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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/12/2025, n. 6129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6129 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.) nel giudizio iscritto al n. 5152/2021 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo promosso da
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Murgo, giusta procura allegata in atti;
opponente contro con sede legale a Roma, corso Vittorio Controparte_1
Emanuele II n. 284, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Roma
, in persona del consigliere delegato dott. giusta poteri attribuiti P.IVA_1 CP_2 con verbale di adunanza dello stesso consiglio in data 16/06/2025, quale mandataria di
[...]
con sede in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale , CP_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetto Gargani e Guido Gargani, giusta procura allegata all'atto di costituzione del 31.7.2025 opposta
All'udienza del giorno 8.9.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ed il giudice ha posto la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c.,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1 1. Con atto di citazione notificato il 12.4.2021, nella qualità di fideiussore di Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 247/2021 emesso dal Parte_2
Tribunale di Catania, con il quale gli è stato ingiunto, in solido con , Controparte_4 [...]
e il pagamento della somma di euro 145.100,19, oltre interessi Parte_3 Controparte_5 come da domanda e spese per il procedimento di ingiunzione, quale saldo residuo derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato il 14.2.2002 tra la Controparte_6
e la società L'opponente ha preliminarmente
[...] Parte_2 disconosciuto, ai sensi dell'art. 2719 c.c., i contratti di fideiussione prodotti dall'opposta e ha dedotto: l'assenza di prova della titolarità del credito in capo ad l'inesistenza della CP_3 pretesa creditoria;
la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e della disciplina del credito al consumo;
la decadenza della garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., nonché, in via gradata, l'erroneità dell'importo ingiunto. Ha chiesto, pertanto, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e rielaborazione tramite consulenza tecnica del saldo dovuto, la revoca del titolo con il favore delle spese processuali.
Con comparsa di risposta depositata il 27.8.2021 si è costituita la (e per essa, CP_3 dapprima la mandataria e successivamente, con atto di costituzione del CP_7
3.4.2023, , contestando nel merito la fondatezza dei motivi di opposizione, di cui CP_8 ne ha chiesto il rigetto, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
Con ordinanza del giorno 1.3.2022 è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stato assegnato termine per l'avvio del procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo. All'udienza del 15.3.2023, l'opponente ne ha eccepito il mancato rituale esperimento, sicché, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., con ordinanza del 31.1.2024 le parti sono state invitate a precisare le conclusioni. Indi, revocata la predetta ordinanza e sollecitate le parti ad interloquire in ordine alla qualifica di consumatore ricoperta da , all'udienza del 9.6.2025 il giudice istruttore ha invitato le parti a Parte_1 precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 8.9.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa come da atti ed il giudice ha posto la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
2. Esposti i fatti, occorre premettere che la pretesa creditoria azionata in via monitoria da
[...]
CP_ nei confronti di si fondi sul contratto di mutuo fondiario stipulato il Parte_1
14.2.2002, a rogito del notaio di Aci Castello (rep. 19897, racc. 6620), tra Persona_1 la e la società recante un Controparte_6 Parte_2
2 saldo debitore di euro 145.100,19 alla data del 9 agosto 2018, garantito da ipoteca volontaria di primo grado per l'importo di euro 200.000 sugli immobili siti nel comune di Belpasso, strada Provinciale 92 Nicolosi-Etna, “Contrada Monte Sona” (in catasto terreni, al foglio 6, part. 78-79-353-354-355-356 ed in catasto fabbricati, al foglio 6, part. 339 – doc. 3 fascicolo monitorio).
In relazione al rapporto contrattuale per cui è causa la banca opposta ha intimato il pagamento della somma complessiva di euro 145.100,19, oltre interessi convenzionali dal 10.8.2019 sino al soddisfo. I superiori rapporti bancari sono stati garantiti da , Controparte_4 [...]
e con due fideiussioni omnibus del 14.2.2002, Parte_3 Controparte_5 Parte_1 fino alla concorrenza di euro 245.600.
3. Tanto premesso, l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria sollevata da
[...]
quale conseguenza del mancato rituale esperimento della mediazione in assenza Pt_1 dei poteri di rappresentanza sostanziale in capo all'avvocato Azzaro, non è fondata.
Premesso che all'incontro di mediazione tenutosi in data 6.4.2022 presso l'organismo
Concordia Mediazioni era presente, per conto di quale precedente mandataria CP_7 di l'avvocato Angelo Azzaro, va precisato come nella nota di deposito del 6.4.2022 CP_3 risulti allegata, oltre al verbale negativo di mediazione, anche la procura generale del
23.11.2017 in favore dell'avvocato Azzaro contenente anche i poteri di rappresentanza sostanziale, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia (cfr.
Cass. n. 8473/2019; Cass. 18068/2019). Ne consegue che l'eccezione di improcedibilità della domanda per assenza del legale rappresentante della parte al procedimento di mediazione va rigettata.
4.1 Venendo al merito, l'opponente ha, innanzitutto, disconosciuto la documentazione posta a fondamento della domanda monitoria, adducendo che i contratti di fideiussione non sarebbero attestati in copia conforme all'originale, trattandosi di mere copie fotostatiche.
La doglianza non è fondata.
È noto che, sulla questione relativa al documento prodotto in giudizio in semplice fotocopia, qualora non venga espressamente disconosciuto dalla controparte attraverso contestazione specifica e circostanziata, tale documento deve ritenersi conforme al suo originale ed essere quindi esaminato e vagliato dal giudice ai fini della formazione del suo convincimento (cfr.
Cass., n. 27233 del 16.11.2017, Cass. n. 15200 del 30.5.2024). Invero, perché il disconoscimento dell'autenticità della copia prodotta sia legittimo non può ritenersi 3 sufficiente una generica contestazione, come formulata nel caso di specie in via del tutto preventiva, tenuto conto che l'opponente ha omesso di allegare quali fossero gli specifici motivi di non conformità delle fotocopie prodotte rispetto agli originali, ai sensi dell'art. 2719
c.c. Ne consegue l'infondatezza, per assoluta genericità, della doglianza.
4.2 Tanto chiarito, con il primo motivo di opposizione, ha eccepito l'assenza Parte_1 di prova della titolarità del credito in capo ad CP_3
Il motivo di opposizione è infondato.
In diritto si osserva che, secondo l'orientamento di legittimità, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto a forma libera
- è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass.
10.2.2023 n. 4277; si veda anche Cass. 13.6.2019 n. 15884, Cass. civ., Sez. I, 20.07.2023, n.
21821 e Cass. civ., Sez. III, 06.02.2024, n. 3405).
In sostanza, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui l'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario soltanto laddove dallo stesso sia possibile individuare senza margine di dubbio i rapporti oggetto di cessione.
Recentemente la Corte di legittimità (Cass. n. 28335/2025) ha chiarito che, laddove una delle parti del giudizio abbia agito in qualità di cessionaria in blocco dei crediti, sia necessario
“distinguere l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione” Laddove “non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurre la pretesa con certezza tra quelle comprese nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete”. Al contrario, nell'ipotesi in cui sia contestata 4 l'esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova
e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e neppure la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”, ben potendo comunque il giudice valutare l'avviso di cessione quale elemento indiziario di natura presuntiva dell'avvenuta cessione.
In ogni caso, secondo la Corte di legittimità ha precisato che la dichiarazione del cedente costituisce un elemento decisivo ai fini della dimostrazione della titolarità del rapporto in capo al cessionario (Cass. 10200/2021).
Nel caso di specie, l'opponente non ha contestato l'esistenza del contratto di cessione ma si è limitato ad una generica contestazione circa l'assenza di prova della titolarità del credito nei confronti dei garanti. Ne consegue che l'estratto della Gazzetta Ufficiale del 16.8.2018 n. 95, nella misura in cui indica, tra i crediti trasferiti, quelli “crediti derivanti da finanziamenti ipotecari” nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016, appare idoneo a dimostrare la titolarità del credito vantato nei confronti della società e, per essa, dei fideiussori. Parte_2
A ciò si aggiunga che l'opposta ha pure depositato anche la dichiarazione della banca cedente, dalla quale si evince che tra i crediti oggetto della suddetta cessione in favore di
[...]
CP_ rientrano anche quelli derivanti dal contratto di finanziamento fondiario del 14.2.2002 a rogito del notaio di Aci Castello (rep. 19897, racc. 6620), nonché dal Persona_1 contratto di conto corrente n. 0503301347351 del 5.9.2006 (cfr. doc. 1 – 2 – fascicolo monitorio).
Sussiste, pertanto, prova della titolarità del credito ingiunto in capo al cessionario CP_9
[...
Con il secondo motivo di opposizione, ha dedotto l'inesistenza della Parte_1 pretesa creditoria, deducendo la mancanza di prova circa la riferibilità della fideiussione al contratto di mutuo fondiario già garantito dall'ipoteca di primo grado.
Il motivo non è fondato.
Occorre premettere che il richiamo al provvedimento della AN d'IT G.U. n. 76, 2 aprile
2005 non appare conducente, atteso che le istruzioni identificano espressamente alcune tipologie di garanzie integrative per il credito fondiario utilizzabili al fine di potere elevare il limite di finanziabilità (80 per cento - art. 38, comma 2 t.u.b.) fino al 100 per cento in quanto presentino determinate caratteristiche. In sostanza, le garanzie integrative devono consentire 5 alle banche finanziatrici un effettivo beneficio in termini di contenimento del rischio di credito (cfr. doc. 8 – G.U. n. 76, 2 aprile 2005).
Nel caso di specie, si è costituito fideiussore solidale della società Parte_1 Parte_2 con contratto del 14.2.2002, per l'adempimento verso la Controparte_6 delle obbligazioni “dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura
[...] già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato” (doc. 4 – fascicolo monitorio). Pertanto, la circostanza che la fideiussione omnibus non sia direttamente collegata al contratto di mutuo fondiario non osta all'operatività dell'ulteriore garanzia personale prestata da rispetto all'obbligazione azionata Parte_1 da In tale contesto si configura, peraltro, l'accessorietà della fideiussione CP_3 all'obbligazione di adempimento del mutuo fondiario in quanto destinata a garantire l'adempimento della medesima obbligazione principale stante l'identità tra prestazione principale dovuta dal debitore garantito e quella dovuta dal garante.
Inoltre, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, il contratto di mutuo fondiario prevede espressamente che, al verificarsi delle condizioni indicate all'art. 11, “la AN potrà chiedere, a sua scelta, una congrua integrazione della garanzia ipotecaria concessa, oppure altra idonea garanzia reale o personale […]” (cfr. doc. 3 – fascicolo monitorio).
Quanto alla possibilità di estensione della garanzia oltre l'importo massimo finanziabile ex lege, si osserva che - in disparte la questione (non oggetto di motivo di opposizione) inerente al limite di finanziabilità ex art. 38, 2 comma, t.u.b. – “la nullità del mutuo fondiario per eccedenza del finanziamento (questione sulla quale non concordano peraltro le Sezioni
Unite) non comporterebbe in ogni caso l'inefficacia delle garanzie che, in aggiunta al beneficio fondiario, la banca finanziatrice avesse ottenuto da un terzo col fine di assicurarsi per altra via l'adempimento del credito restitutorio” (cfr. Cass. 3462/2024).
4.4 Con il terzo motivo di opposizione, l'opponente ha eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.
La doglianza non è fondata.
È noto che, con la sentenza n. 41994/2021, le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, sono intervenute sulla questione della validità delle clausole contenute nei contratti di fideiussione conformi a quelle contenute nello schema ABI del maggio 2003, affermando il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole 6 contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. La declaratoria di nullità parziale riguarda esattamente le clausole contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, sanzionate con il provvedimento della AN di IT n. 55 del 2.5.2005.
La presunzione di nullità parziale delle clausole contenute nei moduli di fideiussione che riproducono lo schema unilaterale costituente l'intesa vietata va, tuttavia, limitata all'ambito applicativo del provvedimento sanzionatorio emesso dalla AN di IT. Il fideiussore che agisce in giudizio per chiedere la dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione riportante clausole analoghe a quelle contenute nel modulo ABI – dichiarato in contrasto con la normativa antitrust – ha l'onere di provare l'esistenza dell'intesa restrittiva e della sua illiceità mediante la produzione in giudizio del provvedimento della AN d'IT (che non rientra nel generale principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c.), la partecipazione dell'istituto di credito alle intese anticoncorrenziali specificamente sanzionate, dando prova altresì che le clausole contenute nel contratto a valle siano identiche e riconducibili a quelle dichiarate nulle in quanto contrastanti con la normativa antitrust.
Nel caso di specie, l'opponente si è limitato a dedurre la pretesa nullità delle fideiussioni oggetto di causa in quanto riproducenti gli articoli 2 (clausola di reviviscenza), 6 (rinuncia ai termini dell'art.1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) dello schema ABI per le fideiussioni, oggetto del provvedimento n. 55/2005 della AN d'IT, senza, tuttavia, provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate (quale elemento costitutivo ai fini della violazione dell'art. 2 della L. n.
287/1990).
Non va trascurato, al riguardo, che le garanzie fideiussorie sono state stipulate in data
14.2.2002 e che il citato provvedimento n. 55/05 della AN d'IT ha carattere di prova privilegiata della diffusione seriale del modello ABI nelle fideiussioni omnibus prestate nel periodo di tempo oggetto di esame (ovvero dall'ottobre 2002 all'aprile 2005, essendo il provvedimento della AN d'IT del 2.5.2005), ma non ha il medesimo valore per quelle non ricomprese nell'anzidetto arco temporale (come quella per cui è causa). Ne consegue che l'opponente avrebbe dovuto provare tutti i fatti costitutivi della domanda ed in particolare, 7 l'elemento della persistenza dell'intesa “a monte” tra le banche. In mancanza di tale prova, la domanda relativa all'accertamento della relativa nullità in violazione della disciplina antitrust va rigettata.
4.5 L'opponente, in disparte la dedotta violazione della disciplina anticoncorrenziale, ha pure eccepito la decadenza ex art. 1957 c.c. sul presupposto della vessatorietà della clausola di deroga al termine semestrale prevista nell'art. 6 della fideiussione.
Il motivo di opposizione è, invece, fondato.
La questione relativa alla validità della clausola di deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. impone innanzitutto di accertare se abbia prestato (o meno) la Parte_1 fideiussione in qualità di consumatore, secondo la definizione contenuta nell'art. 3 del d. lgs.
206/2005 (c.d. codice del consumo) che definisce consumatori “le persone fisiche che hanno agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.
In diritto va ricordato l'orientamento di legittimità secondo cui “In tema di contratti stipulati dal "consumatore", i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria
(CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 ) - all'entità della Per_2 partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (cfr., tra le tante, Cass. 1666/2020).
In applicazione di tale principio, si osserva come non risulti agli atti che Parte_1 abbia ricoperto alcun ruolo gestorio all'interno della né sia stato titolare di Parte_2 partecipazioni rilevanti.
La qualifica di consumatore in capo all'opponente si desume dalla stessa documentazione depositata dall'opponente a seguito del rilievo officioso (cfr. nota di deposito del 3.5.2025): da essa si desume, infatti, che all'epoca della sottoscrizione della Parte_1 fideiussione, fosse stato studente universitario e, contestualmente, avesse dapprima svolto attività di lavoratore agricolo, poi di lavoratore dipendente e per un breve periodo collaboratore parasubordinato presso la Camera dei deputati. Ne discende che il predetto ha rilasciato la fideiussione in favore della in qualità di consumatore. Parte_2
Accertata la qualifica di consumatore in capo a come detto, viene Parte_1 innanzitutto in rilievo la clausola di rinuncia al termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. 8 riportata all'art. 6 della fideiussione in favore di Controparte_6 del 14.2.2002.
[...]
In merito alla possibilità di considerare vessatoria la clausola di deroga del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. sussiste un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.
