TRIB
Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/11/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3821/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SC UP Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IA UL Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero 3821/2024 del registro generale, avente ad oggetto la separazione giudiziale, vertente tra:
C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28 giugno1966, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.ta Sara Proietti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Tivoli (RM), via Antonio del Re n. 18, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
C.F. , nato a [...] il 7 Controparte_1 C.F._2 gennaio 1966 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Bartolini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tivoli
(RM), via Largo Cesare Battisti n. 45, giu sta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I) Con ricorso depositato in data 19 novembre 2024, la sig.ra ha Parte_1 chiesto la pronuncia della separazione con addebito al coniuge, sig. CP_1
con il quale ha contratto matrimonio in Tivoli (RM) in data 29 aprile 1995,
[...] trascritto nei registri dell'ufficio di stato civile del detto Comune, Anno 1995, N.
28, parte II, serie A, esponendo che dall'unione sono nati i figli (in data Per_1
20 aprile 1998) e IA (in data 24 settembre 2001) e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano gravemente deteriorati a causa del comportamento infedele del marito, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
La ricorrente ha chiesto altresì di: disporre “l'esclusivo utilizzo dell'appartamento sito in Tivoli Via Acquaregna n. 165 (casa coniugale) al Sig. e Controparte_1
l'esclusivo utilizzo dell'appartamento sito in Tivoli Via Acquaregna n. 107 alla
Sig.ra nella quale attualmente vive in sieme ai figli”; condannare Parte_1 il marito al pagamento in proprio favore della somma mensile “di € 50,00 a titolo di indennità di occupazione del garage in comproprietà dei coniugi, ma utilizzato esclusivamente dal marito.”; porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia IA, maggiorenne ma non economicamente indipendente, corrispondendo la somma mensile di euro 500, oltre al 100% delle spese straordinarie “ivi comprese quelle universitarie.”; condannare il marito a contribuire al mantenimento della moglie corrispondendo la somma mensile di euro
1.500.
Si è costituito in giudizio il sig. il quale ha eccepito in via Controparte_1 pregiudiziale la violazione dell'art. 473 bis.14, comma 5, c.p.c. e in subordine, nel merito, ha aderito alla domanda di separazione ma ha contestato la fondatezza della domanda di addebito proposta dalla ricorrente. Il resistente ha chiesto altresì il rigetto della domanda di pagamento di euro 50,00 mensili per la cantina/garage formulata dalla ricorrente e di valutare “quale possa essere la misura più equa della contribuzione economica a carico del convenuto”.
All'udienza del 22 ottobre 2025 le parti sono comparse personalmente davanti alla giudice delegata ed hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo di separazione.
2 Le parti hanno quindi precisato conclusioni congiunte chiedendo la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) il sig. corrisponderà alla signora Controparte_1 Parte_1
l'assegno di mantenimento di € 1100,00 di cui € 900,00 per la moglie ed € 200,00 per la figlia , maggiorenne , ma non economicamente autosufficiente. Persona_2
Dette somme verranno rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT;
2) l'anzidetto assegno verrà corrisposto per il mese di ottobre 2025 entro il
27/10/25, per il mese di novembre 2025 entro il 10/11/25 e successivamente entro il 5 di ogni mese;
3) concede alla moglie l'utilizzo esclusivo dell'immobile sito in Controparte_1
Tivoli Via Acquaregna n 107 e la signora oncede al marito Parte_1
l'esclusivo utilizzo dell'immobile sito in Tivoli Via Acquaregna n 165;
4) provvederà al pagamento delle utenze domestiche Controparte_1 dell'immobile utilizzato dalla moglie;
5) provvederà a sostenere tutte le spese straordinarie, ivi Controparte_1 comprese quelle universitarie, della figlia Persona_2
6) Spese compensate”.
II) La domanda di separazione deve essere accolta.
L'esame degli atti e il comportamento delle parti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e, di riflesso, di legittimare la pronuncia della separazione personale.
III) Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole. Le stesse possono pertanto essere recepite dal
Collegio e poste a fondamento della decisione.
