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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 28/01/2026, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 723/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTA IA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5908/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING.PAGAMENTO n. 0228156 TARI 2014
a seguito di discussione Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso
Resistente: come da controdeduzioni
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Ricorrente 1 ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 228156 emessa dal Comune di Belpasso avente ad oggetto TA.R.I. anno 2014, per l'importo complessivo di Euro 306,00 oltre interessi di mora, oneri di riscossione e spese di notifica per un totale di Euro 337,55 affermando di avere rinunciato all'eredità del defunto padre deceduto il 31/03/2022, giusto atto di rinuncia Tribunale di Catania R.G. n. 1989/2025, rep.
2463/2025, del 23/04/2025 versato in atti, sì da non essere subentrata nella sfera giuridica soggettiva sostanziale del defunto e da non potere essere ritenuta responsabile dei debiti tributari del defunto, neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia dell'eredità in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c., ella doveva essere considerata come mai chiamata alla successione del padre;
la Ricorrente 1 ha poi precisato di avere notiziato a mezzo PEC del 24/05/2025 il Comune di Belpasso circa l'intervenuta rinuncia all'eredità.
Si è costituita in giudizio la SO.G.E.T. S.p.A., concessionaria del Comune di Belpasso, la quale ha rilevato
“che il mancato pagamento della TARI si riferisce all'immobile adibito ad abitazione principale sito in Via I traversa 17, dove risiede dal 2008 anche la signora Ricorrente 1 … Pertanto, nonostante la rinuncia all'eredità, trattandosi di TARI, la contribuente è coobbligata in solido con il sig. Nominativo_2, poiché comunque nel periodo a cui l'imposta si riferisce abitava nei medesimi locali del deceduto, in base alla legge istitutiva TARI (comma 642, art. 1, L. 147/2013). L'art. 1, c. 669, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che il presupposto impositivo della TASI e della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria”.
La Corte in composizione monocratica reputa di dovere accogliere il ricorso azionato da Ricorrente 1 per i motivi di seguito evidenziati.
Devesi rilevare come l'ingiunzione pagamento per cui è lite sia stata notificata a Ricorrente 1 quale erede di Nominativo_2, il che non è stante l'intervenuta rinuncia all'eredità di quest'ultimo posta in essere dalla figlia odierna ricorrente.
La SO.G.E.T. S.p.A., concessionaria del Comune di Belpasso, nel costituirsi nel presente giudizio ha aggiustato il tiro sostenendo che la Ricorrente 1 dovesse comunque pagare il tributo in quanto dal 2008 abitava nella casa di proprietà del padre ed era pertanto da ritenere soggetto passivo di imposta quale detentore e/
o possessore del cespite occupato senza alcuna soluzione di continuità.
Ma anche tale ragionamento si rivela fallace avuto riguardo al contenuto della sentenze della Suprema Corte di Cassazione n. 1745 del 7 febbraio 2002 e n. 21023 del 18 ottobre 2016 a mente delle quali “Il solo fatto della convivenza (nella specie, del figlio con il padre) non pone di per sé in essere, nelle persone che convivono con chi possiede il bene, un potere sulla cosa che possa essere configurato come possesso sullo medesima”, di talché la Ricorrente 1 neanche a tale titolo può essere considerata soggetto passivo di imposta quale detentore e/o possessore del cespite occupato, riferendosi l'annualità richiesta ad un periodo in cui il padre Nominativo_2, unico soggetto passivo di imposta quale detentore e/o possessore del cespite occupato, era ancora in vita. Le spese seguono la soccombenza e vanno addossate alla SO.G.E.T. S.p.A. nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in funzione di Giudice Monocratico, Sezione Ottava, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso azionato da Ricorrente 1, annulla l'ingiunzione di pagamento n. 228156;
2) Condanna la SO.G.E.T. S.p.A. al pagamento, in favore di Ricorrente 1, delle spese di lite liquidate in Euro 300,00 oltre accessori di legge.
Catania, 27 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
Dott. Giacomo Rota
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTA IA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5908/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING.PAGAMENTO n. 0228156 TARI 2014
a seguito di discussione Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso
Resistente: come da controdeduzioni
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Ricorrente 1 ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 228156 emessa dal Comune di Belpasso avente ad oggetto TA.R.I. anno 2014, per l'importo complessivo di Euro 306,00 oltre interessi di mora, oneri di riscossione e spese di notifica per un totale di Euro 337,55 affermando di avere rinunciato all'eredità del defunto padre deceduto il 31/03/2022, giusto atto di rinuncia Tribunale di Catania R.G. n. 1989/2025, rep.
2463/2025, del 23/04/2025 versato in atti, sì da non essere subentrata nella sfera giuridica soggettiva sostanziale del defunto e da non potere essere ritenuta responsabile dei debiti tributari del defunto, neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia dell'eredità in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c., ella doveva essere considerata come mai chiamata alla successione del padre;
la Ricorrente 1 ha poi precisato di avere notiziato a mezzo PEC del 24/05/2025 il Comune di Belpasso circa l'intervenuta rinuncia all'eredità.
Si è costituita in giudizio la SO.G.E.T. S.p.A., concessionaria del Comune di Belpasso, la quale ha rilevato
“che il mancato pagamento della TARI si riferisce all'immobile adibito ad abitazione principale sito in Via I traversa 17, dove risiede dal 2008 anche la signora Ricorrente 1 … Pertanto, nonostante la rinuncia all'eredità, trattandosi di TARI, la contribuente è coobbligata in solido con il sig. Nominativo_2, poiché comunque nel periodo a cui l'imposta si riferisce abitava nei medesimi locali del deceduto, in base alla legge istitutiva TARI (comma 642, art. 1, L. 147/2013). L'art. 1, c. 669, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che il presupposto impositivo della TASI e della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria”.
La Corte in composizione monocratica reputa di dovere accogliere il ricorso azionato da Ricorrente 1 per i motivi di seguito evidenziati.
Devesi rilevare come l'ingiunzione pagamento per cui è lite sia stata notificata a Ricorrente 1 quale erede di Nominativo_2, il che non è stante l'intervenuta rinuncia all'eredità di quest'ultimo posta in essere dalla figlia odierna ricorrente.
La SO.G.E.T. S.p.A., concessionaria del Comune di Belpasso, nel costituirsi nel presente giudizio ha aggiustato il tiro sostenendo che la Ricorrente 1 dovesse comunque pagare il tributo in quanto dal 2008 abitava nella casa di proprietà del padre ed era pertanto da ritenere soggetto passivo di imposta quale detentore e/
o possessore del cespite occupato senza alcuna soluzione di continuità.
Ma anche tale ragionamento si rivela fallace avuto riguardo al contenuto della sentenze della Suprema Corte di Cassazione n. 1745 del 7 febbraio 2002 e n. 21023 del 18 ottobre 2016 a mente delle quali “Il solo fatto della convivenza (nella specie, del figlio con il padre) non pone di per sé in essere, nelle persone che convivono con chi possiede il bene, un potere sulla cosa che possa essere configurato come possesso sullo medesima”, di talché la Ricorrente 1 neanche a tale titolo può essere considerata soggetto passivo di imposta quale detentore e/o possessore del cespite occupato, riferendosi l'annualità richiesta ad un periodo in cui il padre Nominativo_2, unico soggetto passivo di imposta quale detentore e/o possessore del cespite occupato, era ancora in vita. Le spese seguono la soccombenza e vanno addossate alla SO.G.E.T. S.p.A. nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in funzione di Giudice Monocratico, Sezione Ottava, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso azionato da Ricorrente 1, annulla l'ingiunzione di pagamento n. 228156;
2) Condanna la SO.G.E.T. S.p.A. al pagamento, in favore di Ricorrente 1, delle spese di lite liquidate in Euro 300,00 oltre accessori di legge.
Catania, 27 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
Dott. Giacomo Rota