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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/05/2025, n. 4004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4004 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
Il Tribunale Ordinario di NO
PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, dato atto che sono trascorsi i termini assegnati per il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.; lette le note depositate dalle parti;
pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4706/2024 R.G. promossa da:
CITTÀ ET DI AN (p.IVA , in persona del P.IVA_1
Sindaco metropolitano , rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Barletta (c.f. Parte_1
), presso il quale è elettivamente domiciliata in NO, Via L. C.F._1
Manara n. 11 (PEC: ; Email_1
- appellante – contro
(c.f./pIVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. P.IVA_2 CP_1 con sede in NO, Corso Plebisciti n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
Alessio Totaro (c.f. ), presso il quale è elettivamente domiciliato in C.F._2
Bologna, Via D'Azeglio n. 19 (PEC: ; Email_2
- appellata –
con ricorso in appello depositato il 2.2.2024 (iscritto a ruolo il 6.2.2024);
oggetto: appello avverso sentenza n. 7577/2023 pronunciata in data 30.11.2023 dal Giudice di Pace di NO – Sez. III Civ. nei giudizi riuniti RG 54592/22 + 10410/23;
conclusioni di parte appellante:
< accoglimento del presente ricorso in appello, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito, in via principale: in riforma dell'impugnata sentenza n. 7577/23, emessa dall'On.le Giudice di Pace di NO, in persona della Dott.ssa Francesca Zucchelli, in data 30.11.2023 depositata in pari data, dichiarare la legittimità, con consequenziale conferma, dei verbali oggetto di impugnativa nel giudizio di primo grado, con reviviscenza delle sanzioni comminate nei confronti dell'attuale società appellata;
In via istruttoria: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non dovesse ritenere opportuno, la scrivente difesa chiede che venga disposta consulenza tecnica d'ufficio sugli autovelox posti sulla Rivoltana dir. NO e dir. Br. e Controparte_2
che hanno posto in essere le rilevazioni di velocità dei veicoli della società
[...] al fine di accertare all'attendibilità e il corretto Controparte_1
funzionamento.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfetario per spese generali, oltre IVA e
CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.>>
conclusioni di parte appellata:
2 <
- dichiarare l'inammissibilità ai sensi degli articoli 348 bis e 434 c.p.c. dell'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di NO n. Parte_2
7577/2023, pubblicata il 30.11.2023, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- dichiarare l'inammissibilità ai sensi degli articoli 2909 c.c. e 324 c.p.c. dell'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_2
NO n. 7577/2023, pubblicata il 30.11.2023, alla luce dell'efficacia di cosa giudicata delle sentenze del Giudice di Pace di NO n. 7300/2023 del 22 novembre 2023, n. 8192/2023 del 22 dicembre 2023, n. 707/2024 del 31 gennaio 2024, n. 2084/2024 del 17 marzo 2024 e n. 4601/2024 del 24 giugno 2024, le quali hanno accertato la medesima situazione giuridica e risolto le medesime questioni di fatto e di diritto relative alla sentenza impugnata nel presente giudizio da . Parte_2
Nel merito:
- rigettare i motivi di gravame sollevati da e, per l'effetto, Parte_2
confermare la sentenza del Giudice di Pace di NO n. 7577/2023, pubblicata il
30.11.2023, per tutte ragioni illustrate in narrativa;
- rigettare le istanze istruttorie formulate da NO in quanto Parte_2
esplorative, non attuali, infondate e comunque illegittime.
In ogni caso: con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. si ribadiscono in questa sede le conclusioni rassegnate nel già rassegnate nei giudizi aventi R.G. n. 54592/2022 e n. 10410/2023 conclusosi innanzi al Giudice di Pace di NO:
Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di NO, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
- in via preliminare, ordinare la sospensione dell'efficacia esecutiva di tutti i verbali di accertamento emessi dal Comando di Polizia Locale della Città Metropolitana di NO oggi impugnati;
- in via principale, annullare o comunque dichiarare inefficaci o invalidi tutti i verbali di accertamento emessi dal Comando di Polizia Locale della Città Metropolitana di NO oggi impugnati e annullare le relative sanzioni;
3 - in via subordinata confermare i verbali oggi impugnati nella misura pari al minimo edittale.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La ha proposto appello avverso la sentenza n. 7577/2023 Parte_2
pronunciata il 30.11.2023 dal Giudice di Pace di NO nei giudizi riuniti RG 54592/22 +
10410/23, con cui sono state integralmente accolte le opposizioni proposte da
[...]
avverso (complessivamente) quattordici (10+4) verbali della Controparte_1
Polizia Locale di NO (elencati nelle prime pagine dei ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado) di contestazioni di violazioni del limite di velocità (70 km/h) sulla S.P.
