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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 20/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1566/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente
dott. Mirco Lombardi Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1566/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABRIZIO Parte_1 C.F._1
LA MARCA CONTORNI
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
FABRIZIO LA MARCA CONTORNI con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo
Tribunale
“CONCLUSIONI
OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni relative ai rapporti economici in modifica di quelle previste nella sentenza di divorzio
1. Il sig. verserà alla signora a titolo di Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile l'importo mensile di € 1.000,00 (mille/00) per dodici mensilità annue;
la corresponsione dell'assegno avverrà entro il giorno 16 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dalla signora
CP_1
2. I coniugi dichiarano di aver già regolato ogni altro rapporto di natura patrimoniale derivante dal matrimonio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio civile a Milano il Parte_1 Controparte_1 Per_ 31/10/1970 e dalla loro unione è nata una figlia , maggiorenne, economicamente autosufficiente e non convivente.
Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 956/2014 pubblicata il 22/10/2014, ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra le stesse.
Con ricorso congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 04/12/2024, le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio e l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Ai sensi dell'art. 473 bis.51, quinto comma c.p.c., trattandosi di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti ai contributi economici in favore delle parti, il Tribunale, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, può provvedere de plano, non ravvisando la necessità di disporre la comparizione personale delle parti o di richiedere chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.
Il Tribunale, in assenza di figli minori o economicamente non indipendenti, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 956/2014 pubblicata il 22/10/2014 del Tribunale di Lecco, provvede in conformità rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, come sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 14 gennaio 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente
dott. Mirco Lombardi Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1566/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABRIZIO Parte_1 C.F._1
LA MARCA CONTORNI
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
FABRIZIO LA MARCA CONTORNI con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo
Tribunale
“CONCLUSIONI
OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni relative ai rapporti economici in modifica di quelle previste nella sentenza di divorzio
1. Il sig. verserà alla signora a titolo di Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile l'importo mensile di € 1.000,00 (mille/00) per dodici mensilità annue;
la corresponsione dell'assegno avverrà entro il giorno 16 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dalla signora
CP_1
2. I coniugi dichiarano di aver già regolato ogni altro rapporto di natura patrimoniale derivante dal matrimonio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio civile a Milano il Parte_1 Controparte_1 Per_ 31/10/1970 e dalla loro unione è nata una figlia , maggiorenne, economicamente autosufficiente e non convivente.
Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 956/2014 pubblicata il 22/10/2014, ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra le stesse.
Con ricorso congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 04/12/2024, le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio e l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Ai sensi dell'art. 473 bis.51, quinto comma c.p.c., trattandosi di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti ai contributi economici in favore delle parti, il Tribunale, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, può provvedere de plano, non ravvisando la necessità di disporre la comparizione personale delle parti o di richiedere chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.
Il Tribunale, in assenza di figli minori o economicamente non indipendenti, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 956/2014 pubblicata il 22/10/2014 del Tribunale di Lecco, provvede in conformità rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, come sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 14 gennaio 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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