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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 10/11/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Rg n. 1399/2017
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
UDIENZA DEL 10/11/2025 ore 9.00
Il GOT, esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché le note di trattazione scritta depositate dalle parti, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 12.58 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza, che fa parte integrante del presente verbale.
IL GOT
AR SA LI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa AR SA LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1399/2017 pendente tra
( , rapp.ta e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. SEBASTIANO PES giusta procura in atti ed elett.te dom.ta in VIA Pt_1
F. MAGELLANO 2
CONTRO
( ), rapp.ta e difesa dall'Avv. IGNAZIA PAOLA CP_1 P.IVA_2
AR LI giusta procura in atti ed elett.te dom.ta in VIA ROMA 76 Pt_1
*****************
OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 evocava in giudizio la convenuta indicata in epigrafe, proponendo
[...] opposizione avverso l'atto di ingiunzione di pagamento, notificato in data
05.06.2017, con il quale richiedeva il pagamento della complessiva somma di €
16570,88.
In particolare, l'opponente eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, nonché l'inesistenza e/o nullità della notificazione della medesima perché effettuata a mezzo posta, senza l'intervento dell'ufficiale giudiziario;
mentre nel merito eccepiva la non debenza delle somme pretese dal gestore, in quanto in assenza di una segnalazione di consumi superiori alla media, aveva impedito all'utente di avvedersi della presenza di una perdita occulta, con conseguente lievitazione dei consumi in maniera abnorme. Concludeva per l'accertamento delle somme effettivamente dovute, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
La convenuta si costituiva in giudizio, non contestando la sussistenza della perdita occulta, ma insistendo nella domanda e concludendo per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10/11/2025 con contestuale lettura del dispositivo.
********
Preliminarmente si rileva come le eccezioni sollevate da parte attrice siano infondate e vadano respinte.
In particolare, in ordine all'eccepita illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata occorre premettere come, secondo la giurisprudenza consolidata, sia ormai pacifico che lo speciale procedimento d'ingiunzione disciplinato dal R.D. n.
639 del 1910 è esperibile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto accertamento. Il limite a cui essa è sottoposta è che il credito, in base al quale viene emesso l'ordine di pagamento, sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua individuazione, la sua quantificazione e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali la pubblica amministrazione dispone di un mero potere di accertamento. La valutazione, in concreto, della sussistenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito si risolve in un accertamento di merito (Cass. sez. un. n. 11992 del 2009).
E' altresì pacifico che l'art. 52, 5 co., lett.b) n.3) d.lgs.446/97, non osta all'affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali a società in house partecipata da più Comuni, a condizione che questi ultimi esercitino congiuntamente sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed uffici interni;
che la società così pluripartecipata svolga la parte più importante della propria attività a favore dei Comuni partecipanti;
che essa svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di tali enti.
In merito, si osserva che la - in quanto società per azioni a CP_1
partecipazione pubblica - è legittimata ad emettere ingiunzioni di pagamento e a procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi dell'art. 17, commi 3- bis e 3-ter D. Lgs. 46/1999, avendo ottenuto la prevista autorizzazione del
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Va altresì precisato che la CP_1
è una società in house, costituita nel 2005 in seguito alla fusione di tutti i distributori pubblici di acqua precedentemente attivi in Sardegna;
il capitale di
è detenuto per l'85% circa dai comuni sardi e per il 15% circa dalla CP_1
Regione Sardegna e la società soddisfa tutti i criteri previsti per la qualifica di società in house (partecipazione pubblica, controllo analogo e maggioranza (80%) delle attività detenute dall'autorità pubblica di controllo) e può, dunque, ricorrere alla procedura di cui al R.D. del 1910 per il recupero dei propri crediti anche derivanti da entrate di diritto privato (cfr. tra le altre Cass. civ. Sez. I, 11-04-
2016, n. 7076; Cass. civ. Sez. Unite, 25-05-2009, n. 11992, Cass. civ. Sez. I, 25-
08-2004, n. 16855.).
Il confine del legittimo esercizio del potere di ricognizione, secondo tariffe prestabilite, deve ritenersi violato, con riguardo all'atto d'ingiunzione impugnato, relativamente alla determinazione del preciso ammontare del diritto fatto valere, per i motivi di seguito assunti a fondamento della decisione, a prescindere dalla questione pregiudiziale attinente alla regolarità o meno del procedimento di riscossione coattiva contestualmente preannunciato dal gestore del servizio idrico integrato;
tale questione non ha concreta ed attuale rilevanza ai fini del decidere, in applicazione del principio secondo cui l'eventuale accoglimento, anche parziale, dell'opposizione implica l'annullamento dell'ingiunzione e non esclude, se del caso, la condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'amministrazione opposta, di quanto risulti, comunque, dovuto (cfr. Cass. n. 19669 del 2006). In ordine all'eccezione di inesistenza e/o nullità della notificazione si rileva come anche la stessa sia infondata e debba essere rigettata. Invero, la CP_1
come più sopra evidenziato, ha la qualità di società in house. Pertanto la notifica posta in essere da va ritenuta legittima ai sensi del combinato disposto CP_1
degli artt. 26 e 49 DPR 602/73 e dell'art. 7, comma 2, D.L. n. 70 del 13.5.2011, e possa essere effettuata dagli ufficiali della riscossione (qualità riconosciuta in capo ad in forza del DM 30.12.2015) anche mediante invio della CP_1
raccomandata con avviso di ricevimento.
Ad ogni buon conto, come ha affermato la Cassazione “ove il vizio attenga alla fase della consegna, è inesistente la notificazione fatta a soggetto o in luogo totalmente estranei al destinatario, mentre è nulla, e suscettibile di sanatoria, quella effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano un qualche riferimento con il destinatario...”(Cass. n.
3909/2016).
Nel caso di specie, la consegna dell'atto di ingiunzione è avvenuta all'indirizzo del destinatario e quest'ultimo ha proposto l'opposizione che ci occupa, svolgendo tutte le difese che ha ritenuto di dover esporre, senza incorrere in preclusioni o decadenze e, quindi, senza limitazioni dell'attività defensionale.
Orbene, atteso che, indipendentemente dalla sussistenza nel merito della irregolarità lamentata (tale dovendosi intendere il vizio allegato essendo l'atto indirizzato esattamente al domicilio del destinatario con forme comunque previste dall'ordinamento), ciò comporterebbe come unica conseguenza l'eventuale nullità della notificazione, da ritenersi sanata dalla proposizione dell'opposizione, in ragione del principio del raggiungimento dello scopo processuale dell'atto di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., che opera anche per la notifica degli atti non processuali (cfr Cass. n. 5556/2019).
Passando al merito, l'opposizione è soltanto parzialmente fondata per i motivi che seguono. L'opposta ha prodotto la fattura relativa al credito asseritamente vantato nei confronti dell'opponente, lo storico delle letture e l'estratto conto relativi alla fornitura, mentre l'opponente ha eccepito la non debenza della somme ingiunte, rilevando di aver inoltrato reclamo al gestore, poiché – a seguito di verifica conseguente alla richiesta di importi elevati, non consoni ai consumi precedenti
– aveva accertato la sussistenza di una perdita occulta, prontamente riparata, come da fattura e da documentazione fotografica prodotta in atti, ma il predetto reclamo è rimasto privo di riscontro.
L'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che:
“In tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato sul medesimo”.
E' altresì pacifico in giurisprudenza che al contratto di somministrazione, peraltro, possano essere applicati i parametri della buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto, particolarmente pregnanti soprattutto quando il somministrante agisca in regime di monopolio.
Orbene, la Carta dei Servizi del Servizio Idrico Integrato prevede all'art.
6.1 che la lettura dei consumi sia effettuata almeno due volte l'anno ed all'art. 6.2 è prevista la fatturazione dei consumi con cadenza non inferiore al bimestre.
Dall'istruttoria svolta e dalla documentazione prodotta è emerso che il gestore ha provveduto alle letture anche nel periodo contestato, nel quale si è verificata una perdita occulta e che la stessa infatti è stata riparata tempestivamente proprio in ragione dell'emissione e comunicazione di fatture con importi elevati, come risulta dalla documentazione in atti e dalla mancata contestazione delle suddette circostanze da parte della convenuta.
Risulta, inoltre, provato che la perdita sia avvenuta nel 2016 e, conseguentemente, che i consumi anomali si sono verificati in quel periodo proprio a causa della stessa, soprattutto considerato che sia prima che successivamente ed anche attualmente i consumi dell'utenza sono rientrati nella normalità.
Corre l'obbligo precisare che in applicazione dei principi sopra richiamati l'utente, d'altro canto, è tenuto ad effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore, proprio al fine di prevenire guasti e perdite.
