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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 6512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6512 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 sezione
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, in data 24/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25640/2024 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
, nato a [...] il [...], RENDENTE , nato a [...] il Parte_1 Pt_2
29/03/1991, RENDENTE nato a Napoli il [...], in [...] eredi legittimi di Pt_3
(nata a [...] il [...] e deceduta in Quarto (NA) il 31/10/2023) Persona_1
tutti elettivamente domiciliati in OL (NA) alla via Dicearchia n.1, presso lo studio dell'avv. Raffaele Ciccarelli e dell'avv. Alessandro Di Genova che li rappresentano e difendono come da mandato in atti
RICORRENTI E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Maria Sofia CP_1
Lizzi con la quale è elett.te dom.to in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei assegno ordinario di invalidità ex art. 1 Legge n. 222/84
CONCLUSIONI. Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti in epigrafe indicati, in qualità di eredi di Per_1
hanno convenuto in giudizio l ex art. 442 bis c.p.c. deducendo che, avverso il
[...] CP_1
rigetto della domanda di assegno ordinario di invalidità ex legge 222/84 per riferita carenza dei requisiti sanitari, la signora depositava ricorso per ATPO ex art. 445 bis c.p.c. Persona_1
dinanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, per l'accertamento del requisito sanitario della permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali;
che il procedimento di ATPO veniva iscritto al n. 837/2023 di R.G. ed, all'esito dello stesso, veniva emesso decreto di omologa con accertamento della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal mese di gennaio 2023; che, nelle more del giudizio, decedeva la signora Per_1
(30/10/2023) e le succedevano gli attuali ricorrenti, (marito in seconde
[...] Parte_1
nozze) e e (figli di primo letto); che, con pec del 12/06/2024, venivano Pt_2 CP_2
notificati all il decreto di omologa, la consulenza medico-legale ed il modello AP15 CP_1
(contenente le notizie socio economiche utili per la liquidazione), compilato e sottoscritto dal coniuge, sig. , con richiesta di liquidazione della prestazione;
che, in riscontro della Parte_1
detta nota, l di OL chiedeva delucidazioni in merito allo stato civile della defunta CP_1
informazioni fornite all'Ente, in pari data, in uno al sollecito della Persona_1
liquidazione della pensione con comunicazione del numero di pensione, al fine di poter procedere con la richiesta di pagamento dei ratei maturati e non riscossi in favore degli eredi;
che, ciononostante, l non provvedeva alla liquidazione della pensione ed al pagamento CP_1
dei ratei maturati e non riscossi nei termini di legge.
Tanto premesso, gli attuali ricorrenti, nella spiegata qualità, formulavano le seguenti conclusioni: “condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore CP_1
degli istanti, nella spiegata qualità, dei ratei maturati e non riscossi dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge 222/84, riconosciuto in favore di , con decreto di Persona_1
omologa del Tribunale di Napoli del 26/3/2024, pronunciato nel procedimento di ATPO ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 837/2023 di RG., con decorrenza dal mese di gennaio 2023 fino al decesso (30/10/2023), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sussistendo tutti i requisiti socioeconomici;
- rigettare le avverse deduzioni soprattutto se proposte irritualmente con carenza di prove e fuori termine;
- condannare la parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori”.
Con memoria depositata il 19.02.2025 si costituiva in giudizio l eccependo che, in data CP_1
04/07/2025, era stata messa in liquidazione la prestazione e che, non risultando pervenute domande di ratei da parte degli eredi, non ne era avvenuto prontamente il pagamento;
che, stante la mancata comunicazione dei dati necessari, tra cui l'Iban, l'Istituto non aveva potuto procedere tempestivamente all'accredito.
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza di discussione risulta pacifico l'avvenuto pagamento da parte dell dei CP_1
ratei dell'assegno ordinario di invalidità dopo la notifica del ricorso introduttivo, nel corso del mese di agosto, nonostante la rituale comunicazione di tutti i dati necessari alla liquidazione tempestiva della prestazione ( cfr. documentazione allegata al ricorso introduttivo).
Risulta, pertanto, venuto meno l'interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia sull'azione proposta da parte ricorrente. Tanto premesso, essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni situazione di contrasto tra le parti, facendo del resto venire meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass.,
8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,9.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90,
n. 2267).
Le spese di lite, avuto riguardo alla natura della causa e al principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' che ha dato adito al giudizio che ne occupa, avendo provveduto al CP_1
pagamento dei ratei solo dopo la notifica del ricorso e liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1312,00 oltre IVA CP_1
se dovuta, CPA e rimborso spese forfettario, oltre € 43,00 per contributo unificato, con attribuzione.
Napoli, così deciso in data 24/09/2025.
Il Giudice
dott.ssa Matilde Dell'Erario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 sezione
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, in data 24/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25640/2024 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
, nato a [...] il [...], RENDENTE , nato a [...] il Parte_1 Pt_2
29/03/1991, RENDENTE nato a Napoli il [...], in [...] eredi legittimi di Pt_3
(nata a [...] il [...] e deceduta in Quarto (NA) il 31/10/2023) Persona_1
tutti elettivamente domiciliati in OL (NA) alla via Dicearchia n.1, presso lo studio dell'avv. Raffaele Ciccarelli e dell'avv. Alessandro Di Genova che li rappresentano e difendono come da mandato in atti
RICORRENTI E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Maria Sofia CP_1
Lizzi con la quale è elett.te dom.to in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei assegno ordinario di invalidità ex art. 1 Legge n. 222/84
CONCLUSIONI. Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti in epigrafe indicati, in qualità di eredi di Per_1
hanno convenuto in giudizio l ex art. 442 bis c.p.c. deducendo che, avverso il
[...] CP_1
rigetto della domanda di assegno ordinario di invalidità ex legge 222/84 per riferita carenza dei requisiti sanitari, la signora depositava ricorso per ATPO ex art. 445 bis c.p.c. Persona_1
dinanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, per l'accertamento del requisito sanitario della permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali;
che il procedimento di ATPO veniva iscritto al n. 837/2023 di R.G. ed, all'esito dello stesso, veniva emesso decreto di omologa con accertamento della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal mese di gennaio 2023; che, nelle more del giudizio, decedeva la signora Per_1
(30/10/2023) e le succedevano gli attuali ricorrenti, (marito in seconde
[...] Parte_1
nozze) e e (figli di primo letto); che, con pec del 12/06/2024, venivano Pt_2 CP_2
notificati all il decreto di omologa, la consulenza medico-legale ed il modello AP15 CP_1
(contenente le notizie socio economiche utili per la liquidazione), compilato e sottoscritto dal coniuge, sig. , con richiesta di liquidazione della prestazione;
che, in riscontro della Parte_1
detta nota, l di OL chiedeva delucidazioni in merito allo stato civile della defunta CP_1
informazioni fornite all'Ente, in pari data, in uno al sollecito della Persona_1
liquidazione della pensione con comunicazione del numero di pensione, al fine di poter procedere con la richiesta di pagamento dei ratei maturati e non riscossi in favore degli eredi;
che, ciononostante, l non provvedeva alla liquidazione della pensione ed al pagamento CP_1
dei ratei maturati e non riscossi nei termini di legge.
Tanto premesso, gli attuali ricorrenti, nella spiegata qualità, formulavano le seguenti conclusioni: “condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore CP_1
degli istanti, nella spiegata qualità, dei ratei maturati e non riscossi dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge 222/84, riconosciuto in favore di , con decreto di Persona_1
omologa del Tribunale di Napoli del 26/3/2024, pronunciato nel procedimento di ATPO ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 837/2023 di RG., con decorrenza dal mese di gennaio 2023 fino al decesso (30/10/2023), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sussistendo tutti i requisiti socioeconomici;
- rigettare le avverse deduzioni soprattutto se proposte irritualmente con carenza di prove e fuori termine;
- condannare la parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori”.
Con memoria depositata il 19.02.2025 si costituiva in giudizio l eccependo che, in data CP_1
04/07/2025, era stata messa in liquidazione la prestazione e che, non risultando pervenute domande di ratei da parte degli eredi, non ne era avvenuto prontamente il pagamento;
che, stante la mancata comunicazione dei dati necessari, tra cui l'Iban, l'Istituto non aveva potuto procedere tempestivamente all'accredito.
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza di discussione risulta pacifico l'avvenuto pagamento da parte dell dei CP_1
ratei dell'assegno ordinario di invalidità dopo la notifica del ricorso introduttivo, nel corso del mese di agosto, nonostante la rituale comunicazione di tutti i dati necessari alla liquidazione tempestiva della prestazione ( cfr. documentazione allegata al ricorso introduttivo).
Risulta, pertanto, venuto meno l'interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia sull'azione proposta da parte ricorrente. Tanto premesso, essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni situazione di contrasto tra le parti, facendo del resto venire meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass.,
8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,9.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90,
n. 2267).
Le spese di lite, avuto riguardo alla natura della causa e al principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' che ha dato adito al giudizio che ne occupa, avendo provveduto al CP_1
pagamento dei ratei solo dopo la notifica del ricorso e liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1312,00 oltre IVA CP_1
se dovuta, CPA e rimborso spese forfettario, oltre € 43,00 per contributo unificato, con attribuzione.
Napoli, così deciso in data 24/09/2025.
Il Giudice
dott.ssa Matilde Dell'Erario