Sentenza 2 febbraio 2023
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 08/04/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 67/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
Daniela ACANFORA Presidente Ida CONTINO Consigliere Lucia d’AMBROSIO Consigliere Nicola RUGGIERO Consigliere relatore IA Cristina RAZZANO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
-sull’appeLO in materia pensionistica iscritto al n. 60706 del Registro di Segreteria, proposto dal sig.:
-SS, nato a [...] il SS (C.F.: SS),
rappresentato e difeso, come da procura speciale alle liti in calce all’atto d’appeLO depositato il 13 aprile 2023, dagli Avv.ti Umberto OR (p.e.c.:umbertocoronas@ordineavvocatiroma.org) e TO OR (p.e.c.
salvatorecoronas@ordineavvocatiroma.org), con studio in Roma, via Giuseppe Ferrari n.4, e presso gli stessi elettivamente domiciliato;
contro SENT. 67/2026
-Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, in persona del legale rappresentante in carica pro tempore – appellato;
- INPS (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso, congiuntamente o disgiuntamente, dagli Avv.ti Clementina Pulli (pec:
avv.clementina.pulli@postacert.inps.gov.it) e IA SS
(pec: avv.maria.assumma@postacert.inps.gov.it), con i quali elegge domicilio in Roma Via Cesare Beccaria n.29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, come da procura in calce alla memoria difensiva pervenuta il 21 gennaio 2026 – appellato;
per la parziale riforma della sentenza n.71/2023, depositata il 2 febbraio 2023, non notificata, resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, nel giudizio n.78320;
Visto l’atto d’appeLO;
Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;
Uditi alla pubblica udienza del 17 febbraio 2026, celebrata con l’assistenza della dott.ssa Eliana Giorgiantoni: il Magistrato relatore, Cons. Nicola Ruggiero, l’Avv. Umberto OR per l’appellante, l’Avv. Lidia CarcavaLO, delegata per l’INPS e la dott.ssa Marina Propersi per il Ministero della Difesa;
Ritenuto in
FATTO
SENT. 67/2026 1. Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, in relazione al ricorso presentato dal sig. SS, già MaresciaLO dell’Aeronautica Militare, cessato dal servizio il 4 giugno 2012:
a) ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione, presentata dal Ministero della Difesa in relazione alla domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità lamentata
(“disturbo dell’adattamento con umore depresso”);
b) ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., relativamente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della predetta infermità;
c) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, in relazione alla domanda di riliquidazione della pensione, con applicazione dell’aliquota di cui all’art. 54 D.P.R. n. 1092/1973.
Tutto ciò con compensazione delle spese.
Con particolare riferimento alla statuizione d’inammissibilità, il I giudice si è dichiarato impossibilitato “..a rendere una pronuncia anticipatoria di effetti collegati ad un procedimento amministrativo sul quale l’Amministrazione ancora non si è espressa, come nel caso di specie, dove è tutt’ora pendente un procedimento per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, senza che sia stato documentato alcun recapito, nei confronti dell’amministrazione interessata, di diffida legale ad adempiere, in una materia dove non è possibile configurare alcun provvedimento implicito, in assenza dell’attivazione della procedura del silenzio SENT. 67/2026 rifiuto (in termini, sez. giur. Campania, sent. n. 486/2022 e n.
461/2021; Sez. Calabria, sent. n. 378/2019)” (così espressamente pagg. 14 e 15 della sentenza gravata).
2. Avverso la sentenza n. 71/2023 ha proposto appeLO il sig.
SS, con atto ritualmente notificato e depositato, con il patrocinio degli Avv.ti Umberto OR e TO OR.
Con tale atto, l’appellante ha impugnato la sentenza gravata nella parte in cui ha statuito l’inammissibilità del ricorso, deducendo i seguenti motivi di gravame:
“1) Violazione e falsa applicazione dell’art.153, lett. b),
c.g.c.; omesso/erroneo esame, travisamento di presupposti;
omessa/apparente motivazione. In subordine illegittimità costituzionale dell’art. 153, lett. b, c.g.c., per violazione degli artt. 24 e 117, comma 1, Cost., in relazione al parametro interposto di cui all’art. 6 -1 C.E.D.U.”.
Il sig. SS ha evidenziato di:
-aver presentato, in data 5 maggio 2009, istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità fisica “PERSISTENTE SINDROME ANSIOSA DEPRESSIVA” e di concessione dell’equo indennizzo, (istanza) oggetto di rigetto con decreto ministeriale n.5984/N del 15 dicembre 2010, poi confermato con Foglio prot.209727 del 19 dicembre 2011;
-di aver presentato, in data 31 luglio 2019, al Ministero della Difesa e all’INPS domanda di concessione di trattamento di pensione di privilegio in relazione alla suddetta patologia;
SENT. 67/2026
-di avere conseguentemente proposto in data 12 ottobre 2020, una volta inutilmente decorsi sia il termine previsto dall’art. 2 della L.
241/1990, che quelli di cui agli artt. 5, 6, 7, 10 e 11 del D.P.R.
461/2001, ricorso innanzi alla competente Sezione regionale;
-di avere impugnato, con tale ricorso, tanto i provvedimenti espressi di rigetto del Ministero della Difesa (Decreto n.5984/N del 15 dicembre 2010 e Foglio prot. n.209727 del 19 dicembre 2011),
con i presupposti pareri resi dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, quanto il tacito rigetto da parte del Ministero della Difesa e dell’I.N.P.S. della domanda di riconoscimento di trattamento di pensione previlegiata del 31 luglio 2019.
Risulterebbe, dunque, pienamente integrato il presupposto processuale richiesto dall’art. 153, lett. b), c.g.c., atteso che:
-a seguito delle modifiche introdotte dal D.P.R. n. 461/2001, il diniego della dipendenza da causa di servizio farebbe stato “sia ai fini dell’equo indennizzo che della pensione privilegiata”, con la conseguenza che la determinazione negativa, di cui al Decreto n.5984/N del 15 dicembre 2010 (confermato in sede di riesame con Foglio prot. n.209727 del 19 dicembre 2011) costituirebbe accertamento definitivo anche ai fini della successiva richiesta di pensione di privilegio;
- l’assenza di un esplicito provvedimento da parte dell’Inps in ordine alla (successiva) domanda di pensione privilegiata andrebbe ragionevolmente interpretata come volontà dell’ente di non accogliere la pretesa dell’interessato, una volta decorsi - tra l’altro SENT. 67/2026
- anche i termini per un pronunciamento espresso ai sensi sia dell’art. 2 della L. 241/1990 sia degli artt. 5, 6, 7, 10 e 11 del D.P.R.
461/2001;
-il provvedimento richiesto dal richiamato art.153 c.g.c. potrebbe, dunque, essere anche implicito;
-l’istanza di pensione privilegiata presentata il 31 luglio 2019 ed esitata negativamente dall’INPS, sia pure senza adozione di un provvedimento esplicito, soddisferebbe pienamente la finalità deflattiva sottesa all’art. 153 c.g.c.
Per contro, esigere per l’ammissibilità del ricorso anche una previa diffida a provvedere, pure a fronte di una domanda comunque proposta e vocata, secondo l’appellante, a necessario rigetto
(stante l’accertamento negativo definitivo, con efficacia preclusiva, di cui all’ art. 12 D.P.R. n.461/2001) si porrebbe in contrasto con la ratio del predetto art.153 c.g.c., avallando (ulteriormente) un formalismo sterile ed irragionevolmente pregiudizievole del diritto di accesso alla tutela giurisdizionale.
Ciò configurerebbe, inoltre, la violazione degli artt.24 e 117, comma 1, Cost., per contrasto con il parametro interposto di cui all’art.6-1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, così come vivente nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
Verrebbe, infatti, in rilievo una fattispecie di “giurisdizione condizionata” atipica, tale da aggravare l’accesso alla tutela giudiziale senza un reale ed utile collegamento con l’interesse generale alla riduzione del contenzioso pensionistico ed al SENT. 67/2026 contenimento della durata dei processi in materia e, quindi, operante al di fuori del ragionevole bilanciamento che deve sempre sussistere tra l’esigenza di assicurare la tutela dei diritti e le esigenze che il differimento dell’accesso alla stessa intendono perseguire.
In conclusione, secondo l’appellante, l’istanza amministrativa presentata il 31 luglio 2019 a fini di concessione di pensione di privilegio ed esitata negativamente dall’I.N.P.S., sia pure senza adozione di provvedimento esplicito, ben avrebbe potuto e dovuto ritenersi condizione sufficiente a soddisfare il requisito di ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art.153, lettera b), c.g.c.
Avendo il primo giudice ritenuto altrimenti, il processo sarebbe stato definito, erroneamente ed immotivatamente, decidendo solo sulla suddetta questione preliminare, senza conoscere del merito.
L’appellante ha conseguentemente chiesto che, previa riforma dell’impugnata sentenza in parte qua – se del caso, previa sottoposizione all’esame della Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale, subordinatamente proposta, dell’art.153, lett. b), c.g.c. per violazione degli artt.24 e 117, comma 1, Cost., in relazione al parametro interposto di cui all’art.61 della C.E.D.U. –, gli atti del giudizio vengano rimessi alla Corte regionale, per la prosecuzione del giudizio sul merito, giusta il disposto degli artt. 170, comma 3, e 199, comma 2, c.g.c.;
2) – Violazione e falsa applicazione degli artt.5, 7, 11 del D.P.R. 29.10.2001, n.461 e 64 e 67 del D.P.R. 29.12.1973, SENT. 67/2026 n.1092; omesso/erroneo esame di comprovati “fatti di servizio”; arbitrarietà, iLOgicità, inattendibilità di valutazione. Sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità “disturbo dell’adattamento con umore depresso” e diritto del M.LO SS ad ottenere il trattamento di pensione di privilegio.
Con tale motivo, l’appellante, per l’ipotesi in cui la Corte, dopo avere ritenuto la proponibilità del ricorso di primo grado, reputi invece di poter direttamente decidere la causa nel merito, anziché rimetterla al primo giudice, ha diffusamente argomentato, alle pagg. 14 e ss dell’atto di gravame, in ordine alla fondatezza della propria pretesa.
In conclusione, l’appellante ha chiesto:
a) previa, se del caso, rimessione alla Corte costituzionale degli atti di giudizio per la decisione della questione di legittimità costituzionale sopra indicata, la riforma in parte qua della sentenza impugnata e, quindi, il rinvio della causa al Giudice di primo grado, per la prosecuzione del giudizio sul merito;
b) in via gradata, per il caso in cui il Collegio reputi invece di poter direttamente decidere la causa nel merito, anziché rimetterla al Giudice di primo grado, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità lamentata e attribuzione della pensione privilegiata.
3. Con articolata memoria di costituzione pervenuta il 21 gennaio 2026, l’INPS ha chiesto il rigetto dell’appeLO, per infondatezza e parziale inammissibilità deLO stesso.
SENT. 67/2026 Ha sostenuto al riguardo la correttezza della decisione di I grado, non essendo stati prodotti agli atti di causa alcun provvedimento di diniego né alcuna diffida legale ad adempiere.
Ha inoltre richiamato il principio di diritto sancito dalle Sezioni Riunite con Sentenza n. 12/2023/QM, sottolineando che, nel caso di specie:
-la domanda amministrativa è stata proposta ad INPS nel luglio 2019;
-il deposito del ricorso di prime cure, avvenuto il 12 ottobre 2020, dopo il decorso del termine complessivo a disposizione di INPS per esitare il pertinente procedimento ad istanza di parte (ossia, 115 gg., alla stregua della tabella A allegata alla Delibera del CdA INPS n. 111/2020), non è stato preceduto dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere, per contro asseritamente necessaria ai sensi dell’art. 63, ultimo comma, del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214.
Resterebbe confermata la violazione dell’art. 153, lett. b), c.g.c.
In via gradata, ove questa Sezione ritenga di accogliere l’avverso appeLO, l’Istituto previdenziale ha chiesto il rinvio al Giudice di primo grado, mancando, in caso contrario, il necessario doppio grado di giudizio.
Conseguentemente, l’appeLO dovrebbe essere dichiarato infondato con riferimento al primo motivo di doglianza ed inammissibile in relazione al secondo, anche perché implicante valutazioni di merito.
In ogni caso, l’INPS ha richiamato e ribadito, per quanto possa SENT. 67/2026 occorrere, tutte le deduzioni ed eccezioni sollevate in primo grado, tanto in termini di decadenze e prescrizioni, quanto in punto di decorrenza del diritto al pagamento dei ratei pensionistici ex art.
191 d.P.R. n. 1092/1973.
Infine, l’INPS ha concluso per l’infondatezza e parziale inammissibilità del gravame.
4. Da ultimo, con articolata memoria pervenuta il 28 gennaio 2026, il Ministero della Difesa ha chiesto, in primo luogo, di essere estromesso dal giudizio, per difetto di legittimazione passiva, negando la propria competenza a gestire la pratica pensionistica dell’appellante, cessato dal rapporto d’impiego con l’Aeronautica militare in data 5 giugno 2012.
Ha sottolineato sul punto che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della l.
8 agosto 1995 n. 335 e successiva circolare applicativa, la competenza in ordine alla trattazione delle pratiche pensionistiche riguardanti il personale militare coLOcato in quiescenza nella posizione della riserva (a seguito di dimissioni, inidoneità al servizio, perdita del grado, ecc.), ovvero deceduto in costanza di servizio successivamente al 1° gennaio 2010, sarebbe stata assunta dall’INPDAP (oggi INPS - Gestione dipendenti pubblici).
Da tale data la competente sede INPS sarebbe deputata a procedere, in presenza delle condizioni di legge, al riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico ordinario, ovvero di privilegio diretto e indiretto, nonché all’eventuale riscatto dei servizi.
Nel merito, l’Amministrazione ha diffusamente argomentato in SENT. 67/2026 ordine all’infondatezza di ogni doglianza, chiedendo in conclusione:
-in via principale, la propria estromissione dal presente giudizio per mancanza di legittimazione passiva;
- in via subordinata, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto implicante valutazioni di merito e non di diritto;
-in ulteriore subordine, il rigetto del ricorso, per infondatezza deLO stesso, confermando, diversamente, l’eccezione di prescrizione.
5. Alla pubblica udienza del 17 febbraio 2026, come da verbale in atti, l’Avv. Umberto OR per l’appellante, l’Avv. Lidia CarcavaLO per l’INPS e la dott.ssa Marina Propersi per il Ministero della Difesa, hanno insistito per l’accoglimento delle proprie, rispettive posizioni, concludendo come in atti.
Esaurita la discussione, il giudizio è passato, dunque, in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. In via preliminare, in accoglimento dell’eccezione formulata sul punto dal Ministero della Difesa, va dichiarata l’estromissione dal presente giudizio di tale Amministrazione, per difetto di legittimazione passiva della stessa, già sollevata in prime cure e riproposta ai sensi dell’art.195 c.g.c..
Ciò alla luce del fatto che l’INPDAP (oggi INPS) è subentrato al Ministero della Difesa, a partire dal 1° gennaio 2010, nella gestione delle pratiche pensionistiche del personale militare dell’Aeronautica
(art. 2, comma 1, l. 8 agosto 1995, n. 335; circolare esplicativa n.
20 del 28 settembre 2009) e della circostanza per cui l’appellante, SENT. 67/2026 già MaresciaLO dell’Aeronautica Militare, risulta coLOcato in quiescenza a partire dal 5 giugno 2012, così come daLO stesso evidenziato nell’istanza pensionistica del 31 luglio 2019 (vedasi, altresì, il provvedimento del Ministero della Difesa del 15 giugno 2012, ove si specifica che per il periodo dal 28 gennaio 2009 al 4 giugno 2012 il SS deve ritenersi in aspettativa, nonché il provvedimento pensionistico dell’INPS del 25 ottobre 2016).
2. Nel merito, il presente appeLO risulta infondato e va, come tale, rigettato.
2.a) NeLO specifico, risulta sicuramente privo di pregio il I motivo di doglianza, finalizzato a far risaltare, innanzitutto, la sufficienza, ai fini dell’integrazione del presupposto di ammissibilità del ricorso pensionistico innanzi al Giudice contabile ex art. 153, lett. b), c.g.c.,
di un provvedimento “implicito” di rigetto della domanda pensionistica.
Tale provvedimento, nella prospettiva del sig. SS, sarebbe senz’altro configurabile nel caso all’esame, connotato dalla presentazione di una domanda di pensione privilegiata su cui l’Istituto previdenziale non si è espresso nei termini (di legge e regolamentari), ma senza che l’interessato abbia attivato la procedura volta alla formazione del silenzio-rifiuto, con la presentazione di una rituale diffida ad adempiere.
Nondimeno, può osservarsi in senso contrario che, in base all’art.
153, lett. b), c.g.c.:
“1. I ricorsi sono inammissibili, oltre che nei casi di mancanza dei SENT. 67/2026 requisiti di cui all'articolo 152, lettere a), b), c), d), f) e g), quando:
(…)
b) si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere;
(…)”.
Le Sezioni riunite di questa Corte, con la decisione n. 12/2023/QM
(per quanto relativa alla diversa ipotesi del soggetto ancora in servizio, che abbia chiesto l’accertamento giudiziale di accertamento della dipendenza da causa di servizio, in vista della futura pensione privilegiata), nel ricostruire in termini generali la funzione svolta dalla suddetta previsione, hanno testualmente sottolineato che la stessa “..limita la proponibilità delle azioni in materia pensionistica consentendo l’articolazione in sede giudiziale solo di domande sulle quali l’amministrazione abbia già provveduto a svolgere le valutazioni di competenza, giungendo ad esternare un provvedimento reputato non satisfattivo, ovvero domande per le quali, nonostante la rituale attivazione del procedimento, lo stesso non abbia avuto avvio o conclusione e sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere e, dunque, si sia cristallizzato il silenzio–rifiuto.
La canalizzazione verso la tutela giudiziale solo subordinatamente al compimento delle pertinenti attività valutative da parte dell’amministrazione di settore ed alla formalizzazione della SENT. 67/2026 decisione che ne cristallizza gli esiti (o al mancato complimento, condizione alternativa che, per brevità, nel proseguo non sarà ripetuta, pur dovendosi ritenere costantemente richiamata) è talmente rigida da essere assistita dalla espressa previsione di inammissibilità dei ricorsi promossi senza che prima sia stato esitato il procedimento amministrativo.
La previsione replica, nella sostanza, quanto già previsto dall’art.
71 del r.d. 1238/1933 secondo cui «i ricorsi in materia di pensioni non sono ammessi (…) quando:
(…)
B) si propongano domande sulle quali non siasi provveduto in sede amministrativa».
In concreto, per effetto di una scelta legislativa, tutt’altro che irragionevole, risalente nel tempo e confermata più di recente dalla disciplina dei giudizi pensionistici dettata dal c.g.c., la promovibilità dell’azione concernente un provvedimento riguardante il trattamento di pensione la cui spettanza non è l’effetto automatico ed immancabile di una previsione di legge ma è subordinato al positivo esito di un iter istruttorio volto alla valutazione della ricorrenza delle condizioni cui la legge ne subordina la fruizione, la tutela giudiziaria è condizionata all’esaurimento della pertinente procedura amministrativa” (sottolineature aggiunte).
In definitiva, per introdurre un valido procedimento giudiziale pensionistico dinanzi al Giudice contabile, è necessario che il proponente non solo sia portatore di un interesse pensionistico che SENT. 67/2026 si pretenda leso da un comportamento dell'autorità amministrativa, ma, altresì, che detto comportamento si sia compendiato o in un provvedimento espresso di diniego (che esterni e cristallizzi gli esiti negativi del procedimento all’uopo espletato) ovvero in un comportamento al quale la legge stessa attribuisca valore equipollente ad un formale atto di diniego.
Tale impostazione trova, invero, ancoraggio nel tenore letterale della disposizione (“domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa”), la quale richiama, con ogni evidenza, l’avvenuta emanazione del provvedimento da parte della competente Amministrazione inerente al bene della vita richiesto dal pensionato, escludendo, per questa via, che possa risultare sufficiente, ai fini dell’attivazione della tutela giudiziale dinanzi alla Magistratura contabile, la mera proposizione dell’istanza in sede amministrativa ed il tempo trascorso dal suo deposito.
Né risulta di ostacolo a tale ricostruzione la pacifica configurazione del giudice contabile quale giudice dell’intero rapporto pensionistico e non del singolo atto, atteso che “..L’art. 153, comma 1, lett. b),
c.g.c. (….) è una disposizione che modula la sequenza delle risposte ordinamentali alle istanze pensionistiche stabilendo che l’intervento del giudice delle pensioni, pur abilitato ad una cognizione piena del rapporto pensionistico, debba essere posteriore rispetto all’intervento o al prolungato silenzio dell’Amministrazione cui fa capo la titolarità e la gestione del procedimento di accertamento del diritto a pensione” (così testualmente, Corte conti, Sez. II App., n.
SENT. 67/2026 287/2020, richiamante Sez. III App., nn. 123/2020 e 260/2019;
id., Sez. II App., n. 31/2026).
Aggiungasi che già sotto il vigore dell’art. 71 r.d. n. 1038/1933
(disposizione sostanzialmente replicata nell’art. 153 c.g.c.), la giurisprudenza contabile era significativamente orientata nel richiedere, ai fini dell’ammissibilità del ricorso pensionistico, che dinanzi al giudice contabile fosse impugnata “..una pronuncia dell’Ente ovvero la formazione del silenzio rifiuto sul diritto del quale si chiede il riconoscimento” (così testualmente, Corte conti, Sez. I App, n. 375/2007).
Resta aLOra confermato che in fattispecie, come quella all’esame, vertente in materia di pensione privilegiata, la cui concessione è subordinata alla sussistenza di circostanze di fatto che variano di caso in caso, nonché a specifici accertamenti medici del competente organo medico legale, non è possibile configurare alcun provvedimento implicito in assenza dell’attivazione della procedura del silenzio rifiuto.
Tale, ultima procedura consente, invero, di riconnettere al comportamento inerte dell’Amministrazione (che di per sé solo riveste carattere “neutro” rispetto al bene della vita avuto di mira, pur se serbato oltre la scadenza dei termini, legislativi e regolamentari, per provvedere), quel significato inequivoco di rigetto, cui il legislatore condiziona l’accesso alla tutela giudiziaria.
In altre parole, fermo restando che scopo della norma, anche a tutela della riserva di amministrazione, è queLO di evitare che la SENT. 67/2026 Corte dei conti sia adita senza che sulla domanda dell’interessato l’Amministrazione si sia pronunciata, il ricorso è ammissibile di fronte ad un illegittimo silenzio dell’Amministrazione purché, nei confronti della stessa, ci sia stata una formale notificazione della diffida a provvedere e sia scaduto il relativo termine di legge.
D’altro canto, la necessità di attivazione, nella materia della
“pensionistica pubblica”, governata da una speciale disciplina di settore, della procedura del silenzio-rifiuto (finalizzata a conferire significato inequivoco al comportamento inerte dell’Amministrazione) risulta indirettamente confermata dalla diversa opzione espressamente individuata, ma per la c.d.
previdenza obbligatoria privata in ambito A.G.O., dall’art. 7 legge n. 533/73 (alla cui stregua “in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato”).
Orbene, nella fattispecie all’esame, emerge palese l’insussistenza dei presupposti, come sopra ricostruiti, cui l’art. 153, lett. b), c.g.c.
condiziona il legittimo ricorso alla Corte dei conti in sede pensionistica, atteso:
-il decreto ministeriale negativo n.5984/N del 15 dicembre 2010, poi confermato con Foglio prot.209727 del 19 dicembre 2011, attiene alla richiesta, presentata in data 5 maggio 2009, di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità fisica lamentata e di concessione del differente beneficio dell’equo SENT. 67/2026 indennizzo.
Sul punto, va evidenziato che “l’assunzione di iniziative volte ad ottenere il riconoscimento della causa di servizio non neutralizza, assorbendolo, l’obbligo di richiedere il trattamento pensionistico su quella infermità patita in ragione del servizio svolto” (così, la già richiamata Corte conti, Sez. II App., n. 287/2020, resa con riferimento ad una fattispecie in cui la domanda presentata riguardava il riconoscimento della causa di servizio correlato esclusivamente all’equo indennizzo);
-sulla domanda di attribuzione della pensione privilegiata, presentata in data 31 luglio 2019, l’Istituto previdenziale non si è espresso nei termini (di legge e regolamentari), ma senza che l’interessato abbia attivato la procedura volta alla formazione del silenzio rifiuto, con la presentazione di una rituale diffida ad adempiere.
Le conclusioni appena esposte non sono inficiate dalla circostanza, per contro richiamata dall’appellante, per cui il riconoscimento della dipendenza costituisce, ai sensi dell’art. 12 D.P.R. n. 461/2001,
“..accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio”.
Ciò in quanto il predetto art. 12, orientato ad esigenze di accelerazione delle procedure e comunque antecedente all’art. 153, lett. b), c.g.c., mantiene ferma la distinzione ed autonomia dei due procedimenti amministrativi, queLO finalizzato all’ottenimento dell’equo indennizzo e queLO teso al riconoscimento della pensione SENT. 67/2026 privilegiata, in coerenza con la diversità sostanziale e finalistica dei due istituti (indennitaria l’equo indennizzo e previdenziale il trattamento di privilegio) e la devoluzione delle relative controversie a due plessi giurisdizionali distinti.
Conseguentemente, a prescindere dall’esito dell’accertamento, ai fini dell’ammissibilità dell’azione giudiziaria dinanzi al Giudice contabile, risulta comunque necessario che l’Amministrazione si sia espressa (o abbia tenuto un silenzio equiparabile al rigetto, a seguito dell’attivazione del relativo meccanismo), in merito alla domanda amministrativa specificamente finalizzata ad ottenere il riconoscimento del trattamento pensionistico.
Sotto questo punto di vista, contrariamente a quanto prospettato dal sig. SS, richiedere una previa diffida a provvedere, pure a fronte di una domanda proposta e sulla quale l’Amministrazione sia rimasta inerte oltre i termini, legali e regolamentari, per provvedere (e nonostante l’accertamento negativo sulla dipendenza, intervenuto nell’ambito del differente procedimento finalizzato all’ottenimento dell’equo indennizzo), non si pone affatto in contrasto con la ratio sottesa all’art.153 c.g.c.
Trattasi, infatti, di impostazione che tutela massimamente la cd riserva di amministrazione, connessa al principio di separazione dei poteri, impedendo che il Giudice si sostituisca all’Amministrazione nell’espletamento delle funzioni alla medesima intestate dall’ordinamento (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II App.,
n. 410/2018), quanto l’esigenza “deflattiva” che impone di far SENT. 67/2026 pervenire all’attenzione del Giudice contabile le sole questioni e controversie sulle quali l’Amministrazione, all’esito dell’esercizio delle sue precipue competenze valutative, abbia preso chiara ed inequivoca posizione, esternando una puntuale motivazione, pienamente valutabile dal predetto Giudice.
