documentazione prodotta in seno al ricorso introduttivo, essendo le giornate di ferie che emergono dai cartellini prodotti differenti numericamente da quelle per cui è stata inoltrata dalla diffida alla convenuta.
D'altro canto, la documentazione prodotta in seno alle note del 30 gennaio 2024 risulta tardiva. Né può accogliersi la deduzione di parte ricorrente secondo cui il deposito della stessa sarebbe scaturita dalle difese di controparte: invero, la documentazione depositata attiene alla prova circa la pretesa azionata in giudizio, il cui onere probatorio incombeva su parte ricorrente. Era, pertanto, necessario che la prova afferente il diritto fatto valere fosse depositata contestualmente al ricorso, in ottemperanza ai dettami che reggono lo svolgimento del rito lavoro.
Inoltre, l'orientamento di legittimità consolidato va nel senso che “Nel rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il mero fatto del mancato godimento delle ferie non dà
titolo ad un corrispondente ristoro economico se l'interessato non prova che esso è stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di forza maggiore" (in tal senso ex multis
Cass. n.4855/2014); nel caso in esame, è stato disatteso l'onere di allegazione specifico dell'impossibilità di fruire delle ferie per causa non imputabile, tenuto conto che un'impossibilità della relativa fruizione non può essere presunta sulla base delle sole
“criticità” - menzionate in questi termini - da parte ricorrente.
Per le ragioni suesposte, va condannata l'azienda convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma pari ad euro 3.327,40 a titolo di lavoro straordinario espletato sino al maggio 2022, oltre interessi;
va rigettata la domanda di risarcimento del danno.
Stante il parziale accoglimento del ricorso, si compensano le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, condanna l'azienda convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma pari ad euro 3.327,40 a titolo di lavoro straordinario espletato sino al maggio 2022, oltre interessi;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, il 22/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo