Articolo 1 della Legge 30 luglio 1984, n. 399
Articolo 2
Versione
29 novembre 1984
Art. 1. Aumento della competenza del conciliatore

L' articolo 7 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Competenza del conciliatore). - Il conciliatore e' competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire un milione quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
E' altresi' competente per tutte le cause relative alle modalita' di uso dei servizi condominiali".
Entrata in vigore il 29 novembre 1984
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