TRIB
Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/10/2025, n. 14036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14036 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico, Dr.ssa Tiziana Pavoni, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 21035 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del 19.06.2025 e vertente
TRA
(P.Iva ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. PELLEGRINO FABIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trepuzzi, C.so UMBERTO I° nr. 171, giusta delega in atti;
Attore/Opponente
E
P.I. - C.F. ), in persona del l.r.p.t. CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Rappresentata e difesa dall'Avv. BINETTI MARCO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via LIMA nr. 5/A, per procura alle liti;
Convenuto/Opposto
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI All'udienza del 19 giugno 2025 le Parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, come da verbale in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, su ricorso della , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 25782/2019, N.R.G.
75434/2019, con cui ha ingiunto alla in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, il pagamento in favore della ricorrente della somma di €
9.406,50, oltre ad interessi e spese del procedimento, quale quota parte dell'entrata non patrimoniale di cui al combinato disposto degli artt. 1, comma 649, L. n. 190/2014
e 1, comma 921, L. 208/2015.
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha convenuto Parte_1
in giudizio avanti all'intestato Tribunale la proponendo opposizione al CP_1
decreto ingiuntivo de quo, chiedendone la declaratoria di nullità e la revoca.
L'opponente, contestando l'avversa pretesa, ha dedotto che, nella fattispecie, non era configurabile nei suoi confronti alcun debito a titolo di Prelievo Erariale Unico
(PREU), come da controparte posto a fondamento della sua pretesa creditoria.
L'ingiunta ha eccepito, inoltre: i) l'autonoma determinazione delle somme ingiunte;
ii) la carenza di legittimazione passiva. Ha concluso, quindi, per l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria.
Costituita in giudizio la ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con condanna CP_1
della controparte al pagamento delle spese di lite.
L'opposta, ha dato atto di essere concessionaria dell' Parte_2
per il servizio di attivazione e conduzione della rete per la gestione
[...]
telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento
(segnatamente Amusement with Prizes (AWP) e Video Lottery Terminal (VLT) previsti dall'art. 110, comma 6, lett. a) e b), R.D. 18/6/1931 n. 773, recante il Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nonché di attività e funzioni connesse) come da convenzione stipulata in data 13.07.2004 in forza dell'Atto Aggiuntivo rilasciato da AAMS in data 19/10/2006, e successiva Convenzione in concessione stipulata in data 20 marzo 2013. Ha esposto: i) la fede privilegiata dei rendiconti contabili depositati (sulla scorta della qualifica di incaricata di pubblico servizio, quale concessionaria della;
ii) che, a CP_2 Parte_2
decorrere dal 1 gennaio 2015 -e limitatamente all'annualità 2015- era stato stabilito un prelievo forzoso (il cui importo era stato determinato dal Concessionario) alla stregua del combinato disposto degli artt. 1, comma 649, della Legge di Stabilità 2015
e 1, comma 921, della Legge di Stabilità 2016; iii) che, nel caso di specie, l'importo dovuto dall'opponente era stato calcolato nella somma di € 9.406,50, (al netto della somma di euro 2.304,00 già riversata dal Gestore); iv) che tale importo era stato ottenuto in base ai calcoli dettati dal Decreto Direttoriale dell' Parte_2
n. 4076 del 15/1/2015, operando la moltiplicazione di € 1.207,27 per
[...]
ogni macchina da gioco attiva nel 2015, nella specie pari a 10 apparecchi, come emergeva dal rendiconto analitico del Gestore;
v) che, applicando il c.d. criterio orizzontale (numero di apparecchi x € 1.207,27), la quota di stabilità 2015 dovuta dal gestore era pari ad € 12.072,70, mentre, in base al criterio verticale, fondato sulla partecipazione proporzionale ai compensi, la quota di stabilità 2015 dovuta dal gestore era pari ad € 11.746,54; vi) di aver richiesto al Gestore la minor somma di € 9.406,50, detratto l'importo già corrisposto dal Gestore.
Esperiti gli incombenti preliminari, negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettata l'istanza di sospensione avanzata dall'opponente ex art. 295 c.p.c., intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c., il precedente giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13/11/2023. Dopo alcuni rinvii, la causa è stata definitivamente avocata alla sottoscritta che, su richiesta concorde delle Parti differiva l'udienza per la precisazione delle conclusioni in attesa della decisione del Consiglio di Stato. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione
-all'udienza del 19 giugno 2025 celebrata nelle forme della trattazione scritta- in cui sono stati concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
*** Con il motivo sostanzialmente unico di opposizione la Parte_1
contesta l'an ed il quantum dell'avversa pretesa, eccependo l'intervenuta abrogazione dell'art. 1, co. 649, L. n. 190/2014 e la non debenza di somme non previste dal contratto inter partes stipulato.
Le censure sono prive di pregio.
Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
L'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può pertanto rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in presente sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella specie, risulta dagli atti che l'opposta, concessionaria dell' Parte_2
per la gestione della rete telematica alla quale sono collegati gli
[...]
apparecchi automatici per il gioco lecito ex art. 110, lett a) e b), comma VI del giusta convenzione stipulata il 13/7/2004 in forza dell'atto aggiuntivo Parte_3
rilasciato dall'AAMS in data 19/10/2006 e della successiva convenzione stipulata in data 20/3/2013, ha agito in sede monitoria per il credito derivante dall'applicazione dell'art. 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2015)».
