Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 3658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3658 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03658/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02154/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2154 del 2025, proposto da
IA IR, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvio Motta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Priolo Gargallo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Carpino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune intimato in relazione al completamento del procedimento di acquisizione sanante attivato dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Priolo Gargallo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. TA VA RI MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il fondo sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR), identificato al Catasto Terreni del detto Comune al foglio 79, particelle nn. 2283 (già 1083), 2285 (già 271), 2287 (già 274), 1543 (ex 268), al tempo dei fatti successivamente narrati di proprietà del signor CA LL, in assenza della emissione di decreto di esproprio, nonché di tutte le formalità amministrative preliminari all’avvio della procedura espropriativa immobiliare per pubblica utilità, è stato irrimediabilmente trasformato dal Comune di Priolo Gargallo, che lo ha utilizzato per il passaggio di pubblica fognatura, per una superficie occupata di circa 198 mq.
Il sig. CA LL è poi deceduto in data 30 maggio 2005, lasciando come propria unica erede – dopo gli atti di rinuncia all’eredità degli eredi sig.ri LL GI e LL DO – la Sig.ra IA IR. Quest’ultima, con diffida dell’11 agosto 2025, ha sollecitato il Comune di Priolo Gargallo:
“ (…) - ad attivare e a concludere il procedimento di acquisizione sanante ex art. 42bis D.P.R. n. 327/2001 in relazione ai terreni ut supra richiamati ed individuati;
- nonché a corrisponderle:
1. le somme dovute a titolo di indennizzo dovuto in conseguenza della perdita (definitiva) della proprietà dei terreni in oggetto, illegittimamente occupati ed irreversibilmente trasformati, da quantificarsi nella misura pari al valore venale dei terreni medesimi, ai sensi dell’art. 42bis comma 3 del D.P.R. n. 327/2001;
2. le somme dovute a titolo di indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale subìto, da quantificarsi nella misura del 10% del valore venale ai sensi dell’art. 42bis comma 1 del D.P.R. n. 327/2001;
3. oltre alle somme dovute a titolo di indennità per illegittima occupazione e per il conseguente danno connesso alla mancata utilizzazione del bene (o del suo corrispondente valore monetario) con riferimento a tutto il periodo intercorrente tra la data di inizio dell’occupazione dei terreni e la perdita e/o abdicazione del diritto di proprietà, da quantificarsi nella misura del 5% annuo per il periodo di occupazione sine titulo sino alla data di cessazione dell’occupazione medesima, ai sensi dell’art. 42bis comma 3 del D.P.R, n. 327/2001;
4. oltre al risarcimento dei maggiori danni subiti e subendi e degli interessi maturati e maturandi (…)”.
Il Comune di Priolo Gargallo, in data posteriore alla diffida, si è limitato a rappresentare, con PEC del 12 settembre 2025 del Responsabile del suo Settore X, di non avere “ alcun riscontro documentale rispetto a quanto da voi richiesto ”.
La sig.ra IA IR, non ritenendo che un tale atto – in quanto meramente interlocutorio – facesse venire meno il silenzio-inadempimento del Comune di Priolo Gargallo sulla propria diffida dell’11 agosto 2025, agiva a norma dell’art. 117 c.p.a. con un ricorso notificato il 10/10/2025.
Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Priolo Gargallo, con memoria di mera forma.
Soltanto nella successiva memoria depositata in segreteria il 02/04/2026 tale Comune ha esposto argomenti che avrebbero potuto giustificare un diniego opposto alla diffida dell’11 agosto 2025 [in particolare: per la assoluta genericità della diffida, che non specificava in alcun modo a) l'epoca in cui sarebbero avvenute l'occupazione e la trasformazione dei suoli; b) quali opere pubbliche, realizzate dal Comune di Priolo Gargallo e in quale periodo, avrebbero determinato la trasformazione delle particelle ivi indicate; c) e che non forniva alcun principio di prova della titolarità del bene in capo al dante causa all'epoca del presunto illecito], nonché eccezioni in rito, in particolare perché esso sarebbe succeduto in atti d’acquisto realizzati dal Comune di Melilli, anteriormente alla erezione in Comune autonomo di quello di Priolo Gargallo.
In data 18 dicembre 2025 si teneva la camera di consiglio per l’esame del ricorso in epigrafe.
Con nota priva di numero di protocollo e data – ma che la ricorrente, senza specifiche contestazioni sul punto da parte del Comune intimato costituitosi in giudizio, afferma esserle stata comunicata con PEC del 12 settembre 2025 -, l’Arch. Quattropani Cristina, Responsabile del Settore X - Nuove Opere, comunicava che “ tra le consegne de! patrimonio immobiliare, avvenuto a codesto Settore nell'anno 2024, lo stesso non ha alcun riscontro documentale rispetto a quanto da Voi richiesto. Per tale ragione, sono in atto le verifiche di ufficio occorrenti ”.
E’ quindi palese che nessuna concreta risposta è stata data alla diffida della (poi) ricorrente dell’11 agosto 2025. Quanto poi alle menzionate “ verifiche di ufficio occorrenti ”, esse possono tutt’al più integrare gli estremi della richiesta al diffidante di un termine congruo per l’avvio di una attività istruttoria interna da parte dell’Amministrazione intimata. Ma che quel termine fosse già scaduto alla data di proposizione del gravame è altrettanto palese, essendo trascorsi 59 giorni dalla comunicazione alla (poi) ricorrente di quella nota – ovvero quasi il doppio di quello massimo previsto per la conclusione di procedimenti amministrativi ex art. 2, secondo comma, della L.n. 241/1990 e 2, secondo comma, della L.R. n. 7/2019. Mentre le considerazioni di cui alla memoria depositata in segreteria dal Comune di Priolo Gargallo il 02/04/2026 avrebbero tutt’al più costituire la base di un provvedimento di diniego che, ove positivamente adottato, avrebbe senz’altro determinato la cessazione della materia del contendere in un giudizio sul silenzio-inadempimento della P.A.; ma che allo stato rimangono invece un mero flatus voci, che non fa cessare la antigiuridicità dell’inerzia imputabile al Comune intimato .
Per contro, esiste consolidata - e dal Collegio condivisa - giurisprudenza circa l’obbligo della P.A. di pronunciarsi su istanza del tipo di quella formulata dalla ricorrente con il proprio atto di diffida dell’11 agosto 2025.
Infatti “" la giurisprudenza amministrativa riconosce l'obbligo di provvedere in caso di istanza del privato diretta alla p.a. affinché avvii il procedimento di acquisizione; l'inadempimento dell'obbligo legittima colui che ha presentato l'istanza ad esperire l'azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a." (cfr. Cons. St., Sez. IV, 15/9/2014, n. 4696).
6.2. - Un obbligo giuridico a pronunciarsi, positivizzato in generale dall'art. 2, della L. n. 241 del 1990, sussiste infatti ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio, essendo il silenzio-rifiuto un istituto riconducibile a inadempienza dell'Amministrazione, in rapporto a un sussistente obbligo di provvedere che, in ogni caso, deve corrispondere ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall'ordinamento, e rinvenibile anche al di là di un'espressa disposizione normativa che tipizzi il potere del privato di presentare un'istanza e, dunque, anche in tutte le fattispecie particolari nelle quali, come nella specie, ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento (cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 4996/2014; Id, Sez. VI, n. 4014/2015). L'obbligo di provvedere può discendere, in sostanza, non solo da puntuali previsioni legislative o regolamentari ma anche dalla peculiarità della fattispecie, allorquando cioè emergano specifiche ragioni di giustizia e di equità che impongano l'adozione di provvedimenti espliciti, alla stregua dei generali obblighi di correttezza e di buona amministrazione gravanti in capo alla parte pubblica, cui fa da speculare contraltare il legittimo affidamento del privato all'ottenimento di una celere, chiara ed esaustiva risposta, quale che ne sia il segno (T.A.R. Napoli, sez. VI, 07/08/2023, n.4771).
6.3. - L'occupazione sine titulo di beni immobili appartenenti a privati è, d'altro canto, una situazione di fatto del tutto contrastante con quella di diritto e l'amministrazione deve tempestivamente adoperarsi per ripristinare una situazione di legalità; il privato può quindi legittimamente domandare o l'emissione del provvedimento di acquisizione o, in difetto, la restituzione del fondo con la sua riduzione in pristino e la P.A. - in ossequio a ragioni di giustizia e di buona amministrazione, come detto senz'altro riscontrabili nel caso di specie - deve riscontrare siffatta richiesta, eventualmente anche soltanto per dichiararne l'insussistenza dei relativi presupposti ” (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VIII, sentenza 28 marzo 2024, n. 2077).
Il Collegio pertanto accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti ordina al Comune intimato di rispondere con atto formale alla diffida della ricorrente dell’11 agosto 2025 entro il termine di giorni 90 dalla data di comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Sulla refusione delle spese di lite fra le parti il Collegio statuisce come da soccombenza, con rinvio al dispositivo per la loro liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti ordina al Comune intimato di rispondere con atto formale alla diffida della ricorrente dell’11 agosto 2025 entro il termine di giorni 90 dalla data di comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Condanna il Comune intimato alla refusione delle spese di lite nei confronti della ricorrente, che liquida nell’importo di 1.300,00 (milletrecento/00) euro, più accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE LI, Presidente
TA VA RI MI, Consigliere, Estensore
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA VA RI MI | LE LI |
IL SEGRETARIO