TRIB
Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 18/06/2024, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
- REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo PRESIDENTE REL.
Dott. Rita De Angelis GIUDICE
Dott. Enza Foti GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n 1187 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 promossa con ricorso depositato in data 04/08/2023 da:
, nata il [...] a [...] e Controparte_1
residente in [...], C.F.: e C.F._1 Parte_1
, nato il [...] a [...] e residente a [...]di AM ( AP ), Via Salaria n.
[...]
452, C.F.: , entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Laura Gibellieri C.F._2
Avente ad oggetto: separazione consensuale coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 04/08/2023 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 04/10/2009 avevano contratto matrimonio concordatario in TE di AM ( AP ), iscritto nei
Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 47, parte II, serie B Ufficio 1, anno 2009,
optando per il regime di separazione dei beni;
- dall'unione non erano nati figli;
- era ormai venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
1 tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione consensuale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) La dimora coniugale, ubicata nel Comune di TE di AM in via Salaria n. 452 verrà
assegnata alla signora unitamente ai mobili, arredi e pertinenze Controparte_1
e la stessa provvederà al pagamento di tutte le utenze;
3) Il signor si è già trasferito presso l'abitazione materna a Torano Parte_1
Nuovo, in Via Pretella n. 29, CAP 64010;
4) Il cane di nome KI, razza Shiba Inu, colore rossiccio di proprietà della signora continuerà a vivere con la stessa;
CP_1
5) Il signor avrà la possibilità di vedere e portare con sé per brevi periodi il Pt_1
cagnolino previa richiesta alla signora CP_1
6) Il signor potrà prelevare dall'abitazione coniugale tutti i suoi effetti personali Pt_1
e le cose di sua proprietà, restituendo contestualmente le chiavi, concordando tempi e modalità con la signora entro e non oltre un mese dalla data di presentazione CP_1
del ricorso.
I ricorrenti, inoltre, chiedevano che, una volta decorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore, fosse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti
CONDIZIONI
- Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di TE di AM
in via Salaria n. 452 ( di proprietà del padre della ricorrente ) unitamente ai mobili, arredi e pertinenze a favore di Controparte_1
2 - I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver definito ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Il Presidente del Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava l'udienza di comparizione delle parti per la delibazione della domanda di separazione, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte. Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il
Presidente rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio sulla domanda di separazione personale.
Con sentenza emessa in data 30-11-2023, il Tribunale di Ascoli Piceno omologava la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni specifiche della separazione quali sopra indicate e,
con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo del Presidente relatore per l'udienza del 12-6-2024
affinchè, una volta decorsi i termini di legge, fosse pronunciata la successiva sentenza di divorzio.
Disposta la sostituzione anche di detta udienza con il deposito di note scritte ed acquisite dette note,
nonché il parere del P.M. in sede, il Presidente rimetteva di nuovo la causa in decisione dinanzi al
Collegio sulla domanda di divorzio.
La domanda di divorzio è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dalla data di comparizione degli stessi dinanzi al Presidente del Tribunale nella fase della separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla L. 55 dell'11.5.2015, di talchè, fallito il tentativo di conciliazione, è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Le condizioni economiche stabilite tra le parti per il divorzio nei termini specifici sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse.
Le spese di lite dell'intera controversia, considerata la natura necessitata della controversia medesima,
sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate così provvede:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 04/10/2009 in
TE di AM ( AP ), iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 47, parte
3 II, serie B Ufficio 1, anno 2009, alle condizioni del divorzio di cui al ricorso introduttivo, come sopra specificamente riportate e trascritte;
manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza,
quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TE di AM ( AP ) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ascoli Piceno, 14-6-2024.
Il Presidente est.
( dott. Luigi Cirillo )
4