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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/12/2025, n. 5500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5500 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice Marco F.G. Battiglia ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c. iscritto al n.
15268/2025 R.G. promosso da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella BRIGANTE ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Parabiago (MI), Via Sempione n. 60, in forza di procura speciale allegata al ricorso introduttivo
-PARTE RICORRENTE- contro
Controparte_1 in persona del Curatore , rappresentato e difesa dall'Avv. Nicola Controparte_2
BOTTERO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, C.so Vittorio Emanuele
II n. 94, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta
-PARTE RESISTENTE-
avente per oggetto: restituzione di somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE III CIVILE
Per la parte attrice ricorrente:
“- In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità del contratto tra la Sig.ra
e per l'intervenuta dichiarazione di fallimento di gennaio Parte_1 Controparte_1
2025 e, per l'effetto condannarla alla restituzione della somma di € 15.832,90 trattenuta indebitamente (in quanto incassata anticipatamente prima del fallimento del gennaio 2025), oltre interessi da valutarsi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o improponibilità delle domande proposte dalla sig.ra nei confronti della e per Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
l'effetto respingere le avversarie domande;
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata della sig.ra ai sensi dell'art. 96 Pt_1
c.p.c. per aver agito nel presente giudizio con mala fede e/o colpa grave e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dalla Liquidazione Cont Giudiziale da liquidarsi in via equitativa nella misura ritenuta di Controparte_1 giustizia;
- col favore delle spese di lite, oltre rimborso forfettario, CPA, IVA e successive occorrende.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1.1. Con ricorso depositato in data 30 luglio 2025, allegava di aver Parte_1 stipulato, il 10 giugno 2022, un contratto di noleggio veicolo senza conducente con
[...]
(d'ora in avanti, per brevità, ) della durata di dieci anni (cfr. doc. CP_1 CP_1
n. 3 della parte ricorrente). A tal fine, la ricorrente ha preventivamente stipulato, in data 16 febbraio 2022, un contratto di mutuo con la società DYNAMICA RETAIL, ricevendo in prestito la somma complessiva di € 34.320,00, di cui € 8.763,20 a titolo di interessi ed €
25.556,90 a titolo di capitale, importo quest'ultimo integralmente corrisposto a per CP_1
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il noleggio decennale del veicolo (cfr. doc. nn. 9 e 10 della parte ricorrente).
In data 8 gennaio 2025, con sentenza n. 1/2025 il Tribunale di Torino dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della società , (cfr. doc. n. 12 della parte CP_1 ricorrente). Conseguentemente, il curatore , nominato dal Tribunale, in Controparte_2 data 23 gennaio 2025, inviava alla ricorrente la comunicazione formale dell'apertura della liquidazione giudiziale e, successivamente, in data 30 giugno 2025, comunicava alla stessa lo scioglimento del contratto di noleggio stipulato con (cfr. doc. nn. 1 e 4 della parte CP_1 resistente).
A seguito di questi fatti, la ricorrente, tramite il proprio legale di fiducia, inviava a CP_1
comunicazione di “risoluzione del contratto” per inadempimento di quest'ultima,
[...] avendo la stessa incassato € 25.556,90 per il noleggio decennale del veicolo mentre la ricorrente ha goduto del veicolo soltanto per un periodo di trentasei mesi, ovvero “da febbraio
2022 a dicembre 2024” (cfr. doc. n. 13 della parte ricorrente).
Conclude, pertanto, la ricorrente che è debitrice nei suoi confronti della CP_1 somma di € 15.832,90 (relativo al periodo di tempo non goduto del veicolo noleggiato) e per tale ragione chiede di accertare la “nullità” del contratto di noleggio stipulato con CP_1
e la consequenziale condanna della stessa alla restituzione di detto importo.
1.2. In data 13 ottobre 2025, si costituiva ritualmente in giudizio la Liquidazione
Giudiziale d'ora in avanti, per brevità, ) Controparte_1 Controparte_1 in persona del curatore , eccependo la “improcedibilità e/o Controparte_2 improponibilità” delle domande avanzate dalla parte ricorrente a causa dell'avvenuta apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
In sintesi, secondo la parte resistente, qualsiasi domanda di condanna (in tal caso, la restituzione di somme indebitamente trattenute) avverso una società in liquidazione non può essere proposta nella sede dell'ordinario giudizio di cognizione (pur nelle forme del procedimento semplificato), ma deve essere avanzata all'interno della procedura concorsuale disciplinata dal codice della crisi d'impresa.
La medesima disciplina – precisa la parte resistente – vale anche per la domanda di accertamento (in tal caso la domanda di “nullità” del contratto di noleggio), essendo preordinata a ottenere un provvedimento di condanna.
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Chiede, pertanto, di accertare e dichiarare la “improcedibilità e/o improponibilità” delle domande formulate dalla parte ricorrente e, per l'effetto, di respingerle.
1.3. Con ordinanza resa in data 4 novembre 2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c., dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità
e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett.
h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024,
n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai
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difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
• in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 1° dicembre 2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
(richiamato dall'art. 281-terdecies c.p.c.);
1.4. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.
2. SULL'ECCEZIONE DI “IMPROCEDIBILITÀ E/O IMPROPONIBILITÀ” FORMULATA
DALLA PARTE RESISTENTE.
2.1. Come si è detto, la parte resistente ha eccepito l'improcedibilità delle domande proposte dalla parte ricorrente in ragione dell'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale di sicché dette domande avrebbero dovuto essere proposte all'interno della CP_1 procedura concorsuale, vale a dire attraverso il procedimento di accertamento del passivo disciplinato dagli artt. 201 e segg. del codice della crisi d'impresa, non già nell'ordinario giudizio di cognizione.
L'eccezione risulta fondata.
2.2. Invero, l'apertura della liquidazione giudiziale di è avvenuta in data CP_1
8.1.2025 con la sentenza n. 1/2025 di cui alla procedura di Liquidazione Giudiziale n. 1/2025
L.G., fatto questo pacifico e mai contestato dalla ricorrente (cfr. altresì doc. n. 12 della parte
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ricorrente e All. IV della parte resistente). Ciò significa che la parte ricorrente avrebbe dovuto far valere il diritto di credito, invocato in questa sede, all'interno della procedura di accertamento del passivo di cui alla predetta liquidazione, non già depositando un autonomo ricorso volto all'accertamento dell'inadempimento della controparte e alla correlata richiesta di restituzione delle somme indebitamente trattenute per il periodo non goduto di noleggio del veicolo.
Infatti, ai sensi dell'art. 151, co. 2, del citato codice, è espressamente previsto che:
“Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge”
(artt. 200 e segg. cod. della crisi d'impresa – n.d.r.). Sul punto, peraltro, la
Giurisprudenza afferma chiaramente che nelle “procedure concorsuali opera il principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti dell'imprenditore insolvente devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, sicché la domanda formulata da chi si afferma creditore in sede di cognizione ordinaria […] diviene improcedibile” (Cass., Sent. n. 9461/2020; cfr. anche
Cass., Sent. n. 24156/2018).
Ciò posto, deve senz'altro dichiararsi l'improcedibilità delle domande proposte dalla parte ricorrente, non avendo fatto valere il proprio diritto di credito nei Parte_1 confronti della nelle forme previste dalla normativa Controparte_3 fallimentare.
3. SULLE SPESE PROCESSUALI DEL PRESENTE GIUDIZIO.
3.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte attrice ricorrente – – dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla Parte_1 controparte costituita le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147 –
“Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, il quale all'art. 6 dispone che “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” e, dunque, anche a quelle
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oggetto del presente giudizio).
3.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55
(e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà - contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta - e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto
Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da € 5.200,01 ad € 26.000,00”:
€ 919,00 per la fase di studio della controversia;
€ 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 1.701,00 per la fase decisionale;
per un totale di € 3.397,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
4. SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO NI PER RESPONSABILITÀ AGGRAVATA
PROPOSTA DALLA PARTE CONVENUTA RESISTENTE, EX ART. 96 C.P.C.
4.1. Come si è detto, la parte convenuta resistente ha chiesto la condanna di controparte al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La domanda risulta fondata e meritevole di accoglimento.
4.2. Nel caso di specie si ravvisano, in effetti, i presupposti previsti dal terzo comma dell'art. 96 c.p.c., introdotto dalla Legge n. 69/2009, ai sensi del quale: “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Come già chiarito in giurisprudenza, “la pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. non richiede la preventiva instaurazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., essendo posterius e non prius logico della decisione di merito;
può essere resa in tutti i procedimenti in cui vengono regolate le spese di lite, ed anche nei confronti del terzo chiamato o del terzo
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intervenuto; introduce nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato, ciò che esclude la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a favore della parte e non dello Stato;
presuppone il requisito della malafede o della colpa grave, come nel caso dell'art. 96, comma 1, c.p.c.; è teoricamente possibile la coesistenza di una pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.” (cfr. in tal senso: Tribunale Reggio Emilia, 25 settembre 2012, n. 1569).
Anche secondo l'orientamento della Cassazione, “la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l.
18 giugno 2009 n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile.” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez.
VI, 30 novembre 2012, n. 21570).
Sulla norma si sono pronunciate anche le Sezioni Unite della Suprema Corte, affermando quanto segue: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà
e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
'potestas agendi' con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che aveva escluso la condanna, nonostante l'artificiosa evocazione in giudizio di una parte, peraltro
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senza proporre domanda contro di essa, finalizzata a 'bloccare' le azioni promosse all'estero, in quanto la pretestuosità sarebbe dovuta essere eccepita dalla stessa parte invece rimasta contumace)” (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 13 settembre 2018, n. 22405).
La Cassazione ha poi chiarito che “in tema di responsabilità aggravata, il comma 3 dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla L. 18 giugno 2009 n. 69, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario del comma 4 dell'art. 385
c.p.c., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari;
pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 30 novembre 2012, n. 21570, che, in applicazione del principio, ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva condannato il soccombente a pagare una somma non irragionevole in termini assoluti e pari al triplo di quanto liquidato per diritti e onorari).
4.3. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, la parte attrice ricorrente – Parte_1
– dev'essere dichiarata tenuta e condannata al risarcimento del danno in favore di
[...] controparte per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c che si ritiene equo liquidare nella somma di € 650,00.
4.4. Inoltre, si deve richiamare l'art. 96, comma 4, c.p.c. (aggiunto dall'art. 3, comma
6, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), ai sensi del quale: “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad € 500 e non superiore ad € 5.000.”
Nel caso di specie, detta somma viene liquidata nella misura di € 500,00.
4.5. Per completezza, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 4, comma 9, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147), “Nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante. Nei casi d'inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda il compenso è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, nella misura del 50 per cento.”
9 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE III CIVILE
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e, definitivamente, pronunziando nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c. iscritto al n.
15268/2025 R.G. promosso da (parte attrice ricorrente) contro la Parte_1
Liquidazione Giudiziale (parte convenuta), nel contraddittorio Controparte_1 delle parti:
1) DICHIARA l'improcedibilità delle domande proposte dalla parte attrice ricorrente;
2) DICHIARA TENUTA E CONDANNA la GN , ai sensi dell'art. Parte_1
91 c.p.c., a rimborsare alla le spese Controparte_1 processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi € 3.397,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e
C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende;
3) DICHIARA TENUTA E CONDANNA la GN a corrispondere in Parte_1 favore della la somma di € 650,00=, a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
4) DICHIARA TENUTA E CONDANNA la GN al pagamento in Parte_1 favore della della somma di € 500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 4, Controparte_4
c.p.c.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle
Linee Guida del Garante per la Privacy.
Così deciso in Torino il 17.12.2025.
IL GIUDICE MARCO F.G. BATTIGLIA
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice Marco F.G. Battiglia ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c. iscritto al n.
15268/2025 R.G. promosso da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella BRIGANTE ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Parabiago (MI), Via Sempione n. 60, in forza di procura speciale allegata al ricorso introduttivo
-PARTE RICORRENTE- contro
Controparte_1 in persona del Curatore , rappresentato e difesa dall'Avv. Nicola Controparte_2
BOTTERO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, C.so Vittorio Emanuele
II n. 94, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta
-PARTE RESISTENTE-
avente per oggetto: restituzione di somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE III CIVILE
Per la parte attrice ricorrente:
“- In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità del contratto tra la Sig.ra
e per l'intervenuta dichiarazione di fallimento di gennaio Parte_1 Controparte_1
2025 e, per l'effetto condannarla alla restituzione della somma di € 15.832,90 trattenuta indebitamente (in quanto incassata anticipatamente prima del fallimento del gennaio 2025), oltre interessi da valutarsi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o improponibilità delle domande proposte dalla sig.ra nei confronti della e per Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
l'effetto respingere le avversarie domande;
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata della sig.ra ai sensi dell'art. 96 Pt_1
c.p.c. per aver agito nel presente giudizio con mala fede e/o colpa grave e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dalla Liquidazione Cont Giudiziale da liquidarsi in via equitativa nella misura ritenuta di Controparte_1 giustizia;
- col favore delle spese di lite, oltre rimborso forfettario, CPA, IVA e successive occorrende.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1.1. Con ricorso depositato in data 30 luglio 2025, allegava di aver Parte_1 stipulato, il 10 giugno 2022, un contratto di noleggio veicolo senza conducente con
[...]
(d'ora in avanti, per brevità, ) della durata di dieci anni (cfr. doc. CP_1 CP_1
n. 3 della parte ricorrente). A tal fine, la ricorrente ha preventivamente stipulato, in data 16 febbraio 2022, un contratto di mutuo con la società DYNAMICA RETAIL, ricevendo in prestito la somma complessiva di € 34.320,00, di cui € 8.763,20 a titolo di interessi ed €
25.556,90 a titolo di capitale, importo quest'ultimo integralmente corrisposto a per CP_1
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE III CIVILE
il noleggio decennale del veicolo (cfr. doc. nn. 9 e 10 della parte ricorrente).
In data 8 gennaio 2025, con sentenza n. 1/2025 il Tribunale di Torino dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della società , (cfr. doc. n. 12 della parte CP_1 ricorrente). Conseguentemente, il curatore , nominato dal Tribunale, in Controparte_2 data 23 gennaio 2025, inviava alla ricorrente la comunicazione formale dell'apertura della liquidazione giudiziale e, successivamente, in data 30 giugno 2025, comunicava alla stessa lo scioglimento del contratto di noleggio stipulato con (cfr. doc. nn. 1 e 4 della parte CP_1 resistente).
A seguito di questi fatti, la ricorrente, tramite il proprio legale di fiducia, inviava a CP_1
comunicazione di “risoluzione del contratto” per inadempimento di quest'ultima,
[...] avendo la stessa incassato € 25.556,90 per il noleggio decennale del veicolo mentre la ricorrente ha goduto del veicolo soltanto per un periodo di trentasei mesi, ovvero “da febbraio
2022 a dicembre 2024” (cfr. doc. n. 13 della parte ricorrente).
Conclude, pertanto, la ricorrente che è debitrice nei suoi confronti della CP_1 somma di € 15.832,90 (relativo al periodo di tempo non goduto del veicolo noleggiato) e per tale ragione chiede di accertare la “nullità” del contratto di noleggio stipulato con CP_1
e la consequenziale condanna della stessa alla restituzione di detto importo.
1.2. In data 13 ottobre 2025, si costituiva ritualmente in giudizio la Liquidazione
Giudiziale d'ora in avanti, per brevità, ) Controparte_1 Controparte_1 in persona del curatore , eccependo la “improcedibilità e/o Controparte_2 improponibilità” delle domande avanzate dalla parte ricorrente a causa dell'avvenuta apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
In sintesi, secondo la parte resistente, qualsiasi domanda di condanna (in tal caso, la restituzione di somme indebitamente trattenute) avverso una società in liquidazione non può essere proposta nella sede dell'ordinario giudizio di cognizione (pur nelle forme del procedimento semplificato), ma deve essere avanzata all'interno della procedura concorsuale disciplinata dal codice della crisi d'impresa.
La medesima disciplina – precisa la parte resistente – vale anche per la domanda di accertamento (in tal caso la domanda di “nullità” del contratto di noleggio), essendo preordinata a ottenere un provvedimento di condanna.
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE III CIVILE
Chiede, pertanto, di accertare e dichiarare la “improcedibilità e/o improponibilità” delle domande formulate dalla parte ricorrente e, per l'effetto, di respingerle.
1.3. Con ordinanza resa in data 4 novembre 2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c., dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità
e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett.
h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024,
n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai
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difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
• in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 1° dicembre 2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
(richiamato dall'art. 281-terdecies c.p.c.);
1.4. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.
2. SULL'ECCEZIONE DI “IMPROCEDIBILITÀ E/O IMPROPONIBILITÀ” FORMULATA
DALLA PARTE RESISTENTE.
2.1. Come si è detto, la parte resistente ha eccepito l'improcedibilità delle domande proposte dalla parte ricorrente in ragione dell'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale di sicché dette domande avrebbero dovuto essere proposte all'interno della CP_1 procedura concorsuale, vale a dire attraverso il procedimento di accertamento del passivo disciplinato dagli artt. 201 e segg. del codice della crisi d'impresa, non già nell'ordinario giudizio di cognizione.
L'eccezione risulta fondata.
2.2. Invero, l'apertura della liquidazione giudiziale di è avvenuta in data CP_1
8.1.2025 con la sentenza n. 1/2025 di cui alla procedura di Liquidazione Giudiziale n. 1/2025
L.G., fatto questo pacifico e mai contestato dalla ricorrente (cfr. altresì doc. n. 12 della parte
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ricorrente e All. IV della parte resistente). Ciò significa che la parte ricorrente avrebbe dovuto far valere il diritto di credito, invocato in questa sede, all'interno della procedura di accertamento del passivo di cui alla predetta liquidazione, non già depositando un autonomo ricorso volto all'accertamento dell'inadempimento della controparte e alla correlata richiesta di restituzione delle somme indebitamente trattenute per il periodo non goduto di noleggio del veicolo.
Infatti, ai sensi dell'art. 151, co. 2, del citato codice, è espressamente previsto che:
“Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge”
(artt. 200 e segg. cod. della crisi d'impresa – n.d.r.). Sul punto, peraltro, la
Giurisprudenza afferma chiaramente che nelle “procedure concorsuali opera il principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti dell'imprenditore insolvente devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, sicché la domanda formulata da chi si afferma creditore in sede di cognizione ordinaria […] diviene improcedibile” (Cass., Sent. n. 9461/2020; cfr. anche
Cass., Sent. n. 24156/2018).
Ciò posto, deve senz'altro dichiararsi l'improcedibilità delle domande proposte dalla parte ricorrente, non avendo fatto valere il proprio diritto di credito nei Parte_1 confronti della nelle forme previste dalla normativa Controparte_3 fallimentare.
3. SULLE SPESE PROCESSUALI DEL PRESENTE GIUDIZIO.
3.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte attrice ricorrente – – dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla Parte_1 controparte costituita le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147 –
“Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, il quale all'art. 6 dispone che “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” e, dunque, anche a quelle
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oggetto del presente giudizio).
3.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55
(e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà - contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta - e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto
Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da € 5.200,01 ad € 26.000,00”:
€ 919,00 per la fase di studio della controversia;
€ 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 1.701,00 per la fase decisionale;
per un totale di € 3.397,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
4. SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO NI PER RESPONSABILITÀ AGGRAVATA
PROPOSTA DALLA PARTE CONVENUTA RESISTENTE, EX ART. 96 C.P.C.