Secondo un orientamento tradizionale (cfr. Cass. 9245/2007, Cass. 28943/2017), recentemente richiamato da Cass. 17.2.2025 n. 3989, “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. La clausola relativa a detta rinuncia non rientra, inoltre, tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, secondo comma, cod. civ. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente”
La tesi contraria è stata affermata da Cass. n. 27558/2023, che ha riconosciuto il carattere vessatorio della clausola in esame.
La giurisprudenza di merito, condivisa anche da questo Tribunale, ha ritenuto preferibile l'orientamento a favore del carattere vessatorio della suindicata clausola. A sostegno della tesi favorevole alla vessatorietà della clausola milita, per un verso, la considerazione per cui la deroga o la rinuncia pattizia al termine di cui all'art. 1957 c.c. riportata nella fideiussione limita o esclude la possibilità per il contraente di opporre l'eccezione di estinzione dell'obbligazione fideiussoria, sicché la clausola negoziale rientrerebbe nell'ipotesi di cui all'art. 33, lett. t) codice consumo, secondo cui si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che sanciscono a carico del consumatore limitazioni della facoltà di opporre eccezioni. Per altro verso, si tratterebbe in ogni caso di clausole che determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (art. 33 comma 1) a danno del consumatore, atteso che con tale clausola si finirebbe per prolungare sine die il tempo in cui la banca può agire sia nei confronti del debitore principale che del fideiussore.
In tale contesto, non appare convincente l'argomento, sostenuto dall'orientamento tradizionale sopra citato, secondo cui la decadenza del creditore dall'azione nei riguardi del fideiussore, ex art. 1957 c.c., rientri tra i diritti disponibili poiché non si pone in contrasto con 9 l'ordine pubblico. Ed invero, il giudizio di vessatorietà di una clausola non va operato alla stregua della natura imperativa o dispositiva della norma derogata ovvero in base all'eventuale contrasto con l'ordine pubblico della disposizione violata, assumendo rilevanza a tal fine soltanto la necessità di tutela del consumatore rispetto a clausole che determinino uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, nella prospettiva di porre rimedio all'asimmetria tra i contraenti.
Alla luce delle superiori considerazioni, la clausola negoziale contenuta nelle fideiussioni oggetto di causa con cui viene derogato il termine di cui all'art. 1957 c.c. entro cui il creditore deve agire nei confronti del debitore principale rientra nell'ipotesi di cui all'art. 33, lett. t), codice del consumo. In mancanza di prova che le clausole in esame siano state oggetto di trattativa individuale (art. 34, comma 4), esse vanno considerate nulle, ai sensi dell'art. 36 d. lgs. 206/2005. Per effetto della nullità parziale delle clausole di deroga del termine di cui all'art. 1957 c.c., trova applicazione il termine di sei mesi previsto dalla citata disposizione normativa entro cui il creditore abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza coltivate.
Orbene, è noto che, con il termine “istanza”, si ritiene che la norma faccia riferimento ad un'azione giudiziale, non essendo sufficiente un semplice atto stragiudiziale e, men che meno, una missiva con la quale venga richiesto al debitore se e in che modo egli intenda adempiere la sua obbligazione (Cass. n. 6823/2001; Cass. n. 7502/2004; Cass. n. 2532/2005;
Cass. n. 1724/2016).
La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha precisato che laddove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta scritta”, siffatta clausola contrattale costituisce una deroga pattizia all'art. 1957 c.c., di guisa che “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (Cass. 835/2025; si veda anche Cass. 16938/2024).
Nel caso di specie, l'art. 7 del contratto di fideiussione prevede che “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
La clausola in questione, pertanto, a prescindere dalla natura di fideiussione piuttosto che contratto autonomo di garanzia, vale a derogare l'art. 1957 c.c. Ne consegue che l'osservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c. è soddisfatta dalla richiesta scritta, inoltrata al fideiussore 10 da parte della banca, di pagamento formulata entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, non essendo necessaria la proposizione dell'azione giudiziale.
Ebbene, dalla documentazione prodotta dall'opposta si ricava che la banca ha comunicato l'atto di costituzione in mora e decadenza dal beneficio del termine contrattualmente previsto alla nonché ai fideiussori (tra cui , con lettera Controparte_10 Parte_1 raccomandata del 17.9.2012 (doc. 5 fascicolo monitorio).
La lettera raccomandata in questione non risulta regolarmente ricevuta da Parte_1 atteso che il plico inviato a Belpasso, via Silva n. 4, non risulta recapitato per “indirizzo inesatto”. Quanto all'ulteriore documentazione, si osserva come il decreto ingiuntivo del
28.3.2013 attiene al conto corrente (doc. 6) e l'atto di pignoramento fondato sul mutuo fondiario risale al 2014.
Non risulta, pertanto, che nel termine di sei mesi dalla data di decadenza dal beneficio del termine (17.9.2012) sia stata formulata una richiesta scritta nei confronti del fideiussore
[...]
Pt_1
Per quanto sopra, l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è fondata ed il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m.
