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29 novembre 1984
29 novembre 1984
Art. 1. Aumento della competenza del conciliatore
L' articolo 7 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Competenza del conciliatore). - Il conciliatore e' competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire un milione quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
E' altresi' competente per tutte le cause relative alle modalita' di uso dei servizi condominiali".
L' articolo 7 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Competenza del conciliatore). - Il conciliatore e' competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire un milione quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
E' altresi' competente per tutte le cause relative alle modalita' di uso dei servizi condominiali".
Commentario • 1
- 1. Disposizioni generali - Degli organi giudiziariAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 maggio 2005 · 0.6883839
Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 11/08/1988, n. 4932Provvedimento: […] ne' - trattandosi di domanda di pagamento di somme di denaro, non rientrante nella Competenza per materia stabilita dall'art. 7, comma secondo, cod. proc. civ. (sub art. 1 legge 30 luglio 1984 n. 399) per le cause vertenti su modalità di uso dei servizi condominiali - una pronuncia implicita declinatoria di tale Competenza per materia, e dovendo escludersi altresì che possa rilevare, ai fini di qualificare come funzionale ed inderogabile la sua Competenza, il potere attribuito allo stesso conciliatore di decidere le cause secondo equità osservando i principi regolatori della materia (art. 113, […]Leggi di più...
- conflitto·
- regolamento di competenza richiesto d'ufficio dal pretore·
- inammissibilità·
- competenza civile·
- regolamento di competenza·
- dichiarazione di incompetenza per valore del conciliatore adito e rimessione della causa al pretore