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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 23/09/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n.1162/2024 R.G.A.C. promossa da (Avv. Nicola Parte_1
DELLA PELLE) contro il (ex art. 417 Controparte_1 bis c.p.c.), avente ad oggetto: risarcimento del danno, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 6.11.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, iscritta per la Provincia di Chieti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di prima fascia per la classe di concorso AB24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE) con posizione in graduatoria n°38, premesso di aver presentato la domanda di aggiornamento delle predette graduatorie GPS il 17.7.2023 esprimendo preferenza solo per supplenze annuali/fino al termine delle attività didattiche e per gli incarichi a tempo pieno, escludendo i cd. spezzoni orari (tra cui il “ ”, Controparte_2 inclusivo di tutte le sedi presenti all'interno del precitato comune;
- alla n. 11,
“DISTRETTO 011”, inclusivo, tra le altre, dell'istituto "F. PALIZZI" DI VASTO
(cod. CHTD04000G) e dell'istituto "RIDOLFI-ZIMARINO" DI SCERNI (cod.
CHTA02000X)”) (Doc.09). Lamentava che l'8.9.2023 veniva pubblicato il secondo bollettino di nomine e che per la classe di concorso AB24 (INGLESE) erano assegnate supplenze a tempo pieno in favore di candidati posti in posizione inferiore. Agiva in questa sede chiedendo di “- accogliere il presente ricorso e, quindi, accertata e dichiarata l'illegittimità della condotta del CP_1 resistente per le motivazioni e causali di cui in premessa, dichiarare la responsabilità della medesima amministrazione convenuta nella causazione dei danni tutti patiti dal ricorrente, e per l'effetto, - condannare il CP_1 resistente a risarcire in favore del ricorrente tutti i danni da questi patiti, e precisamente: a) € 2.347,28 a titolo di danno da mancata retribuzione nei periodi dal 9.9.2023 al 10.9.2023, dal 24.12.2023 al 07.01.2024, dal 09.06.2024 al 10.06.2024 e dal 13.06.2024 al 30.06.2024, b) € 1.895,98 a titolo di danno da mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti, c) € 158,60 a titolo di danno da mancata maturazione della tredicesima mensilità nel mese di giugno 2024, d) € 155,93 a titolo di danno da mancata maturazione del TFR nel mese di giugno 2024, e) € 196,02 a titolo di danno da mancato maturazione di
3,09 giorni di ferie non godute nell'a.s. 2023/24, e così per complessivi €
4.753,81, ovvero per quel diverso importo maggiore o minore risultante all'esito del procedimento, anche mediante valutazione equitativa, che potrà riferirsi eventualmente anche a singole voci risarcitorie, ed oltre in ogni caso alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dalla maturazione di ogni singola posta sino al saldo;
- con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario, con aumento del compenso nella misura del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, ex art. 4, comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, s.m.i.” .
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, l'amministrazione resistente si costituiva in giudizio, deducendo in ordine alla infondatezza del ricorso e chiedendo di “ritenere e dichiarare l'infondatezza del ricorso avversario, per la mancanza dei presupposti giuridici e fattuali per l'accoglimento della pretesa, e, per l'effetto, rigettarlo. Con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, ai sensi e nella misura prevista dal comma 152-bis del
Regio Decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dall'art. 4, comma 42 della
Legge 12/11/2011, n. 183. In subordine, in caso di eventuale accoglimento, si chiede limitare la condanna al risarcimento del danno alle mancate retribuzioni detratto l'aliunde perceptum e, comunque, limitare la somma all'importo corrispondente ad eventuali incarichi offerti da graduatorie di istituto al docente ma oggetto di eventuale rinuncia. Si chiede il rigetto delle ulteriori richieste di
Pag. 2 di 10 risarcimento danni non essendo questa la sede giudiziale per la loro richiesta e limitare la condanna alle spese nel limite edittale”.
La causa, istruita con documenti, veniva alfine decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art 127 ter c.p.c..
-2-
Il ricorso appare fondato su ragioni tali da consentirne l'accoglimento.
In via generale appare utile premettere che, ai sensi dell'art 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124 (“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”) è demandato ad un regolamento “la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti”, tra cui l'utilizzo in via prioritaria, per le supplenze annuali e le supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, delle “graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico”
(“6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo
401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis”) e che il principio secondo il quale gli incarichi del pubblico impiego vadano assegnati nel rispetto dell'ordine della graduatoria costituisce un principio generale e una regola di carattere inderogabile, trattandosi di “precetto posto a tutela dell'interesse pubblico di cui all'art. 97 della Costituzione e a tutela di tutti gli iscritti alla graduatoria” (Cassazione Civile
Sent. Sez. L Num. 11380/2022).