147/2022, in euro 9.141,50, somma ottenuta applicando i valori medi delle fasi di studio
(euro 2.552) ed introduttiva (euro 1.628) e riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi istruttoria (euro 2835) e decisionale (euro 2.126,50), tenuto conto della natura documentale della causa e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 5152/2021
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
ACCOGLIE l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 247/2021 emesso dal Tribunale di Catania;
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di CP_3 Parte_1 che liquida in euro 9.141,50, oltre spese generali, iva e c.p.a.;
Così deciso a Catania, il 19 dicembre 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.) nel giudizio iscritto al n. 5152/2021 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo promosso da
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Murgo, giusta procura allegata in atti;
opponente contro con sede legale a Roma, corso Vittorio Controparte_1
Emanuele II n. 284, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Roma
, in persona del consigliere delegato dott. giusta poteri attribuiti P.IVA_1 CP_2 con verbale di adunanza dello stesso consiglio in data 16/06/2025, quale mandataria di
[...]
con sede in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale , CP_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetto Gargani e Guido Gargani, giusta procura allegata all'atto di costituzione del 31.7.2025 opposta
All'udienza del giorno 8.9.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ed il giudice ha posto la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c.,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1 1. Con atto di citazione notificato il 12.4.2021, nella qualità di fideiussore di Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 247/2021 emesso dal Parte_2
Tribunale di Catania, con il quale gli è stato ingiunto, in solido con , Controparte_4 [...]
e il pagamento della somma di euro 145.100,19, oltre interessi Parte_3 Controparte_5 come da domanda e spese per il procedimento di ingiunzione, quale saldo residuo derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato il 14.2.2002 tra la Controparte_6
e la società L'opponente ha preliminarmente
[...] Parte_2 disconosciuto, ai sensi dell'art. 2719 c.c., i contratti di fideiussione prodotti dall'opposta e ha dedotto: l'assenza di prova della titolarità del credito in capo ad l'inesistenza della CP_3 pretesa creditoria;
la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e della disciplina del credito al consumo;
la decadenza della garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., nonché, in via gradata, l'erroneità dell'importo ingiunto. Ha chiesto, pertanto, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e rielaborazione tramite consulenza tecnica del saldo dovuto, la revoca del titolo con il favore delle spese processuali.
Con comparsa di risposta depositata il 27.8.2021 si è costituita la (e per essa, CP_3 dapprima la mandataria e successivamente, con atto di costituzione del CP_7
3.4.2023, , contestando nel merito la fondatezza dei motivi di opposizione, di cui CP_8 ne ha chiesto il rigetto, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
Con ordinanza del giorno 1.3.2022 è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stato assegnato termine per l'avvio del procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo. All'udienza del 15.3.2023, l'opponente ne ha eccepito il mancato rituale esperimento, sicché, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., con ordinanza del 31.1.2024 le parti sono state invitate a precisare le conclusioni. Indi, revocata la predetta ordinanza e sollecitate le parti ad interloquire in ordine alla qualifica di consumatore ricoperta da , all'udienza del 9.6.2025 il giudice istruttore ha invitato le parti a Parte_1 precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 8.9.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa come da atti ed il giudice ha posto la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
2. Esposti i fatti, occorre premettere che la pretesa creditoria azionata in via monitoria da
[...]
CP_ nei confronti di si fondi sul contratto di mutuo fondiario stipulato il Parte_1
14.2.2002, a rogito del notaio di Aci Castello (rep. 19897, racc. 6620), tra Persona_1 la e la società recante un Controparte_6 Parte_2
2 saldo debitore di euro 145.100,19 alla data del 9 agosto 2018, garantito da ipoteca volontaria di primo grado per l'importo di euro 200.000 sugli immobili siti nel comune di Belpasso, strada Provinciale 92 Nicolosi-Etna, “Contrada Monte Sona” (in catasto terreni, al foglio 6, part. 78-79-353-354-355-356 ed in catasto fabbricati, al foglio 6, part. 339 – doc. 3 fascicolo monitorio).
In relazione al rapporto contrattuale per cui è causa la banca opposta ha intimato il pagamento della somma complessiva di euro 145.100,19, oltre interessi convenzionali dal 10.8.2019 sino al soddisfo. I superiori rapporti bancari sono stati garantiti da , Controparte_4 [...]
e con due fideiussioni omnibus del 14.2.2002, Parte_3 Controparte_5 Parte_1 fino alla concorrenza di euro 245.600.
3. Tanto premesso, l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria sollevata da
[...]
quale conseguenza del mancato rituale esperimento della mediazione in assenza Pt_1 dei poteri di rappresentanza sostanziale in capo all'avvocato Azzaro, non è fondata.
Premesso che all'incontro di mediazione tenutosi in data 6.4.2022 presso l'organismo
Concordia Mediazioni era presente, per conto di quale precedente mandataria CP_7 di l'avvocato Angelo Azzaro, va precisato come nella nota di deposito del 6.4.2022 CP_3 risulti allegata, oltre al verbale negativo di mediazione, anche la procura generale del
23.11.2017 in favore dell'avvocato Azzaro contenente anche i poteri di rappresentanza sostanziale, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia (cfr.
Cass. n. 8473/2019; Cass. 18068/2019). Ne consegue che l'eccezione di improcedibilità della domanda per assenza del legale rappresentante della parte al procedimento di mediazione va rigettata.
4.1 Venendo al merito, l'opponente ha, innanzitutto, disconosciuto la documentazione posta a fondamento della domanda monitoria, adducendo che i contratti di fideiussione non sarebbero attestati in copia conforme all'originale, trattandosi di mere copie fotostatiche.
La doglianza non è fondata.
È noto che, sulla questione relativa al documento prodotto in giudizio in semplice fotocopia, qualora non venga espressamente disconosciuto dalla controparte attraverso contestazione specifica e circostanziata, tale documento deve ritenersi conforme al suo originale ed essere quindi esaminato e vagliato dal giudice ai fini della formazione del suo convincimento (cfr.
Cass., n. 27233 del 16.11.2017, Cass. n. 15200 del 30.5.2024). Invero, perché il disconoscimento dell'autenticità della copia prodotta sia legittimo non può ritenersi 3 sufficiente una generica contestazione, come formulata nel caso di specie in via del tutto preventiva, tenuto conto che l'opponente ha omesso di allegare quali fossero gli specifici motivi di non conformità delle fotocopie prodotte rispetto agli originali, ai sensi dell'art. 2719
c.c. Ne consegue l'infondatezza, per assoluta genericità, della doglianza.
4.2 Tanto chiarito, con il primo motivo di opposizione, ha eccepito l'assenza Parte_1 di prova della titolarità del credito in capo ad CP_3
Il motivo di opposizione è infondato.
In diritto si osserva che, secondo l'orientamento di legittimità, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto a forma libera
- è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass.
10.2.2023 n. 4277; si veda anche Cass. 13.6.2019 n. 15884, Cass. civ., Sez. I, 20.07.2023, n.
21821 e Cass. civ., Sez. III, 06.02.2024, n. 3405).
In sostanza, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui l'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario soltanto laddove dallo stesso sia possibile individuare senza margine di dubbio i rapporti oggetto di cessione.
Recentemente la Corte di legittimità (Cass. n. 28335/2025) ha chiarito che, laddove una delle parti del giudizio abbia agito in qualità di cessionaria in blocco dei crediti, sia necessario
“distinguere l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione” Laddove “non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurre la pretesa con certezza tra quelle comprese nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete”. Al contrario, nell'ipotesi in cui sia contestata 4 l'esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova
e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e neppure la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”, ben potendo comunque il giudice valutare l'avviso di cessione quale elemento indiziario di natura presuntiva dell'avvenuta cessione.
In ogni caso, secondo la Corte di legittimità ha precisato che la dichiarazione del cedente costituisce un elemento decisivo ai fini della dimostrazione della titolarità del rapporto in capo al cessionario (Cass. 10200/2021).
Nel caso di specie, l'opponente non ha contestato l'esistenza del contratto di cessione ma si è limitato ad una generica contestazione circa l'assenza di prova della titolarità del credito nei confronti dei garanti. Ne consegue che l'estratto della Gazzetta Ufficiale del 16.8.2018 n. 95, nella misura in cui indica, tra i crediti trasferiti, quelli “crediti derivanti da finanziamenti ipotecari” nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016, appare idoneo a dimostrare la titolarità del credito vantato nei confronti della società e, per essa, dei fideiussori. Parte_2
A ciò si aggiunga che l'opposta ha pure depositato anche la dichiarazione della banca cedente, dalla quale si evince che tra i crediti oggetto della suddetta cessione in favore di
[...]
CP_ rientrano anche quelli derivanti dal contratto di finanziamento fondiario del 14.2.2002 a rogito del notaio di Aci Castello (rep. 19897, racc. 6620), nonché dal Persona_1 contratto di conto corrente n. 0503301347351 del 5.9.2006 (cfr. doc. 1 – 2 – fascicolo monitorio).
Sussiste, pertanto, prova della titolarità del credito ingiunto in capo al cessionario CP_9
[...
Con il secondo motivo di opposizione, ha dedotto l'inesistenza della Parte_1 pretesa creditoria, deducendo la mancanza di prova circa la riferibilità della fideiussione al contratto di mutuo fondiario già garantito dall'ipoteca di primo grado.
Il motivo non è fondato.
Occorre premettere che il richiamo al provvedimento della AN d'IT G.U. n. 76, 2 aprile
2005 non appare conducente, atteso che le istruzioni identificano espressamente alcune tipologie di garanzie integrative per il credito fondiario utilizzabili al fine di potere elevare il limite di finanziabilità (80 per cento - art. 38, comma 2 t.u.b.) fino al 100 per cento in quanto presentino determinate caratteristiche. In sostanza, le garanzie integrative devono consentire 5 alle banche finanziatrici un effettivo beneficio in termini di contenimento del rischio di credito (cfr. doc. 8 – G.U. n. 76, 2 aprile 2005).
Nel caso di specie, si è costituito fideiussore solidale della società Parte_1 Parte_2 con contratto del 14.2.2002, per l'adempimento verso la Controparte_6 delle obbligazioni “dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura
[...] già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato” (doc. 4 – fascicolo monitorio). Pertanto, la circostanza che la fideiussione omnibus non sia direttamente collegata al contratto di mutuo fondiario non osta all'operatività dell'ulteriore garanzia personale prestata da rispetto all'obbligazione azionata Parte_1 da In tale contesto si configura, peraltro, l'accessorietà della fideiussione CP_3 all'obbligazione di adempimento del mutuo fondiario in quanto destinata a garantire l'adempimento della medesima obbligazione principale stante l'identità tra prestazione principale dovuta dal debitore garantito e quella dovuta dal garante.
Inoltre, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, il contratto di mutuo fondiario prevede espressamente che, al verificarsi delle condizioni indicate all'art. 11, “la AN potrà chiedere, a sua scelta, una congrua integrazione della garanzia ipotecaria concessa, oppure altra idonea garanzia reale o personale […]” (cfr. doc. 3 – fascicolo monitorio).
Quanto alla possibilità di estensione della garanzia oltre l'importo massimo finanziabile ex lege, si osserva che - in disparte la questione (non oggetto di motivo di opposizione) inerente al limite di finanziabilità ex art. 38, 2 comma, t.u.b. – “la nullità del mutuo fondiario per eccedenza del finanziamento (questione sulla quale non concordano peraltro le Sezioni
Unite) non comporterebbe in ogni caso l'inefficacia delle garanzie che, in aggiunta al beneficio fondiario, la banca finanziatrice avesse ottenuto da un terzo col fine di assicurarsi per altra via l'adempimento del credito restitutorio” (cfr. Cass. 3462/2024).
4.4 Con il terzo motivo di opposizione, l'opponente ha eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.
La doglianza non è fondata.
È noto che, con la sentenza n. 41994/2021, le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, sono intervenute sulla questione della validità delle clausole contenute nei contratti di fideiussione conformi a quelle contenute nello schema ABI del maggio 2003, affermando il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole 6 contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. La declaratoria di nullità parziale riguarda esattamente le clausole contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, sanzionate con il provvedimento della AN di IT n. 55 del 2.5.2005.
La presunzione di nullità parziale delle clausole contenute nei moduli di fideiussione che riproducono lo schema unilaterale costituente l'intesa vietata va, tuttavia, limitata all'ambito applicativo del provvedimento sanzionatorio emesso dalla AN di IT. Il fideiussore che agisce in giudizio per chiedere la dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione riportante clausole analoghe a quelle contenute nel modulo ABI – dichiarato in contrasto con la normativa antitrust – ha l'onere di provare l'esistenza dell'intesa restrittiva e della sua illiceità mediante la produzione in giudizio del provvedimento della AN d'IT (che non rientra nel generale principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c.), la partecipazione dell'istituto di credito alle intese anticoncorrenziali specificamente sanzionate, dando prova altresì che le clausole contenute nel contratto a valle siano identiche e riconducibili a quelle dichiarate nulle in quanto contrastanti con la normativa antitrust.
Nel caso di specie, l'opponente si è limitato a dedurre la pretesa nullità delle fideiussioni oggetto di causa in quanto riproducenti gli articoli 2 (clausola di reviviscenza), 6 (rinuncia ai termini dell'art.1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) dello schema ABI per le fideiussioni, oggetto del provvedimento n. 55/2005 della AN d'IT, senza, tuttavia, provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate (quale elemento costitutivo ai fini della violazione dell'art. 2 della L. n.
287/1990).
Non va trascurato, al riguardo, che le garanzie fideiussorie sono state stipulate in data
14.2.2002 e che il citato provvedimento n. 55/05 della AN d'IT ha carattere di prova privilegiata della diffusione seriale del modello ABI nelle fideiussioni omnibus prestate nel periodo di tempo oggetto di esame (ovvero dall'ottobre 2002 all'aprile 2005, essendo il provvedimento della AN d'IT del 2.5.2005), ma non ha il medesimo valore per quelle non ricomprese nell'anzidetto arco temporale (come quella per cui è causa). Ne consegue che l'opponente avrebbe dovuto provare tutti i fatti costitutivi della domanda ed in particolare, 7 l'elemento della persistenza dell'intesa “a monte” tra le banche. In mancanza di tale prova, la domanda relativa all'accertamento della relativa nullità in violazione della disciplina antitrust va rigettata.
4.5 L'opponente, in disparte la dedotta violazione della disciplina anticoncorrenziale, ha pure eccepito la decadenza ex art. 1957 c.c. sul presupposto della vessatorietà della clausola di deroga al termine semestrale prevista nell'art. 6 della fideiussione.
Il motivo di opposizione è, invece, fondato.
La questione relativa alla validità della clausola di deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. impone innanzitutto di accertare se abbia prestato (o meno) la Parte_1 fideiussione in qualità di consumatore, secondo la definizione contenuta nell'art. 3 del d. lgs.
206/2005 (c.d. codice del consumo) che definisce consumatori “le persone fisiche che hanno agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.
In diritto va ricordato l'orientamento di legittimità secondo cui “In tema di contratti stipulati dal "consumatore", i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria
(CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 ) - all'entità della Per_2 partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (cfr., tra le tante, Cass. 1666/2020).
In applicazione di tale principio, si osserva come non risulti agli atti che Parte_1 abbia ricoperto alcun ruolo gestorio all'interno della né sia stato titolare di Parte_2 partecipazioni rilevanti.
La qualifica di consumatore in capo all'opponente si desume dalla stessa documentazione depositata dall'opponente a seguito del rilievo officioso (cfr. nota di deposito del 3.5.2025): da essa si desume, infatti, che all'epoca della sottoscrizione della Parte_1 fideiussione, fosse stato studente universitario e, contestualmente, avesse dapprima svolto attività di lavoratore agricolo, poi di lavoratore dipendente e per un breve periodo collaboratore parasubordinato presso la Camera dei deputati. Ne discende che il predetto ha rilasciato la fideiussione in favore della in qualità di consumatore. Parte_2
Accertata la qualifica di consumatore in capo a come detto, viene Parte_1 innanzitutto in rilievo la clausola di rinuncia al termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. 8 riportata all'art. 6 della fideiussione in favore di Controparte_6 del 14.2.2002.
[...]
In merito alla possibilità di considerare vessatoria la clausola di deroga del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. sussiste un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.
Secondo un orientamento tradizionale (cfr. Cass. 9245/2007, Cass. 28943/2017), recentemente richiamato da Cass. 17.2.2025 n. 3989, “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. La clausola relativa a detta rinuncia non rientra, inoltre, tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, secondo comma, cod. civ. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente”
La tesi contraria è stata affermata da Cass. n. 27558/2023, che ha riconosciuto il carattere vessatorio della clausola in esame.
La giurisprudenza di merito, condivisa anche da questo Tribunale, ha ritenuto preferibile l'orientamento a favore del carattere vessatorio della suindicata clausola. A sostegno della tesi favorevole alla vessatorietà della clausola milita, per un verso, la considerazione per cui la deroga o la rinuncia pattizia al termine di cui all'art. 1957 c.c. riportata nella fideiussione limita o esclude la possibilità per il contraente di opporre l'eccezione di estinzione dell'obbligazione fideiussoria, sicché la clausola negoziale rientrerebbe nell'ipotesi di cui all'art. 33, lett. t) codice consumo, secondo cui si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che sanciscono a carico del consumatore limitazioni della facoltà di opporre eccezioni. Per altro verso, si tratterebbe in ogni caso di clausole che determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (art. 33 comma 1) a danno del consumatore, atteso che con tale clausola si finirebbe per prolungare sine die il tempo in cui la banca può agire sia nei confronti del debitore principale che del fideiussore.
In tale contesto, non appare convincente l'argomento, sostenuto dall'orientamento tradizionale sopra citato, secondo cui la decadenza del creditore dall'azione nei riguardi del fideiussore, ex art. 1957 c.c., rientri tra i diritti disponibili poiché non si pone in contrasto con 9 l'ordine pubblico. Ed invero, il giudizio di vessatorietà di una clausola non va operato alla stregua della natura imperativa o dispositiva della norma derogata ovvero in base all'eventuale contrasto con l'ordine pubblico della disposizione violata, assumendo rilevanza a tal fine soltanto la necessità di tutela del consumatore rispetto a clausole che determinino uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, nella prospettiva di porre rimedio all'asimmetria tra i contraenti.
Alla luce delle superiori considerazioni, la clausola negoziale contenuta nelle fideiussioni oggetto di causa con cui viene derogato il termine di cui all'art. 1957 c.c. entro cui il creditore deve agire nei confronti del debitore principale rientra nell'ipotesi di cui all'art. 33, lett. t), codice del consumo. In mancanza di prova che le clausole in esame siano state oggetto di trattativa individuale (art. 34, comma 4), esse vanno considerate nulle, ai sensi dell'art. 36 d. lgs. 206/2005. Per effetto della nullità parziale delle clausole di deroga del termine di cui all'art. 1957 c.c., trova applicazione il termine di sei mesi previsto dalla citata disposizione normativa entro cui il creditore abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza coltivate.
Orbene, è noto che, con il termine “istanza”, si ritiene che la norma faccia riferimento ad un'azione giudiziale, non essendo sufficiente un semplice atto stragiudiziale e, men che meno, una missiva con la quale venga richiesto al debitore se e in che modo egli intenda adempiere la sua obbligazione (Cass. n. 6823/2001; Cass. n. 7502/2004; Cass. n. 2532/2005;
Cass. n. 1724/2016).
La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha precisato che laddove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta scritta”, siffatta clausola contrattale costituisce una deroga pattizia all'art. 1957 c.c., di guisa che “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (Cass. 835/2025; si veda anche Cass. 16938/2024).
Nel caso di specie, l'art. 7 del contratto di fideiussione prevede che “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
La clausola in questione, pertanto, a prescindere dalla natura di fideiussione piuttosto che contratto autonomo di garanzia, vale a derogare l'art. 1957 c.c. Ne consegue che l'osservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c. è soddisfatta dalla richiesta scritta, inoltrata al fideiussore 10 da parte della banca, di pagamento formulata entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, non essendo necessaria la proposizione dell'azione giudiziale.
Ebbene, dalla documentazione prodotta dall'opposta si ricava che la banca ha comunicato l'atto di costituzione in mora e decadenza dal beneficio del termine contrattualmente previsto alla nonché ai fideiussori (tra cui , con lettera Controparte_10 Parte_1 raccomandata del 17.9.2012 (doc. 5 fascicolo monitorio).
La lettera raccomandata in questione non risulta regolarmente ricevuta da Parte_1 atteso che il plico inviato a Belpasso, via Silva n. 4, non risulta recapitato per “indirizzo inesatto”. Quanto all'ulteriore documentazione, si osserva come il decreto ingiuntivo del
28.3.2013 attiene al conto corrente (doc. 6) e l'atto di pignoramento fondato sul mutuo fondiario risale al 2014.
Non risulta, pertanto, che nel termine di sei mesi dalla data di decadenza dal beneficio del termine (17.9.2012) sia stata formulata una richiesta scritta nei confronti del fideiussore
[...]
Pt_1
Per quanto sopra, l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è fondata ed il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m.
147/2022, in euro 9.141,50, somma ottenuta applicando i valori medi delle fasi di studio
(euro 2.552) ed introduttiva (euro 1.628) e riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi istruttoria (euro 2835) e decisionale (euro 2.126,50), tenuto conto della natura documentale della causa e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 5152/2021
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
ACCOGLIE l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 247/2021 emesso dal Tribunale di Catania;
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di CP_3 Parte_1 che liquida in euro 9.141,50, oltre spese generali, iva e c.p.a.;
Così deciso a Catania, il 19 dicembre 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano 11