Rivoltana (art. 142 co. 7 e 11 CdS).
Si duole l'appellante che il Giudice di prime cure abbia ritenuto non esservi certezza delle rilevazioni effettuate dagli autovelox sulla base delle risultanze di relazione di CTU acquisita in altro procedimento, istaurato da diverso opponente, secondo la quale “il rilevatore registra una velocità dei mezzi di 5 o 6 chilometri orari superiore a quelle riportate dal cronotachigrafo del veicolo”.
L'appellata, costituitasi in questo grado di giudizio con comparsa di risposta depositata telematicamente il giorno 18.10.2024 (senza proporre appello incidentale in punto spese), ha eccepito l'inammissibilità e comunque l'infondatezza nel merito dell'appello.
*
Il gravame proposto dalla deve essere respinto. Parte_2
Deve infatti considerarsi che, per Cass. 18.4.2024 ord. n. 10505, < codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento
4 eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse>>.
L'appellante non ha, né nel giudizio di primo grado, né in questo, dato prova dell'omologazione degli apparecchi de quibus.
La sentenza del GdP di accoglimento delle opposizioni e di annullamento dei quattordici verbali di contestazione (elencati nelle prime pagine dei ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado) deve pertanto essere confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano in dispositivo tenendo conto dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa:
rigetta l'appello proposto da di NO avverso la sentenza n. Parte_2
7577/2023 pronunciata in data 30.11.2023 dal Giudice di Pace di NO – Sez. III Civ. nei giudizi riuniti RG 54592/22 + 10410/23;
condanna di NO a rifondere a Parte_2 Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro
[...]
1.300,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali e CPA;
5 dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 T.U. Spese di Giustizia.
NO, 16.5.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
6
PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, dato atto che sono trascorsi i termini assegnati per il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.; lette le note depositate dalle parti;
pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4706/2024 R.G. promossa da:
CITTÀ ET DI AN (p.IVA , in persona del P.IVA_1
Sindaco metropolitano , rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Barletta (c.f. Parte_1
), presso il quale è elettivamente domiciliata in NO, Via L. C.F._1
Manara n. 11 (PEC: ; Email_1
- appellante – contro
(c.f./pIVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. P.IVA_2 CP_1 con sede in NO, Corso Plebisciti n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
Alessio Totaro (c.f. ), presso il quale è elettivamente domiciliato in C.F._2
Bologna, Via D'Azeglio n. 19 (PEC: ; Email_2
- appellata –
con ricorso in appello depositato il 2.2.2024 (iscritto a ruolo il 6.2.2024);
oggetto: appello avverso sentenza n. 7577/2023 pronunciata in data 30.11.2023 dal Giudice di Pace di NO – Sez. III Civ. nei giudizi riuniti RG 54592/22 + 10410/23;
conclusioni di parte appellante:
< accoglimento del presente ricorso in appello, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito, in via principale: in riforma dell'impugnata sentenza n. 7577/23, emessa dall'On.le Giudice di Pace di NO, in persona della Dott.ssa Francesca Zucchelli, in data 30.11.2023 depositata in pari data, dichiarare la legittimità, con consequenziale conferma, dei verbali oggetto di impugnativa nel giudizio di primo grado, con reviviscenza delle sanzioni comminate nei confronti dell'attuale società appellata;
In via istruttoria: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non dovesse ritenere opportuno, la scrivente difesa chiede che venga disposta consulenza tecnica d'ufficio sugli autovelox posti sulla Rivoltana dir. NO e dir. Br. e Controparte_2
che hanno posto in essere le rilevazioni di velocità dei veicoli della società
[...] al fine di accertare all'attendibilità e il corretto Controparte_1
funzionamento.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfetario per spese generali, oltre IVA e
CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.>>
conclusioni di parte appellata:
2 <
- dichiarare l'inammissibilità ai sensi degli articoli 348 bis e 434 c.p.c. dell'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di NO n. Parte_2
7577/2023, pubblicata il 30.11.2023, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- dichiarare l'inammissibilità ai sensi degli articoli 2909 c.c. e 324 c.p.c. dell'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_2
NO n. 7577/2023, pubblicata il 30.11.2023, alla luce dell'efficacia di cosa giudicata delle sentenze del Giudice di Pace di NO n. 7300/2023 del 22 novembre 2023, n. 8192/2023 del 22 dicembre 2023, n. 707/2024 del 31 gennaio 2024, n. 2084/2024 del 17 marzo 2024 e n. 4601/2024 del 24 giugno 2024, le quali hanno accertato la medesima situazione giuridica e risolto le medesime questioni di fatto e di diritto relative alla sentenza impugnata nel presente giudizio da . Parte_2
Nel merito:
- rigettare i motivi di gravame sollevati da e, per l'effetto, Parte_2
confermare la sentenza del Giudice di Pace di NO n. 7577/2023, pubblicata il
30.11.2023, per tutte ragioni illustrate in narrativa;
- rigettare le istanze istruttorie formulate da NO in quanto Parte_2
esplorative, non attuali, infondate e comunque illegittime.
In ogni caso: con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. si ribadiscono in questa sede le conclusioni rassegnate nel già rassegnate nei giudizi aventi R.G. n. 54592/2022 e n. 10410/2023 conclusosi innanzi al Giudice di Pace di NO:
Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di NO, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
- in via preliminare, ordinare la sospensione dell'efficacia esecutiva di tutti i verbali di accertamento emessi dal Comando di Polizia Locale della Città Metropolitana di NO oggi impugnati;
- in via principale, annullare o comunque dichiarare inefficaci o invalidi tutti i verbali di accertamento emessi dal Comando di Polizia Locale della Città Metropolitana di NO oggi impugnati e annullare le relative sanzioni;
3 - in via subordinata confermare i verbali oggi impugnati nella misura pari al minimo edittale.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La ha proposto appello avverso la sentenza n. 7577/2023 Parte_2
pronunciata il 30.11.2023 dal Giudice di Pace di NO nei giudizi riuniti RG 54592/22 +
10410/23, con cui sono state integralmente accolte le opposizioni proposte da
[...]
avverso (complessivamente) quattordici (10+4) verbali della Controparte_1
Polizia Locale di NO (elencati nelle prime pagine dei ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado) di contestazioni di violazioni del limite di velocità (70 km/h) sulla S.P.
Rivoltana (art. 142 co. 7 e 11 CdS).
Si duole l'appellante che il Giudice di prime cure abbia ritenuto non esservi certezza delle rilevazioni effettuate dagli autovelox sulla base delle risultanze di relazione di CTU acquisita in altro procedimento, istaurato da diverso opponente, secondo la quale “il rilevatore registra una velocità dei mezzi di 5 o 6 chilometri orari superiore a quelle riportate dal cronotachigrafo del veicolo”.
L'appellata, costituitasi in questo grado di giudizio con comparsa di risposta depositata telematicamente il giorno 18.10.2024 (senza proporre appello incidentale in punto spese), ha eccepito l'inammissibilità e comunque l'infondatezza nel merito dell'appello.
*
Il gravame proposto dalla deve essere respinto. Parte_2
Deve infatti considerarsi che, per Cass. 18.4.2024 ord. n. 10505, < codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento
4 eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse>>.
L'appellante non ha, né nel giudizio di primo grado, né in questo, dato prova dell'omologazione degli apparecchi de quibus.
La sentenza del GdP di accoglimento delle opposizioni e di annullamento dei quattordici verbali di contestazione (elencati nelle prime pagine dei ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado) deve pertanto essere confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano in dispositivo tenendo conto dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa:
rigetta l'appello proposto da di NO avverso la sentenza n. Parte_2
7577/2023 pronunciata in data 30.11.2023 dal Giudice di Pace di NO – Sez. III Civ. nei giudizi riuniti RG 54592/22 + 10410/23;
condanna di NO a rifondere a Parte_2 Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro
[...]
1.300,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali e CPA;
5 dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 T.U. Spese di Giustizia.
NO, 16.5.2025.
Il giudice
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