Sempre in via generale, deve osservarsi come l'art. 12 dell'Ordinanza Ministeriale
n. 112 del 6 maggio 2022 prevede che attraverso la procedura informatizzata tutti gli aspiranti possono esprimere una preferenza in relazione a tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto e al punto 4 specifica che costituisce “rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto”; il successivo comma 5 stabilisce che gli uffici scolastici territorialmente competenti “assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche
Pag. 3 di 10 attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato, tenendo conto “delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria”, a ciò conseguendo che “qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”, secondo quanto stabilito dal precedente punto 4.
In fatto, non è contestato che il ricorrente, iscritto per la Provincia di Chieti nelle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze di prima fascia per la classe di concorso AB24
(Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE) con posizione in graduatoria n°38, si trovasse nella medesima posizione della Graduatoria
Definitiva pubblicata dall' in data 25/08/23, né tantomeno che in Controparte_3 relazione alla classe di concorso in questione l'ultima supplenza annuale/sino al termine delle attività didattiche a tempo pieno in occasione del primo bollettino delle nomine era stata “assegnata alla IG.ra , posizionata al n. 37, quindi una Persona_1 posizione prima del ricorrente”, così come in occasione del medesimo bollettino erano
“assegnati anche due spezzoni orari in favore di altrettanti candidati posizionati in graduatoria dopo il ricorrente” che non aveva espresso alcuna preferenza per gli spezzoni. È altrettanto non contestato che in data 8.9.2023 era stato pubblicato il secondo bollettino di nomine (Doc.13 e Doc.14 di parte ricorrente) e che per la classe di concorso
AB24 (INGLESE) erano state “assegnate, nell'ordine: - una supplenza fino al termine delle attività didattiche presso l' , in Controparte_4 favore della IG.ra , posizionata in prima fascia al n. 46 (otto Parte_2 posizioni sotto il Ricorrente), della quale risulta essere stata soddisfatta la preferenza n.4; una supplenza fino al termine delle attività didattiche presso l'Istituto "F. PALIZZI"
DI VASTO, in favore della IG.ra , posizionata in prima fascia al n. 49 Parte_3
(undici posizioni sotto il ricorrente), della quale risulta essere stata soddisfatta la preferenza n.4; - una supplenza annuale presso l'Istituto "RIDOLFI-ZIMARINO" DI
Pag. 4 di 10 SCERNI, in favore della IG.ra , posizionata in prima fascia al n. Parte_4
50 (dodici posizioni sotto il ricorrente), della quale risulta essere stata soddisfatta la preferenza n. 13”.
Tale ultima circostanza, però, come pure dedotto da parte ricorrente e da parte resistente, trova la sua giustificazione nel fatto che la prima, nella domanda presentata in via informatica (doc. n. 8 di parte ricorrente), tra le preferenze, non aveva indicato alcuna preferenza per eventuali spezzoni di orario che, infatti, erano stati assegnati a docenti che avevano espresso la preferenza anche per tali tipologie di incarico.
Le deduzioni di parte ricorrente secondo cui a tale secondo turno di nomine “non sussistevano ragioni di esclusione o per le quali il ricorrente poteva essere preferito da aspiranti in graduatoria con punteggio e posizioni più bassi” e secondo cui l'algoritmo del lo aveva illegittimamente considerato CP_1
“come rinunciatario per l'intera classe di concorso AB24 (INGLESE) e non solo limitatamente agli spezzoni, estromettendolo così dalla possibilità di ottenere una supplenza a tempo pieno nei successivi turni di nomina” sono fondate.
Il resistente, infatti, ha dedotto che nel successivo turno di nomina CP_1 dell'8.9.2023 nell'assegnazione degli incarichi il sistema aveva seguito l'ordine partendo dalla posizione n. 45 e superando la posizione 38 del ricorrente, che pure aveva indicato, tra le sue preferenze, sia i distretti di e Vasto sia CP_2
l'istituto "RIDOLFI-ZIMARINO" DI SCERNI (docc. nn. 8 e 9 di parte ricorrente).
Ciò in considerazione del fatto che “l'istanza di informatizzazione nomine supplenze, come innanzi detto, essendo una manifestazione di volontà determina che la mancata indicazione, tra le preferenze, degli spezzoni proposti ha implicato rinuncia all'incarico per quella specifica graduatoria (AB24)”, secondo un meccanismo in base al quale il ricorrente è stato considerato
“rinunciatario” rispetto delle sedi che lo stesso aveva comunque inserito tra le sue preferenze.
Come condivisibilmente affermato nella sentenza n. 1392/2023 del Tribunale di
Torino, “l'interpretazione data dal all'ordinanza che regola CP_1
Pag. 5 di 10 l'attribuzione dei posti non è conforme con i canoni di ragionevolezza e di rispetto del principio meritocratico. … il combinato disposto dei commi dell'articolo 12 dell'ordinanza ministeriale renderebbe la scelta molto simile ad un contratto aleatorio: i candidati, laddove non scelgano tutte le sedi disponibili, saranno assegnatari di un posto di lavoro solo qualora, per ventura, si renda disponibile una delle sede prescelte;
viceversa, se nel turno di nomina in cui viene preso in considerazione il proprio posto in graduatoria non vi sia una sede per cui è stata espressa la preferenza, non solo si viene esclusi da quel turno (il che appare ragionevole) ma non si viene più chiamati, neppure in seguito. Di conseguenza, l'unico modo per essere sicuri di poter avere un posto è quello di scegliere tutte le sedi disponibili all'interno della provincia;
il che, com'è evidente, equivale a non esprimere alcuna preferenza. Questo sistema, paradossalmente, penalizza proprio i soggetti con un punteggio più elevato i quali, confidando che l'alta posizione in graduatoria consenta loro una possibilità di scelta, potrebbero essere indotti ad individuare un numero più contenuto di sedi desiderate;
ma, qualora tali sedi non fossero disponibili nel momento in cui spetta a loro essere chiamati, verrebbero esclusi dall'intera procedura” e “è errato affermare che il ricorrente possa essere ritenuto rinunciatario poiché non ha espresso la preferenza con riferimento a tutte le sedi disponibili. Tale interpretazione, sostenuta dal , è in chiaro contrasto CP_1 con la lettera della norma citata ove si afferma che “Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento” (art. 12, comma 4). Il IGnificato della disposizione è chiarissimo: il candidato non potrà avanzare
Pag. 6 di 10 pretese nei confronti delle sedi e delle classi di concorso che non ha scelto, in quanto sarà considerato rinunciatario con riferimento a queste;
l'interpretazione del Ministero, invece, porterebbe a concludere che l'aspirante diviene rinunciatario anche con riferimento alle sedi che ha scelto”.
L'interpretazione offerta dal resistente secondo cui “l'azione CP_1 amministrativa del “ non rifacimento delle operazioni a seguito di rinuncia” è assolutamente ragionevole e conforme al principio di buon andamento in base al quale si tiene conto di tutti gli interessi coinvolti che devono essere bilanciato al fine di non creare danni per il raggiungimento dell'interesse pubblico del corretto avvio dell'anno scolastico” contrasta con il criterio meritocratico e con il principio di buona fede e correttezza.
Come pure affermato nel precedente giurisprudenziale sopra citato “Infatti, solo coloro che sono stati individuati dal come destinatari di CP_1 provvedimento di nomina sono stati effettivamente trattati dalla procedura mirata a tal fine e solo costoro hanno avuto la possibilità di accettare o di rinunciare alla proposta contrattuale da parte del convenuto. Al CP_1 contrario, gli aspiranti come il ricorrente che non sono mai stati effettivamente chiamati per l'attribuzione di alcuna cattedra non possono essere considerati rinunciatari se non, per effetto della previsione del più volte citato comma 4, alle sedi che non hanno indicato tra le loro preferenze” e “lo scorrimento dei soggetti da chiamare dovrebbe tener conto non della astratta possibilità di essere destinatari di nomine sulla base del punteggio in graduatoria, ma del fatto che il candidato ha ricevuto una concreta proposta Contrattuale”.
Applicando la predetta interpretazione al caso di specie – che, come premesso, trova conferma nella corretta interpretazione letterale e sistematica dei commi 4
e 10 dell'art. 12 dell'o.m. 112/2022- si ricava che il resistente avrebbe CP_1 dovuto correttamente considerare il ricorrente rinunciatario solo con riferimento alle sedi non indicate e agli incarichi per spezzone orario, rendendolo destinatario, in occasione del secondo turno di nomina dell'8/09/23, del conferimento dell'incarico per la cattedra annuale per la classe di concorso AB24 presso l' di , sua quarta scelta. Controparte_4 CP_2
Pag. 7 di 10 Quale conseguenza della illegittimità della esclusione del ricorrente dal secondo turno di nomina per la classe di concorso in esame (e dell'assegnazione dell'incarico alla professoressa , posizionata in prima fascia Parte_2 al n. 46, e, dunque, collocata in posizione deteriore in graduatoria), può riconoscersi al ricorrente il risarcimento del danno patrimoniale subito, consistito nella perdita del trattamento retributivo che avrebbe maturato ove fosse stato reso destinatario dell'incarico in questione (ovverosia del trattamento retributivo spettante in ragione della stipulazione di un contratto fino al termine delle attività didattiche a tempo pieno, decorrente dal 9.9.2023 al 30.6.2024).
Il resistente va, pertanto, condannato al risarcimento del danno, nella CP_1 misura degli emolumenti retributivi che il ricorrente avrebbe percepito dal
9.9.2023 al 30.6.2024 (oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze mensili al saldo).
Come correttamente dedotto in ricorso – e non contestato dal resistente CP_1
– il danno economico in questione consiste: nella “mancata retribuzione tabellare nei periodi dal 9.9.2023 al 10.9.2023, dal 24.12.2023 al 07.01.2024, dal 09.06.2024 al 10.06.2024 e dal 13.06.2024 al 30.06.2024 in cui è rimasto senza contratto e quindi senza lavorare”, quantificabile “sulla base dello stipendio tabellare che avrebbe percepito nel suddetto periodo (Tabella C1
Scuola del CCNL Scuola 06/12/2022, recepita nel CCNL Scuola del 18.1.2024,
Doc.18), pari a complessivi € 2.347,28 (s.e. & o.), di cui € 126,88 per il periodo
9/10 settembre 2023, € 951,60 per il periodo 24.12.2023/07.01.2024, € 126,88 per il periodo 9/10 giugno 2024 ed € 1.141,92 per il periodo
13.06.2024/30.06.2024”; nel “mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti pari ad € 1.895,98” (trattandosi di trattamento retributivo riconosciuto dal resistente solamente al personale a tempo CP_1 indeterminato e a quello assunto a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche e illegittimamente non ai docenti assunti con supplenze temporanee brevi, come affermato dalla S.C. Sez. Lav., Ordinanza n.
20015 del 27/07/2018) – correttamente calcolato sulla base di quanto previsto dall'art. 25, commi 4 e 5, CCNI del 31.8.1999 e dalla Tabella D1.1 allegata al
Pag. 8 di 10 CCNL Scuola del 6.12.2022 e Tabella E1.2 allegata al CCNL Scuola del
18.1.2024 (doc.18 di parte ricorrente); nella “mancata maturazione della tredicesima mensilità in relazione al mese di giugno 2024 pari ad € 158,60”
(ovverosia la restante parte di tredicesima che gli sarebbe spettata se avesse ricevuto la supplenza fino al 30 giugno); nella “mancata maturazione del TFR in relazione al mese di giugno 2024 pari ad € 155,93 (ovverosia della quota del
TFR relativa al mese di giugno 2024 pure non percepita fino al 30 giugno); nella
“mancata maturazione di 3,09 giorni di ferie non godute pari ad € 196,02”
(ovverosia di “un'indennità commisurata al numero di giornate di ferie non godute e che avrebbe maturato, ai sensi dell'art. 1, co. 55, L. 228/2012”, qualora gli fosse stata assegnata la supplenza fino al termine delle attività didattiche a cui aveva diritto e la retribuzione giornaliera era di € 63,44 lordi).
Va respinta l'eccezione del secondo la quale dall'ammontare CP_1 risarcitorio andrebbero detratti l'aliunde perceptum e “la somma corrispondente ad eventuali incarichi offerti alla docente ma oggetto di eventuale rinuncia”, sia perché dai conteggi di parte ricorrente si desume come il ricorrente abbia già tenuto conto del trattamento retributivo percepito in esecuzione del servizio prestato per le supplenze brevi accettate (limitando le proprie richieste ai giorni per cui avrebbe avuto diritto a prestare servizio, esclusi quelli di prestazione effettiva del servizio), sia perché il resistente non ha né dedotto né CP_1 provato quali e quanti sarebbero stati gli incarichi offerti al ricorrente e da questi rinunciati.
Il resistente va, pertanto, condannato al pagamento del risarcimento CP_1 del danno maturato dal ricorrente nella misura di € 4.753,81 e al pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo.
-3-
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., il resistente va infine CP_1 condannato al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore e della natura della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice (in
Pag. 9 di 10 applicazione delle tariffe medie previste dal d.m. 55/2014 per lo scaglione delle cause di valore compreso tra 1100,01 e 5200,00 euro, dimezzato il compenso per la fase istruttoria in considerazione del carattere meramente documentale della causa), si liquidano in complessivi 2343,00 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, euro 49,00 per spese di CU, IVA e CPA, da distrarsi.