Del resto, l’accoglimento della tesi qui avversata condurrebbe, a rigore, ad affermare la non necessità tout-court dell’intervento preventivo dell’Amministrazione in una fattispecie come quella all’esame, e, dunque, la non necessità della stessa istanza pensionistica (prima ancora della diffida, in assenza di tempestiva risposta), ai fini della proposizione del ricorso pensionistico.
Quanto sopra induce, altresì, il Collegio a rigettare la richiesta subordinata dell’appellante di proposizione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 153, lett. b), c.g.c, per asserita violazione degli artt.24 e 117, comma 1, Cost., per contrasto con il parametro interposto di cui all’art.6-1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, così come vivente nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
Ed invero, rientra nella discrezionalità del legislatore fissare dei
“paletti” all’accesso alla tutela giudiziaria, subordinandolo al previo coinvolgimento dell’Autorità amministrativa, in funzione della salvaguardia della cd riserva di amministrazione e dell’efficienza del sistema giustizia complessivo.
Tutto ciò entro limiti di ragionevolezza, che qui risultano rispettati, tenuto conto del fatto che la controversia è destinata a giungere SENT. 67/2026 all’attenzione del Giudice solo dopo l’adozione di una motivata posizione dell’Amministrazione, titolare del potere di gestione della pratica pensionistica (nonché dotata di specifiche competenze della materia), pienamente valutabile daLO stesso Giudice, nonché della circostanza per cui l’interessato dispone di un rimedio specifico (per l’appunto, il meccanismo del silenzio rifiuto) per superare l’eventuale inerzia dell’Amministrazione.
In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il presente motivo di doglianza risulta infondato.
2.b) Il rigetto del motivo n. 1 d’appeLO assorbe l’esame del motivo n. 2, siccome finalizzato ad ottenere, per l’ipotesi (qui non realizzata) di riconoscimento dell’ammissibilità del ricorso pensionistico proposto dal sig. SS, l’accertamento della fondatezza, nel merito, delle sue pretese (dipendenza da causa di servizio dell’infermità lamentata e attribuzione della pensione privilegiata).In ogni caso, poi, la questione della dipendenza non avrebbe potuto essere scrutinata nella presente sede d’appeLO, trattandosi di questione di fatto (art. 170, comma 1, c.g.c.).
3. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, l’odierno appeLO va rigettato.
L’assoluta peculiarità della fattispecie sottostante giustifica la compensazione integrale delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appeLO SENT. 67/2026 definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
- ESTROMETTE dal giudizio il Ministero della Difesa per difetto di legittimazione passiva;
-RIGETTA l’appeLO proposto in parte qua dal sig. SS avverso la sentenza n.71/2023 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, depositata il 2 febbraio 2023, con conseguente conferma della medesima decisione.
Spese del giudizio compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio dei giorni 17 febbraio 2026 e 10 marzo 2026.
IL Consigliere ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Nicola RUGGIERO) (dott.ssa Daniela ACANFORA)
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in Segreteria il 08 APRILE 2026 p. Il Dirigente
(dott. Massimo Biagi)
Firmato digitalmente Il Funzionario Amministrativo Dott.ssa Alessandra Carcani
D E C R E T O
Il Collegio, ravvisati i presupposti per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della SENT. 67/2026 Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l’annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.
Il Presidente
(dott.ssa Daniela ACANFORA)
F.to digitalmente Depositato in Segreteria il 08 APRILE 2026 p. Il Dirigente
(dott. Massimo Biagi)
Firmato digitalmente Il Funzionario Amministrativo Dott.ssa Alessandra Carcani In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, 08 APRILE 2026 p. Il Dirigente
(dott. Massimo Biagi)
Firmato digitalmente Il Funzionario Amministrativo Dott.ssa Alessandra Carcani