TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 12/11/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott.ssa Simona Di Nicola Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 432/2025 ed instaurata da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Speranza, per procura congiunta al Parte_1 ricorso;
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Crescenzi, per procura congiunta alla CP_1 comparsa di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 17.02.2025, ha adito questo Tribunale chiedendo di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con la coniuge, . CP_1
A tal fine il ricorrente ha esposto che: le parti contraevano matrimonio civile in Casoria (NA), il 25.10.2000; con rogito del 20.10.2009, i coniugi sceglievano il regime della separazione dei beni;
l'affectio coniugalis veniva meno allorquando la moglie rivelava al marito di essere omosessuale e di intrattenere relazioni sentimentali con altre donne;
successivamente, la stessa abbandonava la casa coniugale;
con sentenza n. 2968/2023 del Tribunale di Napoli veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie, e rigettata la domanda di assegno di mantenimento in favore della stessa;
il marito era invalido civile al 75% e privo di un'occupazione lavorativa;
lo stesso viveva presso l'abitazione di un'amica; la moglie, invece, si trasferiva in Fiuggi (FR) unitamente alla propria compagna.
si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio ex adverso CP_1 promossa.
Successivamente, le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo tra le stesse.
All'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato alla trattazione, celebrata con la modalità della trattazione scritta, i Difensori hanno chiesto la decisione della causa, recependo le condizioni stabilite nell'accordo, con rinuncia ai termini per scritti conclusivi. Sicché il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22., co. 4 c.p.c..
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n.
898/70.
Nello specifico, vista la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 2968/2023, pubblicata il 20.03.2023, con cui si è pronunciata la separazione personale dei coniugi, dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine di legge, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime indicato nell'accordo, su cui le parti hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza del 17.10.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
4. Considerate le domande con cui si è adito il Tribunale, di natura costitutivo-necessaria, e l'accordo delle parti sul punto, sussistono motivi per la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
− pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Casoria (NA), il 25.10.2000 da Parte_1
, nato a [...], il [...], e nata a [...], il [...]
[...] CP_1
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2000, N. 224, P. II, S.
A);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casoria (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza del 17.10.2025;
− compensa le spese di lite. Frosinone, 4.11.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott.ssa Simona Di Nicola Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 432/2025 ed instaurata da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Speranza, per procura congiunta al Parte_1 ricorso;
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Crescenzi, per procura congiunta alla CP_1 comparsa di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 17.02.2025, ha adito questo Tribunale chiedendo di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con la coniuge, . CP_1
A tal fine il ricorrente ha esposto che: le parti contraevano matrimonio civile in Casoria (NA), il 25.10.2000; con rogito del 20.10.2009, i coniugi sceglievano il regime della separazione dei beni;
l'affectio coniugalis veniva meno allorquando la moglie rivelava al marito di essere omosessuale e di intrattenere relazioni sentimentali con altre donne;
successivamente, la stessa abbandonava la casa coniugale;
con sentenza n. 2968/2023 del Tribunale di Napoli veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie, e rigettata la domanda di assegno di mantenimento in favore della stessa;
il marito era invalido civile al 75% e privo di un'occupazione lavorativa;
lo stesso viveva presso l'abitazione di un'amica; la moglie, invece, si trasferiva in Fiuggi (FR) unitamente alla propria compagna.
si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio ex adverso CP_1 promossa.
Successivamente, le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo tra le stesse.
All'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato alla trattazione, celebrata con la modalità della trattazione scritta, i Difensori hanno chiesto la decisione della causa, recependo le condizioni stabilite nell'accordo, con rinuncia ai termini per scritti conclusivi. Sicché il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22., co. 4 c.p.c..
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n.
898/70.
Nello specifico, vista la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 2968/2023, pubblicata il 20.03.2023, con cui si è pronunciata la separazione personale dei coniugi, dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine di legge, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime indicato nell'accordo, su cui le parti hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza del 17.10.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
4. Considerate le domande con cui si è adito il Tribunale, di natura costitutivo-necessaria, e l'accordo delle parti sul punto, sussistono motivi per la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
− pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Casoria (NA), il 25.10.2000 da Parte_1
, nato a [...], il [...], e nata a [...], il [...]
[...] CP_1
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2000, N. 224, P. II, S.
A);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casoria (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza del 17.10.2025;
− compensa le spese di lite. Frosinone, 4.11.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema