Art. 1.
A modifica di quanto disposto dall' articolo 1 della legge 7 luglio 1970, n. 600 , l'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243 , e' prorogata fino al 31 marzo 1978.
A modifica di quanto disposto dall' articolo 1 della legge 7 luglio 1970, n. 600 , l'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243 , e' prorogata fino al 31 marzo 1978.