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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 12/11/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 230/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato ai sensi del combinato disposto degli artt 429 e 127 ter cpc la seguente SENTENZA nella causa promossa da:
, n. a SALUZZO (CN) il 18/01/1999, elettivamente dom. presso Parte_1 l'Avv. ROMANO ANDREA COSMA che la rappresenta e difende per procura in atti, Ricorrente Nei confronti di in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1 e difeso ex art 417 bis comma 1 cpc dalla funzionaria dr.ssa E.Selleri – Cu- Controparte_2 neo-legalmente domiciliato in Cuneo presso l'Ufficio di via Massimo D' Resistente OGGETTO: altre ipotesi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ha dedotto: Parte_1 di essere dipendente del convenuto come docente non di ruolo e di aver insegnato ne- CP_1 gli aa.ss 2020/21, 2022/ 25 Deduceva
1.di non aver beneficiato, durante l'a.s. 2024/25 della c.d. Carta elettronica del docente, introdotta dalla L. n. 107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali;
di ritenere illegittima la sua esclusione dai destinatari del beneficio in quanto docente a tempo determinato, chiedendo pertanto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la for- mazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del Mini- stero convenuto al rilascio in suo favore della Carta elettronica per l'aggiornamento e la forma- zione del docente, di cui all'art. 1, comma 121, legge 107/2015, nonché al pagamento della com- plessiva somma corrispondente al valore della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici nel corso dei quali ha lavorato alle dipendenze del convenuto in qualità di docente con CP_1 contratti a tempo determinato;
con vittoria di spes Parte ricorrente ha dedotto la illegittimità del riconoscimento della Carta del Docente al solo per- sonale docente di ruolo in quanto in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3), di tutela del lavoro e della formazione professionale (art. 35) e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97); ha affermato inoltre che riconoscere la Carta in questione solo ai do- centi assunti di ruolo si pone in contrasto con il divieto di disparità di trattamento dei lavoratori precari rispetto ai loro omologhi lavoratori a tempo indeterminato, affermato nello specifico dalle clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, con riferimento al per- sonale della scuola pubblica, in assenza di ragioni oggettive che giustifichino la disparità.
2. di aver maturato per ciascuna annualità indicata un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite con il calendario scolastico regionale ( pari a gg 45,99) ; chiedeva quindi la condanna del convenuto al pagamento della complessiva CP_1 somma di euro 1.430,94 a titolo di indenni non godute, secondo i conteggi esposti in ricorso. Richiamava a sostegno della domanda la normativa statale in vigore ( DL 95/2012- art 5 comma
1 8; L. 228/2012 art 1 comma 54) nonché le direttive comunitarie ( 2003/88/CE) e l'orientamento della Corte di Giustizia Europea sul carattere fondamentale del diritto incondizionato alle ferie o alla indennità sostitutiva nel caso in cui non siano state godute ( sentenza C.G.UE n° 18.1.24 nel- la causa C-218/22). Sottolineava che la P.A. non la aveva mai invitata a fruire delle ferie, né resa edotta delle conse- guenze della mancata fruizione. Si è costituito in giudizio il il quale ha contestato integral- Controparte_3 mente il ricorso, in quanto uanto alla domanda avente ad oggetto il pagamento della indennità sostitutiva delle ferie ha in subordine ricalcolato i gg di ferie non godute e quindi l'importo della indennità, eventualmente riconoscibile pari a euro 1.399,32.
. La causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione
* La domanda attorea appare fondata e va accolta nei termini e per le ragioni che seguono. In primo luogo, si osserva come, nella specie, risulti documentato e non contestato che parte ri- corrente negli anni scolastici indicati in ricorso abbia prestato servizio alle dipendenze del Mini- stero convenuto quale docente;
incontestato inoltre è che i periodi in cui il servizio è stato pre- stato, in forza di plurimi contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, siano quelli indicati in ricorso e documentati. Non è contestato inoltre che parte ricorrente, assunta in forza dei contratti a tempo determinato via via succedutisi, ha svolto un'attività lavorativa analoga a quella dei docenti di ruolo, dovendo disporre delle medesime competenze professionali ed essendo soggetta, come il suddetto perso- nale di ruolo, all'obbligo di formazione continua. Pertanto quanto alla domanda avente ad oggetto la Carta Docenti ( a.s. 24/25) non v'è dubbio sul fatto che parte ricorrente non abbia percepito la Carta elettronica del Docente, vale a dire che non le sia stata erogata tramite la suddetta Carta la somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, commi 121-124, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi fina- lizzati allo sviluppo delle competenze professionali, poiché assegnata dal soltanto al CP_1 personale docente di ruolo e, “per l'anno 2023”, anche ai docenti con contratto di supplenza an- nuale su posto vacante e disponibile, ex DL 69/2023. Ciò posto, occorre ora inquadrare la questione nell'ambito della normativa interna e sovranazio- nale che regola la fattispecie. L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. Parte_2
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”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le fessionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo no- minale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze pro- fessionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di lau- Controparte_4 rea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_5 adotta a presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse dispo- nibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le moda- lità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.” Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Re- 2 pubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le organizza- Controparte_5 zioni sindacali rappresentative di categoria”. Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di for- mazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato. Inoltre, il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito quello del 23 settembre 2015), all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati” In tale quadro si inserisce poi la nota del prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015, la quale al CP_1 punto 2, rubricato “Destinatari”, ribadisce arta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per mo- tivi disciplinari (art. 2 DPCM)”. Va osservato inoltre che l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istru- zione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) sancisce, che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica”. Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fonda- mentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e op- portunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che con- sentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili con- siderati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”. Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. Infine, va richiamata la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favo- revole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, dalla lettura disposizioni ap- pena richiamate, che la Carta del Docente, che è un beneficio economico con destinazione vinco- lata all'aggiornamento e alla formazione del docente, costituisce uno strumento destinato a favo- rire la formazione del personale docente e che la formazione si connota quale elemento essenzia- le nell'attività lavorativa degli insegnanti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato. Tuttavia, la legge che ha introdotto la Carta Docenti e i decreti che ad essa hanno dato attuazione, hanno scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tem- po determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta dagli insegnanti di ruolo e precari e l'identità della finalità di forma- 3 zione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipenden- temente dalle relative modalità di assunzione. Inoltre, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della Carta del Docente anche docenti assunti con contratto a tempo parziale – che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di do- centi assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale. Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della Carta del Docente si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione Settima, il quale, con sen- tenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento (sent. n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della Carta del Docente, affermando come tale beneficio spetti anche a tutti i docenti assunti con contratto a tempo determinato. In particolare il Consiglio di Stato ha evidenziato come il sistema di formazione delineato dalle norme impugnate si connoti quale sistema di formazione “a doppia trazione”, prevedendo, da una parte, i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta;
dall'altra, i docenti non di ruo- lo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. A parere del Consiglio di Stato, un sistema impostato in tal modo collide con i precetti costitu- zionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., in quanto da un lato introduce una palese discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, causata proprio dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri do- centi di aggiornare la loro preparazione, e dall'altro provoca una chiara lesione del principio di buon andamento della P.A.: ed invero, un sistema che favorisce la formazione del solo personale docente di ruolo, a scapito della formazione del personale precario, non garantisce un livello ade- guato di aggiornamento professionale e di formazione della classe decente, e, di conseguenza, la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, secondo il Collegio amministrativo, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, per un verso, pone un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente e fornisce solo a tale personale gli strumenti per ottempe- rarvi, e, per altro verso, continua a servirsi per la fornitura del servizio scolastico di una corposa aliquota di personale docente, precario, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla for- mazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla. Secondo la richiamata pronuncia del Consiglio di Stato, se la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, allora deve allo stesso tempo curare la for- mazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli stu- denti. Se pertanto il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il perso- nale docente e non solo su una parte di esso, non è corretto ritenere che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di ag- giornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai do- centi non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in gra- do di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento. Un ulteriore elemento utile a sostegno della illegittimità del sistema, in evidente contrasto rispetto al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost., a parere del Consiglio di Stato, sta nel fatto che se la Carta del Docente è erogata a favore anche dei docenti part-time, il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato, e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto, non si comprende il motivo per il quale la stessa debba essere negata ai docenti non di ruolo, impegnati anche con il massimo monte ore settimanale e molte volte per l'intero anno scolastico. L'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito quello del 23 settembre 2015, senza nulla modificare il precedente in relazione alla Carta del Docente), il quale, all'art. 3, individua tra i be- neficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di 4 tal ché, in base a tale previsione, vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero della Carta elettro- nica pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svol- gendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sareb- bero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale. La normativa nazionale disciplinante la Carta elettronica del Docente è stata poi recentemente oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con riferimento alla sua compatibilità con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE. In particolare, con l'ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo qua- dro sul lavoro a tempo determinato cit., formulata dalla Giudice del lavoro di Vercelli nell'ambito di un giudizio analogo a quello in esame, la CGUE ha evidenziato che: la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavora- tori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro e che l'indennità ex art. 1 c. 121 della L. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro;
spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore/la lavoratrice, nei periodi in cui era alle dipendenze del in forza di contratti di lavoro a CP_1 tempo determinato, si trovasse in una situazione com quella dei lavoratori di ruolo nel corso del medesimo periodo. La CGUE dopo aver stabilito, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la piena comparabilità della situazione della ricorrente nel procedimento principale, con quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, ha rilevato che non esiste una ragione oggettiva che giustifica la differenza di trattamento tra i docenti stabilmente inseriti nell'organico del Controparte_6
ai quali la Carta è stata riconosciuta, ed i docenti assunti in forza di co
[...] terminato, a cui la carta predetta è stata negata e che la “mera natura temporanea del lavoro (…) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La CGUE ha pertanto concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo inde- terminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un CP_1 CP_1 [...]
finanzi porto di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostene azione continua de Pt_3 centi e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di quali- ficazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rap- presentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attivi- tà professionali a distanza”. Sulla portata della predetta clausola 4, con riferimento alla equiparabilità o meno delle mansioni svolte dal personale docente assunto dal con contratti a Controparte_3 termine e da quello a tempo indeterminato, e dell'esistenza di ragioni obiettive che possano giusti- ficare un differente trattamento delle due categorie di docenti, si è espressa la Corte di Cassazio- ne, la quale ha affermato “…
8. Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo valgono le considerazioni già espresse da questa Corte con le sentenze richiamate al punto 6 e con l'ordinanza n. 20015/2018 che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferisco- no alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in propor- zione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti. In quelle pronunce si è evidenziato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del 5 personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla tempora- neità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenu- to della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente [in sede di ricostruzione della carriera] l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisi- scono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle an- nuali o sino al termine delle attività didattiche” (Cass. n. 31149/2019). Anche la Corte di Giustizia Europea ha evidenziato che le ragioni oggettive che giustificano un diverso trattamento economico tra personale assunto a termine e personale assunto a tempo in- determinato devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro (sentenza 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, ; né nel fatto Persona_1 Persona_2 che il datore di lavoro sia una Pub ne;
né nella il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sent. 13.9.2007, C-307/05, ); né, infine, nella sola diversità delle mo- Persona_3 dalità di reclutamento (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11). Ciò posto, poiché quindi i compiti e le funzioni educative svolte dal personale docente a tempo determinato sono le medesime di quello assunto a tempo indeterminato, un diverso trattamento sulle possibilità di formazione professionale appare del tutto ingiustificato;
né può essere fondato, come sostenuto da parte convenuta, sul contrasto tra la natura di investimento pubblico sull'accrescimento delle competenze professionali della funzione docente che si ripercuote sull'intera vita lavorativa e il carattere temporaneo del rapporto a termine del docente precario, che renderebbe non proficua per il datore di lavoro la formazione di personale non destinato a rimanere nell'organizzazione scolastica. Si aggiunga poi che, nella specie, il convenuto non ha dedotto alcuna concreta e speci- CP_1 fica ragione atta a smentire la piena sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla parte ricorren- te, assunta con contratti a termine, rispetto a quelle svolte da docenti a tempo indeterminato, di tal che deve ritenersi che parte ricorrente, in forza dei contratti a tempo determinato via via suc- cedutisi, ha svolto un'attività lavorativa analoga a quella dei docenti di ruolo, disponendo delle medesime competenze professionali. In conclusione, tenuto conto dell'equiparabilità delle mansioni del docente a tempo determinato a quelle del docente di ruolo, della necessità di garantire lo svolgimento di dette mansioni ad opera di docenti opportunamente formati e della sussistenza, anche in capo agli insegnanti assunti a tempo determinato, del diritto/dovere della formazione, deve fondatamente ritenersi la spettanza della Carta elettronica anche ai docenti assunti con contratti a termine. Pertanto, avuto conto del disposto della sentenza della CGUE richiamata – le cui sentenze inter- pretative hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, ed efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (Cass. Sez. Civ. Ordinanza n. 2468 del 08/02/2016, e in termini: Cass. civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez. lav., 17/05/2019, n. 13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali che sono così tenuti a disapplicare la normativa interna contra- stante con la normativa eurounitaria (Cfr. CGUE. Grande Sez. 22.2.2022, causa C-430/21, § 38 e ss) - deve disapplicarsi l'art. 1 della L. n. 107/2015 (mentre i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato con la pronuncia citata) nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della Carta Elettronica del Docente anche dal personale docente assunto con con- tratto a tempo determinato. Ad ulteriore fondamento della presente decisione, giova menzionare la sentenza n. 29961 del 4/10/2023, con la quale la S.C., pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato, tra l'altro, il seguente principio di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al
6 termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.” Il riconoscimento del beneficio alle supplenze annuali e a quelle fino al termine delle attività di- dattiche trova quindi il fondamento nella piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale: secondo la S.C. infatti “
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale be- neficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.” Infine e solo per completezza si osserva che lo Stato italiano per adeguarsi alla pronuncia della Corte di Giustizia sopra citata ha emanato l'art. 15 DL 69/2023, per il quale “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, an- che ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Al di là del non chiaro rife- rimento all'anno 2023 riguardo ad un beneficio che viene riconosciuto per ciascun anno scolasti- co e non per anno solare, tale disposizione rende evidente che il beneficio della Carta docente rientra tra le condizioni di impiego che, per le ragioni sopra esposte e come sancito anche dalla giurisprudenza comunitaria, non possono essere negate al personale assunto a tempo determinato per il solo fatto dell'apposizione del termine finale al rapporto di lavoro Va di conseguenza dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del perso- nale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio prestato. Ed invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon an- damento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo inde- terminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel rico- noscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quan- to tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario” (v., circa la necessità di evitare simili discriminazioni, secondo le indicazioni della giurisprudenza della CGUE, ex plurimis, Cass. n. 31149/2019, in materia di rico- struzione di carriera del personale docente). Orbene, nella specie, è incontestato e documentato che il docente ha prestato servizio in forza di contratti a termine negli anni scolastici di cui a ricorso. Alla parte ricorrente va quindi riconosciuto il diritto al rilascio della Carta del Docente ed all'accreditamento sulla stessa della somma complessiva di € 500,00, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo, stante la inammissibilità del cumulo tra interessi legali e rivalutazione moneta- ria, il cui divieto è prescritto dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per gli emolumenti dei dipendenti pubblici maturati con scadenza successiva al 1° gennaio 1995. Ne consegue la condanna del convenuto a provvedere in conformità. CP_1 Quanto alla domanda aven etto il pagamento della indennità sostitutiva delle fe- rie, si osserva quanto segue. Il quadro normativo Le ferie dei docenti sono disciplinate dall'art. 1 co. 54 ss. L. 228/12, che dispone: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni defi- niti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Sta- 7 to e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consenti- ta per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di so- stituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la fi- nanza pubblica”. Il successivo comma 55 (che ha modificato l'art. 5 co. 8 DL 95/2012 conv. L.135/2012) stabili- sce poi “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministra- zione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commis- sione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trat- tamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del li- mite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a de- correre dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplina- re ed amministrativa per il dirigente responsabile.
Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario sup- plente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didat- tiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spet tanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Tanto premesso, deve considerarsi che tali norme vanno poi interpretate e quindi in conformità alle norme del diritto dell'Unione per come interpretate dalla Corte di Giustizia , secondo cui una normativa nazionale che comprenda la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di rife- rimento (o di un periodo di riporto) è conforme all''articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea , purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Giova poi ricordare che secondo quanto ripetutamente affermato dalla Cassazione sezione Lavo- ro (n 14268/5 Maggio 2022) e n. 16715 del 17,6.24) “il docente precario che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto alla indennità sostituiva a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso av- viso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, diret- tiva 2003/88/Ce, che, secondo quanto precisato dalla Corte di giustizia, grande sezione (con sen- tenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C- 684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitu- tiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considera- to automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” E' poi utile evidenziare quanto ritenuto in tempi recenti dalla Corte di Cassazione, sez. lav., ord. n. 13440 del 15.5.2024, che affronta la questione del diritto dei docenti precari a godere delle ferie e, in caso di mancato godimento, a ricevere la relativa indennità sostitutiva. Più nello specifico, la Cassazione ha rilevato che la normativa contrattuale previgente (art. 19 CCNL Scuola 2006/2009) non obbligava i docenti precari a fruire delle ferie durante l'anno sco- lastico. Pertanto, se non avevano potuto goderle per motivi non imputabili a loro, avevano diritto al pagamento di un'indennità sostitutiva. Nella seconda parte dell'ordinanza, la Corte affronta la questione specifica del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute da parte dei docenti precari. La Corte ha richiamato la giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di diritto alle ferie, secondo la quale il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore del suo diritto alle fe- rie e della possibilità di perderle se non le fruisce. Se il datore di lavoro non adempie a questo ob- bligo, il lavoratore ha diritto all'indennità sostitutiva anche per le ferie non richieste. 8 La Corte di cassazione ha quindi stabilito che: i docenti precari non sono obbligati a fruire delle ferie durante l'anno scolastico. A differenza dei docenti a tempo indeterminato, i quali possono essere obbligati a fruire delle ferie d'ufficio, i docenti precari hanno la facoltà di decidere libera- mente quando godere delle proprie ferie;
le ferie non godute dai docenti precari possono essere monetizzate alla cessazione del contratto. Ciò significa che, al termine del loro rapporto di lavoro, i docenti precari hanno diritto a ricevere una indennità per le ferie che non hanno goduto;
il dato- re di lavoro è tenuto a informare i docenti precari del loro diritto alle ferie e della possibilità di perderle se non fruite. La scuola ha l'obbligo di comunicare ai docenti precari le modalità e i tem- pi per la fruizione delle ferie, nonché le conseguenze del mancato godimento delle stesse;
se il da- tore di lavoro non adempie all'obbligo di informazione, i docenti precari ha diritto all'indennità sostitutiva anche per le ferie non richieste. In caso di mancata comunicazione da parte della scuo- la, i docenti precari hanno diritto a ricevere il compenso economico per tutte le ferie maturate e non godute, indipendentemente dal fatto che le abbiano o meno richieste. Il suddetto diritto alla monetizzazione può essere escluso solo ove l'amministrazione provi di aver adeguatamente informato il docente del diritto a godere delle ferie successivamente alla cessazio- ne delle lezioni e lo abbia invitato ad esercitarlo. Nel caso di specie, non è contestato (circostanza rilevante ai sensi dell'art. 115, co.1, c.p.c.) , che la docente non sia stata né invitata a fruire delle ferie, né informata delle conseguenze della man- cata fruizione limitatamente agli anni scolastici residui;