4.1. Come si è detto, la parte convenuta resistente ha chiesto la condanna di controparte al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La domanda risulta fondata e meritevole di accoglimento.
4.2. Nel caso di specie si ravvisano, in effetti, i presupposti previsti dal terzo comma dell'art. 96 c.p.c., introdotto dalla Legge n. 69/2009, ai sensi del quale: “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Come già chiarito in giurisprudenza, “la pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. non richiede la preventiva instaurazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., essendo posterius e non prius logico della decisione di merito;
può essere resa in tutti i procedimenti in cui vengono regolate le spese di lite, ed anche nei confronti del terzo chiamato o del terzo
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intervenuto; introduce nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato, ciò che esclude la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a favore della parte e non dello Stato;
presuppone il requisito della malafede o della colpa grave, come nel caso dell'art. 96, comma 1, c.p.c.; è teoricamente possibile la coesistenza di una pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.” (cfr. in tal senso: Tribunale Reggio Emilia, 25 settembre 2012, n. 1569).
Anche secondo l'orientamento della Cassazione, “la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l.
18 giugno 2009 n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile.” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez.
VI, 30 novembre 2012, n. 21570).
Sulla norma si sono pronunciate anche le Sezioni Unite della Suprema Corte, affermando quanto segue: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà
e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
'potestas agendi' con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che aveva escluso la condanna, nonostante l'artificiosa evocazione in giudizio di una parte, peraltro
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senza proporre domanda contro di essa, finalizzata a 'bloccare' le azioni promosse all'estero, in quanto la pretestuosità sarebbe dovuta essere eccepita dalla stessa parte invece rimasta contumace)” (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 13 settembre 2018, n. 22405).
La Cassazione ha poi chiarito che “in tema di responsabilità aggravata, il comma 3 dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla L. 18 giugno 2009 n. 69, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario del comma 4 dell'art. 385
c.p.c., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari;
pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 30 novembre 2012, n. 21570, che, in applicazione del principio, ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva condannato il soccombente a pagare una somma non irragionevole in termini assoluti e pari al triplo di quanto liquidato per diritti e onorari).
4.3. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, la parte attrice ricorrente – Parte_1
– dev'essere dichiarata tenuta e condannata al risarcimento del danno in favore di
[...] controparte per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c che si ritiene equo liquidare nella somma di € 650,00.
4.4. Inoltre, si deve richiamare l'art. 96, comma 4, c.p.c. (aggiunto dall'art. 3, comma
6, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), ai sensi del quale: “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad € 500 e non superiore ad € 5.000.”
Nel caso di specie, detta somma viene liquidata nella misura di € 500,00.
4.5. Per completezza, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 4, comma 9, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147), “Nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante. Nei casi d'inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda il compenso è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, nella misura del 50 per cento.”
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P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e, definitivamente, pronunziando nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c. iscritto al n.
15268/2025 R.G. promosso da (parte attrice ricorrente) contro la Parte_1
Liquidazione Giudiziale (parte convenuta), nel contraddittorio Controparte_1 delle parti:
1) DICHIARA l'improcedibilità delle domande proposte dalla parte attrice ricorrente;
2) DICHIARA TENUTA E CONDANNA la GN , ai sensi dell'art. Parte_1
91 c.p.c., a rimborsare alla le spese Controparte_1 processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi € 3.397,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e
C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende;
3) DICHIARA TENUTA E CONDANNA la GN a corrispondere in Parte_1 favore della la somma di € 650,00=, a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
4) DICHIARA TENUTA E CONDANNA la GN al pagamento in Parte_1 favore della della somma di € 500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 4, Controparte_4
c.p.c.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle
Linee Guida del Garante per la Privacy.
Così deciso in Torino il 17.12.2025.
IL GIUDICE MARCO F.G. BATTIGLIA
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