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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/06/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1566/2024 R.G. avente ad oggetto
cessazione degli effetti civili del matrimonio,
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. CAPUTO SIMONA, come da Parte_1
mandato in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti FISCHETTI Controparte_1
FRANCESCA LUPO GINA come da mandato in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
1 All'udienza del 13.06.2025 era richiesta pronunzia di sentenza non definitiva relativa
alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il P.M. concludeva con nota in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato il 05/04/2024 è fondata e va accolta. Controparte_1
Dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in Taranto il
26/09/1991, sono separati in forza di sentenza n. 1714/2020 pubblicata il 12/10/2020 dal
Tribunale di Taranto a seguito di comparizione personale davanti al Presidente.
Non essendo stata dedotta alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente.
Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Consegue la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni. La pronunzia va assunta con sentenza non definitiva in quanto la causa dovrà proseguire per la risoluzione delle ulteriori questioni controverse, per il che si provvede con separata ordinanza.
La statuizione sulle spese del giudizio va riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunziando, così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto il
26/09/1991 da , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], trascritto nei Controparte_1
registri dello stato civile del Comune di Taranto, al n.113, parte II, serie A, anno
2 1991;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3) provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
4) riserva alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese del giudizio.
Così deciso il 25/06/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Taranto.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
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