Art. 7. (Collaborazione con la Fondazione "Italia in Giappone 2001"). 1. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Commissariato generale puo' avvalersi del supporto della Fondazione "Italia in Giappone 2001", di cui all' articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 252 .
2. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 90.000 per l'anno 2003, di euro 346.500 per l'anno 2004 e di euro 353.500 per l'anno 2005.
Nota all' art. 7:
- La legge 10 agosto 2000, n. 252 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2000, n. 210, reca: «Ratifica ed esecuzione del memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone, con allegato, firmato a Roma il 20 ottobre 1998, relativo alla rassegna "Italia in Giappone 2001".». Si trascrive l'art. 2:
«Art. 2 (Modalita' di esecuzione del memorandum). - 1.
Il Ministero degli affari esteri, ai fini della realizzazione delle iniziative previste dal memorandum d'intesa, puo' partecipare quale fondatore alla Fondazione "Italia in Giappone 2001".
2. Il Ministero del commercio con l'estero, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministero per i beni e le attivita' culturali, quest'ultimo in base al disposto dell' art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 , possono partecipare alla Fondazione di cui al commna 1 quali promotori.
3. Altre pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali possono partecipare alla Fondazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della realizzazione delle iniziative previste dal memorandum d'intesa di cui all'art. 1, ove le loro competenze abbiano attinenza con le iniziative medesime.
4. Per la realizzazione delle iniziative previste dal memorandum d'intesa di cui all'art. 1, in particolare per il finanziamento delle attivita' relative alle manifestazioni della rassegna "Italia in Giappone 2001", che avranno luogo nei tempi indicati nello stesso memorandum, e' autorizzata la spesa complessiva di 6.500 milioni di lire per il triennio 2000-2002.».
2. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 90.000 per l'anno 2003, di euro 346.500 per l'anno 2004 e di euro 353.500 per l'anno 2005.
Nota all' art. 7:
- La legge 10 agosto 2000, n. 252 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2000, n. 210, reca: «Ratifica ed esecuzione del memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone, con allegato, firmato a Roma il 20 ottobre 1998, relativo alla rassegna "Italia in Giappone 2001".». Si trascrive l'art. 2:
«Art. 2 (Modalita' di esecuzione del memorandum). - 1.
Il Ministero degli affari esteri, ai fini della realizzazione delle iniziative previste dal memorandum d'intesa, puo' partecipare quale fondatore alla Fondazione "Italia in Giappone 2001".
2. Il Ministero del commercio con l'estero, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministero per i beni e le attivita' culturali, quest'ultimo in base al disposto dell' art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 , possono partecipare alla Fondazione di cui al commna 1 quali promotori.
3. Altre pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali possono partecipare alla Fondazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della realizzazione delle iniziative previste dal memorandum d'intesa di cui all'art. 1, ove le loro competenze abbiano attinenza con le iniziative medesime.
4. Per la realizzazione delle iniziative previste dal memorandum d'intesa di cui all'art. 1, in particolare per il finanziamento delle attivita' relative alle manifestazioni della rassegna "Italia in Giappone 2001", che avranno luogo nei tempi indicati nello stesso memorandum, e' autorizzata la spesa complessiva di 6.500 milioni di lire per il triennio 2000-2002.».