Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 26/03/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 849/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 849/2024, promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
SAGLIMBENE ANGELO,
- Ricorrente -
contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. FARACI Controparte_1 C.F._2
FABIO.
- Resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da accordo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/06/2024 ha adito il Tribunale di Trapani Parte_1
per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio Per_1
nato a [...] il [...] dalla relazione more uxorio con ormai Controparte_1
interrotta.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- Stabilire e regolamentare i tempi di permanenza del piccolo presso Parte_2
l'abitazione del padre, nel senso di ampliare la possibilità del ricorrente di tenere con sé il minore, per le vacanze estive le festività più solenni;
- Ridurre l'obbligo di mantenimento, in capo al sig. , nella misura di € Parte_1
150,00 mensili in considerazione delle effettive entrate e delle spese che costui sostiene mensilmente;
- Riconoscere al sig. il diritto di percepire l'assegno unico per il figlio Parte_1
nella misura del 100 %, ovvero, in subordine, nella misura del 50%. Parte_2
- con vittoria di spese e compensi di causa e con distrazione in favore dello scrivente difensore antistatario”
Si è costituita la resistente contestando quanto dedotto dal ricorrente e rassegnando le seguenti conclusioni:
“- rigettare il ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge.”
*****
Nelle more del procedimento, le parti chiedevano un rinvio a trattazione scritta della prima udienza, ai fini del raggiungimento di un accordo.
All'esito depositavano l'accordo conciliativo intervenuto tra le parti e di seguito riportato:
1. “le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. il sig. durante il periodo estivo e comunque al di fuori di quello scolastico Pt_2
di , avrà la facoltà di tenere con sé il bambino anche per un periodo continuativo Per_1
di 45/60 giorni, purché debitamente comunicato alla madre con congruo anticipo. Durante il periodo di convivenza del minore col padre sarà sospeso il versamento del mantenimento, per l'intero mese di riferimento, se trascorso interamente col padre. In ipotesi di periodi parziali del mese (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 10, 15
o 20 giorni), resterà comunque l'obbligo del ricorrente di versare la quota parte residua del mantenimento alla resistente, per il mese di che trattasi ed in riferimento al periodo dello stesso non trascorso con il figlio;
tale suddetta regolamentazione economica del mantenimento avrà vigenza esclusivamente per il periodo oggetto di disciplina del presente accordo, rimanendo ferme le disposizioni che regolamentano tale diritto come da decreto emesso dal Tribunale a definizione del giudizio RG
n°669/2019;
3. le spese occorrenti per il trasferimento del bambino rimarranno ripartite nella misura del 50% cadauno, con la specifica che la sig.ra sarà onerata CP_1
di sostenere un esborso massimo annuale di € 100,00 quale contributo al sig. per le suddette ragioni, indipendentemente dal numero di occasioni Pt_2
in cui il minore di recherà dal padre nell'arco dell'anno solare, rimanendo ovviamente a carico del qualsivoglia eventuale esborso maggiore per Pt_2
le causali di che trattasi;
4. le parti confermano la volontà di mantenere il mantenimento nella somma mensile di € 250,00, oltre la rivalutazione Istat;
5. le parti concordano che l'AU (assegno unico) sarà interamente incamerato dalla sig.ra CP_1
6. le parti, rispetto a quanto disposto dal decreto definitorio del giudizio RG
n°669/2019 di codesto Ecc.mo Tribunale, stabiliscono mediante il presente accordo che le spese straordinarie verranno ripartite nella misura del 50% per ciascuno genitore, facendo sempre riferimento quale paradigma ai protocolli vigenti presso codesto Tribunale sulla analitica disciplina della ripartizione e dei consensi (o meno) sulle suddette tipologie di spese per il minore;
Per_1
7. le parti, sempre mediante il presente accordo, pattuiscono che il nonno paterno del minore , a settimane alterne, avrà facoltà di prelevare il Per_1
bambino il sabato (successivamente all'esito della frequentazione dello stesso al Centro Aias, qualsiasi sia l'orario di fine incontro) sino alla giornata della domenica, con dovere di prelevarlo e riportarlo alla madre a proprie spese ed organizzazione.
8. le parti, per tutto quanto oggi non espressamente contemplato, anche come d e r o g a , c o m u n e m e n t e r i t e n g o n o f e r m o e v a l i d o , n e l l a d i s c i p l i n a d i qualsivoglia altro aspetto relativo alla gestione del proprio figlio quanto Per_1
stabilito dall'Autorità Giudiziaria con il decreto definitorio del giudizio RG
n°669/2019 di codesto Ecc.mo Tribunale.
9. il presente atto, per gli effetti dell'art. 68 della Legge Professionale Forense (R. a
L. n°I578 del 27 novembre 1933) è sottoscritto anche dai procuratori di entrambe le parti (l'avv. Angelo Saglimbene per il sig. e l'avv. Parte_1
Fabio Faraci per la sig.ra ai fini della rinuncia espressa Controparte_1
alla garanzia del vincolo di solidarietà professionale;
Saglimbene per il sig.
e l'avv. Fabio Faraci per la sig.ra ai Parte_1 Controparte_1
fini della rinuncia espressa alla garanzia del vincolo di solidarietà professionale;
10. il presente atto di transazione diverrà immediatamente efficace tra le parti sopra indicate all'atto di sottoscrizione dello stesso.”
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative né all'interesse psico-fisico della prole minore, che risulta tutelata anche nel suo diritto alla bigenitorialità e di cui si è ritenuto superfluo l'ascolto, debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime e nei confronti della prole minore.
Nulla va disposto per le spese del giudizio, da ritenersi compensate stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
- regola il regime personale e patrimoniale tra le parti secondo l'accordo espresso in parte motiva;
- compensa le spese del presente procedimento.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 24 marzo 2025.
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo