Ordinanza collegiale 26 marzo 2024
Decreto presidenziale 26 settembre 2024
Ordinanza collegiale 16 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 10 luglio 2025
Ordinanza collegiale 3 novembre 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01961/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01301/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1301 del 2020, proposto da
MA DE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati IO Girolami, Gaia Girolami, con domicilio eletto presso lo studio IO Girolami in Milano, via Visconti Venosta, 2;
contro
Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani, Alessandra Zimmitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Chico S.r.l. in Liquidazione, Comune di San Giorgio Su Legnano, Comune di Villa Cortese, PA - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza - U.O. Bonifiche e Attività Estrattive, Ats della Città Metropolitana di Milano, Regione Lombardia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del decreto dirigenziale emesso da Città Metropolitana di Milano – Area Ambiente e Tutela del Territorio - Settore Rifiuti Bonifiche, prot: 59402 del 11/03/2020, Raccolta Generale n. 1781 del 11/03/2020, Fasc. n. 9.5/2009/132, avente ad oggetto la conferma del provvedimento R.G. 9005 del 20/12/2019 - Ordinanza di diffida all'attivazione delle procedure di cui al Titolo V parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Sito di Interesse Regionale Chico RL in liquidazione – MA DE RL, via Einstein – Comuni di San Giorgio su Legnano e Villa Cortese (MI). Art. 244 c. 2 del D.Lgs. 152/06, nella parte in cui diffida anche MA DE S.r.l. in qualità di responsabile della potenziale contaminazione per il superamento delle CSC di MO tot. e MO VI nei terreni e MO VI nelle acque di falda, all'attivazione entro sessanta giorni (60 giorni) degli interventi di bonifica di cui titolo V parte quarta del D.l.vo 152/06 e ss. mm. e ii., ai sensi dell'art. 244 del medesimo decreto per il rispettivo grado di responsabilità, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Città Metropolitana di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 il dott. IO FO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1) MA DE S.r.l. è una società che svolge attività di cromatura di componenti per le produzioni meccaniche ed elettroniche. Costituita nel giugno 1995, a partire dal 1° settembre 1995 la società ha ottenuto la disponibilità, in virtù di un contratto di locazione, dell’immobile, sito in San Giorgio su Legnano (MI), part. 1067, fg. 7, mapp. 439 e 440, di proprietà della società MA Modena di OL IO & C. s.n.c., attualmente denominata Chico S.r.l. e in liquidazione.
Con il ricorso in epigrafe, MA DE S.r.l. impugna il decreto dirigenziale adottato dalla Città Metropolitana di Milano n. prot. 1781 dell’11 marzo 2020, di conferma di un pregresso (n. prot. 9005 del 20 dicembre 2019) provvedimento di diffida all’attivazione degli interventi di bonifica di cui al Titolo V, parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006 (dinnanzi, T.U.) su di un Sito di Interesse Regionale (SIR), ricadente sui Comuni di San Giorgio su Legnano e Villa Cortese.
Più precisamente, il provvedimento individua e diffida quali responsabili della potenziale contaminazione:
- la società Chico S.r.l. in liquidazione, per il superamento delle CSC per cadmio e rame nel terreno;
- le società Chico S.r.l. in liquidazione e MA DE S.r.l., per il superamento delle CSC di cromo totale e cromo VI nei terreni e cromo VI nelle acque di falda.
Vale precisare, sul piano della titolarità dell’area complessivamente interessata dal procedimento di bonifica, che si tratta di: a) un’area di proprietà di Chico S.r.l. in liquidazione (ex MA DE di OL IO e C. s.n.c.): mapp. 439 - 440 del foglio 7, Comune di S. Giorgio su Legnano; mapp. 221, foglio 7 del Comune di Villa Cortese; b) un’area di proprietà di MA DE S.r.l. (attiva): mapp. 532 del foglio 7, Comune di S. Giorgio su Legnano.
Le allegazioni delle parti e la documentazione prodotta in giudizio consentono la ricognizione della pregressa situazione di fatto.
Sull’area di Chico S.r.l. aveva operato, dal 1970 al 1995, la società MA DE di OL IO & C., svolgendovi le attività di cadmiatura, cromatura decorativa, nichelatura, zincatura, argentatura, ramatura e cromatura a spessore.
In un primo frangente, in considerazione dell’assenza di rete fognaria comunale, le acque reflue, anche derivanti da processi produttivi, risultavano convogliate in pozzi perdenti.
Posto che l’allacciamento alla fognatura comunale sarebbe avvenuto dopo il 1970, nel 1976 la società aveva presentato domanda di autorizzazione allo scarico a mente dell’art. 15, della l. n. 319 del 1976 per i reflui oggetto di depurazione in forza di un impianto automatico, relativo alle acque contenenti cromati.
A partire dal 1980, nonostante l’avvenuto allaccio dell’impianto alla fognatura comunale, si erano registrati superamenti dei limiti di scarico per vari parametri, tra cui cadmio, alluminio, azoto nitrico, di talché il Comune, nel 1987, aveva imposto la chiusura dei pozzi perdenti.
In altre parole, lo scarico dei reflui nel suolo si sarebbe protratto dal 1970 al 1987.
MA DE S.n.c., poco dopo denominatasi Chico s.r.l., si era insediata nel sito in parola nel 1995, in forza di cessione d’azienda; allacciatasi, su autorizzazione del Comune di San Giorgio su Legnano, all’impianto di fognatura, aveva apportato migliorie quanto all’impermeabilizzazione di pavimento e vasche di contenimento, oltre che all’impianto di depurazione.
In loco, sino al 1999, la società svolgeva le attività di cromatura decorativa, nichelatura, ossidazione anodica e cromatazione, poi trasferite in un immobile poco distante; le lavorazioni di zincatura, invece, proseguivano ivi sino al 2005.
Nel 2007, dopo la registrazione di un anomalo livello di cromo VI al depuratore di Canegrate, ARPA accertava nei reflui la presenza di alluminio, cromo totale, cromo VI, rame, ferro, nichel, piombo e zinco in concentrazioni superiori ai limiti di scarico; ne derivava il procedimento per la verifica delle matrici ambientali.
Con indagini preliminari svolte con PA nel 2009 sull’area-Chico, erano emersi nei terreni dei superamenti delle CSC per cadmio e cromo totale, solventi e IPA.
L’anno successivo, la Provincia di Milano veniva a conoscenza dello stato di potenziale contaminazione attraverso i risultati del piano di caratterizzazione - approvato dal Comune di San Giorgio su Legnano, svolto da Chico S.r.l. - che evidenziavano il superamento delle CSC di cadmio e rame.
Ne è seguita l’esecuzione, in corrispondenza della vasca perdente di sedimentazione del vecchio impianto di depurazione, di carotaggi a ragguardevole profondità (tra il 2011 e il 2013), la cui analisi da parte di ARPA ha condotto all’accertamento della presenza d’inquinamento del suolo da cromo VI, cromo totale (e cadmio).
Nel 2018 la Regione disponeva a carico di Chico S.r.l. e di MA DE S.r.l. l’avvio di una campagna di monitoraggio della falda.
Infine, a seguito di interlocuzioni con ARPA e il Comune di San Giorgio su Legnano, la Città Metropolitana concludeva l’istruttoria, individuando quali responsabili dell’inquinamento (con nota n. 6713 dell’8 ottobre 2019) e diffidando (con nota n. 9005 del 20 dicembre 2019) all’attivazione dei procedimenti di bonifica sia Chico s.r.l. in liquidazione, sia MA DE S.r.l..
A conferma dell’ordinanza n. 9005 del 2019, la Città Metropolitana di Milano adottava il decreto in questa sede impugnato.
2) La ricorrente formula quattro motivi di doglianza.
2.1) Con il primo motivo, deducendo che l’Amministrazione avrebbe agito in maniera abusiva e negligente, si sostiene che: (i) sarebbe stato dilatorio ed omissivo il comportamento tenuto da Città Metropolitana, la quale avrebbe causato un ritardo degli interventi che avrebbero dovuto interessare le società MA DE di OL IO e C. S.n.c. poi Chico S.r.l. ora in liquidazione; (ii) sarebbe ingiusto il coinvolgimento della ricorrente, ignara della pregressa situazione ambientale; (iii) andrebbe attribuito a un errore dell’Amministrazione la rinnovata diffida notificata alla ricorrente (e qui impugnata), sostanzialmente per la seconda volta.
Sul piano fattuale, poi, secondo parte ricorrente sarebbe evidente che l’inquinamento accertato sia stato prodotto da MA DE di OL IO & C s.n.c. (ora Chico S.r.l. in liquidazione) e che il permanere di concentrazioni di cromo totale e cromo VI, superiori alle CSC, sarebbe conseguenza di un utilizzo non corretto delle modalità di scarico dei reflui liquidi delle attività produttive da parte della medesima società, la quale avrebbe scaricato i propri reflui nei pozzi interrati sino al 1987, con conseguenze prima nel suolo e poi nella falda.
Inoltre, si deduce che la diffida sarebbe intervenuta dopo un lasso sproporzionato di tempo, sia con riferimento al momento di avvio del procedimento (2012), sia rispetto all’entrata in vigore della norma che ne avrebbe consentito l’adozione.
La diffida sarebbe intervenuta, inoltre, troppo tardi per pretendere di ascrivere la responsabilità a MA DE, la quale non occupava già da diversi anni (oltre dieci) l’area di riferimento.
In via ulteriore, la ricorrente evidenzia che lo scarico dei propri reflui depurati non avrebbe potuto che passare per l’impianto di allacciamento alla fognatura, posto che i pozzi perdenti erano stati chiusi nel 1987.
2.2) Con il secondo motivo viene fatto valere il difetto di motivazione sotto plurimi profili:
- anzitutto, la motivazione sarebbe generica quanto alla sussistenza dell’effettiva contaminazione e alla riconducibilità alla ricorrente;
- in secondo luogo, a fronte si un’attività protrattasi, da parte della ricorrente, per soli quattro anni, Chico S.r.l. in liquidazione avrebbe operato in loco per venticinque anni; di talché, non sarebbe dato comprendere come possa essere materialmente attuata la bonifica in questione nella misura corrispondente alla presunta responsabilità;
- in terzo luogo, la ricorrente dovrebbe svolgere delle operazioni di bonifica su di un’area a cui non ha più accesso da dieci anni;
- in quarto luogo, a fronte di un inquinamento del terreno e della falda, MA DE S.r.l. non avrebbe mai scaricato ivi i propri reflui, posto che essi sarebbero stati sempre convogliati nel sistema di pubblica fognatura, stante la chiusura dei pozzi a dispersione a partire dal 1987;
- da ultimo, si rileva che la ricorrente non avrebbe inquinato il sito destinatario del trasferimento della sua attività e che la sostanza del cadmio non sarebbe mai stata impiegata da MA DE S.r.l., a differenza di Chico S.r.l. in liquidazione.
2.3) Con il terzo motivo di ricorso si deduce l’errato impiego del criterio del “più probabile che non”, il quale avrebbe dovuto correttamente portare a un esito di segno opposto rispetto al riconoscimento della responsabilità da inquinamento. Ciò sarebbe avvenuto senza che venisse compiuto alcun accertamento nei confronti della ricorrente nel periodo compreso tra il 1995 e il 1999.
2.4) Con il quarto motivo di doglianza, la ricorrente censura genericamente la mancata adozione, da parte delle Autorità competenti, degli atti ex lege dovuti e ribadisce la negligenza nel contegno tenuto dall’Amministrazione.
3) Con ordinanza n. 910 del 26 marzo 2024, il Tribunale disponeva una verificazione, assegnando l’incarico al Direttore del Dipartimento di Chimica dell’Università Statale di Milano, con facoltà di delega, che veniva assegnata al Prof. Alberto Vertova.
Al Verificatore veniva demandato di accertare se il rinvenuto inquinamento da cromo sia o meno compatibile con il tipo di attività svolta dalla ricorrente nel periodo 1995-1999 nell’area Chico, in particolare, tenuto conto di quanto dalla stessa affermato, secondo cui, nel periodo in cui la stessa ha operato, i pozzi in precedenza perdenti erano chiusi, e la fognatura interna era collegata a quella pubblica, e non sia pertanto detto inquinamento invece imputabile alla sua dante causa, secondo il criterio del più probabile che non.
Con successiva ordinanza n. 2626/2025, il Tribunale, preso atto del contenuto della prima relazione depositata il 31.01.2025 e delle deduzioni svolte sul punto dall’amministrazione resistente, disponeva un’integrazione della verificazione, chiedendo all’ausiliario di accertare se “l’inquinamento da cromo, secondo il criterio del più probabile che no, possa essere stato provocato da sversamenti operati “nei pozzetti di scarico” menzionati nel provvedimento impugnato, e in particolare, nella “cameretta fognaria” e nel “bacino di contenimento” citati nella nota NO n. 2064/07”.
In data 21.01.2026, il Verificatore depositava la relazione integrativa.
Vale precisare sin d’ora che le relazioni di verificazione, da esaminare congiuntamente perché esprimono le valutazioni rese dal tecnico in ordine a tutti i quesiti posti dal Tribunale, sono aderenti all’oggetto dell’istruttoria, approfondite, esaustive nella complessiva trattazione e intrinsecamente coerenti, sicché, da un lato, integrano un rilevante supporto istruttorio, con riferimento ai profili tecnici delle censure dedotte dalla ricorrente, dall’altro, meritano condivisione in ordine alle conclusioni tecniche raggiunte.
4) E’ fondata e presenta carattere assorbente, la censura centrale dell’atto di impugnazione, declinata nelle diverse doglianze articolate nel ricorso, con la quale si lamenta l’erronea attribuzione alla ricorrente della responsabilità per l’inquinamento, secondo il noto canone, di derivazione interna ed eurounitaria, del “più probabile che non”, in quanto l’attività di impresa esercitata è stata condotta secondo modalità che escludono la partecipazione di MA DE RL alla causazione dell’inquinamento accertato.
4.1) Il principio generale di fonte eurounitaria che governa la responsabilità per danno ambientale è “chi inquina paga”, espresso dall’art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e recepito dall’art. 3-ter del d.lgs. n. 152 del 2006.
Esso cristallizza una regola di imputazione con riferimento alla produzione di danni all’ambiente, ponendo canoni di diligenza in capo agli operatori nell’esplicazione delle loro attività, configurandone la responsabilità patrimoniale e personale in caso di violazione, e ponendo altresì oneri di attivazione immediata in capo ai soggetti che hanno prodotto il danno (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 456/2025, che richiama Cass. pen., sez. III, 11 dicembre 2019, n. 5912; Cass. pen., Sez. III, n. 20734 del 27 maggio 2022; id., Sez. III, n. 5912 del 11 dicembre 2019).
La ratio sottesa al principio “chi inquina paga” è di assicurare che i costi delle compromissioni ambientali ricadano sui soggetti che vi hanno dato luogo per mezzo della propria condotta, piuttosto che sulla collettività o su soggetti che, seppur incolpevoli, si trovano in una qualche relazione materiale o giuridica con il sito inquinato (cfr. TAR Lombardia, Sez. III, n. 2500/2024).
L’elemento minimo ma imprescindibile per l’imputazione di responsabilità da inquinamento, in termini coerenti con la normativa eurounitaria, consiste nel nesso causale tra la condotta dell’agente e l’evento inquinante (cfr. Corte di Giustizia, Grande Sezione, C.-378/08; Corte di Giustizia C.-188/07; id. C.-534/15).
La giurisprudenza europea (cfr. punto 62 della sentenza della Grande Sezione appena citata) ha chiarito che gli Stati membri sono tenuti a rilevare la responsabilità degli operatori professionali, senza necessità di dimostrare la natura dolosa o colposa della condotta, aggiungendo (punto 69) che è conforme al diritto unionale l’eventuale scelta nazionale di estendere il regime di responsabilità oggettiva per danno ambientale a chiunque altro.
Le coordinate ermeneutiche tracciate dalla disciplina eurounitaria e recepite dal legislatore interno radicano l’accertamento della responsabilità su basi oggettive, ossia sulla sussistenza di un nesso eziologico tra determinate condotte riferibili ad un certo soggetto e la situazione di inquinamento riscontrata, con la precisazione che non è necessario l’accertamento della causalità in termini penalistici, poiché in materia ambientale la causalità rilevante si esprime “in termini di aumento del rischio, ovvero come contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell’inquinamento” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 21 febbraio 2023 n. 1776).
La stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza C-188/07, cit.) conferma l’indicata interpretazione del principio “chi inquina paga”, ritenendo legittimo addossare i costi cui occorre far fronte per rimediare alla contaminazione ai soggetti che abbiano anche “soltanto” generato un aumento del rischio di inquinamento.
In ordine al canone probatorio applicabile ai fini dell’accertamento del nesso causale viene ripudiata la logica penalista dell’ “al di là di ogni ragionevole dubbio” e si afferma che “in materia ambientale, l’accertamento del nesso fra una determinata presunta causa di inquinamento ed i relativi effetti - accertamento che evidentemente rileva per decidere se determinati interventi per eliminarlo siano giustificati - si basa sul criterio del “più probabile che non”, ovvero richiede che il nesso eziologico ipotizzato dall’autorità competente sia più probabile della sua negazione (in questo senso la costante giurisprudenza, per tutte Cons. Stato, Ad. plen., n. 10 del 2019; successivamente, sez. IV, 7 gennaio 2021 n. 172; Cons. Stato, Sez. IV, n. 5506/2025, nello stesso senso, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, n. 1969/2025, Cons. Stato, Sez. IV, n. 7445/2025, Cons. Stato, Sez. VI, n. 5765/2025).
La giurisprudenza nazionale si è dunque condivisibilmente orientata nel senso di ritenere che “non è richiesta né la certezza, né una elevata probabilità, bensì una valutazione delle ipotesi alternative e la scelta di quella più probabile, anche se di poco, rispetto alle altre, che non necessariamente si ponga come di elevata probabilità” (cfr. tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, n. 5764/2025; Cass. civ., sez. III, 7 novembre 2024, n. 28722; sull’applicazione del criterio del "più probabile che non" in materia di danno ambientale anche Cons. Stato, sez. IV, 10 marzo 2025, n. 1969; Cons. Stato, sez. IV 12 gennaio 2022, n. 217).
Pertanto, l’individuazione del responsabile può basarsi su elementi indiziari e presunzioni semplici di cui all’art. 2727 c.c., essendo sufficiente, per la sussistenza del nesso eziologico, che l’autorità competente disponga di indizi plausibili, quali la vicinanza dell’impianto dell’operatore all’inquinamento accertato, la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e quelle effettivamente utilizzate dall’operatore nei processi della propria attività, fatta salva la possibilità per detti soggetti di confutare la tesi offrendo la prova contraria (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, n. 5506/2025).
In relazione a quest’ultimo aspetto va precisato che il soggetto individuato come responsabile “non può limitarsi a ventilare genericamente il dubbio circa una possibile responsabilità di terzi”, ma deve “provare e documentare con pari analiticità la reale dinamica degli avvenimenti e indicare a quale altra impresa, in virtù di una specifica e determinata causalità, debba addebitarsi la condotta causativa dell’inquinamento” (cfr. Cons. St., Sez. IV, sentenza n. 5668 del 2017).
Dai principi sinora richiamati emerge che per l’affermazione di responsabilità da contaminazione non è richiesta l’unicità della condotta causatrice, né una sua “prevalenza” eziologica, essendo determinante l’incremento del rischio, emergente da un sufficiente quadro indiziario.
Il principio “chi inquina paga” consente l’affermazione di responsabilità anche nell’ipotesi in cui non si possa escludere l’apporto causale di ulteriori e differenti fattori, poiché ai fini della responsabilità in materia di obblighi di bonifica è sufficiente che vi sia stata una contribuzione da parte dell’operatore al rischio del verificarsi dell’inquinamento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 172 del 7 gennaio 2021).
4.2) Come già accennato, la ricorrente ha operato nell’area solo dal 1995 al 1999, mentre sullo stesso sito, area Chico, dal 1970 fino al 1995 era presente una società galvanica, la MA DE di OL IO & C. NC (C.M. NC), che conduceva processi di cromatura, cadmiatura, ramatura e stagnatura, con l’impiego delle relative materie prime.
Per lo svolgimento dell’attività, C.M. NC utilizzava notevoli quantità di acido cromico (circa 250 kg/anno) e smaltiva le acque di processo, dopo un trattamento chimico-fisico, in pozzi perdenti situati all’interno del sito produttivo.
Questo sistema di smaltimento nei terreni della proprietà è continuato fino al 1987, anno in cui l’Unità Socio Sanitaria Locale n.70 di Legnano, previo sopralluogo, comunicava la soppressione dei pozzi perdenti.
Del resto, proprio C.M. NC è stata ritenuta responsabile dell’inquinamento da MO esavalente e da altri metalli pesanti tossici, tra cui il IO, riscontrato nei terreni sottostanti l’insediamento produttivo e nella relativa falda per gli anni dal 1970 al 1995.
Vale anche considerare che MA DE RL (C.M. RL) ha sviluppato processi produttivi parzialmente diversi da C.M. NC ed ha implementato il trattamento delle acque reflue di processo. La ricorrente ha sviluppato processi galvanici di MA decorativa, Nichelatura, Zincatura, Ossidazione Anodica, Cromatazione, ma non ha mai svolto processi di Cadmiatura; quindi non ha mai impiegato composti chimici contenenti IO, eppure tale sostanza è stata rilevata sia nelle acque sia nei terreni dell’area Chico.
Sempre sul piano fattuale va evidenziato che la ricorrente non ha mai scaricato i propri reflui nei pozzi perdenti presenti, essendo questi stati chiusi nel 1987.
In tal senso le indagini svolte dal Verificatore, non superate dalle deduzioni difensive, hanno appurato che C.M. RL non solo non ha mai utilizzato i pozzi perdenti per lo scarico delle acque di processo, ma anche che ha utilizzato solo lo scarico in fognatura – autorizzato dal Comune di san Giorgio su Legnano – delle acque di processo sottoposte a trattamento e depurazione.
La valutazione della censura impone di muovere dai dati fattuali emersi in corso di causa in relazione ai punti di inquinamento presi in considerazione dall’Amministrazione, valutando i risultati delle indagini analitiche espletate dal Verificatore.
Quanto alla situazione riferibile alla vasca di contenimento dell’impianto di depurazione – utilizzata da C.M. RL sin dall’inizio dell’attività - va osservato che il Verificatore ha analiticamente esaminato gli esiti delle indagini compiute durante la campagna di carotaggio del 2008, condotta da PA alla presenza di consulenti delle parti.
I livelli di contaminazione riscontrati sotto la vasca e la loro profondità evidenziano – come precisato dal Verificatore – che la presenza di inquinanti è dovuta “alla precedente attività di produzione, condotta da C.M. NC, vista la profondità raggiunta dal Cd, inquinante usato solo dalla C.M. NC di IO OL. Questa deduzione è anche corroborata dal fatto che nel 1995 C.M. RL procedette ad impermeabilizzare la pavimentazione sotto le vasche contenenti cromo, nichel e del depuratore con vasche di contenimento in PVC (fattura CLMG n.296 del 22/11/1995). Da ultimo, C.M. RL eseguiva spontaneamente delle analisi periodiche dei propri reflui inviati alla fognatura comunale, da cui emerge completa assenza di Cr VI negli anni 1995, 1996 e 1997”.
Le indagini eseguite hanno condotto il Verificatore ad evidenziare la cura che la società ricorrente ha posto nell’attuare le misure necessarie ad evitare il rilascio di qualsiasi tipo di inquinante nel sottosuolo, anche a causa del dilavamento meteorico, tanto da affermare che “qualsiasi accidentale sversamento di acque di processo contaminate, internamente al capannone di produzione, sarebbe stato “contenuto” dalle misure di sicurezza adottate da C.M. RL (ricordo qui il processo di impermeabilizzazione vasche del 1995); misure che si sono rivelate efficaci proprio in concomitanza dello sversamento accidentale durante il trasferimento dell’impianto di depurazione, dal sito Chico al nuovo insediamento (agosto 2007), che ha comportato il superamento della concentrazione di MO VI nell’impianto di depurazione degli scarichi fognari sito nel comune di Canegrate, 27/08/2007”.
In altre parole, il Verificatore ha accertato che negli anni 1995-1999 eventuali fuoriuscite o dilavamenti accidentali di materiale inquinante “sarebbero stati collettati alla fognatura e non sarebbero finiti nel sottosuolo ed in falda per tutte le opere adottate fin dall’inizio della propria attività da C.M. RL: rifacimento pavimentazione in cemento; acquisto vasconi in plastica per la zona cromo, nichel e depuratore; depuratore posizionato in una vasca di contenimento in cemento con uno spessore di 40cm ed impermeabilizzato”.
La circostanza per cui la ricorrente non abbia mai utilizzato i pozzi perdenti, ed abbia anzi utilizzato solo lo scarico in fognatura, procedendo all’impermeabilizzazione delle vasche di contenimento ed, inoltre, abbia attuato sistemi di contenimento adeguati a prevenire il rischio di inquinamento in caso di sversamenti accidentali, sono elementi che non consentono di attribuire alla ricorrente la responsabilità per l’inquinamento accertato, neppure in termini di partecipazione causale, non sussistendo dati oggettivi in tal senso e in coerenza con il criterio del più probabile che non.
Simili conclusioni sono rafforzate dall’integrazione alla verificazione prodotta dall’Ausiliario su richiesta del Tribunale, allorché si è sollecitato un approfondimento in relazione ai centri di pericolo elencati nella nota NO n. 2064/07 – richiamata del provvedimento impugnato – quali: il bacino di contenimento, i pozzetti di scarico e la cameretta fognaria.
All’esito del sopralluogo eseguito, delle ulteriori indagini e delle documentate informazioni acquisite, il Verificatore ha evidenziato, in primo luogo, che il bacino di contenimento era la vasca in cemento armato costruita per contenere l’impianto di depurazione e posta sotto il livello del suolo, descritta anche dalla citata relazione NO.
La relazione precisa che la funzione della vasca in cemento consisteva nel contenere eventuali perdite accidentali dei liquidi trattati nell’impianto di depurazione, come avvenuto per la fuoriuscita rilevata dal depuratore di Canegrate nell’agosto del 2007: “la vasca era una barriera idraulica, per contenere eventuali sversamenti, evitando rilasci di inquinanti nel suolo. La vasca non era un serbatoio per lo stoccaggio dei reflui. In assenza di qualsivoglia perdita, tale vasca rimaneva completamente asciutta. Fondo e pareti della vasca in cemento avevano uno spessore di 25 cm….; la vasca era stata rivestita in PVC (impermeabilizzata) già nel 1995 (fattura CLMG n.296 del 22/11/1995)”.
Muovendo da queste premesse la relazione considera improbabile il rilascio di MO VI dalla vasca in cemento per una serie di motivi che possono essere sinteticamente indicati come segue:
- la vasca non era un bacino di contenimento dei reflui;
- è stata accertata la presenza del rivestimento in PVC fin dal 1995 (come certificato da fattura di pagamento), rivestimento che impedisce la fuoriuscita di qualsiasi inquinante, sicché la vasca era una barriera di contenimento;
- le analisi delle acque trattate negli anni 1995, 1996, 1997 palesano l’assenza di MO nelle acque di scarico di C.M. RL;
- la presenza di liquido evidenziata dalla relazione NO nel 2007 è “una prova della capacità di contenimento della vasca in cemento e dell’efficacia della barriera idraulica pensata per contenere eventuali rilasci accidentali di liquidi contaminati”.
Quanto ai due pozzetti di scarico, il Verificatore, in primis, ha messo in luce la loro differente funzione: il pozzetto A riceveva i reflui depurati dall’impianto di depurazione (veniva utilizzato anche come pozzetto prelievi per i campionamenti di ASL o di altri enti addetti al controllo); il pozzetto B riceveva i reflui provenienti dal pozzetto A, i reflui provenienti dalle acque piovane e dalle fosse biologiche. Il pozzetto B indirizzava tutti i reflui alla cameretta fognaria posta nella pubblica via, come descritto anche da NO nella nota 2064 del 2007.
Durante le indagini svolte, il Verificatore ha rilevato la presenza di un battente di circa 10 cm di liquido nel fondo del pozzetto A e di circa 1 cm nel B; non solo, entrambi i pozzetti sono costituiti di plastica, presumibilmente PVC e “la presenza di liquido nel fondo dei pozzetti evidenzia lo loro tenuta idraulica, ancora oggi. E’ fortemente improbabile che liquidi che transitano per questi pozzetti possano rilasciare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Si evidenzia inoltre che le analisi condotte da NO nel 2007, nota 2064, certificano l’assenza di Cr VI nei pozzetti A e B”.
In relazione a tali profili, il Verificatore evidenzia anche una specifica incongruenza nei dati valutati dall’Amministrazione, mettendo in luce come l’assenza di MO esavalente nei due pozzetti non consenta di comprendere come la sostanza possa essere stata rilevata nella cameretta fognaria.
In tale contesto, il Verificatore sottolinea un’ulteriore incongruenza relativa al fatto accaduto tra il giorno 8 e il giorno 9 agosto 2007, allorché il depuratore di Canegrate rilevava l’arrivo di quantità anomale di MO esavalente, discrepanza consistente nella netta differenza tra i reflui che devono essere giunti al depuratore di Canegrate per realizzare una quantità pari a 22,6 kg di Cr VI (circa 7.000 m3) e la quantità di liquidi trattate in 24 ore da C.M. RL (circa 70 m3).
Le indagini tecniche compiute hanno indotto il Verificatore a dubitare del calcolo finale di 22,6 kg di Cr VI: “se infatti un solo campione da 100 ml contenesse una concentrazione di CrVI pari a 76,8 mg/l, si avrebbe alla fine delle 24 ore, dopo aver raccolto tutti e 96 i campioni ed averli riuniti in un unico bidone da 9,6 l, un refluo contenente 0,8 mg/l di CrVI. Se si ipotizza un picco di arrivo di CrVI durante il solo periodo del prelievo, si ottengono concentrazioni totali largamente inferiori”, sicché “rimane quindi non chiaro … il metodo di stima dei 22,6 kg di Cr VI arrivati al depuratore”.
Con riferimento alla cameretta fognaria – attraverso il secondo pozzetto lo scarico si immette nella cameretta fognaria – il Verificatore all’esito del sopralluogo e delle indagini svolte, ha accertato che essa era integra, con pareti lisce e non corrose; inoltre si è evidenziato che “il materiale rilevato all’interno non proviene dalle pareti della cameretta ma dal cedimento di parte del sottosuolo su cui poggia il bordo della cameretta”.
Il Verificatore è chiaro nel precisare che l’ispezione ha condotto a rilevare condizioni della cameretta diverse da quelle descritte nella relazione NO e tale discrepanza lo ha indotto a chiedere chiarimenti al Comune di San Giorgio su Legnano, per verificare se dal 2007 fossero stati eseguiti interventi di riparazioni o sostituzione della cameretta, ma l’amministrazione ha precisato che dal 2007 nessun intervento manutentivo è stato eseguito sulla cameretta fognaria.
Dopo aver posto in evidenzia le contraddizioni tra i dati esposti nella relazione NO e gli accertamenti tecnici compiuti, il Verificatore ha ribadito che “qualsiasi liquido passi nella cameretta, per essere convogliato al depuratore, difficilmente può disperdersi nel suolo sottostante. Va infatti ricordato che la cameretta è un punto di passaggio dei liquidi, non di stoccaggio, è quindi improbabile che il manufatto “cameretta fognaria” sia responsabile dell’inquinamento da Cr VI rilevato nel suolo. … Infine, si ricorda come nell’agosto del 2007 la NO rilevava nella cameretta una concentrazione di Cr VI pari a 1,17 mg/l … rimane il dubbio di come il Cr VI sia arrivato alla cameretta visto che la stessa NO certificava che nel pozzetto B, posto dentro l’area Chico ed a monte della cameretta, il Cr VI era assente”.
Il Verificatore ha portato l’attenzione anche sulle risultanze dell’attività svolta da AP LD, incaricata dal Comune di San Giorgio sul Legnano di procedere alla pulizia e ad una verifica della cameretta fognaria, ricordando come in data 07.11.2025 AP LD evidenziava testualmente che la cameretta “dopo la pulizia di detriti in cls è risultata integra e con fondo cls impermeabile”.
Successivamente AP LD ha eseguito una videoispezione di tutta la tratta di rete fognaria presente in via Einstein, conducendo una verifica non solo della cameretta 240, quella direttamente a valle della C.M. RL, ma anche parte della tubatura e due altre camerette, la 239 e la 238.
L’esito della videoispezione condotta da AP ha evidenziato la “corrosione di tutti i manufatti” ispezionati, ma, come chiaramente messo in luce dal verificatore, non ha individuato le cause di tale condizione ed anzi ha evidenziato la necessità di “ulteriori indagini”.
Al di là delle genericità delle considerazioni svolte da AP, va osservato, in coerenza con i rilievi del Verificatore, che “AP rileva una corrosione estesa di tutto il tratto fognario, che però raccoglie le acque provenienti da diversi insediamenti produttivi. La stessa videoispezione evidenzia la presenza di numerose inserzioni di tubi in PVC nel tratto fognario, come si vede dalla documentazione fotografica presente nella relazione”.
Resta fermo invece che gli scarichi di C.M. RL, negli anni 1995-1999, sono stati sottoposti quasi ogni 6 mesi a controlli da parte di ASL e altri Enti preposti per autorizzare gli scarichi in rete fognaria e tali analisi non hanno mai rilevato presenza di Cr VI negli scarichi; pertanto, in coerenza con le conclusioni raggiunte dal Verificatore, si può escludere che C.M. RL abbia inquinato il sottosuolo attraverso la “cameretta fognaria”.
Rispetto alla Cameretta fognaria quindi resta fermo che:
- non è stata mai sostituita o riparata dal 2007 a oggi;
- AP LD dapprima dichiara che la cameretta è integra ed impermeabile, poi a seguito della videoispezione sia della cameretta 240, direttamente a valle della C.M. RL, sia di altre due, oltre che del tratto fognario di collegamento, afferma che sono corrose, ma non specifica se siano ancora impermeabili o meno, né in quali anni questo danneggiamento si sarebbe verificato;
- in ogni caso negli anni 1995-1999 gli scarichi di C.M. RL non contenevano Cr VI, come emerge dalle certificazioni esaminate dal Verificatore;
- dal 1995 al 1999 la C.M. RL è stata più volte sottoposta a verifica sui reflui di produzione per l’autorizzazione, prima temporanea poi definitiva, allo scarico in fognatura e le analisi non hanno mai rilevato la presenza di Cr VI tanto che le autorizzazioni sono sempre state concesse.
Le considerazioni sinora svolte evidenziano che il provvedimento impugnato non sottende un’istruttoria adeguata, atteso che le indagini eseguite non palesano una probabile partecipazione causale della società ricorrente alla produzione dell’inquinamento ed anzi l’attività svolta dal Verificatore conduce ad escludere che la C. M. RL abbia contribuito a generarlo.
La ricorrente ha fornito elementi di fatto, corroborati dalle indagini svolte dal Verificatore, che rendono non plausibile la tesi della sua partecipazione eziologica all’inquinamento; la società ha confutato puntualmente, anche con le documentate informazioni fornite in sede procedimentale e successivamente durante la verificazione, gli elementi di responsabilità considerati dall’Amministrazione.
Ne deriva che è destituita di fondamento l’attribuzione di responsabilità espressa con il provvedimento impugnato, poiché i dati istruttori non consentono di riferire alla ricorrente un ruolo causale nella generazione dell’inquinamento, neppure in termini di aumento del rischio.
Va, pertanto, ribadita la fondatezza delle censure esaminate, che travolgendo radicalmente l’atto impugnato, risultano pienamente satisfattive della posizione soggettiva azionata e consentono di ritenere assorbite le ulteriori doglianze proposte.
5) In definitiva il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La complessità, fattuale e giuridica, delle questioni trattate conduce a compensare tra le parti le spese di lite.
Il Verificatore delegato, prof. Alberto Vertova, ha chiesto la liquidazione del compenso ai sensi dell’art. 66, comma 4, cpa, quantificandolo in euro 5.000,00 (cinquemila) complessivi, di cui euro 2000,00 (duemila) già anticipati da MA DE RL, come disposto dal Tribunale con ordinanza n. 910 2024, che in via meramente provvisoria ha posto tale costo a carico della ricorrente.
I costi della verificazione sono congrui e coerenti con la complessità dei quesiti sottoposti e delle indagini svolte; essi devono essere posti a carico dell’Amministrazione resistente, che provvederà alla restituzione di euro 2.000,00 (duemila) in favore della parte ricorrente, quale acconto da essa anticipato, nonché al pagamento di euro 3.000,00 (tremila) in favore del Verificatore.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato, indicato in epigrafe;
2) compensa tra le parti le spese di lite;
3) condanna l’Amministrazione resistente al pagamento del compenso spettante al Verificatore, prof. Albero Vertova, secondo gli importi e le modalità precisati in motivazione, nonché alla restituzione in favore della ricorrente dell’acconto anticipato al Verificatore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CH GO, Presidente
IO FO, Consigliere, Estensore
Laura Patelli, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| IO FO | CH GO |
IL SEGRETARIO