A tal proposito, l'art. B 35.2 del regolamento idrico stabilisce quanto segue:
“In via del tutto eccezionale, in caso di perdita idrica interna alla proprietà privata
(post contatore) non visibile, che abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali, può essere richiesta una riduzione dell'importo di fattura esclusivamente per l'addebito di canoni fognari e di depurazione purché l'acqua fuoriuscita dal guasto o rottura non sia confluita in rete fognaria. La fattura verrà ricalcolata per il canone fognario e depurativo utilizzando i volumi stimati come consumo idrico abituale medio o, in assenza di consumi storici, in base a quanto descritto al punto B. 35.1.”
Nel corso del giudizio è stata effettuata CTU al fine di verificare che le somme richieste dal gestore fossero corrette ed è stata rilevata una piccola differenza nella determinazione dell'importo dovuto rispetto a quello indicato dal gestore, ovvero una somma minore di € 19.11.
A questo punto, in applicazione dell'art. B 35.2, stante la perdita occulta ed in assenza di alcun inadempimento del gestore - che ha regolarmente provveduto alle letture ed all'invio delle fatture - non è possibile riconoscere alcun danno all'utente, unico responsabile della perdita, ma è possibile applicare la riduzione relativa ai canoni di fognatura e depurazione, come previsto dal citato art. B 35.2. Pertanto, le somme dovute dall'opponente ammontano ad € 14.043,57, detratta la somma di € 19,11, come sopra evidenziato, nonchè applicando ai canoni di fognatura e di depurazione le somme determinate dal CTU sulla base dei consumi medi dell'utenza,
(fognatura € 166,97 e depurazione € 414,33), anziché quelle calcolate dal gestore, che ha tenuto conto dei consumi eccessivi dovuti alla perdita occulta. Alla luce delle suddette emergenze processuali, l'opposizione va parzialmente accolta, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 14.043,57, con spese del giudizio liquidate a favore dell'opponente come in dispositivo, stante la proposizione di ben due reclami non riscontrati dal gestore.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione deduzione e conclusione reietta, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e condanna l'opponente al pagamento della somma di € 14.043,57 in favore di CP_1
- condanna l'opposta alla rifusione delle spese del giudizio in favore di parte opponente nella misura di € 1.800,00, oltre 15% per spese generali, CPA e
IVA se dovute, come per legge, nonché delle spese eventualmente anticipate di ctu.
Tempio Pausania, 10/11/2025
Il Giudice
AR SA LI
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
UDIENZA DEL 10/11/2025 ore 9.00
Il GOT, esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché le note di trattazione scritta depositate dalle parti, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 12.58 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza, che fa parte integrante del presente verbale.
IL GOT
AR SA LI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa AR SA LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1399/2017 pendente tra
( , rapp.ta e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. SEBASTIANO PES giusta procura in atti ed elett.te dom.ta in VIA Pt_1
F. MAGELLANO 2
CONTRO
( ), rapp.ta e difesa dall'Avv. IGNAZIA PAOLA CP_1 P.IVA_2
AR LI giusta procura in atti ed elett.te dom.ta in VIA ROMA 76 Pt_1
*****************
OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 evocava in giudizio la convenuta indicata in epigrafe, proponendo
[...] opposizione avverso l'atto di ingiunzione di pagamento, notificato in data
05.06.2017, con il quale richiedeva il pagamento della complessiva somma di €
16570,88.
In particolare, l'opponente eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, nonché l'inesistenza e/o nullità della notificazione della medesima perché effettuata a mezzo posta, senza l'intervento dell'ufficiale giudiziario;
mentre nel merito eccepiva la non debenza delle somme pretese dal gestore, in quanto in assenza di una segnalazione di consumi superiori alla media, aveva impedito all'utente di avvedersi della presenza di una perdita occulta, con conseguente lievitazione dei consumi in maniera abnorme. Concludeva per l'accertamento delle somme effettivamente dovute, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
La convenuta si costituiva in giudizio, non contestando la sussistenza della perdita occulta, ma insistendo nella domanda e concludendo per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10/11/2025 con contestuale lettura del dispositivo.
********
Preliminarmente si rileva come le eccezioni sollevate da parte attrice siano infondate e vadano respinte.
In particolare, in ordine all'eccepita illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata occorre premettere come, secondo la giurisprudenza consolidata, sia ormai pacifico che lo speciale procedimento d'ingiunzione disciplinato dal R.D. n.
639 del 1910 è esperibile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto accertamento. Il limite a cui essa è sottoposta è che il credito, in base al quale viene emesso l'ordine di pagamento, sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua individuazione, la sua quantificazione e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali la pubblica amministrazione dispone di un mero potere di accertamento. La valutazione, in concreto, della sussistenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito si risolve in un accertamento di merito (Cass. sez. un. n. 11992 del 2009).