IV) Le spese di procedimento in considerazione dell'accordo raggiunto devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia la separazione personale tra i signori e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Tivoli (RM) in data 29 aprile 1995,
[...] alle condizioni dagli stessi concordemente stabilite;
3 b) dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Tivoli (RM), atto N. 28, parte II, serie A, anno 1995;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
IA UL SC UP
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SC UP Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IA UL Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero 3821/2024 del registro generale, avente ad oggetto la separazione giudiziale, vertente tra:
C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28 giugno1966, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.ta Sara Proietti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Tivoli (RM), via Antonio del Re n. 18, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
C.F. , nato a [...] il 7 Controparte_1 C.F._2 gennaio 1966 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Bartolini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tivoli
(RM), via Largo Cesare Battisti n. 45, giu sta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I) Con ricorso depositato in data 19 novembre 2024, la sig.ra ha Parte_1 chiesto la pronuncia della separazione con addebito al coniuge, sig. CP_1
con il quale ha contratto matrimonio in Tivoli (RM) in data 29 aprile 1995,
[...] trascritto nei registri dell'ufficio di stato civile del detto Comune, Anno 1995, N.
28, parte II, serie A, esponendo che dall'unione sono nati i figli (in data Per_1
20 aprile 1998) e IA (in data 24 settembre 2001) e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano gravemente deteriorati a causa del comportamento infedele del marito, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
La ricorrente ha chiesto altresì di: disporre “l'esclusivo utilizzo dell'appartamento sito in Tivoli Via Acquaregna n. 165 (casa coniugale) al Sig. e Controparte_1
l'esclusivo utilizzo dell'appartamento sito in Tivoli Via Acquaregna n. 107 alla
Sig.ra nella quale attualmente vive in sieme ai figli”; condannare Parte_1 il marito al pagamento in proprio favore della somma mensile “di € 50,00 a titolo di indennità di occupazione del garage in comproprietà dei coniugi, ma utilizzato esclusivamente dal marito.”; porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia IA, maggiorenne ma non economicamente indipendente, corrispondendo la somma mensile di euro 500, oltre al 100% delle spese straordinarie “ivi comprese quelle universitarie.”; condannare il marito a contribuire al mantenimento della moglie corrispondendo la somma mensile di euro
1.500.
Si è costituito in giudizio il sig. il quale ha eccepito in via Controparte_1 pregiudiziale la violazione dell'art. 473 bis.14, comma 5, c.p.c. e in subordine, nel merito, ha aderito alla domanda di separazione ma ha contestato la fondatezza della domanda di addebito proposta dalla ricorrente. Il resistente ha chiesto altresì il rigetto della domanda di pagamento di euro 50,00 mensili per la cantina/garage formulata dalla ricorrente e di valutare “quale possa essere la misura più equa della contribuzione economica a carico del convenuto”.
All'udienza del 22 ottobre 2025 le parti sono comparse personalmente davanti alla giudice delegata ed hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo di separazione.
2 Le parti hanno quindi precisato conclusioni congiunte chiedendo la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) il sig. corrisponderà alla signora Controparte_1 Parte_1
l'assegno di mantenimento di € 1100,00 di cui € 900,00 per la moglie ed € 200,00 per la figlia , maggiorenne , ma non economicamente autosufficiente. Persona_2
Dette somme verranno rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT;
2) l'anzidetto assegno verrà corrisposto per il mese di ottobre 2025 entro il
27/10/25, per il mese di novembre 2025 entro il 10/11/25 e successivamente entro il 5 di ogni mese;
3) concede alla moglie l'utilizzo esclusivo dell'immobile sito in Controparte_1
Tivoli Via Acquaregna n 107 e la signora oncede al marito Parte_1
l'esclusivo utilizzo dell'immobile sito in Tivoli Via Acquaregna n 165;
4) provvederà al pagamento delle utenze domestiche Controparte_1 dell'immobile utilizzato dalla moglie;
5) provvederà a sostenere tutte le spese straordinarie, ivi Controparte_1 comprese quelle universitarie, della figlia Persona_2
6) Spese compensate”.
II) La domanda di separazione deve essere accolta.
L'esame degli atti e il comportamento delle parti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e, di riflesso, di legittimare la pronuncia della separazione personale.
III) Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole. Le stesse possono pertanto essere recepite dal
Collegio e poste a fondamento della decisione.
IV) Le spese di procedimento in considerazione dell'accordo raggiunto devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia la separazione personale tra i signori e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Tivoli (RM) in data 29 aprile 1995,
[...] alle condizioni dagli stessi concordemente stabilite;
3 b) dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Tivoli (RM), atto N. 28, parte II, serie A, anno 1995;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
IA UL SC UP
4