Ebbene, le censure mosse dall'opponente devono ritenersi superate dall'entrata in vigore della L. 208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016), che all'art. 1, c. 921, ha fornito l'interpretazione autentica del citato comma 649 dell'art. 1 della L. 190/2014, stabilendo che la ripartizione tra i concessionari e gli altri operatori della filiera della riduzione dei compensi prevista dalla predetta legge di stabilità 2015, si effettua “in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione alla distribuzione del compenso, così come previsto dai relativi accordi contrattuali”. Il legislatore, infatti, nella legge di stabilità approvata per il 2016, ha introdotto una disposizione interpretativa, qualificata come di interpretazione autentica_ l'onere del prelievo forzoso non grava più soltanto sui concessionari, ma è posto a carico di tutti gli operatori della filiera del gioco lecito e quindi anche su esercenti e gestori. Il relativo criterio di riparto si fonda non soltanto sul numero degli apparecchi riferibili ai concessionari, ma anche sulla partecipazione alla distribuzione del compenso, cui ha diritto ciascun operatore della filiera secondo i relativi accordi contrattuali.
In base a una diversa scelta di politica economica, tuttavia, il legislatore ha rinunziato ad assegnare al prelievo forzoso a carico dei concessionari la stabilità di un istituto a regime, valido anche per gli anni successivi al 2015, optando invece, a partire dal 1° gennaio 2016, per un inasprimento dell'imposizione fiscale costituita da apposito prelievo sulle giocate al fine di compensare il mancato introito del prelievo forzoso per gli anni successivi al 2015.
Per quello che nella presente sede direttamente rileva, il legislatore ha poi modificato sensibilmente -con disposizione sia a carattere di interpretazione autentica, sia in realtà innovativa con efficacia retroattiva- il contenuto precettivo della disposizione. Il prelievo forzoso non è più solo a carico dei concessionari, ma «si applica a ciascun operatore della filiera» e, per essi, il criterio di riparto dell'onere economico aggiuntivo
è fissato direttamente dalla legge e non più affidato ad una rinegoziazione degli accordi contrattuali tra le parti. La nuova disposizione della legge di stabilità del 2015 non menziona più l'obbligo a carico di gestori ed esercenti di riversare ai concessionari il ricavato delle giocate, comprensivo del compenso loro spettante sulla base degli accordi contrattuali (cfr. Trib. Roma n. 14303 del 5/7/2019)
La situazione è stata pertanto profondamente modificata. I concessionari sono, in forza della disposizione sopravvenuta, obbligati unitamente a tutti gli altri operatori della filiera, tenuti anch'essi in misura proporzionale ai compensi contrattuali del
2015. La modifica ha riguardato altresì gestori ed esercenti, inizialmente tenuti a riversare l'intero ricavato delle giocate, senza possibilità di trattenere il compenso loro spettante, ed ora obbligati anch'essi, ma solo in misura proporzionale ai compensi contrattuali del 2015 (cfr. Corte Cost. n. 125 del 13/6/2018).
Nella specie, il maggior prelievo forzoso è stato calcolato dalla in base CP_1
al decreto direttoriale dell' n. 4076 del Parte_2
15/1/2015, operando la moltiplicazione della somma prevista ex lege per ogni macchina da gioco attiva nel 2015, n. 10 apparecchi e determinando da questo la quota spettante al gestore, come emerge dal Rendiconto analitico Gestore.
Ciò posto, le censure dell'opponente sulla quota parte del prelievo da porre a suo carico non sono fondate, avuto riguardo alle deduzioni esposte dall'ingiungente in codesta fase di opposizione a supporto della propria pretesa creditoria.
Non vale a paralizzare la pretesa dell'ingiungente la circostanza che il Consiglio di
Stato, con ordinanza n. 5299 del 31/08/2020, ha sollevato d'ufficio la questione pregiudiziale di compatibilità con il diritto dell' dell'art. 1, comma 649, L. CP_3
190/2014, trasmettendo gli atti alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, trattandosi di norma allo stato efficace ed in vigore nell'ordinamento nazionale.
Si conferma, peraltro che non deve, inoltre, disporsi la sospensione del presente giudizio fino alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione Europea. Conformemente alla giurisprudenza prevalente, ricorre l'ipotesi della sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c. soltanto quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa pendente davanti ad altro giudice, sia imposta da espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato.
Al di fuori di tali presupposti, la sospensione cessa di essere necessaria e, quindi, obbligatoria per il giudice.
Va, peraltro, evidenziato come, da ultimo anche il Consiglio di Stato con la Sentenza
n. 3436/2025, pubblicata in data 18.04.2025, ha ribadito la piena legittimità del
Decreto del 15.01.2015 n. 388, prot. n. 4076/RU dell' Parte_2
messo in attuazione dell'art. 1, comma 649, della Legge 23.12.2014 n. 190
[...]
e pertanto statuito che la norma attuativa del maggior prelievo è vigente e cogente.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
I vivaci contrasti interpretativi sulla questione controversa, che hanno reso necessari gli interventi della Corte di Giustizia UE e del Consiglio di Stato, integrano le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” considerate dalla Corte Costituzionale, nella sentenza 77 del 19 aprile 2018, ai fini dell'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
visto l'art. 281-quinquies c.p.c., il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 25782/2019, N.R.G. 75434/2019, emesso dal Tribunale di Roma;
Compensa integralmente le spese di lite tra le Parti.
Così deciso in Roma li 12.10.2025 Il Giudice
Dr.ssa Tiziana Pavoni