E' altresì pacifico che l'art. 52, 5 co., lett.b) n.3) d.lgs.446/97, non osta all'affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali a società in house partecipata da più Comuni, a condizione che questi ultimi esercitino congiuntamente sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed uffici interni;
che la società così pluripartecipata svolga la parte più importante della propria attività a favore dei Comuni partecipanti;
che essa svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di tali enti.
In merito, si osserva che la - in quanto società per azioni a CP_1
partecipazione pubblica - è legittimata ad emettere ingiunzioni di pagamento e a procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi dell'art. 17, commi 3- bis e 3-ter D. Lgs. 46/1999, avendo ottenuto la prevista autorizzazione del
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Va altresì precisato che la CP_1
è una società in house, costituita nel 2005 in seguito alla fusione di tutti i distributori pubblici di acqua precedentemente attivi in Sardegna;
il capitale di
è detenuto per l'85% circa dai comuni sardi e per il 15% circa dalla CP_1
Regione Sardegna e la società soddisfa tutti i criteri previsti per la qualifica di società in house (partecipazione pubblica, controllo analogo e maggioranza (80%) delle attività detenute dall'autorità pubblica di controllo) e può, dunque, ricorrere alla procedura di cui al R.D. del 1910 per il recupero dei propri crediti anche derivanti da entrate di diritto privato (cfr. tra le altre Cass. civ. Sez. I, 11-04-
2016, n. 7076; Cass. civ. Sez. Unite, 25-05-2009, n. 11992, Cass. civ. Sez. I, 25-
08-2004, n. 16855.).
Il confine del legittimo esercizio del potere di ricognizione, secondo tariffe prestabilite, deve ritenersi violato, con riguardo all'atto d'ingiunzione impugnato, relativamente alla determinazione del preciso ammontare del diritto fatto valere, per i motivi di seguito assunti a fondamento della decisione, a prescindere dalla questione pregiudiziale attinente alla regolarità o meno del procedimento di riscossione coattiva contestualmente preannunciato dal gestore del servizio idrico integrato;
tale questione non ha concreta ed attuale rilevanza ai fini del decidere, in applicazione del principio secondo cui l'eventuale accoglimento, anche parziale, dell'opposizione implica l'annullamento dell'ingiunzione e non esclude, se del caso, la condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'amministrazione opposta, di quanto risulti, comunque, dovuto (cfr. Cass. n. 19669 del 2006). In ordine all'eccezione di inesistenza e/o nullità della notificazione si rileva come anche la stessa sia infondata e debba essere rigettata. Invero, la CP_1
come più sopra evidenziato, ha la qualità di società in house. Pertanto la notifica posta in essere da va ritenuta legittima ai sensi del combinato disposto CP_1
degli artt. 26 e 49 DPR 602/73 e dell'art. 7, comma 2, D.L. n. 70 del 13.5.2011, e possa essere effettuata dagli ufficiali della riscossione (qualità riconosciuta in capo ad in forza del DM 30.12.2015) anche mediante invio della CP_1
raccomandata con avviso di ricevimento.
Ad ogni buon conto, come ha affermato la Cassazione “ove il vizio attenga alla fase della consegna, è inesistente la notificazione fatta a soggetto o in luogo totalmente estranei al destinatario, mentre è nulla, e suscettibile di sanatoria, quella effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano un qualche riferimento con il destinatario...”(Cass. n.
3909/2016).
Nel caso di specie, la consegna dell'atto di ingiunzione è avvenuta all'indirizzo del destinatario e quest'ultimo ha proposto l'opposizione che ci occupa, svolgendo tutte le difese che ha ritenuto di dover esporre, senza incorrere in preclusioni o decadenze e, quindi, senza limitazioni dell'attività defensionale.
Orbene, atteso che, indipendentemente dalla sussistenza nel merito della irregolarità lamentata (tale dovendosi intendere il vizio allegato essendo l'atto indirizzato esattamente al domicilio del destinatario con forme comunque previste dall'ordinamento), ciò comporterebbe come unica conseguenza l'eventuale nullità della notificazione, da ritenersi sanata dalla proposizione dell'opposizione, in ragione del principio del raggiungimento dello scopo processuale dell'atto di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., che opera anche per la notifica degli atti non processuali (cfr Cass. n. 5556/2019).
Passando al merito, l'opposizione è soltanto parzialmente fondata per i motivi che seguono. L'opposta ha prodotto la fattura relativa al credito asseritamente vantato nei confronti dell'opponente, lo storico delle letture e l'estratto conto relativi alla fornitura, mentre l'opponente ha eccepito la non debenza della somme ingiunte, rilevando di aver inoltrato reclamo al gestore, poiché – a seguito di verifica conseguente alla richiesta di importi elevati, non consoni ai consumi precedenti
– aveva accertato la sussistenza di una perdita occulta, prontamente riparata, come da fattura e da documentazione fotografica prodotta in atti, ma il predetto reclamo è rimasto privo di riscontro.
L'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che:
“In tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato sul medesimo”.
E' altresì pacifico in giurisprudenza che al contratto di somministrazione, peraltro, possano essere applicati i parametri della buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto, particolarmente pregnanti soprattutto quando il somministrante agisca in regime di monopolio.
Orbene, la Carta dei Servizi del Servizio Idrico Integrato prevede all'art.
6.1 che la lettura dei consumi sia effettuata almeno due volte l'anno ed all'art. 6.2 è prevista la fatturazione dei consumi con cadenza non inferiore al bimestre.
Dall'istruttoria svolta e dalla documentazione prodotta è emerso che il gestore ha provveduto alle letture anche nel periodo contestato, nel quale si è verificata una perdita occulta e che la stessa infatti è stata riparata tempestivamente proprio in ragione dell'emissione e comunicazione di fatture con importi elevati, come risulta dalla documentazione in atti e dalla mancata contestazione delle suddette circostanze da parte della convenuta.
Risulta, inoltre, provato che la perdita sia avvenuta nel 2016 e, conseguentemente, che i consumi anomali si sono verificati in quel periodo proprio a causa della stessa, soprattutto considerato che sia prima che successivamente ed anche attualmente i consumi dell'utenza sono rientrati nella normalità.
Corre l'obbligo precisare che in applicazione dei principi sopra richiamati l'utente, d'altro canto, è tenuto ad effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore, proprio al fine di prevenire guasti e perdite.
A tal proposito, l'art. B 35.2 del regolamento idrico stabilisce quanto segue:
“In via del tutto eccezionale, in caso di perdita idrica interna alla proprietà privata
(post contatore) non visibile, che abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali, può essere richiesta una riduzione dell'importo di fattura esclusivamente per l'addebito di canoni fognari e di depurazione purché l'acqua fuoriuscita dal guasto o rottura non sia confluita in rete fognaria. La fattura verrà ricalcolata per il canone fognario e depurativo utilizzando i volumi stimati come consumo idrico abituale medio o, in assenza di consumi storici, in base a quanto descritto al punto B. 35.1.”
Nel corso del giudizio è stata effettuata CTU al fine di verificare che le somme richieste dal gestore fossero corrette ed è stata rilevata una piccola differenza nella determinazione dell'importo dovuto rispetto a quello indicato dal gestore, ovvero una somma minore di € 19.11.
A questo punto, in applicazione dell'art. B 35.2, stante la perdita occulta ed in assenza di alcun inadempimento del gestore - che ha regolarmente provveduto alle letture ed all'invio delle fatture - non è possibile riconoscere alcun danno all'utente, unico responsabile della perdita, ma è possibile applicare la riduzione relativa ai canoni di fognatura e depurazione, come previsto dal citato art. B 35.2. Pertanto, le somme dovute dall'opponente ammontano ad € 14.043,57, detratta la somma di € 19,11, come sopra evidenziato, nonchè applicando ai canoni di fognatura e di depurazione le somme determinate dal CTU sulla base dei consumi medi dell'utenza,
(fognatura € 166,97 e depurazione € 414,33), anziché quelle calcolate dal gestore, che ha tenuto conto dei consumi eccessivi dovuti alla perdita occulta. Alla luce delle suddette emergenze processuali, l'opposizione va parzialmente accolta, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 14.043,57, con spese del giudizio liquidate a favore dell'opponente come in dispositivo, stante la proposizione di ben due reclami non riscontrati dal gestore.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione deduzione e conclusione reietta, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e condanna l'opponente al pagamento della somma di € 14.043,57 in favore di CP_1
- condanna l'opposta alla rifusione delle spese del giudizio in favore di parte opponente nella misura di € 1.800,00, oltre 15% per spese generali, CPA e
IVA se dovute, come per legge, nonché delle spese eventualmente anticipate di ctu.
Tempio Pausania, 10/11/2025
Il Giudice
AR SA LI