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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/10/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 27.06.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 159/2021 R.G., avente ad oggetto “differenze retributive”;
promossa da:
nata a [...] l'[...] e residente a [...] 24 Maggio n. 39, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Iwan Pediglieri del C.F._1 Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Ragusa del 17.12.2019; RICORRENTE
contro:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]Controparte_1 Signorelli n. 3, C.F. ; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.01.2021 ha esposto: 1) di avere Parte_1 lavorato a tempo pieno come assistente di anziani presso la casa di riposo “Casa Chiaramonte” dal 10 febbraio al 16 novembre 2018, alle dipendenze di 2) che il rapporto era Controparte_1 stato mendacemente formalizzato solo a far data dall'08.05.2018, per sole 25 ore settimanali, e alle dipendenze di tale mero ospite della casa di riposo che non ha giammai Persona_1 svolto alcuna attività di gestione e/o di responsabilità della struttura;
3) di avere lavorato nei mesi di febbraio e marzo tutti i giorni dalle ore 09.00 alle ore 21.00, senza alcun giorno di riposo settimanale, per una paga mensile di € 500,00, e a far data dal mese di aprile sia di giorno che di notte h24, senza soluzione di continuità, con sole 8 ore di riposo circa nella giornata del martedì, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, per una paga mensile di € 700,00/750,00; 3) di avere quindi unicamente percepito, durante l'intero rapporto di lavoro, la complessiva somma di € 7.000,00; 4) di avere ricevuto l'intimazione del proprio immotivato licenziamento con messaggio whatsapp del 16.11.2018, durante periodo di assenza per malattia contratta per ragioni di servizio, licenziamento vanamente impugnato con lettera racc.ta restituita al mittente per compiuta giacenza in data 13.12.2018, a mezzo della quale la resistente veniva altresì diffidata al pagamento delle dovutele differenze retributive. Tanto dedotto ed esposto, ha perciò chiesto volersi “accertare la quantità e qualità del lavoro prestato dalla Sig.ra alle dipendenze della sig.ra Parte_1 [...]
, titolare della casa di riposo “Casa Chiaramonte”, con sede a Modica in C.so Umberto I CP_1 n. 8/E, così come espresso e dedotto in ricorso, con conseguente declaratoria del diritto all'inquadramento al V° livello del CCNL di settore ed alla relativa retribuzione;
conseguentemente, previa quantificazione del credito maturato, condannare la sig.ra
[...]
al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 35.598,48 dovuta CP_1 a titolo di differenza retributiva tra quanto effettivamente percepito e quanto spettante in ragione del CCNL applicabile, di retribuzione spettante per le ore di lavoro straordinario svolto, di mensilità supplementari dovute, di festività soppresse non retribuite, di indennità per riposi settimanali non goduti e di T.F.R. spettante e di ogni ulteriore elemento retributivo spettante in forza del rapporto di lavoro e della contrattazione collettiva applicabile, oltre a quanto dovuto a titolo di indennità per omesso preavviso, oltre alla regolarizzazione previdenziale e contributiva, all'indennità di mancato preavviso ed al risarcimento dovuto in ragione del licenziamento nullo, inefficace, illegittimo ed annullabile perché carente di motivazione, privo di giusto causa o di Con giustificato motivo, ovvero della maggiore o minore somma che sarà ben visa al Magistrato Ill.
o che risulterà in esito ad opportuna c.t.u., che sin d'ora si richiede, oltre interessi e rivalutazione del credito dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
ordinare, conseguentemente, la regolarizzazione previdenziale del rapporto di lavoro in conformità a quanto accertato, obbligando la convenuta ai versamenti INPS in favore della ricorrente, condannando la stessa al risarcimento dei danni in favore della ricorrente per quanto non risultasse più previdenzialmente regolarizzabile;
dire il licenziamento intimato in data 16/11/18 nullo, inesistente, inefficace e comunque illegittimo e/o annullabile per mancanza di forma scritta, oltre che per carenza di motivazione, mancanza di giusta causa o di giustificato motivo e, conseguentemente, condannare l'odierna convenuta al risarcimento del danno, ovverossia all'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento in misura non inferiore alle cinque mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo, nonché al pagamento di quanto spettante a titolo di indennità sostitutiva commisurata a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al soddisfo Raccolte le ammesse prove orali, autorizzata la testimonianza scritta del teste Persona_1
, siccome impossibilitato a recarsi presso i locali del Tribunale, e ultimata la trattazione nella
[...] contumacia della resistente, non costituitasi in giudizio benché ritualmente chiamatavi, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 27.06.2025.
***
La domanda è infondata e va conseguentemente rigettata. Premessa intanto la nullità dell'acquisita testimonianza scritta del sig. - Persona_1 il prodotto modello di testimonianza compilato ex art. 257 bis, comma secondo, c.p.c. difettando della generalizzazione del teste, della dichiarazione di lettura e comprensione delle allegate istruzioni e della dichiarazione di impegno di cui all'art. 251 c.p.c., prescritte dall'art. 103 bis c.p.c., e persino del luogo e della data delle autentiche delle incertissime sottoscrizioni apposte dal teste in calce alle singole risposte -, le risultanze della svolta istruttoria orale (i.e. della sola deposizione del teste , genero della ricorrente, il teste non avendo saputo dichiarare Testimone_1 Testimone_2 alcunché in merito alle circostanze di cui all'articolato di prova) non consentono invero di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sulla lavoratrice, avente in primo luogo ad oggetto la titolarità, in capo alla resistente del rapporto di lavoro di cui in ricorso. Controparte_1 Dalla prodotta documentazione emerge infatti che la ricorrente è stata assunta proprio dal sig.
(cfr. denuncia di rapporto di lavoro domestico in atti) e che la resistente era Persona_1 residente in Modica (RG), C.so Umberto I° n. 8E int. 3 p.
2 - ovvero, come appare intendersi, in appartamento sito nel medesimo stabile dove aveva sede la casa di riposo “Casa Chiaramonte” (cfr. relata della notifica ex art. 143 c.p.c. del ricorso e del decreto di F.U.) -, dal quale però risultava trasferita, al pari della casa di riposo, alla data delle tentate notifiche del febbraio e dell'aprile 2021. Nessuna visura camerale attestante la titolarità della struttura è stata inoltre versata in atti dalla ricorrente, titolarità che non risulta inferibile - nemmeno in via di fatto - dalle generiche dichiarazioni rese dal teste , in buona parte aventi ad oggetto circostanze apprese de Testimone_1 relato partis. Attesa la mancata prova della titolarità passiva delle azionate obbligazioni datoriali in capo alla resistente, il ricorso va perciò rigettato perché destituito di fondamento. Nulla sulle spese, attesa la contumacia della resistente vittoriosa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 159/2021 R.G.; rigetta il ricorso. Così deciso in Ragusa il 3 ottobre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 27.06.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 159/2021 R.G., avente ad oggetto “differenze retributive”;
promossa da:
nata a [...] l'[...] e residente a [...] 24 Maggio n. 39, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Iwan Pediglieri del C.F._1 Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Ragusa del 17.12.2019; RICORRENTE
contro:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]Controparte_1 Signorelli n. 3, C.F. ; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.01.2021 ha esposto: 1) di avere Parte_1 lavorato a tempo pieno come assistente di anziani presso la casa di riposo “Casa Chiaramonte” dal 10 febbraio al 16 novembre 2018, alle dipendenze di 2) che il rapporto era Controparte_1 stato mendacemente formalizzato solo a far data dall'08.05.2018, per sole 25 ore settimanali, e alle dipendenze di tale mero ospite della casa di riposo che non ha giammai Persona_1 svolto alcuna attività di gestione e/o di responsabilità della struttura;
3) di avere lavorato nei mesi di febbraio e marzo tutti i giorni dalle ore 09.00 alle ore 21.00, senza alcun giorno di riposo settimanale, per una paga mensile di € 500,00, e a far data dal mese di aprile sia di giorno che di notte h24, senza soluzione di continuità, con sole 8 ore di riposo circa nella giornata del martedì, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, per una paga mensile di € 700,00/750,00; 3) di avere quindi unicamente percepito, durante l'intero rapporto di lavoro, la complessiva somma di € 7.000,00; 4) di avere ricevuto l'intimazione del proprio immotivato licenziamento con messaggio whatsapp del 16.11.2018, durante periodo di assenza per malattia contratta per ragioni di servizio, licenziamento vanamente impugnato con lettera racc.ta restituita al mittente per compiuta giacenza in data 13.12.2018, a mezzo della quale la resistente veniva altresì diffidata al pagamento delle dovutele differenze retributive. Tanto dedotto ed esposto, ha perciò chiesto volersi “accertare la quantità e qualità del lavoro prestato dalla Sig.ra alle dipendenze della sig.ra Parte_1 [...]
, titolare della casa di riposo “Casa Chiaramonte”, con sede a Modica in C.so Umberto I CP_1 n. 8/E, così come espresso e dedotto in ricorso, con conseguente declaratoria del diritto all'inquadramento al V° livello del CCNL di settore ed alla relativa retribuzione;
conseguentemente, previa quantificazione del credito maturato, condannare la sig.ra
[...]
al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 35.598,48 dovuta CP_1 a titolo di differenza retributiva tra quanto effettivamente percepito e quanto spettante in ragione del CCNL applicabile, di retribuzione spettante per le ore di lavoro straordinario svolto, di mensilità supplementari dovute, di festività soppresse non retribuite, di indennità per riposi settimanali non goduti e di T.F.R. spettante e di ogni ulteriore elemento retributivo spettante in forza del rapporto di lavoro e della contrattazione collettiva applicabile, oltre a quanto dovuto a titolo di indennità per omesso preavviso, oltre alla regolarizzazione previdenziale e contributiva, all'indennità di mancato preavviso ed al risarcimento dovuto in ragione del licenziamento nullo, inefficace, illegittimo ed annullabile perché carente di motivazione, privo di giusto causa o di Con giustificato motivo, ovvero della maggiore o minore somma che sarà ben visa al Magistrato Ill.
o che risulterà in esito ad opportuna c.t.u., che sin d'ora si richiede, oltre interessi e rivalutazione del credito dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
ordinare, conseguentemente, la regolarizzazione previdenziale del rapporto di lavoro in conformità a quanto accertato, obbligando la convenuta ai versamenti INPS in favore della ricorrente, condannando la stessa al risarcimento dei danni in favore della ricorrente per quanto non risultasse più previdenzialmente regolarizzabile;
dire il licenziamento intimato in data 16/11/18 nullo, inesistente, inefficace e comunque illegittimo e/o annullabile per mancanza di forma scritta, oltre che per carenza di motivazione, mancanza di giusta causa o di giustificato motivo e, conseguentemente, condannare l'odierna convenuta al risarcimento del danno, ovverossia all'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento in misura non inferiore alle cinque mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo, nonché al pagamento di quanto spettante a titolo di indennità sostitutiva commisurata a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al soddisfo Raccolte le ammesse prove orali, autorizzata la testimonianza scritta del teste Persona_1
, siccome impossibilitato a recarsi presso i locali del Tribunale, e ultimata la trattazione nella
[...] contumacia della resistente, non costituitasi in giudizio benché ritualmente chiamatavi, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 27.06.2025.
***
La domanda è infondata e va conseguentemente rigettata. Premessa intanto la nullità dell'acquisita testimonianza scritta del sig. - Persona_1 il prodotto modello di testimonianza compilato ex art. 257 bis, comma secondo, c.p.c. difettando della generalizzazione del teste, della dichiarazione di lettura e comprensione delle allegate istruzioni e della dichiarazione di impegno di cui all'art. 251 c.p.c., prescritte dall'art. 103 bis c.p.c., e persino del luogo e della data delle autentiche delle incertissime sottoscrizioni apposte dal teste in calce alle singole risposte -, le risultanze della svolta istruttoria orale (i.e. della sola deposizione del teste , genero della ricorrente, il teste non avendo saputo dichiarare Testimone_1 Testimone_2 alcunché in merito alle circostanze di cui all'articolato di prova) non consentono invero di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sulla lavoratrice, avente in primo luogo ad oggetto la titolarità, in capo alla resistente del rapporto di lavoro di cui in ricorso. Controparte_1 Dalla prodotta documentazione emerge infatti che la ricorrente è stata assunta proprio dal sig.
(cfr. denuncia di rapporto di lavoro domestico in atti) e che la resistente era Persona_1 residente in Modica (RG), C.so Umberto I° n. 8E int. 3 p.
2 - ovvero, come appare intendersi, in appartamento sito nel medesimo stabile dove aveva sede la casa di riposo “Casa Chiaramonte” (cfr. relata della notifica ex art. 143 c.p.c. del ricorso e del decreto di F.U.) -, dal quale però risultava trasferita, al pari della casa di riposo, alla data delle tentate notifiche del febbraio e dell'aprile 2021. Nessuna visura camerale attestante la titolarità della struttura è stata inoltre versata in atti dalla ricorrente, titolarità che non risulta inferibile - nemmeno in via di fatto - dalle generiche dichiarazioni rese dal teste , in buona parte aventi ad oggetto circostanze apprese de Testimone_1 relato partis. Attesa la mancata prova della titolarità passiva delle azionate obbligazioni datoriali in capo alla resistente, il ricorso va perciò rigettato perché destituito di fondamento. Nulla sulle spese, attesa la contumacia della resistente vittoriosa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 159/2021 R.G.; rigetta il ricorso. Così deciso in Ragusa il 3 ottobre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella