Art. 9.
Per le liquidazioni ed il pagamento dei reintegri oggetto della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le modalita' stabilite dai provvedimenti inerenti ai reintegri stessi.
Per le liquidazioni ed il pagamento dei reintegri oggetto della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le modalita' stabilite dai provvedimenti inerenti ai reintegri stessi.