P.Q.M.
il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni altra pretesa, in accoglimento del ricorso, così provvede: dichiara che il ricorrente aveva diritto nell'anno scolastico 2023/2024 all'attribuzione dell'incarico a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso AB24 in occasione del secondo turno di nomina dell'8/09/23, e, per l'effetto, condanna il resistente in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a risarcire il danno subito dal ricorrente, in misura pari €
4.753,81 (oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze mensili al saldo), nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 2343,00 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, euro 49,00 per spese di CU, IVA e CPA, da distrarsi
Chieti, lì 23 settembre 2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n.1162/2024 R.G.A.C. promossa da (Avv. Nicola Parte_1
DELLA PELLE) contro il (ex art. 417 Controparte_1 bis c.p.c.), avente ad oggetto: risarcimento del danno, osserva quanto segue:
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Con atto di ricorso, depositato il 6.11.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, iscritta per la Provincia di Chieti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di prima fascia per la classe di concorso AB24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE) con posizione in graduatoria n°38, premesso di aver presentato la domanda di aggiornamento delle predette graduatorie GPS il 17.7.2023 esprimendo preferenza solo per supplenze annuali/fino al termine delle attività didattiche e per gli incarichi a tempo pieno, escludendo i cd. spezzoni orari (tra cui il “ ”, Controparte_2 inclusivo di tutte le sedi presenti all'interno del precitato comune;
- alla n. 11,
“DISTRETTO 011”, inclusivo, tra le altre, dell'istituto "F. PALIZZI" DI VASTO
(cod. CHTD04000G) e dell'istituto "RIDOLFI-ZIMARINO" DI SCERNI (cod.
CHTA02000X)”) (Doc.09). Lamentava che l'8.9.2023 veniva pubblicato il secondo bollettino di nomine e che per la classe di concorso AB24 (INGLESE) erano assegnate supplenze a tempo pieno in favore di candidati posti in posizione inferiore. Agiva in questa sede chiedendo di “- accogliere il presente ricorso e, quindi, accertata e dichiarata l'illegittimità della condotta del CP_1 resistente per le motivazioni e causali di cui in premessa, dichiarare la responsabilità della medesima amministrazione convenuta nella causazione dei danni tutti patiti dal ricorrente, e per l'effetto, - condannare il CP_1 resistente a risarcire in favore del ricorrente tutti i danni da questi patiti, e precisamente: a) € 2.347,28 a titolo di danno da mancata retribuzione nei periodi dal 9.9.2023 al 10.9.2023, dal 24.12.2023 al 07.01.2024, dal 09.06.2024 al 10.06.2024 e dal 13.06.2024 al 30.06.2024, b) € 1.895,98 a titolo di danno da mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti, c) € 158,60 a titolo di danno da mancata maturazione della tredicesima mensilità nel mese di giugno 2024, d) € 155,93 a titolo di danno da mancata maturazione del TFR nel mese di giugno 2024, e) € 196,02 a titolo di danno da mancato maturazione di
3,09 giorni di ferie non godute nell'a.s. 2023/24, e così per complessivi €
4.753,81, ovvero per quel diverso importo maggiore o minore risultante all'esito del procedimento, anche mediante valutazione equitativa, che potrà riferirsi eventualmente anche a singole voci risarcitorie, ed oltre in ogni caso alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dalla maturazione di ogni singola posta sino al saldo;
- con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario, con aumento del compenso nella misura del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, ex art. 4, comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, s.m.i.” .
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, l'amministrazione resistente si costituiva in giudizio, deducendo in ordine alla infondatezza del ricorso e chiedendo di “ritenere e dichiarare l'infondatezza del ricorso avversario, per la mancanza dei presupposti giuridici e fattuali per l'accoglimento della pretesa, e, per l'effetto, rigettarlo. Con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, ai sensi e nella misura prevista dal comma 152-bis del
Regio Decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dall'art. 4, comma 42 della
Legge 12/11/2011, n. 183. In subordine, in caso di eventuale accoglimento, si chiede limitare la condanna al risarcimento del danno alle mancate retribuzioni detratto l'aliunde perceptum e, comunque, limitare la somma all'importo corrispondente ad eventuali incarichi offerti da graduatorie di istituto al docente ma oggetto di eventuale rinuncia. Si chiede il rigetto delle ulteriori richieste di
Pag. 2 di 10 risarcimento danni non essendo questa la sede giudiziale per la loro richiesta e limitare la condanna alle spese nel limite edittale”.
La causa, istruita con documenti, veniva alfine decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art 127 ter c.p.c..
-2-
Il ricorso appare fondato su ragioni tali da consentirne l'accoglimento.
In via generale appare utile premettere che, ai sensi dell'art 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124 (“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”) è demandato ad un regolamento “la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti”, tra cui l'utilizzo in via prioritaria, per le supplenze annuali e le supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, delle “graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico”
(“6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo
401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis”) e che il principio secondo il quale gli incarichi del pubblico impiego vadano assegnati nel rispetto dell'ordine della graduatoria costituisce un principio generale e una regola di carattere inderogabile, trattandosi di “precetto posto a tutela dell'interesse pubblico di cui all'art. 97 della Costituzione e a tutela di tutti gli iscritti alla graduatoria” (Cassazione Civile
Sent. Sez. L Num. 11380/2022).
Sempre in via generale, deve osservarsi come l'art. 12 dell'Ordinanza Ministeriale
n. 112 del 6 maggio 2022 prevede che attraverso la procedura informatizzata tutti gli aspiranti possono esprimere una preferenza in relazione a tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto e al punto 4 specifica che costituisce “rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto”; il successivo comma 5 stabilisce che gli uffici scolastici territorialmente competenti “assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche
Pag. 3 di 10 attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato, tenendo conto “delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria”, a ciò conseguendo che “qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”, secondo quanto stabilito dal precedente punto 4.
In fatto, non è contestato che il ricorrente, iscritto per la Provincia di Chieti nelle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze di prima fascia per la classe di concorso AB24
(Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE) con posizione in graduatoria n°38, si trovasse nella medesima posizione della Graduatoria
Definitiva pubblicata dall' in data 25/08/23, né tantomeno che in Controparte_3 relazione alla classe di concorso in questione l'ultima supplenza annuale/sino al termine delle attività didattiche a tempo pieno in occasione del primo bollettino delle nomine era stata “assegnata alla IG.ra , posizionata al n. 37, quindi una Persona_1 posizione prima del ricorrente”, così come in occasione del medesimo bollettino erano
“assegnati anche due spezzoni orari in favore di altrettanti candidati posizionati in graduatoria dopo il ricorrente” che non aveva espresso alcuna preferenza per gli spezzoni. È altrettanto non contestato che in data 8.9.2023 era stato pubblicato il secondo bollettino di nomine (Doc.13 e Doc.14 di parte ricorrente) e che per la classe di concorso
AB24 (INGLESE) erano state “assegnate, nell'ordine: - una supplenza fino al termine delle attività didattiche presso l' , in Controparte_4 favore della IG.ra , posizionata in prima fascia al n. 46 (otto Parte_2 posizioni sotto il Ricorrente), della quale risulta essere stata soddisfatta la preferenza n.4; una supplenza fino al termine delle attività didattiche presso l'Istituto "F. PALIZZI"
DI VASTO, in favore della IG.ra , posizionata in prima fascia al n. 49 Parte_3
(undici posizioni sotto il ricorrente), della quale risulta essere stata soddisfatta la preferenza n.4; - una supplenza annuale presso l'Istituto "RIDOLFI-ZIMARINO" DI
Pag. 4 di 10 SCERNI, in favore della IG.ra , posizionata in prima fascia al n. Parte_4
50 (dodici posizioni sotto il ricorrente), della quale risulta essere stata soddisfatta la preferenza n. 13”.
Tale ultima circostanza, però, come pure dedotto da parte ricorrente e da parte resistente, trova la sua giustificazione nel fatto che la prima, nella domanda presentata in via informatica (doc. n. 8 di parte ricorrente), tra le preferenze, non aveva indicato alcuna preferenza per eventuali spezzoni di orario che, infatti, erano stati assegnati a docenti che avevano espresso la preferenza anche per tali tipologie di incarico.
Le deduzioni di parte ricorrente secondo cui a tale secondo turno di nomine “non sussistevano ragioni di esclusione o per le quali il ricorrente poteva essere preferito da aspiranti in graduatoria con punteggio e posizioni più bassi” e secondo cui l'algoritmo del lo aveva illegittimamente considerato CP_1
“come rinunciatario per l'intera classe di concorso AB24 (INGLESE) e non solo limitatamente agli spezzoni, estromettendolo così dalla possibilità di ottenere una supplenza a tempo pieno nei successivi turni di nomina” sono fondate.
Il resistente, infatti, ha dedotto che nel successivo turno di nomina CP_1 dell'8.9.2023 nell'assegnazione degli incarichi il sistema aveva seguito l'ordine partendo dalla posizione n. 45 e superando la posizione 38 del ricorrente, che pure aveva indicato, tra le sue preferenze, sia i distretti di e Vasto sia CP_2
l'istituto "RIDOLFI-ZIMARINO" DI SCERNI (docc. nn. 8 e 9 di parte ricorrente).
Ciò in considerazione del fatto che “l'istanza di informatizzazione nomine supplenze, come innanzi detto, essendo una manifestazione di volontà determina che la mancata indicazione, tra le preferenze, degli spezzoni proposti ha implicato rinuncia all'incarico per quella specifica graduatoria (AB24)”, secondo un meccanismo in base al quale il ricorrente è stato considerato
“rinunciatario” rispetto delle sedi che lo stesso aveva comunque inserito tra le sue preferenze.
