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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/08/2025, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 3615/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...], il [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]8, ed elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via Taggia
n. 3/7, presso lo studio dell'Avv. Ivana Camoirano, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
07/05/1985, ed ivi residente in Viale Villini Rollino, elettivamente domiciliato in Genova
(GE), Via Roma n. 10/8, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Muscolo ed Antonella
Castagnola, che lo rappresentano e lo difendono come da procura in atti
- Parte Convenuta –
e con l'intervento di Avv. Anna Maria Panfili, nella qualità di curatrice speciale dei figli minori ed Per_1
, nati a Genova (GE), rispettivamente in data 10/07/2017 e in data 15/10/2019 Persona_2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte per le parti: come da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del
30/06-01/07/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/04/2024, la Sig.ra ha chiesto che venisse Parte_1
pronunciata la separazione personale dal marito Sig. , con cui aveva Controparte_1
contratto matrimonio civile in Finale Ligure (SV) in data 23/07/2016 e dalla cui unione erano nati a Genova (GE) due figli minori ed rispettivamente in data 10/07/2017 Per_1 Per_2
e in data 15/10/2019, rappresentando una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della convivenza matrimoniale, confermata dal Sig. il quale, nel costituirsi in Controparte_1
giudizio con comparsa del 07/06/2024, ha aderito alla domanda di separazione.
All'esito della prima udienza del 08/07/2024, a fronte dell'assoluta impraticabilità di qualsiasi tentativo di conciliazione, la causa è stata rinviata al 18/07/2024 per consentire di sperimentare un incontro padre-figli in occasione del compleanno del figlio che Per_1 sarebbe stato festeggiato proprio il sabato successivo 13/07/2024 presso lo stabilimento balneare di Varigotti frequentato dai minori e dalla famiglia materna.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. emessa in data 22/07/2024 il G.D., in persona del dott.
Danilo Corvacchiola, nel pronunciare i provvedimenti provvisori ha nominato l'Avv. Anna
Maria Panfili quale curatrice speciale dei figli minori ed ha disposto CTU psicologica sull'intero nucleo familiare, affidata al dott. Persona_3
Con ricorso incidentale depositato in data 12/09/2024 il Sig. ha chiesto Controparte_1
l'ammonimento della Sig.ra e che venissero adottati tutti i provvedimenti Parte_1
meglio visti e ritenuti ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c., ivi compresa se del caso la limitazione della responsabilità genitoriale materna, lamentando un atteggiamento sminuente e denigratorio della figura paterna posto in essere dalla madre, la quale continuava ad impedire il corretto svolgimento delle modalità di frequentazione padre-figli ledendo gli interessi dei minori a godere di una piena bigenitorialità. Con memoria difensiva del 31/10/2024, la Sig.ra ha chiesto il rigetto delle richieste Pt_1
avversarie lamentando da un lato il rifiuto dei minori a frequentare il padre e dall'altro l'incapacità di quest'ultimo a svolgere adeguatamente le proprie funzioni genitoriali, disinteressandosi dei figli e non collaborando con la gestione infrasettimanale degli stessi.
Con ordinanza emessa in data 14/11/2024 il G.D., dott. Danilo Corvacchiola, ha rigettato entrambe le istanze formulate rimettendo le parti dinanzi a sé per la prosecuzione del giudizio principale.
Alla successiva udienza del 17/04/2025, visti gli esiti delle operazioni peritali, le parti hanno chiesto un rinvio per poter valutare una soluzione conciliativa e con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 30/06-01/07/2025, le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo sicché la causa è stata rimessa al Collegio per l'omologa.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale, chiesta da entrambi i coniugi, può certamente essere accolta sussistendo quell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta, alla quale l'art. 151
c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
Quanto alle condizioni di separazione concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, le stesse possono essere integralmente recepite non essendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed apparendo rispondenti al superiore interesse morale e materiale della prole anche alla luce degli accertamenti peritali disposti.
Stante l'intervenuta conciliazione delle parti, le spese di lite del presente giudizio possono essere integralmente compensate fra le stesse così come le spese di CTU, svolta nell'interesse dell'intero nucleo, rimarranno a carico solidale delle parti nella misura liquidata come da separato decreto.
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 MANDA l'Ufficiale di Stato civile del Comune di Finale Ligure (SV) ad annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio civile celebrato in data 23/07/2016 in Finale
Ligure (SV) e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al N. 4 Parte II
Serie A Anno 2016 Uff. 1;
OMOLOGA
le seguenti condizioni concordate dalle parti:
1) I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto.
2) La casa già coniugale sita in Genova, Via L. Rizzo 49/8, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% viene assegnata alla sig.ra con tutti i mobili ed arredi ivi Pt_1 esistenti.
Il Signor dichiara di aver già trasferito il proprio domicilio e di aver ritirato tutti i CP_1 propri effetti personali.
3) I figli ed vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione abitativa prevalente presso la madre nella residenza di Genova, Via L. Rizzo
49/8.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori ed secondo l'accordo Per_1 Per_2 raggiunto in sede di consulenza tecnico d'ufficio, e precisamente:
- a weekend alternati dal venerdì alle ore 18.00 alla domenica alle ore 21.00;
- un giorno infrasettimanale da concordarsi di volta in volta nelle settimane che terminano con il weekend materno;
- due settimane anche non consecutive nel mese di agosto da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno mentre tutti gli altri periodi di vacanza (festività natalizie, pasquali e le altre festività civili e religiose) verranno suddivisi equamente tra i genitori.
5) Il signor si impegna a corrispondere alla SI , a Controparte_1 Parte_1
titolo di mantenimento dei figli, l'importo mensile di € 400,00 (€. 200,00 a figlio), entro i primi cinque giorni di ogni mese, con rivalutazione annuale automatica secondo gli indici
ISTAT nazionali.
6) La Sig.ra sarà titolata a richiedere all'Inps integralmente l'importo dell'Assegno Pt_1
Unico Universale, relativo ai figli sopra elencati come avvenuto fin d'ora e il Sig. CP_1
rinuncia espressamente alla propria quota di Assegno Unico Universale come è avvenuto fino ad oggi. Il Sig. si impegna altresì a semplice richiesta della a fornire CP_1 Pt_1
ogni anno il suo Isee per permettere così alla moglie di presentare la domanda.
7) Le spese straordinarie afferenti i figli minori saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno come da verbale predisposto dal Tribunale di Genova in data
15.9.2016 (da intendersi qui integralmente richiamato).
8) I coniugi riconoscono la reciproca indipendenza economica e, per l'effetto, dichiarano di non avere diritto ad alcun assegno di mantenimento.
9) I coniugi si danno reciproco consenso (per quanto possa ancora occorrere, atteso il disposto dell'art. 20 del decreto-legge 69/2023) per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e della carta di identità uso espatrio nonché per quelli dei figli minori, documenti che, per questi ultimi, potranno essere utilizzati per l'estero solo previo accordo.
10) Spese compensate con rinuncia alla solidarietà.”
COMPENSA integralmente le spese di lite del presente giudizio;
PONE le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti in egual misura e in solido fra loro.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 04/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...], il [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]8, ed elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via Taggia
n. 3/7, presso lo studio dell'Avv. Ivana Camoirano, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
07/05/1985, ed ivi residente in Viale Villini Rollino, elettivamente domiciliato in Genova
(GE), Via Roma n. 10/8, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Muscolo ed Antonella
Castagnola, che lo rappresentano e lo difendono come da procura in atti
- Parte Convenuta –
e con l'intervento di Avv. Anna Maria Panfili, nella qualità di curatrice speciale dei figli minori ed Per_1
, nati a Genova (GE), rispettivamente in data 10/07/2017 e in data 15/10/2019 Persona_2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte per le parti: come da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del
30/06-01/07/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/04/2024, la Sig.ra ha chiesto che venisse Parte_1
pronunciata la separazione personale dal marito Sig. , con cui aveva Controparte_1
contratto matrimonio civile in Finale Ligure (SV) in data 23/07/2016 e dalla cui unione erano nati a Genova (GE) due figli minori ed rispettivamente in data 10/07/2017 Per_1 Per_2
e in data 15/10/2019, rappresentando una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della convivenza matrimoniale, confermata dal Sig. il quale, nel costituirsi in Controparte_1
giudizio con comparsa del 07/06/2024, ha aderito alla domanda di separazione.
All'esito della prima udienza del 08/07/2024, a fronte dell'assoluta impraticabilità di qualsiasi tentativo di conciliazione, la causa è stata rinviata al 18/07/2024 per consentire di sperimentare un incontro padre-figli in occasione del compleanno del figlio che Per_1 sarebbe stato festeggiato proprio il sabato successivo 13/07/2024 presso lo stabilimento balneare di Varigotti frequentato dai minori e dalla famiglia materna.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. emessa in data 22/07/2024 il G.D., in persona del dott.
