Articolo 4 della Legge 20 ottobre 1949, n. 808
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 dicembre 1949
Art. 4.
Il trattamento economico previsto dal precedente art. 2 va riferito alla posizione dei singoli appartenenti alla disciolta milizia nazionale della strada alla data dell'8 settembre 1943, intendendosi, peraltro, cessato da tale data lo svolgimento della carriera e delle rafferme.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1949