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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 15/04/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. UL Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato ad [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Sitzia Lorella e domiciliati presso il suo studio in Riva del Garda viale Canella n.9, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 03.09.2011 in
Ala
- preso atto che all'udienza del 25.02.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 05.05.2022 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 28.12.2021 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e trascritto Parte_1 Parte_2
al n. 14 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Ala per l'anno 2011 alle seguenti condizioni:
1. Il figlio minore continuerà ad essere affidato in forma Per_1
condivisa ad entrambi i genitori e continuerà ad essere collocato presso la madre nell'alloggio familiare, ove manterrà la propria residenza.
2. Le parti concordano che il padre, operaio specializzato, possa trascorrere del tempo con il figlio secondo le seguenti modalità ed in base ai seguenti orari:
- il padre starà con il bambino a week end alternati dal pomeriggio del venerdì, quando esce da scuola, fino al lunedì mattina Per_1
successivo quando si premurerà di riaccompagnare il figlio a scuola per l'inizio dell'attività didattica;
- nel corso della settimana il padre starà con il figlio due giorni consecutivi e segnatamente, trascorrerà con : Per_1
pag. 2 di 8 • le giornate dal lunedì pomeriggio dall'uscita del ragazzo da scuola fino al mercoledì mattina successivo quando si premurerà di accompagnare il figlio a scuola per l'inizio delle lezioni, questo quando il minore ha trascorso il fine settimana precedente con la madre;
• quando invece il ragazzo ha trascorso il week end precedente con il padre, quest'ultimo trascorrerà con il figlio le giornate dal mercoledì pomeriggio dall'uscita di scuola di fino al venerdì mattina quando si Per_1
premurerà di accompagnare il figlio a scuola per l'inizio delle lezioni;
• tutto questo ad eccezione dell'unica settimana mensile in cui il padre deve garantire la reperibilità all'azienda presso cui opera in qualità di manutentore delle linee elettriche.
Durante le vacanze natalizie il figlio minore trascorrerà pari tempo con entrambi i genitori pertanto, alternativamente di anno in anno, starà con l'uno dalla fine della scuola fino alla sera del 30 dicembre compresa e con l'altro dalla sera del 30 dicembre fino al giorno dell'Epifania compreso.
Inoltre le parti concordano che il genitore il quale trascorrerà con il figlio la settimana di Natale si premurerà di fare in modo che trascorra Per_1
con l'altro genitore la Vigilia di Natale.
Anche le vacanze di Pasqua verranno suddivise fra i genitori a metà di modo che , alternativamente di anno in anno, trascorrerà il Per_1
giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Lunedì dell'Angelo con l'altro.
Infine il figlio trascorrerà con entrambi i genitori un periodo continuativo di almeno 7 giorni durante le vacanze estive, da concordarsi e da comunicarsi reciprocamente fra le parti entro il 31 maggio di ogni anno.
pag. 3 di 8 3. Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio minorenne Parte_2
, corrispondendo alla madre convivente con il ragazzo l'importo Per_1
di € 320,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi a mezzo bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, fino alla sua effettiva indipendenza economica.
4. Inoltre entrambi i ricorrenti si faranno carico per la metà ciascuno delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del loro figlio, da intendersi quelle indicate nelle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiari” redatte dal
Consiglio Nazionale Forense nel 2017, quando previsto, tali costi extra dovranno essere concordati preventivamente tra le parti se di importo superiore ad Euro 200,00 complessivi.
5. Nulla si dispone in ordine all'assegnazione dell'alloggio familiare, dal momento che alla NOa il NO cede con il Parte_1 Parte_2
presente atto la sua quota di ½ indiviso della proprietà dell'immobile così identificato: pp. mm. 5 e 12 della p.ed. 1317 in P.T. – C.C. Ala, a fronte del versamento a suo favore dell'importo di € 125.000,00
(centoventicinquemila/00) da corrispondersi con bonifico bancario dalla NOa al NO entro la data dell' udienza di comparizione Parte_1 Pt_2
delle parti avanti al Giudice Incaricato, con rinuncia da parte del cedente ad ogni ipoteca.
6. Detto immobile risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune
Competente con i seguenti dati:
- C.C. Ala, p.ed. 1317 sub 16 foglio 10, p.m. 5, cat. A/2, classe 4, consistenza 7.5 vani, superficie 144 mq, rendita € 508,19, via Piazzi, n. 21, piani: S1 – 2 e 3;
pag. 4 di 8 - C.C. Ala, p.ed. 1317 sub 12 foglio 10, p.m. 12, cat. C/6, classe 3, consistenza 24 mq, superficie 26 mq, rendita € 43,38, via Piazzi, n. 21, piani: S-1 (docc. n. 15 e n. 16);
7. Si precisa che ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 bis, della
Legge 27.02.1985, n. 52:
- i dati di identificazione catastale, come sopra riportati riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria depositata presso il competente
Ufficio del Catasto che verrà sotto firmata dalle parti avanti al nominando
Giudice (si veda doc. n. 17);
A questo riguardo la parte concedente dichiara e la parte cessionaria prende atto:
• che la planimetria sopra indicata corrisponde all'ultima depositata in
Catasto;
• i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e, in particolare non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali ai sensi della vigente normativa.
• Che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze del Libro Fondiario.
8. Il NO , in qualità di parte cedente, dichiara, in quanto Parte_2
tenuto alle garanzie di Legge in ordine all'oggetto del presente atto per i casi di vizi della cosa e di evizione, che i titoli di provenienza sono legittimi nella forma e nella sostanza e che non vi sono garanzie reali e vincoli derivanti da sequestro o pignoramento ed oneri o diritti reali o personali non apparenti, privilegi fiscali, diritti di prelazione legale o volontaria.
pag. 5 di 8 9. Lo stesso NO consapevole delle responsabilità penali Parte_2
previste dal codice penale e dalle leggi speciali derivanti da affermazioni mendaci dichiara:
10. Ai sensi delle vigenti norme di Legge in materia urbanistica, il NO
, in qualità di parte cedente, dichiara: Parte_2
- Che il fabbricato p.ed. 1317 in C.C. Ala, comprendente le porzioni di casa oggetto della disposta cessione, è stato costruito in conformità alla concessione ad edificare n. 31 di data 27. Marzo 1986 rilasciata dal
Comune di Ala (TN);
- Che successivamente nel fabbricato in oggetto sono stati eseguiti lavori in conformità a concessioni ad edificare in variante n. 183 di data 23 ottobre
1987; n. 242 di data 22 dicembre 1987 e n. 133 di data 9 luglio 1990, tutte rilasciate dal Comune di Ala nonché da ultimo la concessione edilizia in sanatoria n. 1/2011 di data 20.01.2011 anch'essa rilasciata dal Comune di
Ala;
- Che a tutt'oggi non sono state eseguite altre opere. Oltre a quelle sopracitate, tali da richiedere atti autorizzatori e/o concessori di natura urbanistica anche in sanatoria prescritti dalle norme urbanistiche vigenti;
- Che lo stesso fabbricato non è stato oggetto di provvedimenti sanzionatori ai sensi delle norme urbanistiche vigenti;
- Che le aree scoperte, le comproprietà e consortalità del fabbricato oggetto del presente atto, censito in Catasto Fabbricati, sono pertinenziali allo stesso ed hanno una superficie complessiva inferiore ai 5.000 (cinquemila) metri quadrati.
pag. 6 di 8 11. Ai sensi del DPR n. 443 e 445 d.d. 28.10.2000 artt. 46, 47 e 48 il cedente dichiara di non essersi avvalso unitamente alla moglie dell'opera di agenzia mediatrice o di altri intermediari;
12. Si precisa che l'unità abitativa oggetto di cessione della quota pari alla metà di proprietà del NO alla NOa è dotata di attestato Pt_2 Parte_1
di prestazione energetica (c.d. APE) emesso il 23.10.2024 a firma dell'ing.
(doc. n. 18) e che le parti dichiarano essere pienamente Persona_2
valida ed efficace, non scaduta e non risultando decaduta, non avendo le parti eseguito dalla data di rilascio interventi di ristrutturazione o di riqualificazione che hanno modificato la relativa classe energetica ed avendo rispettato le prescrizioni per le operazioni di controllo ed efficienza energetica degli impianti termici installati. Con la precisazione che i relativi impianti risultano realizzati in conformità alle leggi ed alle prescrizioni vigenti all'epoca della realizzazione di tale immobile.
13. Le parti dichiarano che la quota di immobile oggetto di cessione è destinata ad uso abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al D.M.
2.08.1969 e successive modifiche ed integrazioni.
14. Le parti si impegnano ad espletare tutti quegli ulteriori atti notarili e/o tavolari e/o altri fossero necessari per la completa esecuzione delle obbligazioni assunte dai NO e nel presente Parte_1 Parte_2
atto ed a tal fine conferiscono incarico al loro difensore a procedere a quanto necessario.
15. Le parti richiedono che la presente sentenza collegiale di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisca titolo per l'intavolazione del diritto di proprietà con la quota di 1/1 in favore della NOa Parte_1
[...]
pag. 7 di 8 16. La NOa si impegna a versare entro la data dell'udienza di Parte_1
comparizione delle parti avanti al Giudice Incaricato a mezzo bonifico bancario ed in favore del NO , l'importo di € 125.000,00 Parte_2
(centoventicinquemila/00 Euro) pattuito per la cessione a suo favore della metà indivisa del suindicato alloggio familiare ed il cedente rinuncia pertanto in ogni caso all'ipoteca legale.
17. La NOa si impegna a versare entro la data dell' udienza di Parte_1
comparizione delle parti avanti al Giudice Incaricato a mezzo bonifico bancario ed in favore del NO , l'ulteriore importo di € Parte_2
10.000,00 (diecimila/00 Euro) quale prezzo di tutti gli arredi acquistati con denaro comune e presenti nell'alloggio oggetto di cessione che diverranno di proprietà esclusiva della NOa , con rinuncia da parte Parte_1
del cedente ad ogni ipoteca.
18. Per accordi intervenuti fra i ricorrenti le spese legali relative all'incardinata procedura graveranno su entrambi.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 10.4.2025
Il Presidente
Dott. Adilardi UL
pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. UL Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato ad [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Sitzia Lorella e domiciliati presso il suo studio in Riva del Garda viale Canella n.9, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 03.09.2011 in
Ala
- preso atto che all'udienza del 25.02.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 05.05.2022 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 28.12.2021 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e trascritto Parte_1 Parte_2
al n. 14 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Ala per l'anno 2011 alle seguenti condizioni:
1. Il figlio minore continuerà ad essere affidato in forma Per_1
condivisa ad entrambi i genitori e continuerà ad essere collocato presso la madre nell'alloggio familiare, ove manterrà la propria residenza.
2. Le parti concordano che il padre, operaio specializzato, possa trascorrere del tempo con il figlio secondo le seguenti modalità ed in base ai seguenti orari:
- il padre starà con il bambino a week end alternati dal pomeriggio del venerdì, quando esce da scuola, fino al lunedì mattina Per_1
successivo quando si premurerà di riaccompagnare il figlio a scuola per l'inizio dell'attività didattica;
- nel corso della settimana il padre starà con il figlio due giorni consecutivi e segnatamente, trascorrerà con : Per_1
pag. 2 di 8 • le giornate dal lunedì pomeriggio dall'uscita del ragazzo da scuola fino al mercoledì mattina successivo quando si premurerà di accompagnare il figlio a scuola per l'inizio delle lezioni, questo quando il minore ha trascorso il fine settimana precedente con la madre;
• quando invece il ragazzo ha trascorso il week end precedente con il padre, quest'ultimo trascorrerà con il figlio le giornate dal mercoledì pomeriggio dall'uscita di scuola di fino al venerdì mattina quando si Per_1
premurerà di accompagnare il figlio a scuola per l'inizio delle lezioni;
• tutto questo ad eccezione dell'unica settimana mensile in cui il padre deve garantire la reperibilità all'azienda presso cui opera in qualità di manutentore delle linee elettriche.
Durante le vacanze natalizie il figlio minore trascorrerà pari tempo con entrambi i genitori pertanto, alternativamente di anno in anno, starà con l'uno dalla fine della scuola fino alla sera del 30 dicembre compresa e con l'altro dalla sera del 30 dicembre fino al giorno dell'Epifania compreso.
Inoltre le parti concordano che il genitore il quale trascorrerà con il figlio la settimana di Natale si premurerà di fare in modo che trascorra Per_1
con l'altro genitore la Vigilia di Natale.
Anche le vacanze di Pasqua verranno suddivise fra i genitori a metà di modo che , alternativamente di anno in anno, trascorrerà il Per_1
giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Lunedì dell'Angelo con l'altro.
Infine il figlio trascorrerà con entrambi i genitori un periodo continuativo di almeno 7 giorni durante le vacanze estive, da concordarsi e da comunicarsi reciprocamente fra le parti entro il 31 maggio di ogni anno.
pag. 3 di 8 3. Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio minorenne Parte_2
, corrispondendo alla madre convivente con il ragazzo l'importo Per_1
di € 320,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi a mezzo bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, fino alla sua effettiva indipendenza economica.
4. Inoltre entrambi i ricorrenti si faranno carico per la metà ciascuno delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del loro figlio, da intendersi quelle indicate nelle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiari” redatte dal
Consiglio Nazionale Forense nel 2017, quando previsto, tali costi extra dovranno essere concordati preventivamente tra le parti se di importo superiore ad Euro 200,00 complessivi.
5. Nulla si dispone in ordine all'assegnazione dell'alloggio familiare, dal momento che alla NOa il NO cede con il Parte_1 Parte_2
presente atto la sua quota di ½ indiviso della proprietà dell'immobile così identificato: pp. mm. 5 e 12 della p.ed. 1317 in P.T. – C.C. Ala, a fronte del versamento a suo favore dell'importo di € 125.000,00
(centoventicinquemila/00) da corrispondersi con bonifico bancario dalla NOa al NO entro la data dell' udienza di comparizione Parte_1 Pt_2
delle parti avanti al Giudice Incaricato, con rinuncia da parte del cedente ad ogni ipoteca.
6. Detto immobile risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune
Competente con i seguenti dati:
- C.C. Ala, p.ed. 1317 sub 16 foglio 10, p.m. 5, cat. A/2, classe 4, consistenza 7.5 vani, superficie 144 mq, rendita € 508,19, via Piazzi, n. 21, piani: S1 – 2 e 3;
pag. 4 di 8 - C.C. Ala, p.ed. 1317 sub 12 foglio 10, p.m. 12, cat. C/6, classe 3, consistenza 24 mq, superficie 26 mq, rendita € 43,38, via Piazzi, n. 21, piani: S-1 (docc. n. 15 e n. 16);
7. Si precisa che ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 bis, della
Legge 27.02.1985, n. 52:
- i dati di identificazione catastale, come sopra riportati riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria depositata presso il competente
Ufficio del Catasto che verrà sotto firmata dalle parti avanti al nominando
Giudice (si veda doc. n. 17);
A questo riguardo la parte concedente dichiara e la parte cessionaria prende atto:
• che la planimetria sopra indicata corrisponde all'ultima depositata in
Catasto;
• i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e, in particolare non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali ai sensi della vigente normativa.
• Che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze del Libro Fondiario.
8. Il NO , in qualità di parte cedente, dichiara, in quanto Parte_2
tenuto alle garanzie di Legge in ordine all'oggetto del presente atto per i casi di vizi della cosa e di evizione, che i titoli di provenienza sono legittimi nella forma e nella sostanza e che non vi sono garanzie reali e vincoli derivanti da sequestro o pignoramento ed oneri o diritti reali o personali non apparenti, privilegi fiscali, diritti di prelazione legale o volontaria.
pag. 5 di 8 9. Lo stesso NO consapevole delle responsabilità penali Parte_2
previste dal codice penale e dalle leggi speciali derivanti da affermazioni mendaci dichiara:
10. Ai sensi delle vigenti norme di Legge in materia urbanistica, il NO
, in qualità di parte cedente, dichiara: Parte_2
- Che il fabbricato p.ed. 1317 in C.C. Ala, comprendente le porzioni di casa oggetto della disposta cessione, è stato costruito in conformità alla concessione ad edificare n. 31 di data 27. Marzo 1986 rilasciata dal
Comune di Ala (TN);
- Che successivamente nel fabbricato in oggetto sono stati eseguiti lavori in conformità a concessioni ad edificare in variante n. 183 di data 23 ottobre
1987; n. 242 di data 22 dicembre 1987 e n. 133 di data 9 luglio 1990, tutte rilasciate dal Comune di Ala nonché da ultimo la concessione edilizia in sanatoria n. 1/2011 di data 20.01.2011 anch'essa rilasciata dal Comune di
Ala;
- Che a tutt'oggi non sono state eseguite altre opere. Oltre a quelle sopracitate, tali da richiedere atti autorizzatori e/o concessori di natura urbanistica anche in sanatoria prescritti dalle norme urbanistiche vigenti;
- Che lo stesso fabbricato non è stato oggetto di provvedimenti sanzionatori ai sensi delle norme urbanistiche vigenti;
- Che le aree scoperte, le comproprietà e consortalità del fabbricato oggetto del presente atto, censito in Catasto Fabbricati, sono pertinenziali allo stesso ed hanno una superficie complessiva inferiore ai 5.000 (cinquemila) metri quadrati.
pag. 6 di 8 11. Ai sensi del DPR n. 443 e 445 d.d. 28.10.2000 artt. 46, 47 e 48 il cedente dichiara di non essersi avvalso unitamente alla moglie dell'opera di agenzia mediatrice o di altri intermediari;
12. Si precisa che l'unità abitativa oggetto di cessione della quota pari alla metà di proprietà del NO alla NOa è dotata di attestato Pt_2 Parte_1
di prestazione energetica (c.d. APE) emesso il 23.10.2024 a firma dell'ing.
(doc. n. 18) e che le parti dichiarano essere pienamente Persona_2
valida ed efficace, non scaduta e non risultando decaduta, non avendo le parti eseguito dalla data di rilascio interventi di ristrutturazione o di riqualificazione che hanno modificato la relativa classe energetica ed avendo rispettato le prescrizioni per le operazioni di controllo ed efficienza energetica degli impianti termici installati. Con la precisazione che i relativi impianti risultano realizzati in conformità alle leggi ed alle prescrizioni vigenti all'epoca della realizzazione di tale immobile.
13. Le parti dichiarano che la quota di immobile oggetto di cessione è destinata ad uso abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al D.M.
2.08.1969 e successive modifiche ed integrazioni.
14. Le parti si impegnano ad espletare tutti quegli ulteriori atti notarili e/o tavolari e/o altri fossero necessari per la completa esecuzione delle obbligazioni assunte dai NO e nel presente Parte_1 Parte_2
atto ed a tal fine conferiscono incarico al loro difensore a procedere a quanto necessario.
15. Le parti richiedono che la presente sentenza collegiale di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisca titolo per l'intavolazione del diritto di proprietà con la quota di 1/1 in favore della NOa Parte_1
[...]
pag. 7 di 8 16. La NOa si impegna a versare entro la data dell'udienza di Parte_1
comparizione delle parti avanti al Giudice Incaricato a mezzo bonifico bancario ed in favore del NO , l'importo di € 125.000,00 Parte_2
(centoventicinquemila/00 Euro) pattuito per la cessione a suo favore della metà indivisa del suindicato alloggio familiare ed il cedente rinuncia pertanto in ogni caso all'ipoteca legale.
17. La NOa si impegna a versare entro la data dell' udienza di Parte_1
comparizione delle parti avanti al Giudice Incaricato a mezzo bonifico bancario ed in favore del NO , l'ulteriore importo di € Parte_2
10.000,00 (diecimila/00 Euro) quale prezzo di tutti gli arredi acquistati con denaro comune e presenti nell'alloggio oggetto di cessione che diverranno di proprietà esclusiva della NOa , con rinuncia da parte Parte_1
del cedente ad ogni ipoteca.
18. Per accordi intervenuti fra i ricorrenti le spese legali relative all'incardinata procedura graveranno su entrambi.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 10.4.2025
Il Presidente
Dott. Adilardi UL
pag. 8 di 8