Sentenza 18 gennaio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/01/2019, n. 2369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2369 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DA AM (C.U.I. 02YLQ08) nato il [...] avverso la sentenza del 29/11/2017 del GIUDICE DI PACE di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Bologna. udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 29 novembre 2017, il Giudice di pace di Bologna ha riconosciuto ID IN colpevole del reato di permanenza illegittima nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartitogli dal Questore, condannandolo alla pena di euro 7.500,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il Giudice di pace ha ricostruito la vicenda sulla scorta degli atti di indagine irripetibili inseriti nel fascicolo del dibattimento. ID IN, destinatario dell'ordine impartitogli, in data 13.1.2016, dal Questore di Bologna di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di giorni sette, è stato rintracciato il 3.3.2016 ancora in territorio italiano.
1.1 Avverso la sentenza l'imputato, per mezzo del difensore avv. Daniela Bondi, ha proposto ricorso articolato in un solo motivo per violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. b) e c) c.p.p. e nullità della sentenza ex art. 604, comma 5 bis cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata è stata emessa nei confronti di imputato dichiarato assente senza avere mai avuto effettiva conoscenza del procedimento così come richiesto dalla giurisprudenza della Corte EDU, ampiamente richiamata, ai cui principi devono necessariamente modellarsi le norme interne in tema di processo in absentia. Il Giudice di pace, in particolare, ha desunto la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, peraltro redatto solo in lingua italiana, al domicilio eletto, ma, in tal modo, ha erroneamente applicato la previsione dell'art. 420 bis cod. proc. pen. Si tratta, infatti, di elezione di domicilio presso il difensore di ufficio effettata da soggetto straniero che, se pur dotato di sufficiente conoscenza della lingua italiana, ha dichiarato di scegliere la lingua francese e che, dunque, non si è reso conto delle conseguenze giuridiche dell'atto nel nostro ordinamento giuridico anche perché in sede di redazione dell'atto posto a conoscenza non dell'effettiva instaurazione del processo ma solo della identificazione quale autore di una violazione penale. Il difensore deduce, infine, di avere tempestivamente rifiutato l'elezione di domicilio presso il proprio studio nonché violazione dell'art. 162, comma 4 bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 103/2017, non essendo stato inoltrato insieme con l'elezione di domicilio l'assenso del difensore domiciliatario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini esposti nel proseguo. , 1.1. Dopo le modifiche introdotte dall'art. 9, legge 28.4.2014 n. 67, l'art. 420 bis cod. proc. pen., applicabile, in ragione del rinvio contenuto nell'art. 2 del d.lgs. n. 274/2000 anche ai processi dinanzi al Giudice di pace, il processo è celebrato in absentia quando l'imputato ha espressamente rinunciato ad assistervi (primo comma), nonché quando «nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo» (secondo comma). Fuori di tali casi, «se l'imputato non e' presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria» (art. 420/quater). La ratio di tali disposizioni è evidente: è consentito il processo in absentia quando vi sia la certezza che l'imputato ha avuto conoscenza della vocatio in iudicium. Il nuovo testo dell'art. 420 bis, comma 2, cod. proc. pen. attribuisce rilevanza ad alcune situazioni o atti valutati ex lege come idonei a fondare una presunzione di conoscenza del processo;
tra di essi è indicata l'elezione di domicilio intervenuta «nel corso del procedimento» ovvero dopo la formale instaurazione del procedimento che si realizza solo con l'iscrizione del nome della persona sottoposta a indagini nel registro degli indagati di cui all'art. 335 cod. proc. pen. Come precisato di recente dalla giurisprudenza di legittimità, tra gli atti da cui desumere, in via presuntiva, la conoscenza da parte dell'imputato dell'esistenza del procedimento penale non può essere, invece, annoverata «l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio effettuata, nell'immediatezza dell'accertamento del reato, in sede di redazione del verbale di identificazione d'iniziativa della polizia giudiziaria»(cfr. Sez. 2, n. 9441 del 24/01/2017, Rv. 269221). Continua, dunque, ad essere valido, anche dopo l'entrata in vigore della legge 28.4.2014 n. 67, l'orientamento consolidato secondo il quale «... la effettiva conoscenza del procedimento non può farsi coincidere con la conoscenza di un atto posto in essere a iniziativa della polizia giudiziaria anteriormente alla sua formale instaurazione, che si realizza solo con l'iscrizione del nome della persona sottoposta a indagini nel registro ... l'imputato in dette situazioni non aveva ricevuto notifica di alcun atto del procedimento ma solo di un atto ad esso prodromico, considerato non sufficiente poiché, la effettiva conoscenza del procedimento non poteva farsi coincidere con la conoscenza di un atto posto in essere ad iniziativa della polizia giudiziaria anteriormente alla sua formale instaurazione» (cfr. Cass. n. 44123/2007; n. 39818/2010; n. 4987/2011; n. 12630/2015). Nel caso in esame, come si evince dagli atti di causa, l'imputato ha eletto domicilio presso il difensore di ufficio su iniziativa della polizia giudiziaria in data 3.3.2016, quindi prima della formale instaurazione del procedimento penale avvenuta con il deposito in data 8.3.2016 della richiesta di presentazione immediata avanti al Giudice di pace e la successiva autorizzazione, in data 12.4.2016, da parte del Procuratore della Repubblica. Dopo l'elezione di domicilio, peraltro, l'imputato ha interrotto ogni rapporto con il legale che non ha accettato detta elezione comunicandolo per iscritto all'ufficio del P.M. Non rileva che nel verbale di identificazione vi fosse un esplicito riferimento alla « ...procedura circa la richiesta per la presentazione immediata davanti al Giudice di pace che sarà formulata dal Pubblico ministero ...» dal momento che l'elezione di domicilio contenuta nel medesimo atto è comunque avvenuta, contrariamente a quanto richiesto dall'art. 420 bis, comma 2°, cod. proc. pen. per rendere operativa la presunzione di conoscenza, prima del «procedimento». Conclusivamente deve ritersi che il Giudice di pace abbia proceduto in assenza dell'imputato nonostante difettasse la prova della conoscenza, effettiva o presuntiva, del procedimento da parte di ID IN. La sentenza impugnata che ha definito il procedimento, pertanto, deve essere annullata.
1.2 Gli atti devono essere trasmessi, per quanto di competenza, al Procuratore della Repubblica di Bologna conformemente alla disciplina, speciale e derogatoria, prevista dagli articoli 20 bis e 32 bis del d.lgs. 28.8.2000 n° 274 per il giudizio a presentazione immediata davanti al Giudice di pace. L'art. 32 bis nel regolare lo svolgimento di detto rito e nel dettare le regole particolari per i termini a difesa e per la presentazione di testimoni (persona offesa e consulenti), richiama soltanto l'art. 32 e non anche l'art. 29, che al comma 3 prevede la rinnovazione della citazione o delle relative notificazioni a cura del giudice di pace. Mentre il collegamento sistematico delle varie disposizioni non può che condurre alla conclusione che il legislatore ha anzi chiaramente inteso escludere l'applicabilità di detto articolo, che reca previsioni tutte incompatibili con i tempi e le scansioni nei procedimenti speciali instaurabili ex artt. 20 bis e 20 ter20 bis e 32 bis d.lgs. n° 274 del 2000 (cfr. Sez. 1, n. 30504 del 15/06/2010, Rv. 248476 - 01, che, in motivazione, chiarisce come la soluzione legislativa di non assegnare al giudice di pace il compito di procedere alla rinnovazione di citazioni e notificazioni, da una parte evita, proprio nei casi più frequenti di contestazione del reato di cui all'art. 10 bis d.lgs. n. 286 del 1998, la dilatazione di tempi e la scarsa garanzia di risultati, «dal momento che il giudice di pace e la sua cancelleria non hanno modo di conoscere con la necessaria tempestività l'effettiva condizione - di libero, trattenuto in un centro o già espulso - dello straniero e neppure hanno a loro immediata disposizione le risorse della polizia giudiziaria che consentirebbero di ricercarlo e raggiungerlo rapidamente» senza produrre irreversibili situazioni di stallo, potendo comunque il pubblico ministero che non è in grado di assicurare la presentazione dello straniero nei termini stringenti previsti per il reato di cui all'art. 10 bis d.lgs. n. 286 del 1998 «procedere nelle forme ordinarie, seguendo la via più breve ma coniugandola al rispetto delle garanzie dell'imputato»).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al uratore della Repubblica di Bologna per quanto di compe