Danilo Corvacchiola, nel pronunciare i provvedimenti provvisori ha nominato l'Avv. Anna
Maria Panfili quale curatrice speciale dei figli minori ed ha disposto CTU psicologica sull'intero nucleo familiare, affidata al dott. Persona_3
Con ricorso incidentale depositato in data 12/09/2024 il Sig. ha chiesto Controparte_1
l'ammonimento della Sig.ra e che venissero adottati tutti i provvedimenti Parte_1
meglio visti e ritenuti ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c., ivi compresa se del caso la limitazione della responsabilità genitoriale materna, lamentando un atteggiamento sminuente e denigratorio della figura paterna posto in essere dalla madre, la quale continuava ad impedire il corretto svolgimento delle modalità di frequentazione padre-figli ledendo gli interessi dei minori a godere di una piena bigenitorialità. Con memoria difensiva del 31/10/2024, la Sig.ra ha chiesto il rigetto delle richieste Pt_1
avversarie lamentando da un lato il rifiuto dei minori a frequentare il padre e dall'altro l'incapacità di quest'ultimo a svolgere adeguatamente le proprie funzioni genitoriali, disinteressandosi dei figli e non collaborando con la gestione infrasettimanale degli stessi.
Con ordinanza emessa in data 14/11/2024 il G.D., dott. Danilo Corvacchiola, ha rigettato entrambe le istanze formulate rimettendo le parti dinanzi a sé per la prosecuzione del giudizio principale.
Alla successiva udienza del 17/04/2025, visti gli esiti delle operazioni peritali, le parti hanno chiesto un rinvio per poter valutare una soluzione conciliativa e con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 30/06-01/07/2025, le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo sicché la causa è stata rimessa al Collegio per l'omologa.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale, chiesta da entrambi i coniugi, può certamente essere accolta sussistendo quell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta, alla quale l'art. 151
c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
Quanto alle condizioni di separazione concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, le stesse possono essere integralmente recepite non essendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed apparendo rispondenti al superiore interesse morale e materiale della prole anche alla luce degli accertamenti peritali disposti.
Stante l'intervenuta conciliazione delle parti, le spese di lite del presente giudizio possono essere integralmente compensate fra le stesse così come le spese di CTU, svolta nell'interesse dell'intero nucleo, rimarranno a carico solidale delle parti nella misura liquidata come da separato decreto.
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 MANDA l'Ufficiale di Stato civile del Comune di Finale Ligure (SV) ad annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio civile celebrato in data 23/07/2016 in Finale
Ligure (SV) e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al N. 4 Parte II
Serie A Anno 2016 Uff. 1;
OMOLOGA
le seguenti condizioni concordate dalle parti:
1) I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto.
2) La casa già coniugale sita in Genova, Via L. Rizzo 49/8, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% viene assegnata alla sig.ra con tutti i mobili ed arredi ivi Pt_1 esistenti.
Il Signor dichiara di aver già trasferito il proprio domicilio e di aver ritirato tutti i CP_1 propri effetti personali.
3) I figli ed vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione abitativa prevalente presso la madre nella residenza di Genova, Via L. Rizzo
49/8.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori ed secondo l'accordo Per_1 Per_2 raggiunto in sede di consulenza tecnico d'ufficio, e precisamente:
- a weekend alternati dal venerdì alle ore 18.00 alla domenica alle ore 21.00;
- un giorno infrasettimanale da concordarsi di volta in volta nelle settimane che terminano con il weekend materno;
- due settimane anche non consecutive nel mese di agosto da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno mentre tutti gli altri periodi di vacanza (festività natalizie, pasquali e le altre festività civili e religiose) verranno suddivisi equamente tra i genitori.
5) Il signor si impegna a corrispondere alla SI , a Controparte_1 Parte_1
titolo di mantenimento dei figli, l'importo mensile di € 400,00 (€. 200,00 a figlio), entro i primi cinque giorni di ogni mese, con rivalutazione annuale automatica secondo gli indici
ISTAT nazionali.
6) La Sig.ra sarà titolata a richiedere all'Inps integralmente l'importo dell'Assegno Pt_1
Unico Universale, relativo ai figli sopra elencati come avvenuto fin d'ora e il Sig. CP_1
rinuncia espressamente alla propria quota di Assegno Unico Universale come è avvenuto fino ad oggi. Il Sig. si impegna altresì a semplice richiesta della a fornire CP_1 Pt_1
ogni anno il suo Isee per permettere così alla moglie di presentare la domanda.
7) Le spese straordinarie afferenti i figli minori saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno come da verbale predisposto dal Tribunale di Genova in data
15.9.2016 (da intendersi qui integralmente richiamato).
8) I coniugi riconoscono la reciproca indipendenza economica e, per l'effetto, dichiarano di non avere diritto ad alcun assegno di mantenimento.
9) I coniugi si danno reciproco consenso (per quanto possa ancora occorrere, atteso il disposto dell'art. 20 del decreto-legge 69/2023) per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e della carta di identità uso espatrio nonché per quelli dei figli minori, documenti che, per questi ultimi, potranno essere utilizzati per l'estero solo previo accordo.
10) Spese compensate con rinuncia alla solidarietà.”
COMPENSA integralmente le spese di lite del presente giudizio;
PONE le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti in egual misura e in solido fra loro.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 04/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini