Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Rgnr 22614 /2021
N. 22614/2021 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia Notaro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.22614/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
03.10.2024 con la fissazione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c.
TRA
, in persona di , C.F. , nato a Parte_1 Parte_2 C.F._1
Napoli il 03.01.1968, residente in [...] liquidatore p.t. della società, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele 43 (80078) Pozzuoli, P. Iva rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Luciano Santoianni (C.F.: ) presso il cui studio domicilia in C.F._2
Pozzuoli alla via Luciano n.46.
- OPPONENTE
E
in liquidazione, in persona del liquidatore p.t. dott. , con sede legale CP_1 Controparte_2 in Napoli al Corso Novara n. 40, C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa, P.IVA_2 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Ritassunta Catalano (C.F. ) e C.F._3
1
Napoli alla via Monteoliveto n.79.
-OPPOSTA
Oggetto: vendita di cose mobili.
Conclusioni: Parte opposta depositava memoria conclusionale nel termine assegnato all'udienza del
03.10.2024 producendo una visura aggiornata dalla quale emergeva la cancellazione in data
13.12.2023 della società Data tale sopravvenienza, chiedeva il rigetto dell'opposizione Parte_1 con modifica del decreto ingiuntivo n. 5705/2021e, per l'effetto, la condanna della società
[...]
, in persona del liquidatore p.t. sig. , NONCHÉ del Parte_1 Parte_2 socio/Liquidatore Sig. ex art. 2495 c.c., al pagamento del credito pari Parte_2 ad € 12.275,49, in solido o ciascuno per quanto di ragione, oltre alla refusione delle spese e compenso professionale del presente giudizio, nonché della fase monitoria, con rivalutazione ed interessi e rimborso delle spese generali e spese successive, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Parte opponente non depositava memorie conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In accoglimento del ricorso presentato da è stato emesso in data 19.07.2021 dal G.U. CP_1
Tribunale di Napoli- sez. XII il decreto ingiuntivo n.5705/2021 con cui è stato ingiunto a
[...]
di pagare al ricorrente, la somma di € 12.275,49, oltre interessi di cui al d. Lgs. Parte_1
231/2002 dalla scadenza delle fatture al soddisfo, nonché spese e onorari liquidati rispettivamente in
€ 145,50 e € 540,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Con atto di opposizione notificato in data 24.09.2021, il sig. in qualità di Parte_2 liquidatore p.t. della società citava in giudizio la qualificando l'atto come Parte_1 CP_1 opposizione a precetto ed eccependo la mancata allegazione del d.i. su cui doveva fondarsi l'atto opposto, nonchè l'assenza di prova dell'avvenuta notifica del titolo monitorio. Nel merito contestava la fondatezza della pretesa fatta valere da controparte sostenendo che i pagamenti erano sempre stati onorati ed erano avvenuti in contanti, come avrebbe potuto confermare il sig. Parte_3
, che a tali transazioni aveva sempre assistito. Pertanto, l'opponente chiedeva,
[...] preliminarmente, di disporre la sospensione del decreto e, nel merito, di accertare e dichiarare il decreto nullo o inefficace e comunque privo di qualsiasi efficacia giuridica per l'erronea quantificazione di quanto effettivamente spettante al convenuto.
Si costituiva tempestivamente la eccependo in primo luogo l'errata qualificazione CP_1 dell'atto come “opposizione a precetto” nonché l'errata contestazione circa la notifica del decreto ingiuntivo che risultava notificato correttamente a mezzo UNEP. Nel merito l'opposta eccepiva la genericità delle contestazioni di controparte, non circostanziate né provate, inoltre specificava di
2 aver ottenuto il decreto ingiuntivo non solo in base alle fatture emesse e al contratto, ma anche producendo le bolle/D.D.T. firmate che, secondo prassi della società, venivano sottoscritte solo in caso di mancato pagamento, così da esser poi restituite al debitore al momento del saldo come quietanza di pagamento. La si opponeva all'ammissibilità della prova testimoniale CP_1 richiesta da controparte poiché del tutto irrituale e generica e chiedeva la concessione della provvisoria esecutività. Infine, ritenendo il comportamento processuale di controparte scorretto e l'opposizione pretestuosa, chiedeva la condanna per lite temeraria ex art.96 co.1 e 3 c.p.c. oltre che il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, il tutto con vittoria di spese diritti e onorari.
Con note di trattazione scritta le parti reiteravano le proprie richieste e difese.
All'udienza del 24.01.2022 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 5705/2021 e assegnava i termini ex art. 183 c.p.c. rinviando al 19.09.2022 per l'ammissione della prova.
Parte opponente depositava, oltre il termine previsto per le memorie primo termine, un documento denominato “memoria art.183 c.p.c. Primo termine” riproducendo il contenuto del proprio atto introduttivo.
Parte opposta depositava note ex art.183 II e III termine c.p.c. riportandosi a tutto quanto già eccepito e contestato, rilevando le irregolarità nell'attività processuale di controparte ed opponendosi all'ammissibilità delle istanze probatorie genericamente avanzate.
All'udienza del 19.09.2022, tenutasi in modalità cartolare, lette le note depositate dalle parti il giudice rigettava le richieste istruttorie e rinviava per la precisazione delle conclusioni al
19.10.2023.
Le parti depositavano note di trattazione scritta riportandosi ai precedenti scritti difensivi.
All'udienza del 19.10.2023 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione e rilevato che erano state introitate in decisione cause di più risalente iscrizione, rinviava al 3.10.2024. All'esito di tale ultima udienza, lette le note di trattazione depositate dalle parti, il Giudice assegnava la causa in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.
In data 03.12.2024 la società opposta depositava la propria comparsa concludendo come su esposto.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Preliminarmente occorre evidenziare che, seppur denominato “opposizione a precetto”, l'atto introduttivo del presente giudizio è inquadrabile quale atto di opposizione a decreto ingiuntivo anche in virtù delle allegazioni prodotte dallo stesso opponente e contenenti non un atto di precetto, bensì il ricorso per decreto ingiuntivo nonché il decreto corredato della prova dell'avvenuta notifica a mezzo UNEP. Pertanto, la stessa documentazione contraddice già in parte il contenuto dell'atto di
3 citazione relativamente al punto in cui l'opponente sostiene che la notifica del decreto ingiuntivo non sia provata e che il decreto non sia stato allegato all'atto di precetto.
Tanto premesso, nel merito, la eccepiva l'avvenuto pagamento dei crediti in contanti, Parte_4 senza però specificare né a quali fatture si riferiscano tali pagamenti, né in che modo e in che tempo avvenissero, né alcun tipo di dettaglio che possa fondare l'opposizione. Non viene articolata alcuna valida prova, limitandosi l'opponente a citare tale sig. quale persona informata sui Parte_3 fatti e presente al momento dei pagamenti, senza tuttavia specificare che ruolo rivestisse tale soggetto e a che titolo fosse presente sul luogo delle suddette transazioni. Peraltro, la prova testimoniale, così come articolata, risulta del tutto generica e inammissibile, non essendo stati indicati neanche dei capi su cui il teste dovrebbe riferire.
In diritto, giova ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno
2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre
1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993 n. 7448; Corte app. Palermo, sez. III, 21 gennaio 2009, n. 62; Trib. Genova, 23 gennaio 2009, n. 347).
Con riguardo alla distribuzione dell'onere probatorio deve richiamarsi il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto], sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore-opponente]
a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. Cass. civile, SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi: Cass. civile, sez. II, 14 gennaio 2002, n. 341;
Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Trib. Torino, 15 giugno 2007, n. 4134/07; Trib.
Salerno, sez. II, 31 ottobre 2014, n. 5151; Trib. Salerno, 27 marzo 2015, n. 1439).
La giurisprudenza, in proposito, ha, altresì, chiarito come: "In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente è gravato dall'onere di contestazione specifica proprio della sua posizione
4 processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c., e dall'onere di particolare esaustività che deve connotare l'atto di opposizione anche al fine di scongiurare la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto eventualmente richiesta dal creditore opposto, qualora non lo sia stata dal giudice del monitorio" (cfr. Tribunale Taranto, sez. II, 06/12/2016, n. 3393).
Orbene, alla luce del quadro tratteggiato, è evidente che la società abbia pienamente CP_1 adempiuto ai propri oneri poiché, oltre a produrre le fatture alla base del richiesto pagamento, ha dato prova del titolo su cui si fonda il credito (allegando il fascicolo monitorio contenente il contratto stipulato dalle parti); si aggiunga che, andando oltre l'onere probatorio gravante sulla parte opposta, la ha fornito anche prova dell'inadempimento della controparte producendo le CP_1 bolle sottoscritte e recanti la dicitura “la presente bolla va firmata solo se la fattura sopra indicata non è pagata”.
D'altra parte, le difese effettuate dall'opponente risultano estremamente Parte_2 scarne, data l'assenza di alcuna contestazione specifica sulla validità del contratto o delle bolle prodotte e la carenza di qualsivoglia prova dell'avvenuto pagamento in contanti. Pertanto, si manifesta inadempiuto l'onere probatorio insistente sulla parte debitrice.
Inoltre, con comparsa conclusionale parte opposta ha allegato visura camerale aggiornata al
02.12.2024 dalla quale emerge la cancellazione della società dal registro delle imprese. Parte_1
Orbene, vero è che a seguito della cancellazione della società, a norma dell'art. 2495 c.c. “i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”, spettando però, in tal caso, al creditore l'onere di provare la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale;
tuttavia, nel caso di specie non viene in rilievo l'applicazione di tale previsione poiché, secondo quanto recentemente ribadito dalla Suprema Corte “La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c, la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, c.p.c.” (Cass. Civile
Ordinanza n. del 25/01/2024).
5 Alla luce della citata giurisprudenza, in assenza di apposita dichiarazione proveniente dal procuratore della società estinta, il giudizio prosegue nei confronti della Parte_1
Mentre, per quanto atterrà all'effettivo pagamento dei debiti, la sede idonea a definire il soggetto tenuto al pagamento e la capienza della sua quota derivante dallo scioglimento della società sarà il giudizio di esecuzione.
Riguardo alla domanda di condanna alla responsabilità processuale aggravata ex art. 96 co.1 e 3
c.p.c. con Sentenza n. del 15/02/2021 la Suprema Corte ha precisato “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente.”
Occorre sottolineare che, per l'ipotesi di responsabilità aggravata ex art.96 co.1 c.p.c., in ossequio al principio dispositivo ed alla stregua dei criteri ordinari di distribuzione sanciti dall'art. 2697 c.c., è richiesto al soggetto leso la prova del danno derivante dall'illecito compiuto dal danneggiante
(Cass., 9 settembre 2004, n. 18169; Cass., 18 marzo 2002, n. 3941). Pertanto, stante l'omessa prova del danno subito, l'opponente non potrà ottenere la condanna della controparte al risarcimento ex art.96 co.1 c.p.c.
Tuttavia, in virtù dell'insegnamento della Corte di cassazione è certamente ravvisabile, nel caso di specie, un'ipotesi di responsabilità ex. art.96 co.3 c.p.c. Invero, l'opponente fin Parte_1 dall'atto introduttivo ha dimostrato uno scarso interesse al puntuale accertamento della verità giuridica sottostante alla pretesa monitoria, si è infatti limitata alla generica contestazione del credito ingiunto riproducendo pedissequamente le medesime scarne difese in ogni atto prodotto.
Con riguardo alla liquidazione della somma oggetto della sanzione da irrogare ex art.96 co3 c.p.c., pur non essendo fissato alcun limite quantitativo, “il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia” (Cass., 20 novembre 2020,
n. 26435)
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'effettiva attività processuale espletata.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda di opposizione proposta da in Parte_1 persona del liquidatore p.t. sig. nei confronti di con atto di Parte_2 CP_1 citazione notificato il 24.09.2021, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da , in persona del liquidatore p.t. Parte_1 sig. per le ragioni indicate in motivazione e, conseguentemente, conferma il Parte_2
d.i. n. 5705/2021 emesso dal Tribunale di Napoli, dichirandolo definitivamente esecutivo
2) Condanna la al pagamento delle spese di lite che si liquidano ex D.M. 55/2014, Parte_1 applicando parametri minimi, per il presente giudizio in €2.540,00 per compensi, oltre IVA e CPA, e spese generali al 15% e, per la fase monitoria, in € 145,50 per spese e € 540,00 per onorari oltre
IVA e CPA come per legge.
3)Condanna la al risarcimento ex art.96 co.3 c.p.c. da liquidarsi in €2.540,00 per Parte_1 aver abusato del processo agendo in giudizio pretestuosamente.
Così deciso in Napoli, il 8.1.12025
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Notaro
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