Art. 4.
Il trattamento economico previsto dal precedente art. 2 va riferito alla posizione dei singoli appartenenti alla disciolta milizia nazionale della strada alla data dell'8 settembre 1943, intendendosi, peraltro, cessato da tale data lo svolgimento della carriera e delle rafferme.
Il trattamento economico previsto dal precedente art. 2 va riferito alla posizione dei singoli appartenenti alla disciolta milizia nazionale della strada alla data dell'8 settembre 1943, intendendosi, peraltro, cessato da tale data lo svolgimento della carriera e delle rafferme.