Come condivisibilmente affermato nella sentenza n. 1392/2023 del Tribunale di
Torino, “l'interpretazione data dal all'ordinanza che regola CP_1
Pag. 5 di 10 l'attribuzione dei posti non è conforme con i canoni di ragionevolezza e di rispetto del principio meritocratico. … il combinato disposto dei commi dell'articolo 12 dell'ordinanza ministeriale renderebbe la scelta molto simile ad un contratto aleatorio: i candidati, laddove non scelgano tutte le sedi disponibili, saranno assegnatari di un posto di lavoro solo qualora, per ventura, si renda disponibile una delle sede prescelte;
viceversa, se nel turno di nomina in cui viene preso in considerazione il proprio posto in graduatoria non vi sia una sede per cui è stata espressa la preferenza, non solo si viene esclusi da quel turno (il che appare ragionevole) ma non si viene più chiamati, neppure in seguito. Di conseguenza, l'unico modo per essere sicuri di poter avere un posto è quello di scegliere tutte le sedi disponibili all'interno della provincia;
il che, com'è evidente, equivale a non esprimere alcuna preferenza. Questo sistema, paradossalmente, penalizza proprio i soggetti con un punteggio più elevato i quali, confidando che l'alta posizione in graduatoria consenta loro una possibilità di scelta, potrebbero essere indotti ad individuare un numero più contenuto di sedi desiderate;
ma, qualora tali sedi non fossero disponibili nel momento in cui spetta a loro essere chiamati, verrebbero esclusi dall'intera procedura” e “è errato affermare che il ricorrente possa essere ritenuto rinunciatario poiché non ha espresso la preferenza con riferimento a tutte le sedi disponibili. Tale interpretazione, sostenuta dal , è in chiaro contrasto CP_1 con la lettera della norma citata ove si afferma che “Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento” (art. 12, comma 4). Il IGnificato della disposizione è chiarissimo: il candidato non potrà avanzare
Pag. 6 di 10 pretese nei confronti delle sedi e delle classi di concorso che non ha scelto, in quanto sarà considerato rinunciatario con riferimento a queste;
l'interpretazione del Ministero, invece, porterebbe a concludere che l'aspirante diviene rinunciatario anche con riferimento alle sedi che ha scelto”.
L'interpretazione offerta dal resistente secondo cui “l'azione CP_1 amministrativa del “ non rifacimento delle operazioni a seguito di rinuncia” è assolutamente ragionevole e conforme al principio di buon andamento in base al quale si tiene conto di tutti gli interessi coinvolti che devono essere bilanciato al fine di non creare danni per il raggiungimento dell'interesse pubblico del corretto avvio dell'anno scolastico” contrasta con il criterio meritocratico e con il principio di buona fede e correttezza.
Come pure affermato nel precedente giurisprudenziale sopra citato “Infatti, solo coloro che sono stati individuati dal come destinatari di CP_1 provvedimento di nomina sono stati effettivamente trattati dalla procedura mirata a tal fine e solo costoro hanno avuto la possibilità di accettare o di rinunciare alla proposta contrattuale da parte del convenuto. Al CP_1 contrario, gli aspiranti come il ricorrente che non sono mai stati effettivamente chiamati per l'attribuzione di alcuna cattedra non possono essere considerati rinunciatari se non, per effetto della previsione del più volte citato comma 4, alle sedi che non hanno indicato tra le loro preferenze” e “lo scorrimento dei soggetti da chiamare dovrebbe tener conto non della astratta possibilità di essere destinatari di nomine sulla base del punteggio in graduatoria, ma del fatto che il candidato ha ricevuto una concreta proposta Contrattuale”.
Applicando la predetta interpretazione al caso di specie – che, come premesso, trova conferma nella corretta interpretazione letterale e sistematica dei commi 4
e 10 dell'art. 12 dell'o.m. 112/2022- si ricava che il resistente avrebbe CP_1 dovuto correttamente considerare il ricorrente rinunciatario solo con riferimento alle sedi non indicate e agli incarichi per spezzone orario, rendendolo destinatario, in occasione del secondo turno di nomina dell'8/09/23, del conferimento dell'incarico per la cattedra annuale per la classe di concorso AB24 presso l' di , sua quarta scelta. Controparte_4 CP_2
Pag. 7 di 10 Quale conseguenza della illegittimità della esclusione del ricorrente dal secondo turno di nomina per la classe di concorso in esame (e dell'assegnazione dell'incarico alla professoressa , posizionata in prima fascia Parte_2 al n. 46, e, dunque, collocata in posizione deteriore in graduatoria), può riconoscersi al ricorrente il risarcimento del danno patrimoniale subito, consistito nella perdita del trattamento retributivo che avrebbe maturato ove fosse stato reso destinatario dell'incarico in questione (ovverosia del trattamento retributivo spettante in ragione della stipulazione di un contratto fino al termine delle attività didattiche a tempo pieno, decorrente dal 9.9.2023 al 30.6.2024).
Il resistente va, pertanto, condannato al risarcimento del danno, nella CP_1 misura degli emolumenti retributivi che il ricorrente avrebbe percepito dal
9.9.2023 al 30.6.2024 (oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze mensili al saldo).
Come correttamente dedotto in ricorso – e non contestato dal resistente CP_1
– il danno economico in questione consiste: nella “mancata retribuzione tabellare nei periodi dal 9.9.2023 al 10.9.2023, dal 24.12.2023 al 07.01.2024, dal 09.06.2024 al 10.06.2024 e dal 13.06.2024 al 30.06.2024 in cui è rimasto senza contratto e quindi senza lavorare”, quantificabile “sulla base dello stipendio tabellare che avrebbe percepito nel suddetto periodo (Tabella C1
Scuola del CCNL Scuola 06/12/2022, recepita nel CCNL Scuola del 18.1.2024,
Doc.18), pari a complessivi € 2.347,28 (s.e. & o.), di cui € 126,88 per il periodo
9/10 settembre 2023, € 951,60 per il periodo 24.12.2023/07.01.2024, € 126,88 per il periodo 9/10 giugno 2024 ed € 1.141,92 per il periodo
13.06.2024/30.06.2024”; nel “mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti pari ad € 1.895,98” (trattandosi di trattamento retributivo riconosciuto dal resistente solamente al personale a tempo CP_1 indeterminato e a quello assunto a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche e illegittimamente non ai docenti assunti con supplenze temporanee brevi, come affermato dalla S.C. Sez. Lav., Ordinanza n.
20015 del 27/07/2018) – correttamente calcolato sulla base di quanto previsto dall'art. 25, commi 4 e 5, CCNI del 31.8.1999 e dalla Tabella D1.1 allegata al
Pag. 8 di 10 CCNL Scuola del 6.12.2022 e Tabella E1.2 allegata al CCNL Scuola del
18.1.2024 (doc.18 di parte ricorrente); nella “mancata maturazione della tredicesima mensilità in relazione al mese di giugno 2024 pari ad € 158,60”
(ovverosia la restante parte di tredicesima che gli sarebbe spettata se avesse ricevuto la supplenza fino al 30 giugno); nella “mancata maturazione del TFR in relazione al mese di giugno 2024 pari ad € 155,93 (ovverosia della quota del
TFR relativa al mese di giugno 2024 pure non percepita fino al 30 giugno); nella
“mancata maturazione di 3,09 giorni di ferie non godute pari ad € 196,02”
(ovverosia di “un'indennità commisurata al numero di giornate di ferie non godute e che avrebbe maturato, ai sensi dell'art. 1, co. 55, L. 228/2012”, qualora gli fosse stata assegnata la supplenza fino al termine delle attività didattiche a cui aveva diritto e la retribuzione giornaliera era di € 63,44 lordi).
Va respinta l'eccezione del secondo la quale dall'ammontare CP_1 risarcitorio andrebbero detratti l'aliunde perceptum e “la somma corrispondente ad eventuali incarichi offerti alla docente ma oggetto di eventuale rinuncia”, sia perché dai conteggi di parte ricorrente si desume come il ricorrente abbia già tenuto conto del trattamento retributivo percepito in esecuzione del servizio prestato per le supplenze brevi accettate (limitando le proprie richieste ai giorni per cui avrebbe avuto diritto a prestare servizio, esclusi quelli di prestazione effettiva del servizio), sia perché il resistente non ha né dedotto né CP_1 provato quali e quanti sarebbero stati gli incarichi offerti al ricorrente e da questi rinunciati.
Il resistente va, pertanto, condannato al pagamento del risarcimento CP_1 del danno maturato dal ricorrente nella misura di € 4.753,81 e al pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo.
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In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., il resistente va infine CP_1 condannato al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore e della natura della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice (in
Pag. 9 di 10 applicazione delle tariffe medie previste dal d.m. 55/2014 per lo scaglione delle cause di valore compreso tra 1100,01 e 5200,00 euro, dimezzato il compenso per la fase istruttoria in considerazione del carattere meramente documentale della causa), si liquidano in complessivi 2343,00 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, euro 49,00 per spese di CU, IVA e CPA, da distrarsi.
P.Q.M.
il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni altra pretesa, in accoglimento del ricorso, così provvede: dichiara che il ricorrente aveva diritto nell'anno scolastico 2023/2024 all'attribuzione dell'incarico a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso AB24 in occasione del secondo turno di nomina dell'8/09/23, e, per l'effetto, condanna il resistente in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a risarcire il danno subito dal ricorrente, in misura pari €
4.753,81 (oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze mensili al saldo), nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 2343,00 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, euro 49,00 per spese di CU, IVA e CPA, da distrarsi
Chieti, lì 23 settembre 2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Laura Ciarcia
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