Cass. pen., sez. III, sentenza 15/10/2024, n. 47593
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Sentenza 15 ottobre 2024

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In tema di misure cautelari personali, rientrano nella nozione di "elementi forniti dalla difesa", da valutare nell'ordinanza genetica a pena di nullità ex art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., i soli dati di natura oggettiva e concludente ai fini decisori, essendo escluse, invece, le mere posizioni difensive negatorie, le prospettazioni di tesi alternative, le diverse interpretazioni degli elementi indiziari e gli assunti defatigatori, che restano assorbiti nel complessivo apprezzamento operato dal giudice della cautela.

In tema di misure cautelari personali, l'omessa valutazione, nell'ordinanza genetica relativa a una pluralità di reati, di "elementi forniti dalla difesa" comporta, ex art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., il suo annullamento, limitato ai fatti-reato cui si riferiscono tali elementi favorevoli, senza inficiarne la validità con riguardo ai restanti addebiti, non vigendo nell'ordinamento il principio di indissolubilità dell'ordinanza cautelare. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che permane, per converso, l'inscindibilità tra i fatti per cui è stato disposto l'annullamento e quelli per cui l'ordinanza è stata confermata nel solo caso in cui questi ultimi non siano configurabili, o non siano perseguibili, in conseguenza della caducazione del titolo nella parte relativa ai primi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/10/2024, n. 47593
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47593
    Data del deposito : 15 ottobre 2024

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