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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/05/2025, n. 2320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2320 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 6417/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa, dall'Avv. Chiara D'Angelo, C.F._1
del foro di Trapani, con studio legale in Alcamo, alla Via Monte Bonifato n°
77/B, presso il quale elegge domicilio
Ricorrente
CONTRO
(già Controparte_1 [...]
, C.F./P.IVA , con sede in Roma, Via Giuseppe CP_2 P.IVA_1
Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Isabella Salerno, elett. dom. in
Ragusa presso il di lei studio in in via Archimede n. 17/a
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale rappresentante CP_3 P.IVA_2
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino
Resistenti
Oggetto: Opposizione intimazione di pagamento
ALL'UDIENZA DEL 16.05.2025 - AI SENSI Controparte_4
DELL'ART. 429 CPC – E SUCCESSIVO DEPOSITO NEL FASCICOLO
TELEMATICO DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: in parziale accoglimento del ricorso annulla l'intimazione di pagamento n. 296
2024 90082943 51/000 limitatamente ai crediti di cui avviso di addebito n.
59620160003876285000 di cui dichiara l'intervenuta prescrizione.
Dichiara dovuti i contributi previdenziali portati dagli avvisi di addebito n.
5962018000255191400 e n. 59620180005310976.
Compensa per 1/3 le spese di lite tra la ricorrente e l' e la condanna al CP_3
pagamento a quest'ultimo dei restanti 2/3 che liquida in € 800,00, oltre accessori come per legge;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
che liquida in € 1.200,00 oltre accessori come per legge. Controparte_1
Pone sull'Erario i compensi di difesa della ricorrente ammessa al patrocinio a carico dell'Erario e li liquida con separato decreto.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.04.2024, ha proposto opposizione Parte_1
615 cpc - avverso l'intimazione di pagamento n. 296 2024 90082943 51/000, limitatamente agli avvisi di addebito nn. 5962018000255191400,
59620180005310976000 e 59620160003876285000, notificata ad istanza di CP_5
il 06.04.2024, chiedendone l'annullamento non avendo diritto l' di procedere CP_3
esecutivamente per mancata notifica degli atti prodromici e per l'intervenuta prescrizione.
Si è costituita che preliminarmente ha eccepito Controparte_1
il difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni relativa alla notifica degli avvisi di addebito, e nel merito ha contestato quanto dedotto in ordine alla prescrizione, assumendo che limitatamente all'avviso di addebito n.
59620160003876285000, è stato intimato il pagamento con successivo atto n.
29620229000696992000 notificato in data 05.05.2022 con effetto interruttivo della pretesa prescrizione ed in ogni caso ha richiamato la legislazione emergenziale al tempo della pandemia da Covid 19 che ha sospeso i termini di prescrizione.
Si è costituito anche l' che preliminarmente ha eccepito la decadenza CP_3
dall'azione ai sensi dell'art. 24 DLgs 46/1999 ed ha prodotto gli avvisi di addebito con la prova della notifica di essi alla contribuente, così chiedendo il rigetto del ricorso e, nel caso di intervenuta prescrizione per mancanza di atti interruttivi da eseguirsi ad opera dell'agente di riscossione, di essere tenuto indenne dalle spese di lite.
La causa, acquisiti i documenti prodotti, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, viene decisa.
* * *
Il ricorso può trovare parziale accoglimento.
Preliminarmente occorre qualificare l'azione promossa quale opposizione all'esecuzione.
Il sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali infatti, come ricavabile dalla formulazione dell'art. 24 del d. lgs. n. 46/1999, prevede la possibilità (Cass., n. 21384/2019):
- di proporre opposizione all'avviso di addebito o al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del d.lgs.
n. 46/1999, nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito;
- di proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali pagamento del debito, morte del contribuente, prescrizione del credito), davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.), ovvero dinanzi al giudice dell'esecuzione se la stessa sia, invece, già iniziata (art. 615, comma 2, ed art. 618 bis c.p.c.);
- di proporre opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine di perentorio di 20 giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento o avviso di addebito, davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata o meno.
Nel caso di specie, l'azione promossa dalla ricorrente rientra nella seconda ipotesi poiché, con il ricorso introduttivo ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito asserendo che tra la data della presunta notifica delle stesse e l'atto di intimazione impugnato non è stato compiuto alcun atto interruttivo ed è quindi maturato il termine quinquennale di prescrizione ex art. 3 L. 335/1995.
Ebbene nella fattispecie l' ha provato che gli avvisi di addebito relativi ai CP_3
contributi per gli anni dal 2016 al 2018 identificati coi nn. 59620180002551914000
e 59620180005310976000 sono stati notificati rispettivamente il 9.7.2018 ed il
04.12.2018 a mezzo PEC all'indirizzo risultante alla Camera di Commercio, giusta ricevute in formato eml prodotte.
Quanto all'avviso n. 59620160003876285000, l' asserisce la corretta notifica CP_3
a mezzo PEC del 14.06.2016.
Deposita, al fine di darne prova, le ricevute di accettazione e consegna in formato xml.
Questo Tribunale e questo giudice hanno ripetutamente ritenuto che la semplice ricevuta in formato “.xml” – attestante solo la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un messaggio, l'indirizzo pec del mittente e del destinatario- non consente di verificare né il contenuto del messaggio né la sussistenza di un documento ad esso allegato, mancando qualsiasi riferimento numerico all'atto impugnato, diversamente da quanto accade allorchè si depositano le ricevute di accettazione e di consegna in formato “.eml” o “.msg.”
Come infatti di recente statuito dalla Suprema Corte nel caso di trasmissione dell'atto a mezzo posta elettronica certificata la prova dovrà essere fornita esclusivamente con il file nativo della notifica, e non mediante stampa dello stesso (in formato cartaceo o in pdf mediante scansione), in quanto unicamente
Cont il file in formato .eml oppure . garantisce l'autenticità del messaggio stesso, essendo caratterizzato dalla presenza della firma del gestore di posta, che attesta che quel messaggio proviene dall'ente che ha gestito la consegna del messaggio
PEC e che il documento non ha subìto modifiche o alterazioni (Cassazione Civile ordinanza n. 14790 del 27/05/2024).
Atteso che non può ritenersi provata la notifica dell'avviso in questione
(59620160003876285000) deve dichiararsi prescritto il relativo credito, a nulla valendo l'intimazione di pagamento n. 29620229000696992000 notificata da
CP_5
Diversamente invece sono dovuti i contributi previdenziali dei restanti due avvisi
(nn. 59620180002551914000 e 59620180005310976000) atteso che in relazione ad essi non si è compiuta alcuna prescrizione.
Ed infatti, seppure in tema di contributi la prescrizione è quinquennale, ex art. 3 comma 9 L. 335/1995, deve tenersi conto della normativa emergenziale per effetto della pandemia da Covid 19 che ha sospeso i termini, di talchè il termine di prescrizione deve essere prorogato di 311 giorni (dal 23-02-2020 al 30-06-2020 ai sensi dell'art. 37 DL. 18/2020 conv. in L. 27/2020 e dal 30-12-2020 al 30.06.2021 ai sensi dell'art.11 comma 9 DL 183/2020 conv. in L. 21/2021).
E così i contributi di cui all'avviso n. 59620180002551914000 si sarebbero prescritti in data 15.05.2024 e quelli di cui all'avviso n. 59620180005310976000 il
9.11.2024 se non fosse intervenuta in data 06.04.2024 la notifica dell'intimazione opposta.
Assolutamente inconducente è l'eccezione, sollevata nelle note di trattazione, relativamente all'indirizzo pec del mittente gli avvisi di addebito.
Sul punto la Suprema Corte ha così statuito: “l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo, invece, che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (Cass., Sez. 5^, 3 luglio 2023, n. 18684; Cass., Sez. 5^, 9 gennaio 2024, n.
884).
Alla luce di quanto dedotto, deve pertanto annullarsi l'intimazione di pagamento n.
296 2024 90082943 51/000 limitatamente ai crediti di cui avviso di addebito n.
59620160003876285000 di cui dichiara l'intervenuta prescrizione.
Dichiara dovuti i contributi previdenziali portati dagli avvisi di addebito n.
5962018000255191400 e n. 59620180005310976.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, liquidate ai sensi del DM 55/2014 e del
DM 147/2022, al minimo della tariffa attesa la serialità delle questioni trattate, vanno cosi regolate:
CP_ tra la ricorrente e l' vanno compensate per 1/3 mentre i restanti 2/3 vanno poste a carico della ricorrente ed in favore dell'Istituto previdenziale e liquidate come in dispositivo;
tra la ricorrente ed Agenzia delle Entrate vanno poste a carico della ricorrente e liquidate come in dispositivo.
Stante l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a carico dello Stato, i compensi di difesa vanno posti a carico dell'Erario e liquidati con separato decreto.
PQM
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 16.05.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 6417/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa, dall'Avv. Chiara D'Angelo, C.F._1
del foro di Trapani, con studio legale in Alcamo, alla Via Monte Bonifato n°
77/B, presso il quale elegge domicilio
Ricorrente
CONTRO
(già Controparte_1 [...]
, C.F./P.IVA , con sede in Roma, Via Giuseppe CP_2 P.IVA_1
Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Isabella Salerno, elett. dom. in
Ragusa presso il di lei studio in in via Archimede n. 17/a
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale rappresentante CP_3 P.IVA_2
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino
Resistenti
Oggetto: Opposizione intimazione di pagamento
ALL'UDIENZA DEL 16.05.2025 - AI SENSI Controparte_4
DELL'ART. 429 CPC – E SUCCESSIVO DEPOSITO NEL FASCICOLO
TELEMATICO DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: in parziale accoglimento del ricorso annulla l'intimazione di pagamento n. 296
2024 90082943 51/000 limitatamente ai crediti di cui avviso di addebito n.
59620160003876285000 di cui dichiara l'intervenuta prescrizione.
Dichiara dovuti i contributi previdenziali portati dagli avvisi di addebito n.
5962018000255191400 e n. 59620180005310976.
Compensa per 1/3 le spese di lite tra la ricorrente e l' e la condanna al CP_3
pagamento a quest'ultimo dei restanti 2/3 che liquida in € 800,00, oltre accessori come per legge;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
che liquida in € 1.200,00 oltre accessori come per legge. Controparte_1
Pone sull'Erario i compensi di difesa della ricorrente ammessa al patrocinio a carico dell'Erario e li liquida con separato decreto.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.04.2024, ha proposto opposizione Parte_1
615 cpc - avverso l'intimazione di pagamento n. 296 2024 90082943 51/000, limitatamente agli avvisi di addebito nn. 5962018000255191400,
59620180005310976000 e 59620160003876285000, notificata ad istanza di CP_5
il 06.04.2024, chiedendone l'annullamento non avendo diritto l' di procedere CP_3
esecutivamente per mancata notifica degli atti prodromici e per l'intervenuta prescrizione.
Si è costituita che preliminarmente ha eccepito Controparte_1
il difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni relativa alla notifica degli avvisi di addebito, e nel merito ha contestato quanto dedotto in ordine alla prescrizione, assumendo che limitatamente all'avviso di addebito n.
59620160003876285000, è stato intimato il pagamento con successivo atto n.
29620229000696992000 notificato in data 05.05.2022 con effetto interruttivo della pretesa prescrizione ed in ogni caso ha richiamato la legislazione emergenziale al tempo della pandemia da Covid 19 che ha sospeso i termini di prescrizione.
Si è costituito anche l' che preliminarmente ha eccepito la decadenza CP_3
dall'azione ai sensi dell'art. 24 DLgs 46/1999 ed ha prodotto gli avvisi di addebito con la prova della notifica di essi alla contribuente, così chiedendo il rigetto del ricorso e, nel caso di intervenuta prescrizione per mancanza di atti interruttivi da eseguirsi ad opera dell'agente di riscossione, di essere tenuto indenne dalle spese di lite.
La causa, acquisiti i documenti prodotti, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, viene decisa.
* * *
Il ricorso può trovare parziale accoglimento.
Preliminarmente occorre qualificare l'azione promossa quale opposizione all'esecuzione.
Il sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali infatti, come ricavabile dalla formulazione dell'art. 24 del d. lgs. n. 46/1999, prevede la possibilità (Cass., n. 21384/2019):
- di proporre opposizione all'avviso di addebito o al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del d.lgs.
n. 46/1999, nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito;
- di proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali pagamento del debito, morte del contribuente, prescrizione del credito), davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.), ovvero dinanzi al giudice dell'esecuzione se la stessa sia, invece, già iniziata (art. 615, comma 2, ed art. 618 bis c.p.c.);
- di proporre opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine di perentorio di 20 giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento o avviso di addebito, davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata o meno.
Nel caso di specie, l'azione promossa dalla ricorrente rientra nella seconda ipotesi poiché, con il ricorso introduttivo ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito asserendo che tra la data della presunta notifica delle stesse e l'atto di intimazione impugnato non è stato compiuto alcun atto interruttivo ed è quindi maturato il termine quinquennale di prescrizione ex art. 3 L. 335/1995.
Ebbene nella fattispecie l' ha provato che gli avvisi di addebito relativi ai CP_3
contributi per gli anni dal 2016 al 2018 identificati coi nn. 59620180002551914000
e 59620180005310976000 sono stati notificati rispettivamente il 9.7.2018 ed il
04.12.2018 a mezzo PEC all'indirizzo risultante alla Camera di Commercio, giusta ricevute in formato eml prodotte.
Quanto all'avviso n. 59620160003876285000, l' asserisce la corretta notifica CP_3
a mezzo PEC del 14.06.2016.
Deposita, al fine di darne prova, le ricevute di accettazione e consegna in formato xml.
Questo Tribunale e questo giudice hanno ripetutamente ritenuto che la semplice ricevuta in formato “.xml” – attestante solo la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un messaggio, l'indirizzo pec del mittente e del destinatario- non consente di verificare né il contenuto del messaggio né la sussistenza di un documento ad esso allegato, mancando qualsiasi riferimento numerico all'atto impugnato, diversamente da quanto accade allorchè si depositano le ricevute di accettazione e di consegna in formato “.eml” o “.msg.”
Come infatti di recente statuito dalla Suprema Corte nel caso di trasmissione dell'atto a mezzo posta elettronica certificata la prova dovrà essere fornita esclusivamente con il file nativo della notifica, e non mediante stampa dello stesso (in formato cartaceo o in pdf mediante scansione), in quanto unicamente
Cont il file in formato .eml oppure . garantisce l'autenticità del messaggio stesso, essendo caratterizzato dalla presenza della firma del gestore di posta, che attesta che quel messaggio proviene dall'ente che ha gestito la consegna del messaggio
PEC e che il documento non ha subìto modifiche o alterazioni (Cassazione Civile ordinanza n. 14790 del 27/05/2024).
Atteso che non può ritenersi provata la notifica dell'avviso in questione
(59620160003876285000) deve dichiararsi prescritto il relativo credito, a nulla valendo l'intimazione di pagamento n. 29620229000696992000 notificata da
CP_5
Diversamente invece sono dovuti i contributi previdenziali dei restanti due avvisi
(nn. 59620180002551914000 e 59620180005310976000) atteso che in relazione ad essi non si è compiuta alcuna prescrizione.
Ed infatti, seppure in tema di contributi la prescrizione è quinquennale, ex art. 3 comma 9 L. 335/1995, deve tenersi conto della normativa emergenziale per effetto della pandemia da Covid 19 che ha sospeso i termini, di talchè il termine di prescrizione deve essere prorogato di 311 giorni (dal 23-02-2020 al 30-06-2020 ai sensi dell'art. 37 DL. 18/2020 conv. in L. 27/2020 e dal 30-12-2020 al 30.06.2021 ai sensi dell'art.11 comma 9 DL 183/2020 conv. in L. 21/2021).
E così i contributi di cui all'avviso n. 59620180002551914000 si sarebbero prescritti in data 15.05.2024 e quelli di cui all'avviso n. 59620180005310976000 il
9.11.2024 se non fosse intervenuta in data 06.04.2024 la notifica dell'intimazione opposta.
Assolutamente inconducente è l'eccezione, sollevata nelle note di trattazione, relativamente all'indirizzo pec del mittente gli avvisi di addebito.
Sul punto la Suprema Corte ha così statuito: “l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo, invece, che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (Cass., Sez. 5^, 3 luglio 2023, n. 18684; Cass., Sez. 5^, 9 gennaio 2024, n.
884).
Alla luce di quanto dedotto, deve pertanto annullarsi l'intimazione di pagamento n.
296 2024 90082943 51/000 limitatamente ai crediti di cui avviso di addebito n.
59620160003876285000 di cui dichiara l'intervenuta prescrizione.
Dichiara dovuti i contributi previdenziali portati dagli avvisi di addebito n.
5962018000255191400 e n. 59620180005310976.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, liquidate ai sensi del DM 55/2014 e del
DM 147/2022, al minimo della tariffa attesa la serialità delle questioni trattate, vanno cosi regolate:
CP_ tra la ricorrente e l' vanno compensate per 1/3 mentre i restanti 2/3 vanno poste a carico della ricorrente ed in favore dell'Istituto previdenziale e liquidate come in dispositivo;
tra la ricorrente ed Agenzia delle Entrate vanno poste a carico della ricorrente e liquidate come in dispositivo.
Stante l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a carico dello Stato, i compensi di difesa vanno posti a carico dell'Erario e liquidati con separato decreto.
PQM
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 16.05.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente