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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/11/2025, n. 4366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4366 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa RA ON, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 7504/2025 R.G. instaurata da
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Fusari, domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, in Milano, via Cosseria n. 2,
ricorrente contro
, Controparte_1 [...]
e Controparte_2 Controparte_3
,
[...]
resistenti contumaci Oggetto: altre ipotesi.
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
l'Amministrazione indicata in epigrafe perché venissero accolte le seguenti domande:
- condannare i resistenti, in solido tra loro o in subordine secondo quanto di competenza, a
corrispondere alla ricorrente la somma di € 3.114,46 a titolo di differenze retributive per il
periodo dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019, ovvero la diversa somma che risulterà in
corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità: il tutto oltre alla maggior somma
tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla decorrenza delle singole differenze
retributive al saldo”.
Malgrado la rituale notifica, non si costituiva l'Amministrazione che veniva dichiarata contumace.
La causa, vertente su questione di diritto e documentale, è stata discussa e decisa senza necessità di incombenti istruttori, con modalità da remoto.
Ciò posto, la ricorrente, docente a tempo indeterminato, in ruolo dal 1° settembre
2001, ha rappresentato in causa che, all'esito di pregresso contenzioso, in forza di sentenza n. 2829/2024, ormai definitiva (doc. 13) è stato accertato e dichiarato “in
applicazione del decreto di ricostruzione di carriera n. 786 del 29 novembre 2010, registrato
presso il MEF -Ragioneria Territoriale dello Stato in data 24 agosto 2011, il diritto…a essere
collocata nella fascia stipendiale 21-27 a far data dal 1° settembre 2018” con conseguente condanna delle Amministrazioni convenute a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive derivanti dalla collocazione della ricorrente “nella fascia
stipendiale 21-27 nel periodo dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019”.
2 La sentenza non veniva spontaneamente eseguita consistendo in pronuncia di condanna in forma generica, non suscettibile di esecuzione forzata e concernente il diritto alla decorrenza degli scatti post ruolo a seguito della corretta ricostruzione di carriera.
Si è dunque reso necessario instaurare il presente giudizio per quantificare e liquidare le differenze retributive spettanti alla ricorrente.
Per calcolare il quantum, viene condiviso da chi scrive l'iter seguito dalla difesa attore che ha confrontato la retribuzione percepita dalla ricorrente nel suddetto periodo
(durante il quale l'odierna esponente è sempre stata inserita nella fascia stipendiale
15-20, inferiore rispetto a quella stabilita dalla sentenza), con lo stipendio a cui avrebbe invece avuto diritto se le fosse stata correttamente applicata la fascia stipendiale 21-27 tra settembre 2018 e agosto 2019.
Alle differenze retributive così quantificate non deve essere applicata alcuna prescrizione come espressamente previsto dalla sentenza e altresì tenuto conto del fatto che, dalla pubblicazione della sentenza, la prescrizione diviene decennale.
Nel comparto Scuola la retribuzione del personale docente ed ATA è direttamente connessa all'anzianità di servizio in quanto l'art. 68 del CCNL del Comparto Scuola
del 4 agosto 1995 (confermato sul punto dal successivo art. 40 del CCNL del
26.05.1999, dall'art. 77 del CCNL 24.07.2003, dall'art. 79 del CCNL del 29.11.2007, fino alla stipula del Contratto del 4 agosto 2011) ha inserito la c.d. “retribuzione individuale di anzianità” nella struttura della retribuzione del personale docente come stipendio tabellare, differenziato in 7 posizioni progressive (cd. “scaglioni” o classi stipendiali) a seconda dell'anzianità professionale maturata espressa in anni di servizio per fasce (da 0 a 2 anni di servizio;
da 3 a 8; da 9 a 14; da 15 a 20; da 21 a 27;
da 28 a 34; da 35 anni di servizio in poi).
In particolare, l'art. 79 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, prevede che “Al
personale scolastico è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni
3 stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine
dei periodi previsti dall'allegata Tabella 2, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti
gli obblighi inerenti alla funzione”.
Il trattamento economico del personale della scuola di ruolo è, dunque, direttamente dipendente dall'anzianità di servizio.
Per quel che concerne il calcolo specifico delle differenze retributive, trovano applicazione le tabelle stipendiali in vigore nel periodo stabilito dalla sentenza, ossia dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019 (DOC. 14).
