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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/08/2025, n. 6562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6562 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22134/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Trentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22134/2024 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PALMA LORIS ( ) C.F._2 ATTORE/I contro
Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MEGA DAVIDE e dell'avv. LODI
[...] P.IVA_1 PIZZOCHERO PAOLO ( ) C.F._3
CONVENUTO/I
pagina 1 di 6 Conclusioni di parte attrice
Conclusioni di parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
si oppone al precetto a lui notificato dalla Parte_1 C.F._4 società in forza di titolo esecutivo costituito da un assegno bancario da 15.000,00 euro, CP_1 datato 30/1/24 ed emesso in favore della società, risultato impagato alla presentazione per difetto di provvista, lamentando, con unico motivo di opposizione qualificabile ex art. 615 c.p.c., l'inidoneità dell'assegno a costituire titolo esecutivo, in quanto postdatato.
pagina 2 di 6 Egli, infatti, pur non contestando la debenza delle somme, afferma di avere emesso l'assegno il 15/11/2024 e di averlo consegnato a socio unico di quale parte del corrispettivo Persona_1 CP_1 Per_ per l'acquisto di quote di altra società di la società Civico 2 s.r.l.s.
Zizi, infatti, ha ceduto al valore nominale di 500,00 euro le proprie quote: 50% a il Pt_1 9/10/2023 e 50% a WI CH il 15/11/2023 (come documentato dai contratti in atti). Per_ In occasione della seconda cessione (da a CH) – sempre secondo la ricostruzione di parte Per_ opponente - avrebbe consegnato a come (reale) corrispettivo della cessione, 2 assegni Pt_1 (nn. 0325778729-03 e 0325778730-04).
La consegna dei due titoli sarebbe avvenuta alla presenza di testimoni, tra cui CH.
A sostegno di tale assunto, l'opponente ha prodotto, con l'atto di citazione, copia delle matrici dei già menzionati titoli di credito, ove è possibile leggere la scritta, vergata a mano “15/11/2023
[...]
. Si tratta, tuttavia, di documento – oltre che in parte evidentemente sovrascritto - proveniente CP_1 dalla stessa parte, con valore probatorio relativo. in comparsa di risposta contesta le affermazioni avversarie, a suo avviso prive di riscontro CP_1 Per_ probatorio, evidenziando, tra l'altro, che le quote sono state vendute da mentre beneficiario dell'assegno non è quest'ultimo, ma una sua società, nel cui nome ha ricevuto l'assegno il 30/01/2024.
Con la prima memoria dà anche conto della ragione della consegna dell'assegno: si tratterebbe del parziale pagamento di crediti della stessa nei confronti di (crediti onorati CP_1 Controparte_2 direttamente dai soci per difficoltà finanziarie della società) per ristrutturazione dei locali ove quest'ultima svolge la sua attività e rimborso del deposito cauzionale per l'affitto degli stessi locali, in Milano, via Natale Battaglia 2, di proprietà di Immobiliare Aldeia s.r.l.
2, infatti, è subentrata il 22.5.23 nel contratto di locazione dei locali a ed era CP_3 CP_1 pertanto tenuta a rimborsare a la somma da quest'ultima versata a titolo di deposito cauzionale. CP_1
A sostegno di ciò produce il contrato di locazione tra Civico 2 e Immobiliare Aldeia, che, tuttavia, prevede espressamente:
Pertanto, a quella data (maggio 2023), Civico 2 sembrerebbe già essere stata in regola con il pagamento del deposito cauzionale, salvo ritenere che oltre 6 mesi dopo il subentro, la società Civico 2 lo dovesse ancora rimborsare alla precedente conduttrice.
Inoltre, sempre nella prospettazione di la società avrebbe fatto “ingenti lavori di CP_1 ristrutturazione” nei predetti locali.
Conformemente alle intese raggiunte, avrebbe consegnato un assegno e titoli cambiari per il Pt_1 pagamento rateale del debito relativo a tale ristrutturazione. pagina 3 di 6 Sarebbe proprio in tale contesto (e non già al momento della cessione delle quote societarie) e, precisamente, il 30/01/2024, che assumendosi parte delle obbligazioni della società (non Pt_1 disponendo la Civico 2 s.r.l.s. delle risorse necessarie), avrebbe consegnato a a parziale CP_1 pagamento del debito della società, l'assegno bancario n. 0325778729-03 (di cui trattasi), di € 15.000,00 nonché numerose cambiali emesse da Civico 2 s.r.l.s. e sottoscritte per avallo dall'opponente.
A sostegno di tale assunto produce:
- cambiali emesse in data 6/04/2024 da Civico 2 s.r.l.s. in favore della sottoscritte per CP_1 avallo da Pt_1
- fatture per spese sostenute per la ristrutturazione e intestate a (tra le quali vi sono spese CP_1 poco comprensibili quali fatture ALER)
- pratiche edilizie di ristrutturazione;
- scrittura privata tra:
relativa al subentro di Civico 2 nella locazione e al pagamento delle relative spese.
Si tratta, tuttavia, di contratto poco comprensibile, contenente diversi errori e omissioni, che non indica Civico 2 s.r.l.s. (o come debitore per il corrispettivo dei lavori di ristrutturazione, ma Pt_1 unicamente la sig.ra . CP_4
- screenshot e audio della chat Whatsapp tra e in ordine al Persona_1 Parte_2 pagamento di debiti del secondo nei confronti del primo.
Demmasse documenta, viceversa, di avere pagato, con bonifici per 65.000,00 euro, l'unica fattura emessa da per la ristrutturazione (fattura n. 38 del 15/11/2023), così come estratta dal suo CP_1 cassetto fiscale, mediante i seguenti pagamenti:
- in data 9/10/2023 l'attore ha effettuato un bonifico pari ad euro 50.000,00 in favore di CP_1 recante oggetto “pagamento fattura n. 38 per ristrutturazione ristorante società ; Controparte_2
- al 25/10/2023 risale un bonifico per euro 5.000,00 in favore di avente ad oggetto CP_1
“pagamento lavori extra da parte di Civico 2 a;
CP_5
- sempre il 25/05/2023 l'attore effettuava un ulteriore bonifico pari ad euro 10.000,00 in favore del sig.
(collaboratore della recante oggetto “pagamento dei lavori a Persona_2 CP_1
da parte di Civico 2”. Persona_1
Produce, inoltre, un accordo - non datato - di subentro di nel contratto preliminare di Pt_1 Per_ cessione delle quote in precedenza sottoscritto da AT KA RE IE e nel quale la prima dichiara di aver ricevuto dall'odierno opponente l'importo di 15.000,00 euro a titolo di rimborso Per_ della caparra confirmatoria da lei versata a (peraltro versato su un conto corrente intestato al socio pagina 4 di 6 di WI , a riprova del fatto che la cessione di quote non è in realtà Pt_1 Parte_2 avvenuta al valore nominale.
Ora, entrambe le ricostruzioni dei fatti proposte dalle parti sono tutt'altro che lineari:
- da un lato, se è facilmente intuibile la ragione per la quale una cessione di quote formalmente avvenuta al valore nominale potrebbe essere accompagnata da un parallelo pagamento in nero per un prezzo superiore, non è tuttavia chiaro perché detto pagamento avrebbe avuto luogo alla data del rogito Per_ dell'altro socio e non del proprio, e comunque in favore della società di e non in favore Pt_2 della persona fisica che dette quote ha ceduto;
- dall'altra parte opposta non ha fornito prova di un credito di nei confronti di che CP_1 Pt_1 avrebbe potuto giustificare la consegna dell'assegno per le ragioni sopra meglio indicate.
L'escussione dei testi e l'interrogatorio libero condotto non hanno consentito di corroborare con sufficiente solidità nessuna delle due tesi:
- se da un lato legale rappresentante dell'opposta, ha ribadito di avere ricevuto l'assegno il Per_1 30.1.24 in occasione di un incontro presso il locale della Civico 2;
- dall'altro CH, socio di parte attrice nella Civico 2, ha riferito della consegna di un assegno alla data del suo acquisto di quote: “non ricordo il numero, ma ho visto che gli consegnava più di un Per_ assegno. Eravamo in due a comprare, ma quel giorno io non avevo il mio libretto degli assegni e ha detto che senza consegna dell'assegno non avrebbe firmato dal notaio la cessione a me delle quote: allora abbiamo dovuto chiamare perché io vivo a Pavia eccetera quindi era più veloce Pt_1 farsi aiutare da che lasciò la moglie in ospedale, nonostante stesse partorendo, per Pt_1 portarmi l'assegno. L'assegno l'ha dato lui davanti a me. Non è l'unico assegno che è stato consegnato quel giorno. L'assegno era postdatato perché non avevamo i soldi, però li avremmo avuti poi e quindi si è garantito con gli assegni postdatati. Avevamo fatto anche delle cambiali. L'assegno Per_ doveva pagare una serie di situazioni: ci aveva prospettato l'acquisto di una società e della messa in attività di un ristorante che sarebbe dovuto venire fuori dalla società: dovevamo dare soldi a tranche per questo accordo e quella era la tranche che dovevamo dare perché lui vendesse la seconda metà della società. La società veniva venduta a 1000 euro ma sapevamo che ci volevano degli altri soldi per mettere in condizioni di lavorare il ristorante dal 2.12.23 e quindi questa era una delle tranche.”
Ora, se nella prospettazione di parte attrice il teste appariva terzo, ipotizzandosi un rapporto di credito Per_ tra – e non la comune società Civico 2 - e – pur se l'assegno risulta emesso in favore Pt_1 della sua società -, dalla deposizione di CH emerge, viceversa, che l'assegno sarebbe stato condizione per la stipulazione della vendita delle quote acquistate dallo stesso CH, ragione per la quale la sua terzietà alla vicenda non è evidentemente più ipotizzabile.
Inoltre, è lo stesso teste a confermare quanto sempre sostenuto dall'opposta: l'esistenza di un suo credito per “una serie di situazioni … per mettere in condizioni di lavorare il ristorante”, debito del resto già documentato dalla produzione in atti di diverse cambiali.
- l'unico teste realmente terzo, ha reso una deposizione piuttosto confusa sul punto: Tes_1
“ho fatto da “mediatore” per la cessione di quote della IV 2 e alla prima cessione di quote tra IV 2 e e LY che volevano fortissimamente questo locale qui. Il notaio mi ha Pt_1 fatto partecipare perché sapeva che io ho fatto da consulente, io faccio questa cosa per amicizia non sono un mediatore professionista, poi mi riconoscono qualcosa per amicizia, ho sempre avuto locali e quindi conosco tante persone. Si vendeva il locale inteso come contratto di affitto e lavori che sono Per_ stati fatti, ristrutturazione generale, gli impianti ecc. di vendeva la società che era CP_1 inattiva, serviva solo per ristrutturare. È chiaro che in quella situazione c'era un pagamento perché pagina 5 di 6 quando si lavora si deve pagare, ma non ricordo ci siano stati pagamenti. Ho visto un solo assegno, cambiali non ne ho viste. Questo assegno serviva a pagare una parte della cauzione al padrone di casa di sei mesi di affitto: la cauzione era stata pagata da e quindi doveva essere rimborsata da chi CP_1 ha comprato la società, sui 15.000 euro, l'ho visto nel ristorante che è stato venduto, dopo l'acquisto. Loro non avevano tanti soldi, io mi sono adoperato per farglielo prendere, avevo proposto loro un altro locale ma non andava bene. Poi il fatto che erano medici ero più rassicurato sulla serietà dell'acquisto, uno dei due mi aveva anche risposto bene su questioni personali. Allora gli hanno fatto Per_ questo assegno di una parte della cauzione, era verso la fine di gennaio, era stato in vacanza e tra Per_ una cosa e l'altra, poi mi ricordo che l'aveva versato in posta vicino a un altro locale gestito da me.”
Ora, in definitiva dal quadro probatorio raccolto può evincersi come le parti abbiano confuso tra loro persone fisiche e società, in sostanza configurando due centri d'interesse: CH e la loro Pt_1 Per_ società da un lato e e la sua società dall'altro. Ancora in sede di comparsa conclusionale, infatti, l'opponente a p. 2 afferma di avere dovuto compilare l'assegno a causa della “momentanea insufficienza di fondi sul conto della Civico 2 s.r.l.s”, nonostante continui a sostenere che si tratti di
“un credito contratto personalmente dall'odierno opponente”. Così come emerge che il primo gruppo aveva (e forse ancora ha) debiti nei confronti del secondo.
Ma questo ancora non consente di ritenere raggiunta la prova sull'unica circostanza rilevante in questa causa: quando sia stato compilato e sottoscritto l'assegno speso con il precetto.
Attesa, quindi, l'estrema confusione e scarsa verosimiglianza di molti profili di entrambe le ricostruzioni offerte dalle parti, la causa non può che essere decisa in base all'osservazione per cui onerata della prova della postdatazione del titolo è, evidentemente, parte attrice-opponente.
E da quanto ampiamente evidenziato risulta chiaro come l'onere probatorio non sia stato assolto, ragione per la quale l'opposizione non può trovare accoglimento.
L'estrema confusione nelle difese di parte opposta, che ha preteso di dimostrare l'effettuazione di lavori di ristrutturazione con la produzione di tantissime fatture assolutamente inconferenti, è ragione sufficiente per compensare per metà le spese, che per l'altra metà seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in considerazione dello scarso impegno della fase di trattazione e decisione, oltre che per escludere ogni condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta;
- condanna a rimborsare a Parte_1 Parte_1 [...]
Controparte_1 metà delle spese di lite, metà che si liquida in € 1.600,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 18/08/2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Trentini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Trentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22134/2024 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PALMA LORIS ( ) C.F._2 ATTORE/I contro
Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MEGA DAVIDE e dell'avv. LODI
[...] P.IVA_1 PIZZOCHERO PAOLO ( ) C.F._3
CONVENUTO/I
pagina 1 di 6 Conclusioni di parte attrice
Conclusioni di parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
si oppone al precetto a lui notificato dalla Parte_1 C.F._4 società in forza di titolo esecutivo costituito da un assegno bancario da 15.000,00 euro, CP_1 datato 30/1/24 ed emesso in favore della società, risultato impagato alla presentazione per difetto di provvista, lamentando, con unico motivo di opposizione qualificabile ex art. 615 c.p.c., l'inidoneità dell'assegno a costituire titolo esecutivo, in quanto postdatato.
pagina 2 di 6 Egli, infatti, pur non contestando la debenza delle somme, afferma di avere emesso l'assegno il 15/11/2024 e di averlo consegnato a socio unico di quale parte del corrispettivo Persona_1 CP_1 Per_ per l'acquisto di quote di altra società di la società Civico 2 s.r.l.s.
Zizi, infatti, ha ceduto al valore nominale di 500,00 euro le proprie quote: 50% a il Pt_1 9/10/2023 e 50% a WI CH il 15/11/2023 (come documentato dai contratti in atti). Per_ In occasione della seconda cessione (da a CH) – sempre secondo la ricostruzione di parte Per_ opponente - avrebbe consegnato a come (reale) corrispettivo della cessione, 2 assegni Pt_1 (nn. 0325778729-03 e 0325778730-04).
La consegna dei due titoli sarebbe avvenuta alla presenza di testimoni, tra cui CH.
A sostegno di tale assunto, l'opponente ha prodotto, con l'atto di citazione, copia delle matrici dei già menzionati titoli di credito, ove è possibile leggere la scritta, vergata a mano “15/11/2023
[...]
. Si tratta, tuttavia, di documento – oltre che in parte evidentemente sovrascritto - proveniente CP_1 dalla stessa parte, con valore probatorio relativo. in comparsa di risposta contesta le affermazioni avversarie, a suo avviso prive di riscontro CP_1 Per_ probatorio, evidenziando, tra l'altro, che le quote sono state vendute da mentre beneficiario dell'assegno non è quest'ultimo, ma una sua società, nel cui nome ha ricevuto l'assegno il 30/01/2024.
Con la prima memoria dà anche conto della ragione della consegna dell'assegno: si tratterebbe del parziale pagamento di crediti della stessa nei confronti di (crediti onorati CP_1 Controparte_2 direttamente dai soci per difficoltà finanziarie della società) per ristrutturazione dei locali ove quest'ultima svolge la sua attività e rimborso del deposito cauzionale per l'affitto degli stessi locali, in Milano, via Natale Battaglia 2, di proprietà di Immobiliare Aldeia s.r.l.
2, infatti, è subentrata il 22.5.23 nel contratto di locazione dei locali a ed era CP_3 CP_1 pertanto tenuta a rimborsare a la somma da quest'ultima versata a titolo di deposito cauzionale. CP_1
A sostegno di ciò produce il contrato di locazione tra Civico 2 e Immobiliare Aldeia, che, tuttavia, prevede espressamente:
Pertanto, a quella data (maggio 2023), Civico 2 sembrerebbe già essere stata in regola con il pagamento del deposito cauzionale, salvo ritenere che oltre 6 mesi dopo il subentro, la società Civico 2 lo dovesse ancora rimborsare alla precedente conduttrice.
Inoltre, sempre nella prospettazione di la società avrebbe fatto “ingenti lavori di CP_1 ristrutturazione” nei predetti locali.
Conformemente alle intese raggiunte, avrebbe consegnato un assegno e titoli cambiari per il Pt_1 pagamento rateale del debito relativo a tale ristrutturazione. pagina 3 di 6 Sarebbe proprio in tale contesto (e non già al momento della cessione delle quote societarie) e, precisamente, il 30/01/2024, che assumendosi parte delle obbligazioni della società (non Pt_1 disponendo la Civico 2 s.r.l.s. delle risorse necessarie), avrebbe consegnato a a parziale CP_1 pagamento del debito della società, l'assegno bancario n. 0325778729-03 (di cui trattasi), di € 15.000,00 nonché numerose cambiali emesse da Civico 2 s.r.l.s. e sottoscritte per avallo dall'opponente.
A sostegno di tale assunto produce:
- cambiali emesse in data 6/04/2024 da Civico 2 s.r.l.s. in favore della sottoscritte per CP_1 avallo da Pt_1
- fatture per spese sostenute per la ristrutturazione e intestate a (tra le quali vi sono spese CP_1 poco comprensibili quali fatture ALER)
- pratiche edilizie di ristrutturazione;
- scrittura privata tra:
relativa al subentro di Civico 2 nella locazione e al pagamento delle relative spese.
Si tratta, tuttavia, di contratto poco comprensibile, contenente diversi errori e omissioni, che non indica Civico 2 s.r.l.s. (o come debitore per il corrispettivo dei lavori di ristrutturazione, ma Pt_1 unicamente la sig.ra . CP_4
- screenshot e audio della chat Whatsapp tra e in ordine al Persona_1 Parte_2 pagamento di debiti del secondo nei confronti del primo.
Demmasse documenta, viceversa, di avere pagato, con bonifici per 65.000,00 euro, l'unica fattura emessa da per la ristrutturazione (fattura n. 38 del 15/11/2023), così come estratta dal suo CP_1 cassetto fiscale, mediante i seguenti pagamenti:
- in data 9/10/2023 l'attore ha effettuato un bonifico pari ad euro 50.000,00 in favore di CP_1 recante oggetto “pagamento fattura n. 38 per ristrutturazione ristorante società ; Controparte_2
- al 25/10/2023 risale un bonifico per euro 5.000,00 in favore di avente ad oggetto CP_1
“pagamento lavori extra da parte di Civico 2 a;
CP_5
- sempre il 25/05/2023 l'attore effettuava un ulteriore bonifico pari ad euro 10.000,00 in favore del sig.
(collaboratore della recante oggetto “pagamento dei lavori a Persona_2 CP_1
da parte di Civico 2”. Persona_1
Produce, inoltre, un accordo - non datato - di subentro di nel contratto preliminare di Pt_1 Per_ cessione delle quote in precedenza sottoscritto da AT KA RE IE e nel quale la prima dichiara di aver ricevuto dall'odierno opponente l'importo di 15.000,00 euro a titolo di rimborso Per_ della caparra confirmatoria da lei versata a (peraltro versato su un conto corrente intestato al socio pagina 4 di 6 di WI , a riprova del fatto che la cessione di quote non è in realtà Pt_1 Parte_2 avvenuta al valore nominale.
Ora, entrambe le ricostruzioni dei fatti proposte dalle parti sono tutt'altro che lineari:
- da un lato, se è facilmente intuibile la ragione per la quale una cessione di quote formalmente avvenuta al valore nominale potrebbe essere accompagnata da un parallelo pagamento in nero per un prezzo superiore, non è tuttavia chiaro perché detto pagamento avrebbe avuto luogo alla data del rogito Per_ dell'altro socio e non del proprio, e comunque in favore della società di e non in favore Pt_2 della persona fisica che dette quote ha ceduto;
- dall'altra parte opposta non ha fornito prova di un credito di nei confronti di che CP_1 Pt_1 avrebbe potuto giustificare la consegna dell'assegno per le ragioni sopra meglio indicate.
L'escussione dei testi e l'interrogatorio libero condotto non hanno consentito di corroborare con sufficiente solidità nessuna delle due tesi:
- se da un lato legale rappresentante dell'opposta, ha ribadito di avere ricevuto l'assegno il Per_1 30.1.24 in occasione di un incontro presso il locale della Civico 2;
- dall'altro CH, socio di parte attrice nella Civico 2, ha riferito della consegna di un assegno alla data del suo acquisto di quote: “non ricordo il numero, ma ho visto che gli consegnava più di un Per_ assegno. Eravamo in due a comprare, ma quel giorno io non avevo il mio libretto degli assegni e ha detto che senza consegna dell'assegno non avrebbe firmato dal notaio la cessione a me delle quote: allora abbiamo dovuto chiamare perché io vivo a Pavia eccetera quindi era più veloce Pt_1 farsi aiutare da che lasciò la moglie in ospedale, nonostante stesse partorendo, per Pt_1 portarmi l'assegno. L'assegno l'ha dato lui davanti a me. Non è l'unico assegno che è stato consegnato quel giorno. L'assegno era postdatato perché non avevamo i soldi, però li avremmo avuti poi e quindi si è garantito con gli assegni postdatati. Avevamo fatto anche delle cambiali. L'assegno Per_ doveva pagare una serie di situazioni: ci aveva prospettato l'acquisto di una società e della messa in attività di un ristorante che sarebbe dovuto venire fuori dalla società: dovevamo dare soldi a tranche per questo accordo e quella era la tranche che dovevamo dare perché lui vendesse la seconda metà della società. La società veniva venduta a 1000 euro ma sapevamo che ci volevano degli altri soldi per mettere in condizioni di lavorare il ristorante dal 2.12.23 e quindi questa era una delle tranche.”
Ora, se nella prospettazione di parte attrice il teste appariva terzo, ipotizzandosi un rapporto di credito Per_ tra – e non la comune società Civico 2 - e – pur se l'assegno risulta emesso in favore Pt_1 della sua società -, dalla deposizione di CH emerge, viceversa, che l'assegno sarebbe stato condizione per la stipulazione della vendita delle quote acquistate dallo stesso CH, ragione per la quale la sua terzietà alla vicenda non è evidentemente più ipotizzabile.
Inoltre, è lo stesso teste a confermare quanto sempre sostenuto dall'opposta: l'esistenza di un suo credito per “una serie di situazioni … per mettere in condizioni di lavorare il ristorante”, debito del resto già documentato dalla produzione in atti di diverse cambiali.
- l'unico teste realmente terzo, ha reso una deposizione piuttosto confusa sul punto: Tes_1
“ho fatto da “mediatore” per la cessione di quote della IV 2 e alla prima cessione di quote tra IV 2 e e LY che volevano fortissimamente questo locale qui. Il notaio mi ha Pt_1 fatto partecipare perché sapeva che io ho fatto da consulente, io faccio questa cosa per amicizia non sono un mediatore professionista, poi mi riconoscono qualcosa per amicizia, ho sempre avuto locali e quindi conosco tante persone. Si vendeva il locale inteso come contratto di affitto e lavori che sono Per_ stati fatti, ristrutturazione generale, gli impianti ecc. di vendeva la società che era CP_1 inattiva, serviva solo per ristrutturare. È chiaro che in quella situazione c'era un pagamento perché pagina 5 di 6 quando si lavora si deve pagare, ma non ricordo ci siano stati pagamenti. Ho visto un solo assegno, cambiali non ne ho viste. Questo assegno serviva a pagare una parte della cauzione al padrone di casa di sei mesi di affitto: la cauzione era stata pagata da e quindi doveva essere rimborsata da chi CP_1 ha comprato la società, sui 15.000 euro, l'ho visto nel ristorante che è stato venduto, dopo l'acquisto. Loro non avevano tanti soldi, io mi sono adoperato per farglielo prendere, avevo proposto loro un altro locale ma non andava bene. Poi il fatto che erano medici ero più rassicurato sulla serietà dell'acquisto, uno dei due mi aveva anche risposto bene su questioni personali. Allora gli hanno fatto Per_ questo assegno di una parte della cauzione, era verso la fine di gennaio, era stato in vacanza e tra Per_ una cosa e l'altra, poi mi ricordo che l'aveva versato in posta vicino a un altro locale gestito da me.”
Ora, in definitiva dal quadro probatorio raccolto può evincersi come le parti abbiano confuso tra loro persone fisiche e società, in sostanza configurando due centri d'interesse: CH e la loro Pt_1 Per_ società da un lato e e la sua società dall'altro. Ancora in sede di comparsa conclusionale, infatti, l'opponente a p. 2 afferma di avere dovuto compilare l'assegno a causa della “momentanea insufficienza di fondi sul conto della Civico 2 s.r.l.s”, nonostante continui a sostenere che si tratti di
“un credito contratto personalmente dall'odierno opponente”. Così come emerge che il primo gruppo aveva (e forse ancora ha) debiti nei confronti del secondo.
Ma questo ancora non consente di ritenere raggiunta la prova sull'unica circostanza rilevante in questa causa: quando sia stato compilato e sottoscritto l'assegno speso con il precetto.
Attesa, quindi, l'estrema confusione e scarsa verosimiglianza di molti profili di entrambe le ricostruzioni offerte dalle parti, la causa non può che essere decisa in base all'osservazione per cui onerata della prova della postdatazione del titolo è, evidentemente, parte attrice-opponente.
E da quanto ampiamente evidenziato risulta chiaro come l'onere probatorio non sia stato assolto, ragione per la quale l'opposizione non può trovare accoglimento.
L'estrema confusione nelle difese di parte opposta, che ha preteso di dimostrare l'effettuazione di lavori di ristrutturazione con la produzione di tantissime fatture assolutamente inconferenti, è ragione sufficiente per compensare per metà le spese, che per l'altra metà seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in considerazione dello scarso impegno della fase di trattazione e decisione, oltre che per escludere ogni condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta;
- condanna a rimborsare a Parte_1 Parte_1 [...]
Controparte_1 metà delle spese di lite, metà che si liquida in € 1.600,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 18/08/2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Trentini
pagina 6 di 6