Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 08/04/2026, n. 67
CCONTI
Sentenza 2 febbraio 2023
>
CCONTI
Sentenza 8 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per mancata previa espressione dell'Amministrazione

    La Corte ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., per l'ammissibilità del ricorso in materia pensionistica è necessario che l'amministrazione abbia già provveduto con un atto espresso o che sia stata formalmente diffidata a provvedere in caso di inerzia, cristallizzando così un silenzio-rifiuto. La mera presentazione della domanda e il decorso dei termini non sono sufficienti in assenza di diffida, specialmente in materia di pensione privilegiata che richiede accertamenti specifici.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'art. 153, lett. b), c.g.c.

    Il Collegio ha rigettato la richiesta di sottoporre la questione di legittimità costituzionale all'esame della Corte Costituzionale, ritenendo che rientri nella discrezionalità del legislatore fissare 'paletti' all'accesso alla tutela giudiziaria, subordinandolo al previo coinvolgimento dell'autorità amministrativa, nel rispetto dei limiti di ragionevolezza. La norma in questione, infatti, salvaguarda la riserva di amministrazione e l'efficienza del sistema giustizia, prevedendo un rimedio specifico (silenzio-rifiuto) per superare l'inerzia amministrativa.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 08/04/2026, n. 67
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello
    Numero : 67
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo