Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 06/05/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
RGL n. 896/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 06/05/2025 nella causa n. 896/2023 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. GALLIANO MARIAGRAZIA Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dai dott.ri BERGONZI LAURA e Controparte_1
PAVANELLO ALBERTO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Carta Docente
Premesso che:
, docente alle dipendenze del in forza di plurimi Parte_1 Controparte_1 contratti annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, ha lamentato di non avere avuto diritto a fruire dall'a.s. 2020/2021 in poi della c.d. Carta Docente, istituita dall'art. 1, comma 121, della
Legge n. 107/2015 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendente precario, nonostante abbia svolto le medesime mansioni e sia stato sottoposto ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato.
Il ricorrente ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a. in via principale: accertare il diritto del ricorrente all'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, commi 121 ss. l. 107/2015 dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico a decorrere dall'a.s. 2020/21 e per tutti gli anni durante i quali ha prestato attività lavorativa subordinata a tempo determinato o, in subordine, dalla data che
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sarà ritenuta di giustizia;
conseguentemente condannare il all'erogazione del suddetto CP_1 beneficio economico, nelle modalità che saranno ritenute congrue, nella misura di € 500,00, oltre interessi dalla data di messa in mora (26.06.2023) e oltre rivalutazione monetaria, per ogni anno scolastico a decorrere dall'a.s. 2020/21 e per tutti gli anni durante i quali ha prestato attività lavorativa subordinata a tempo determinato, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
b. In via subordinata: nell'ipotesi non sia accolta la domanda di cui al precedente punto a), sollevare - poiché rilevante e non manifestamente infondata - la questione di legittimità costituzionale, ai sensi della L. 87/1953, dell'art. 1, commi 121, 122, 123 e 124 della legge n. 107 del 2015, pubblicata su Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162, rispetto agli artt. 3, 35, e 97 Cost., nella parte in cui non riconoscono l'obbligatorietà della formazione in servizio del personale a tempo determinato e conseguentemente non devolvono, al personale non di ruolo, l'incentivo di € 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione permanente, nelle modalità previste dalle citate norme, per violazione dell'art. 3 Cost., in materia di tutela del principio di uguaglianza, dell'art. 35, in materia di tutela del diritto alla formazione riconosciuto a tutti i lavoratori senza distinzione basatasulla durata del rapporto di impiego;
dell'art. 97 Cost., in materia di tutela del principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione;
nonché per violazione degli artt. 11
e 117 Cost. in materia di recepimento dei Trattati e del diritto dell'Unione atteso che la Clausola 4 e
6 alla Direttiva 1999/70/Ce e gli artt. 14, 20, 21 e 47 della Carta FDUE, tutelano, in via diretta e verticale, il principio di non discriminazione, tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato comparabile.
c. In ogni caso: con il favore dei compensi professionali del presente giudizio ed accessori di legge di cui si chiede la distrazione in favore del sottoscritto difensore.”.
Il , costituitosi in giudizio, ha eccepito la prescrizione Controparte_1 quinquennale dei diritti azionati e ha chiesto il rigetto della domanda con riguardo all'a.s. 2020/21 in cui la ricorrente sarebbe stata destinataria di contratti di supplenza breve e saltuaria.
All'udienza odierna il difensore della parte ricorrente, unico comparso, ha insistito per l'accoglimento del ricorso e all'esito è pronunciata la presente decisione.
Considerato che: sul tema oggetto di causa si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, decidendo sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. promosso dal Tribunale di Taranto. In particolare, la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi
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della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n.29961).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche appena illustrate, peraltro, deve essere interpretato anche l'art. 15 D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha previsto espressamente che “1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.”.
Nel caso di specie è documentato che il ricorrente sia stato destinatario negli aa.ss. 2021/2022 e
2022/2023 di contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche e nell'a.s. 2023/2024 di contratto di supplenza annuale (v. contratti prodotti); con riguardo all'a.s. 2020/2021 la ricorrente risulta essere stata assunta quale supplente dal 6.10.2020 fino all'11.6.2021 presso l'Istituto I.C.
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Gancia di Canelli (AT), prestando quindi servizio sempre sul medesimo posto in via continuativa, si ritiene pertanto che la sua posizione sia pienamente sovrapponibile a quella del docente supplente fino al termine delle attività didattiche, non potendosi negare un identico contributo alla didattica annua (v. stato matricolare).
L'istante, inoltre, ha documentato di essere attualmente assunta quale docente supplente fino al
30.6.2025 (v. contratto a.s. 2024/2025).
Deve, quindi, esserle riconosciuto il beneficio economico richiesto, mediante condanna in forma specifica dell'Amministrazione resistente all'attribuzione della Carta Elettronica, c.d. “Carta docente”, per gli anni scolastici per cui è stata proposta domanda, anche se complessivamente superiori a due.
Va infatti rilevato che la S.C., nella sentenza citata, laddove al paragrafo 17.2 ha detto che “Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.”, ha escluso che si possa verificare una “discriminazione alla rovescia” rispetto alla situazione dei docenti assunti a tempo indeterminato percettori della “Carta docente” mediante il riconoscimento ai docenti assunti a termine come le ricorrenti della possibilità di cumulare una somma non superiore ad € 1.000,00, corrispondente a due annualità.
L'eccezione di prescrizione è infondata in quanto la domanda non si estende ad annualità antecedenti agli ultimi cinque anni precedenti la notifica del ricorso;
peraltro risulta agli atti diffida interruttiva della prescrizione del 26.6.2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore delle domande, dell'attività processuale svolta e della serialità della controversia, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
- condanna il ad attribuire la Carta Docenti alla parte Controparte_1 ricorrente per l'importo di € 2.000,00;
- condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dalle ricorrenti, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Galliano Mariagrazia.
Alessandria, il 6.5.2025.
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Il Giudice
Silvia Fioraso
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