Per quanto riguarda il periodo dal 1° settembre 2018 al 31 dicembre 2018, le retribuzioni applicabili al caso concreto sono contenute nella tabella C1-Scuola
allegata al CCNL 19 aprile 2018 (DOC. 15).
Per quanto riguarda il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 agosto 2019, le retribuzioni applicabili al caso concreto sono contenute nella tabella B1-Scuola allegata al CCNL 6
dicembre 2022 (DOC. 16).
Detto CCNL ha infatti previsto i nuovi stipendi tabellari con i relativi aumenti che, ai sensi dell'art. 3 del CCNL, si applicano però retroattivamente nelle misure e con le decorrenze stabilite dall'allegata Tabella B1-Scuola, e cioè – rispettivamente – dal 1°
gennaio 2019, dal 1° gennaio 2020, e dal 1° gennaio 2021.
Sempre per quanto riguarda il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, nei conteggi è stato tenuto conto del pagamento degli arretrati che è stato effettuato dal
Ministero a dicembre 2022, e relativo, per l'appunto, all'adeguamento retroattivo dello stipendio tabellare secondo quanto previsto dal CCNL del 6 dicembre 2022.
Come precisato dalla difesa attorea, gli importi della retribuzione tabellare (composta da stipendio tabellare e IIS conglobata) a suo tempo e mese per mese percepiti dalla ricorrente sono stati aggiornati sulla base delle nuove tabelle, come se fossero già
stati allora adeguati.
4 Non è contestato che la ricorrente sia una docente laureata di scuola secondaria di 2°
grado; pertanto, la tabella stipendiale da applicare è quella denominata “Docente
laureato istituti sec. II grado”.
Sulla base dell'inserimento nelle corrette fasce stipendiali, vediamo ora le differenze retributive spettanti, calcolate sulle tabelle allegate ai rispettivi contratti collettivi e sui rispettivi cedolini.
Quanto all'emolumento denominato Retribuzione Professionale Docenti (RPD), esso non incide sul calcolo delle differenze retributive, perché non subisce alcuna modifica nel passaggio dalla fascia 15-20 alla fascia 21-27.
TABELLA DIFFERENZE RETRIBUTIVE ANNO 2018 (4 mesi)
• RETRIBUZIONE RICEVUTA PER LA FASCIA 15-20 DAL 1° SETTEMBRE 2018 AL
31 DICEMBRE 2018 COME DA TABELLA C1-SCUOLA ALLEGATA AL CCNL
19.04.2018: retribuzione annuale € 27.476,99: 12 x 4 = € 9.159,00
• RETRIBUZIONE DA RICEVERE PER LA FASCIA 21-27 DAL 1° SETTEMBRE 2018
AL 31 DICEMBRE 2018 COME DA TABELLA C1-SCUOLA ALLEGATA AL CCNL
19.04.2018: retribuzione annuale € 30.572,25: 12 x 4 = € 10.190,75 differenza retribuzione da ricevere nei 4 mesi: + € 1.031,75
* TABELLA DIFFERENZE RETRIBUTIVE ANNO 2019 (8 mesi)
• RETRIBUZIONE RICEVUTA PER LA FASCIA 15-20 DAL 1° SETTEMBRE 2018 AL
31 DICEMBRE 2018 COME DA TABELLA B1-SCUOLA ALLEGATA AL CCNL
06.12.2022: retribuzione annuale € 27.732,59: 12 x 8 = € 18.488,39
• RETRIBUZIONE DA RICEVERE PER LA FASCIA 21-27 DAL 1° SETTEMBRE 2018
AL 31 DICEMBRE 2018 COME DA TABELLA B1-SCUOLA ALLEGATA AL CCNL
06.12.2022: retribuzione annuale € 30.856,65: 12 x 8 = € 20.571,10 differenza retribuzione da ricevere negli 8 mesi: + € 2.082,71
TOTALE GENERALE 2018 e 2019: € 1.031,75 + € 2.082,71 = € 3.114,46
5 L'Amministrazione convenuta va quindi condannata al pagamento di tale importo in favore della ricorrente.
Depone ulteriormente a favore di tale decisione il comportamento processuale del che, omettendo di costituirsi in giudizio, nulla ha allegato di modificativo CP_1
o estintivo rispetto alla pretesa avversaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna l'Amministrazione convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di € 3.114,46 a titolo di differenze retributive per il periodo dal 1° settembre
2018 al 31 agosto 2019; il tutto oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla decorrenza delle singole differenze retributive al saldo;
2) condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro 2.800,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 16/10/2025
Il giudice
RA ON
6
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa RA ON, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 7504/2025 R.G. instaurata da
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Fusari, domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, in Milano, via Cosseria n. 2,
ricorrente contro
, Controparte_1 [...]
e Controparte_2 Controparte_3
,
[...]
resistenti contumaci Oggetto: altre ipotesi.
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
l'Amministrazione indicata in epigrafe perché venissero accolte le seguenti domande:
- condannare i resistenti, in solido tra loro o in subordine secondo quanto di competenza, a
corrispondere alla ricorrente la somma di € 3.114,46 a titolo di differenze retributive per il
periodo dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019, ovvero la diversa somma che risulterà in
corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità: il tutto oltre alla maggior somma
tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla decorrenza delle singole differenze
retributive al saldo”.
Malgrado la rituale notifica, non si costituiva l'Amministrazione che veniva dichiarata contumace.
La causa, vertente su questione di diritto e documentale, è stata discussa e decisa senza necessità di incombenti istruttori, con modalità da remoto.
Ciò posto, la ricorrente, docente a tempo indeterminato, in ruolo dal 1° settembre
2001, ha rappresentato in causa che, all'esito di pregresso contenzioso, in forza di sentenza n. 2829/2024, ormai definitiva (doc. 13) è stato accertato e dichiarato “in
applicazione del decreto di ricostruzione di carriera n. 786 del 29 novembre 2010, registrato
presso il MEF -Ragioneria Territoriale dello Stato in data 24 agosto 2011, il diritto…a essere
collocata nella fascia stipendiale 21-27 a far data dal 1° settembre 2018” con conseguente condanna delle Amministrazioni convenute a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive derivanti dalla collocazione della ricorrente “nella fascia
stipendiale 21-27 nel periodo dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019”.
2 La sentenza non veniva spontaneamente eseguita consistendo in pronuncia di condanna in forma generica, non suscettibile di esecuzione forzata e concernente il diritto alla decorrenza degli scatti post ruolo a seguito della corretta ricostruzione di carriera.
Si è dunque reso necessario instaurare il presente giudizio per quantificare e liquidare le differenze retributive spettanti alla ricorrente.
Per calcolare il quantum, viene condiviso da chi scrive l'iter seguito dalla difesa attore che ha confrontato la retribuzione percepita dalla ricorrente nel suddetto periodo
(durante il quale l'odierna esponente è sempre stata inserita nella fascia stipendiale
15-20, inferiore rispetto a quella stabilita dalla sentenza), con lo stipendio a cui avrebbe invece avuto diritto se le fosse stata correttamente applicata la fascia stipendiale 21-27 tra settembre 2018 e agosto 2019.
Alle differenze retributive così quantificate non deve essere applicata alcuna prescrizione come espressamente previsto dalla sentenza e altresì tenuto conto del fatto che, dalla pubblicazione della sentenza, la prescrizione diviene decennale.
Nel comparto Scuola la retribuzione del personale docente ed ATA è direttamente connessa all'anzianità di servizio in quanto l'art. 68 del CCNL del Comparto Scuola
del 4 agosto 1995 (confermato sul punto dal successivo art. 40 del CCNL del
26.05.1999, dall'art. 77 del CCNL 24.07.2003, dall'art. 79 del CCNL del 29.11.2007, fino alla stipula del Contratto del 4 agosto 2011) ha inserito la c.d. “retribuzione individuale di anzianità” nella struttura della retribuzione del personale docente come stipendio tabellare, differenziato in 7 posizioni progressive (cd. “scaglioni” o classi stipendiali) a seconda dell'anzianità professionale maturata espressa in anni di servizio per fasce (da 0 a 2 anni di servizio;
da 3 a 8; da 9 a 14; da 15 a 20; da 21 a 27;
da 28 a 34; da 35 anni di servizio in poi).
In particolare, l'art. 79 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, prevede che “Al
personale scolastico è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni
3 stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine
dei periodi previsti dall'allegata Tabella 2, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti
gli obblighi inerenti alla funzione”.
Il trattamento economico del personale della scuola di ruolo è, dunque, direttamente dipendente dall'anzianità di servizio.
Per quel che concerne il calcolo specifico delle differenze retributive, trovano applicazione le tabelle stipendiali in vigore nel periodo stabilito dalla sentenza, ossia dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019 (DOC. 14).
Per quanto riguarda il periodo dal 1° settembre 2018 al 31 dicembre 2018, le retribuzioni applicabili al caso concreto sono contenute nella tabella C1-Scuola
allegata al CCNL 19 aprile 2018 (DOC. 15).
Per quanto riguarda il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 agosto 2019, le retribuzioni applicabili al caso concreto sono contenute nella tabella B1-Scuola allegata al CCNL 6
dicembre 2022 (DOC. 16).
Detto CCNL ha infatti previsto i nuovi stipendi tabellari con i relativi aumenti che, ai sensi dell'art. 3 del CCNL, si applicano però retroattivamente nelle misure e con le decorrenze stabilite dall'allegata Tabella B1-Scuola, e cioè – rispettivamente – dal 1°
gennaio 2019, dal 1° gennaio 2020, e dal 1° gennaio 2021.
Sempre per quanto riguarda il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, nei conteggi è stato tenuto conto del pagamento degli arretrati che è stato effettuato dal
Ministero a dicembre 2022, e relativo, per l'appunto, all'adeguamento retroattivo dello stipendio tabellare secondo quanto previsto dal CCNL del 6 dicembre 2022.
Come precisato dalla difesa attorea, gli importi della retribuzione tabellare (composta da stipendio tabellare e IIS conglobata) a suo tempo e mese per mese percepiti dalla ricorrente sono stati aggiornati sulla base delle nuove tabelle, come se fossero già
stati allora adeguati.
4 Non è contestato che la ricorrente sia una docente laureata di scuola secondaria di 2°
grado; pertanto, la tabella stipendiale da applicare è quella denominata “Docente
laureato istituti sec. II grado”.
Sulla base dell'inserimento nelle corrette fasce stipendiali, vediamo ora le differenze retributive spettanti, calcolate sulle tabelle allegate ai rispettivi contratti collettivi e sui rispettivi cedolini.
Quanto all'emolumento denominato Retribuzione Professionale Docenti (RPD), esso non incide sul calcolo delle differenze retributive, perché non subisce alcuna modifica nel passaggio dalla fascia 15-20 alla fascia 21-27.
TABELLA DIFFERENZE RETRIBUTIVE ANNO 2018 (4 mesi)
• RETRIBUZIONE RICEVUTA PER LA FASCIA 15-20 DAL 1° SETTEMBRE 2018 AL
31 DICEMBRE 2018 COME DA TABELLA C1-SCUOLA ALLEGATA AL CCNL
19.04.2018: retribuzione annuale € 27.476,99: 12 x 4 = € 9.159,00
• RETRIBUZIONE DA RICEVERE PER LA FASCIA 21-27 DAL 1° SETTEMBRE 2018
AL 31 DICEMBRE 2018 COME DA TABELLA C1-SCUOLA ALLEGATA AL CCNL
19.04.2018: retribuzione annuale € 30.572,25: 12 x 4 = € 10.190,75 differenza retribuzione da ricevere nei 4 mesi: + € 1.031,75
* TABELLA DIFFERENZE RETRIBUTIVE ANNO 2019 (8 mesi)
• RETRIBUZIONE RICEVUTA PER LA FASCIA 15-20 DAL 1° SETTEMBRE 2018 AL
31 DICEMBRE 2018 COME DA TABELLA B1-SCUOLA ALLEGATA AL CCNL
06.12.2022: retribuzione annuale € 27.732,59: 12 x 8 = € 18.488,39
• RETRIBUZIONE DA RICEVERE PER LA FASCIA 21-27 DAL 1° SETTEMBRE 2018
AL 31 DICEMBRE 2018 COME DA TABELLA B1-SCUOLA ALLEGATA AL CCNL
06.12.2022: retribuzione annuale € 30.856,65: 12 x 8 = € 20.571,10 differenza retribuzione da ricevere negli 8 mesi: + € 2.082,71
TOTALE GENERALE 2018 e 2019: € 1.031,75 + € 2.082,71 = € 3.114,46
5 L'Amministrazione convenuta va quindi condannata al pagamento di tale importo in favore della ricorrente.
Depone ulteriormente a favore di tale decisione il comportamento processuale del che, omettendo di costituirsi in giudizio, nulla ha allegato di modificativo CP_1
o estintivo rispetto alla pretesa avversaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna l'Amministrazione convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di € 3.114,46 a titolo di differenze retributive per il periodo dal 1° settembre
2018 al 31 agosto 2019; il tutto oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla decorrenza delle singole differenze retributive al saldo;
2) condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro 2.800,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 16/10/2025
Il giudice
RA ON
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