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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/12/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2614/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Ada Gambardella Presidente dott.ssa Giovanna Maria Mossa Giudice dott.ssa Francesca Fiorentini Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata, promossa con ricorso depositato in data 6.11.2024 da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
LU De AS e HE FE, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Alatri, via Aldo Moro n. 53/H ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 resistente contumace nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per , come da ricorso introduttivo: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 15.10.1997 a OR del EC (NA) e annotato nel
pagina 1 di 3 Registro degli Atti di Matrimonio del Comune stesso, tra i sigg.ri e e, Pt_2 CP_1 all'esito, disporre come segue:
1. assegnare a la casa coniugale sita in Ceccano (FR) – Via dell'Olmo Parte_1
n. 153, di sua proprietà;
2. disporre che i figli della coppia, ed , ormai divenuti maggiorenni ed Per_1 Per_2 autosufficienti, decidano autonomamente quando e come frequentare i genitori sia in occasione delle festività, che delle ferie estive e durante le normali settimane dell'anno;
3. Disporre che i coniugi rinunciano a qualsiasi sostegno economico, essendo economicamente indipendenti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 6.11.2024, ritualmente notificato, – Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in OR Del EC CP_1 in data 15.10.1997 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di OR del
EC – anno 1997, n. 612, Parte II, Serie A), che dalla loro unione, in data 15.03.1999, sono nati i figli e e che con sentenza del Tribunale di Testimone_1 Controparte_2
Frosinone n. 601/2016 è stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi – ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti con la prole ed alle condizioni patrimoniali, il ricorrente ha allegato che entrambi i figli sono ormai divenuti maggiorenni ed autosufficienti e che i coniugi hanno rinunciato reciprocamente al mantenimento già in sede di separazione personale.
, nonostante la regolarità della notifica alla medesima, non si è costituita in CP_1 giudizio, così che all'udienza del 12.06.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale e, all'udienza del 29.10.2025, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in quanto fondata.
pagina 2 di 3 I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in OR Del EC in data 15.10.1997
(trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di OR del EC – anno 1997, n.
612, Parte II, Serie A) e dalla loro unione sono nati i figli e Testimone_1 [...]
(15.03.1999). CP_2
Con sentenza del Tribunale di Frosinone n. 601/2016, è stata poi dichiarata la separazione personale degli stessi, alle condizioni in essa stabilite.
Ebbene, essendosi protratto lo stato di separazione per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo il ricorrente dato atto che da allora non è più ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dalla legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non è necessario adottare alcuna statuizione in riferimento alla casa coniugale e ai figli, i quali sono maggiorenni ed economicamente indipendenti, come confermato dallo stesso
, anche in riferimento alla sorella , in sede di escussione Testimone_1 Controparte_2 testimoniale (cfr. verbale dell'udienza del 29.10.2025).
Tenuto conto della natura della causa e della contumacia della resistente, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi
[...]
e , i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
OR Del EC (NA) in data 15.10.1997 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di OR del EC – anno 1997, n. 612, Parte II, Serie A);
2. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR
Del EC per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari in data 19.12.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Ada Gambardella Dott.ssa Francesca Fiorentini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Ada Gambardella Presidente dott.ssa Giovanna Maria Mossa Giudice dott.ssa Francesca Fiorentini Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata, promossa con ricorso depositato in data 6.11.2024 da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
LU De AS e HE FE, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Alatri, via Aldo Moro n. 53/H ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 resistente contumace nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per , come da ricorso introduttivo: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 15.10.1997 a OR del EC (NA) e annotato nel
pagina 1 di 3 Registro degli Atti di Matrimonio del Comune stesso, tra i sigg.ri e e, Pt_2 CP_1 all'esito, disporre come segue:
1. assegnare a la casa coniugale sita in Ceccano (FR) – Via dell'Olmo Parte_1
n. 153, di sua proprietà;
2. disporre che i figli della coppia, ed , ormai divenuti maggiorenni ed Per_1 Per_2 autosufficienti, decidano autonomamente quando e come frequentare i genitori sia in occasione delle festività, che delle ferie estive e durante le normali settimane dell'anno;
3. Disporre che i coniugi rinunciano a qualsiasi sostegno economico, essendo economicamente indipendenti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 6.11.2024, ritualmente notificato, – Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in OR Del EC CP_1 in data 15.10.1997 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di OR del
EC – anno 1997, n. 612, Parte II, Serie A), che dalla loro unione, in data 15.03.1999, sono nati i figli e e che con sentenza del Tribunale di Testimone_1 Controparte_2
Frosinone n. 601/2016 è stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi – ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti con la prole ed alle condizioni patrimoniali, il ricorrente ha allegato che entrambi i figli sono ormai divenuti maggiorenni ed autosufficienti e che i coniugi hanno rinunciato reciprocamente al mantenimento già in sede di separazione personale.
, nonostante la regolarità della notifica alla medesima, non si è costituita in CP_1 giudizio, così che all'udienza del 12.06.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale e, all'udienza del 29.10.2025, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in quanto fondata.
pagina 2 di 3 I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in OR Del EC in data 15.10.1997
(trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di OR del EC – anno 1997, n.
612, Parte II, Serie A) e dalla loro unione sono nati i figli e Testimone_1 [...]
(15.03.1999). CP_2
Con sentenza del Tribunale di Frosinone n. 601/2016, è stata poi dichiarata la separazione personale degli stessi, alle condizioni in essa stabilite.
Ebbene, essendosi protratto lo stato di separazione per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo il ricorrente dato atto che da allora non è più ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dalla legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non è necessario adottare alcuna statuizione in riferimento alla casa coniugale e ai figli, i quali sono maggiorenni ed economicamente indipendenti, come confermato dallo stesso
, anche in riferimento alla sorella , in sede di escussione Testimone_1 Controparte_2 testimoniale (cfr. verbale dell'udienza del 29.10.2025).
Tenuto conto della natura della causa e della contumacia della resistente, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi
[...]
e , i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
OR Del EC (NA) in data 15.10.1997 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di OR del EC – anno 1997, n. 612, Parte II, Serie A);
2. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR
Del EC per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari in data 19.12.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Ada Gambardella Dott.ssa Francesca Fiorentini
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