Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 2470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2470 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 09/01/2025, lette le note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 24294/2023 R.G. promossa da:
rapp.to e difeso dall'Avv. DI LORENZO Parte_1
PASQUALE come da procura in atti
RICORRENTE
contro
: rapp.to e difeso dall'Avv. LIZZI MARIA SOFIA come da procura in CP_1 atti
RESISTENTE OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 26/12/2023 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120230007104205000 notificato in data 18.11.2023 dall' e relativo CP_1 ai contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Artigiani per l'importo totale, comprensivo delle spese di notifica di € 4.675,82. L'istante deduceva di aver presentato domanda di esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti all' per l'anno 2021. A seguito della richiesta, l accoglieva la CP_1 CP_1 domanda, per un esonero complessivo di € 2877,12, pari all'importo della II, III e IV rata;
pertanto, egli aveva goduto dell'esenzione delle rate 2, 3 e 4 dei contributi giusta provvedimento agevolativo per gli artigiani che durante la pandemia avevano ridotto sensibilmente la loro attività lavorativa. Avendo il ricorrente i requisiti, l accordava l'agevolazione CP_1 condizionata al pagamento della sola prima rata. La prima rata veniva versata il 16/08/2021, ma con un codice diverso indicato nella redazione del modello F24 e riferito all'anno 2020 e non all'anno 2021. L' avendo CP_1 avuto un pagamento con anno di riferimento 2020 e non 2021, benchè lo stesso fosse stato effettuato nel 2021, imputava le somme all'anno 2020 e
con vittoria di spese, competenze del giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario”. Si costituiva tempestivamente l' , che con articolate argomentazioni CP_1 chiedeva il rigetto del ricorso. In particolare, l'Ente, nella propria relazione, esponeva che “Il ricorrente impugna l'avviso di addebito n. 37120230007104205000 relativo ai contributi fissi anno 2021, rate 1^, 2^, 3^ e 4^, sostenendo di essere destinatario del provvedimento di esonero contributivo previsto dalla L. 178/2020. Va preliminarmente osservato che tale norma prevede, subordinandolo al rispetto di determinati requisiti, il solo esonero delle rate 1^, 2^, e 3^, ossia quelle con scadenza ordinaria ricadente nell'anno 2021, laddove invece la 4^ rata 2021 è senz'altro dovuta poiché prevista con scadenza ordinaria nel mese di febbraio 2022. Il ricorrente riferisce di essere destinatario di un provvedimento accoglimento della domanda di esonero ed in effetti tale provvedimento risulta emesso. Tuttavia, la normativa di settore prevede tra gli altri, il rispetto del requisito della regolarità contributiva, che deve essere certificato dall' CP_1 attraverso il DURC. La verifica della regolarità contributiva ricade nei c.d. controlli ex post, successivi cioè all'emissione del primo provvedimento di accoglimento (quello depositato dal contribuente). Si allega infatti l'invito a regolarizzare del 12/04/2022 con il quale veniva contestato il mancato pagamento della rata 4^ 2021 e veniva dato tempo 15 giorni per la regolarizzazione. In mancanza di tale versamento entro il termine concesso, veniva successivamente emesso DURC irregolare Prot. N. CP_2
(allegato) e, successivamente, il provvedimento di autotutela contenente disposizione di revoca dell'esonero contributivo precedentemente concesso. In tale provvedimento si legge, infatti, “Esaminato il provvedimento in materia di "Contributi - Esonero parziale dei contributi ex L. 178/2020" notificato in data 28/09/2021 al destinatario dello stesso Parte_1 ( ; Considerato che il summenzionato
[...] C.F._1 provvedimento deve essere annullato per la motivazione di seguito esposta;
Tra i requisiti previsti per la fruizione dell'esonero parziale per i lavoratori autonomi introdotto dall'articolo 1, commi da 20 a 22 -bis, della legge n. 178/2020 e regolamentato dal decreto interministeriale del 17 maggio 2021 e della Circolare n. 124/2021 punto 3, lettera c), vi è il possesso della CP_1 regolarità della contribuzione obbligatoria verificata attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015. A seguito di verifiche, effettuate d'ufficio ai sensi del DM 30 gennaio 2015, è emerso che non sussistono i requisiti previsti per tale esonero contributivo, come certificato con DURC con esito irregolare e che, pertanto, il provvedimento di concessione di esonero contributivo è illegittimo. DURC PROT. emesso in data 19/04/2022 Invito a regolarizzare id CP_3
30950699 emesso in data 20/04/2022 notificato in data 20/04/2022 Tenuto conto che è interesse dell'Amministrazione procedere all'annullamento del provvedimento emanato e considerato che non è decorso un periodo di tempo eccessivamente ampio dall'emanazione dell'atto stesso;
Rilevato sussistente e prevalente, alla luce di quanto indicato sopra, l'interesse pubblico e dell'Istituto all'annullamento in sede di autotutela dell'atto in oggetto;
DISPONE l'annullamento del provvedimento in oggetto 5105.28/09/2021.0533087” Il provvedimento di autotutela non risulta CP_1 impugnato entro i termini previsti. Da tale provvedimento annullamento in autotutela discende l'iscrizione a ruolo delle rate 1^, 2^ e 3^ del 2021 che, per quanto motivato risultano dovute”. Eccepiva poi la tardività dell'opposizione. Quindi, all'udienza odierna, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa. Il ricorso è fondato. Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente in data 16.08.2021 ha versato l'importo di € 959,04 erroneamente imputando tale importo all'anno 2020 anziché all'anno 2021. Tale errore si ricava agevolmente dalla documentazione versata in atti dal ricorrente e, in particolare, dal modello F24 e dall'elenco dei versamenti effettuati dal ricorrente da cui risulta che il ricorrente nell'anno 2020 ha effettuato tutti i versamenti e che per mero errore in data 16.8.2021 ha indicato nel modello di versamento F24 un codice erroneo ed CP_1 erroneamente imputato il pagamento all'anno 2020 anziché all'anno 2021. Tale circostanza non è oggetto di contestazione da parte dell' Pertanto CP_1 quando l'Ente ha effettuato la verifica di regolarità contributiva il contribuente non risultava in regola in quanto aveva imputato il pagamento all'anno 2020. Tale errore era agevolmente rilevabile dall' atteso che il CP_1 ricorrente risultava in regola con il pagamento dei contributi IVS gestione artigiani anno 2020. Da ciò consegue che il provvedimento di revoca del beneficio accordato al ricorrente di esonero parziale dal pagamento dei contributi anno 2021 I, II e III rata è illegittimo in quanto il pagamento effettuato nel mese di agosto 2021 va imputato alla IV rata dell'anno 2021.
Ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge 178/2020 l'avviso di addebito va annullato. Le spese di lite si compensano per metà in quanto l'Ente è stato indotto in errore dall'erronea indicazione nel modello di versamento dell'anno di riferimento. Il residuo mezzo segue la soccombenza e si liquida nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr.ssa Manuela Montuori, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa così provvede: dichiara non dovuti i contributi e le sanzioni di cui all'avviso di addebito n. 37120230007104205000 notificato in data 18.11.2023; dichiara il ricorrente esonerato dal versamento delle rate 1,2 e 3 attinenti all'anno 2021, ovvero della somma di € 2877,12; autorizza l' a trattenere il versamento di € CP_1
959,04 eseguito il 16/08/2021 imputandolo alla IV rata dei versamenti contributivi dell'anno 2021, e per l'effetto condanna l' ad assegnare al CP_1 ricorrente i contributi previdenziali ai fini pensionistici per tutto l'anno 2021; compensa le spese di lite nella misura di ½ e condanna l' al CP_1 pagamento del residuo mezzo che liquida, in tale importo ridotto, in € 1200,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge con distrazione. Si comunichi.
Così deciso in data 09/01/2025. il Giudice Dott. Manuela Montuori