Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 16/04/2026, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00195/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00053/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 53 del 2024, proposto da
Fisio Pineta S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Cirone, con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, via Ravenna 28, e dall'avvocato Luca Presutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
Comune di Pescara, Sportello Unico delle Attività Produttive di Pescara, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Azienda Sanitaria Locale di Pescara, non costituita in giudizio;
Centro Medico Salus S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Antonucci, Salvatore Tarantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 2260 del 04/01/2024, con il quale il Dirigente del Settore Sviluppo Economico – Servizio Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Pescara ha disposto il diniego dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura Sanitaria, art. 3 L.R. 32/2007 testo vigente;
della determinazione DPF018/87 del 15/12/2023, con la quale la Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità ha comunicato al Comune di Pescara il proprio parere di diniego di compatibilità programmatoria nei confronti della richiesta avanzata dalla Fisio Pineta S.r.l. avente ad oggetto la realizzazione di una struttura per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali di medicina di riabilitazione nel Comune di Pescara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo e della Centro Medico Salus S.r.l.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2026 il dott. IO IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- In data 30/05/2023, la società Fisio Pineta S.r.l. presentava istanza ai sensi dell’art. 3 della L.R. 32/2007 volta alla realizzazione nel Comune di Pescara di un ambulatorio per l’erogazione di riabilitazione-stabilimento di fisiochinesi terapia.
In data 13/06/2023 il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Pescara esprimeva il relativo parere favorevole rispetto a detta istanza.
Di poi, la Regione Abruzzo, con nota DPF018/87 del 15/12/2023, comunicava al Comune di Pescara il proprio parere negativo di compatibilità programmatoria regionale che veniva motivato in ragione del fatto che il fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale per il biennio 2023-2024, approvato con DGR 110 del 03/03/2023, pubblicato sul BURA in data 12/04/2023, prevedeva per il territorio della ASL03-distretto 681 (Pescara) un unico punto di medicina fisica e riabilitativa (FKT) e che con Determinazione n. DPF018/42 del 13/07/2023 la Regione Abruzzo aveva già rilasciato il parere di compatibilità programmatoria per la realizzazione, tra l’altro, di un punto di fiosioterapia ad altro operatore, ovvero alla Centro Medico Salus S.r.l.s..
Di talchè non risultando disponibili ulteriori punti erogativi, la Regione accertava l’assenza dei presupposti di fatto per il rilascio nei confronti della attuale ricorrente dell’autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria per l’erogazione di prestazioni in regime ambulatoriale di fisioterapia nel Comune di Pescara. Seguiva quindi il diniego dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura Sanitaria prot. 2260 in data 04/01/2024 a firma del Dirigente del Settore Sviluppo Economico – Servizio Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Pescara.
2. - Con separato ricorso allibrato al n.r.g. 47/2024, la ricorrente impugnava i seguenti atti adottati in favore della Centro Medico Salus S.r.l.s. rispetto all’istanza ex art.3 L.R. 32/2007 dal medesimo centro di fisioterapia presentata in data 17/03/2023 per l’autorizzazione alla realizzazione di un Poliambulatorio per l’erogazione di cinque prestazioni in regime ambulatoriale tra cui anche delle professioni sanitarie: i) la Determinazione n. DPF018/42 del 13/07/2023 con la quale Regione Abruzzo ha rilasciato il relativo parere di compatibilità programmatoria; ii) la nota prot. 34164/23 del 19/04/2023 con la quale la ASL di Pescara ha rilasciato il proprio parere igienico-sanitario favorevole al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione del poliambulatorio per le specialità medica, chirurgica, medicina dello sport e delle professioni sanitarie; iii) il provvedimento n. 106/SUAP/2023 prot. 148083 del 17/07/2023 con cui il Comune di Pescara ha autorizzato la Centro Medico Salus S.r.l.s. alla realizzazione di una struttura sanitaria che tra l’altro contempla anche un ambulatorio delle Professioni sanitarie di fisioterapia.
Espone la ricorrente che con il predetto parere prot. 34164/23 del 19/04/2023 la ASL di Pescara non autorizzava la Centro Medico Salus S.r.l.s. alla realizzazione di un ambulatorio di riabilitazione, non essendo presente la palestra di almeno mq. 45. Per la medesima ragione il Comune di Pescara, con il predetto provvedimento 106/SUAP/2023 prot. 148083 del 17/07/2023, autorizzava la Centro Medico Salus S.r.l.s. alla realizzazione, tra l’altro, dell’ambulatorio della sola Professione sanitaria “ fisioterapia ” e non anche a quello di riabilitazione.
3.- Con il gravame in discussione la società ricorrente lamenta che mediante tali atti, impugnati con il separato ricorso di cui innanzi, sarebbe stato autorizzato illegittimamente il centro di fisioterapia della controinteressata, esaurendosi così la disponibilità di punti erogativi previsti nel piano di fabbisogno regionale, e determinandosi, conseguentemente, l’adozione degli atti alla medesima sfavorevoli.
4.- L’impugnativa è affidata alla denuncia della seguente articolata censura con cui si deduce:
“ I. – Illegittimità per invalidità derivata. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della L.R. Abruzzo 31 luglio 2007, n. 32. Violazione e falsa applicazione della DGR n. 110 del 03/03/2023, pubblicata sul BURA in data 12/04/2023, con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale per il biennio 2023-2024. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento dell’azione amministrativa, contraddittorietà ed illogicità manifesta. Difetto di istruttoria .
Gli atti impugnati sarebbero illegittimi in conseguenza dei vizi già dedotti con il separato ricorso iscritto al n. RG 47/2024. Secondo la tesi della società ricorrente gli atti impugnati con il predetto ricorso contrasterebbero con i requisiti stabiliti dalla Regione Abruzzo con Deliberazione GR n. 110 del 03/03/2023, pubblicata sul BURA in data 12/04/2023, di approvazione del fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale per il biennio 2023-2024. Deduce al riguardo la ricorrente che l’unico punto erogativo di “ Medicina Fisica e Riabilitativa FKT ” (Fisiokinesiterapia) previsto nei Distretti 1-2 (nord/sud) del Comune di Pescara comprenderebbe necessariamente lo svolgimento di attività integrate avente a oggetto l’attività di fisioterapia e l’attività di riabilitazione con la realizzazione dell’apposita palestra riabilitativa.
Stante il rapporto inscindibile tra le due attività, illegittimamente la Società Centro Medico Salus S.r.l.s sarebbe stata autorizzata alla realizzazione di una struttura sanitaria per la sola fisioterapia (essendo stata negata l’attività riabilitativa), esaurendo così la disponibilità di punti erogativi previsti nel piano di fabbisogno regionale DGR n. 110 del 03/03/2023 per la ASL di Pescara, e determinando l’adozione degli atti di reiezione della istanza dalla medesima proposta.
Dall’illegittimità dell’autorizzazione comunale e dei pareri della Regione e della ASL rilasciati in favore della Centro Medico Salus Srls discenderebbe, in via derivata, l’illegittimità degli atti impugnati con il presente ricorso.
4.- Si sono costituiti in resistenza al gravame la Regione Abruzzo e la Società Centro Medico Salus S.r.l.s. che hanno depositato agli atti di causa documenti e rispettive memorie con cui hanno contestato sia l'esposizione di fatto che i profili di diritto dedotti e hanno concluso per il rigetto del ricorso in quanto privo di merito di fondatezza.
5.- In prossimità dell’udienza di trattazione di merito parte ricorrente e la controinteressata hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a. riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti difensivi e chiedendone l’integrale accoglimento.
6.- All’udienza pubblica del 27 marzo 2026, dopo la discussione, la causa è stata chiamata e introitata per la decisione.
7.- Il ricorso non è meritevole di positivo apprezzamento.
La ricorrente muove dall’erroneo presupposto che i punti erogativi di “ Medicina Fisica e Riabilitativa FKT ” (Fisiokinesiterapia) debbano necessariamente comprendere, sulla base del fabbisogno regionale di cui alla DGR n. 110 del 03/03/2023, anche l’attività di riabilitazione.
Invero, come si evince dall’allegato al predetto fabbisogno (pagg. 6 e 7 Tabelle 4 e 5) il “ Raggruppamento Branche ” denominato “ Medicina Fisica e Riabilitativa FKT ” comprende in sé la sola prestazione specialistica ambulatoriale di “ 9. Fisioterapia ” e non anche la riabilitazione. Di talchè non ha pregio giuridico la tesi della ricorrente secondi cui la ratio della programmazione sarebbe quella di garantire un servizio completo e integrato di fisioterapia e riabilitazione.
Ne consegue quindi che il parere di compatibilità programmatoria rilasciato dalla Regione Abruzzo alla Società Centro Medico Salus S.r.l.s. ha inciso sul contingente programmato relativo alla Medicina Fisica e Riabilitativa (FKT) esaurendo i punti erogativi disponibili inerenti al fabbisogno di fisioterapia nell’ambito del distretto di Pescara.
Conseguentemente gli atti impugnati, in quanto adottati sul presupposto che il piano del fabbisogno predisposto dalla Regione sia stato saturato mediante l’attribuzione alla controinteressata dell’unico punto erogativo di prestazioni specialistico-ambulatoriali nel campo della Medicina Fisica e Riabilitativa FKT (Fisiokinesiterapia), sono esenti dalla censura formulata.
8.- In definitiva, sulla base delle superiori considerazioni il ricorso deve essere respinto.
9.- Da ultimo, le specifiche circostanze inerenti alla peculiarità del caso di specie costituiscono elementi che militano per l’applicazione dell’art. 92 c.p.c., come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a. e depongono per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione e compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL AS, Presidente
Silvio Lomazzi, Consigliere
IO IA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO IA | OL AS |
IL SEGRETARIO