era invero onere del resistente provare che il docente a tempo determinato è stato invitato inutilmente dal datore di lavoro a fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, con espresso avviso della perdita del diritto alle fe- rie ed all'indennità sostitutiva, prova, quest'ultima, che nel caso di specie non è stata fornita, nemmeno su base presuntiva ex art. 2727 c.c., dalla parte resistente. Considerato il quadro normativo sopra riportato, deve ritenersi che il diritto alla monetizzazione delle ferie sorge solo nel momento in cui il dipendente può godere delle ferie e, nel caso di specie, solo al momento della cessazione del rapporto. In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente accertamento del diritto della parte ricorrente al pagamento delle ferie non godute in relazione agli aa.ss. in cui ha prestato servizio in virtù di contratti di la- voro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche da liquidarsi ai sensi dell'art. 35 CCNL Scuola Vigente e condanna della parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente la relativa indennità in misura pari ad euro 1.399,32- come risulta dai conteggi offerti in comunica- zione dalla parte resistente, cui questo Giudice intende aderire in quanto redatti conformemente ai criteri di logicità, di completezza, di ragionevolezza e di coerenza con la metodologia di con- teggio delle ferie;
il tutto oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla dif- ferenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indi- cata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva prestata, nei valori minimi considerata la ripetitività delle questioni trattate, con distrazione a favore del Difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'as. 2024/25 così come riconosciuta al per- sonale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condanna il Controparte_3
alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredi
[...] del Docente, dell'importo nominale di € 500,00 oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente;
9 -,condanna inoltre il a pagare in favore parte ricorrente l'indennità sosti- Controparte_3 tutiva delle ferie no 99,32 il tutto oltre interessi legali e l'eventuale mag- gior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi
-condanna il alla rifusione delle spese di lite che liquida in Controparte_3 euro 1030,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, oltre contributo unificato se versato, con distrazione a favore del Difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Cuneo, 12.11.25
Il giudice estensore Dott.ssa Natalia Fiorello
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato ai sensi del combinato disposto degli artt 429 e 127 ter cpc la seguente SENTENZA nella causa promossa da:
, n. a SALUZZO (CN) il 18/01/1999, elettivamente dom. presso Parte_1 l'Avv. ROMANO ANDREA COSMA che la rappresenta e difende per procura in atti, Ricorrente Nei confronti di in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1 e difeso ex art 417 bis comma 1 cpc dalla funzionaria dr.ssa E.Selleri – Cu- Controparte_2 neo-legalmente domiciliato in Cuneo presso l'Ufficio di via Massimo D' Resistente OGGETTO: altre ipotesi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ha dedotto: Parte_1 di essere dipendente del convenuto come docente non di ruolo e di aver insegnato ne- CP_1 gli aa.ss 2020/21, 2022/ 25 Deduceva
1.di non aver beneficiato, durante l'a.s. 2024/25 della c.d. Carta elettronica del docente, introdotta dalla L. n. 107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali;
di ritenere illegittima la sua esclusione dai destinatari del beneficio in quanto docente a tempo determinato, chiedendo pertanto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la for- mazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del Mini- stero convenuto al rilascio in suo favore della Carta elettronica per l'aggiornamento e la forma- zione del docente, di cui all'art. 1, comma 121, legge 107/2015, nonché al pagamento della com- plessiva somma corrispondente al valore della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici nel corso dei quali ha lavorato alle dipendenze del convenuto in qualità di docente con CP_1 contratti a tempo determinato;
con vittoria di spes Parte ricorrente ha dedotto la illegittimità del riconoscimento della Carta del Docente al solo per- sonale docente di ruolo in quanto in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3), di tutela del lavoro e della formazione professionale (art. 35) e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97); ha affermato inoltre che riconoscere la Carta in questione solo ai do- centi assunti di ruolo si pone in contrasto con il divieto di disparità di trattamento dei lavoratori precari rispetto ai loro omologhi lavoratori a tempo indeterminato, affermato nello specifico dalle clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, con riferimento al per- sonale della scuola pubblica, in assenza di ragioni oggettive che giustifichino la disparità.
2. di aver maturato per ciascuna annualità indicata un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite con il calendario scolastico regionale ( pari a gg 45,99) ; chiedeva quindi la condanna del convenuto al pagamento della complessiva CP_1 somma di euro 1.430,94 a titolo di indenni non godute, secondo i conteggi esposti in ricorso. Richiamava a sostegno della domanda la normativa statale in vigore ( DL 95/2012- art 5 comma
1 8; L. 228/2012 art 1 comma 54) nonché le direttive comunitarie ( 2003/88/CE) e l'orientamento della Corte di Giustizia Europea sul carattere fondamentale del diritto incondizionato alle ferie o alla indennità sostitutiva nel caso in cui non siano state godute ( sentenza C.G.UE n° 18.1.24 nel- la causa C-218/22). Sottolineava che la P.A. non la aveva mai invitata a fruire delle ferie, né resa edotta delle conse- guenze della mancata fruizione. Si è costituito in giudizio il il quale ha contestato integral- Controparte_3 mente il ricorso, in quanto uanto alla domanda avente ad oggetto il pagamento della indennità sostitutiva delle ferie ha in subordine ricalcolato i gg di ferie non godute e quindi l'importo della indennità, eventualmente riconoscibile pari a euro 1.399,32.
. La causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione
* La domanda attorea appare fondata e va accolta nei termini e per le ragioni che seguono. In primo luogo, si osserva come, nella specie, risulti documentato e non contestato che parte ri- corrente negli anni scolastici indicati in ricorso abbia prestato servizio alle dipendenze del Mini- stero convenuto quale docente;
incontestato inoltre è che i periodi in cui il servizio è stato pre- stato, in forza di plurimi contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, siano quelli indicati in ricorso e documentati. Non è contestato inoltre che parte ricorrente, assunta in forza dei contratti a tempo determinato via via succedutisi, ha svolto un'attività lavorativa analoga a quella dei docenti di ruolo, dovendo disporre delle medesime competenze professionali ed essendo soggetta, come il suddetto perso- nale di ruolo, all'obbligo di formazione continua. Pertanto quanto alla domanda avente ad oggetto la Carta Docenti ( a.s. 24/25) non v'è dubbio sul fatto che parte ricorrente non abbia percepito la Carta elettronica del Docente, vale a dire che non le sia stata erogata tramite la suddetta Carta la somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, commi 121-124, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi fina- lizzati allo sviluppo delle competenze professionali, poiché assegnata dal soltanto al CP_1 personale docente di ruolo e, “per l'anno 2023”, anche ai docenti con contratto di supplenza an- nuale su posto vacante e disponibile, ex DL 69/2023. Ciò posto, occorre ora inquadrare la questione nell'ambito della normativa interna e sovranazio- nale che regola la fattispecie. L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. Parte_2
[
”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le fessionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo no- minale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze pro- fessionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di lau- Controparte_4 rea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_5 adotta a presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse dispo- nibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le moda- lità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.” Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Re- 2 pubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le organizza- Controparte_5 zioni sindacali rappresentative di categoria”. Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di for- mazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato. Inoltre, il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito quello del 23 settembre 2015), all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati” In tale quadro si inserisce poi la nota del prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015, la quale al CP_1 punto 2, rubricato “Destinatari”, ribadisce arta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per mo- tivi disciplinari (art. 2 DPCM)”. Va osservato inoltre che l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istru- zione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) sancisce, che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica”. Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fonda- mentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e op- portunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che con- sentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili con- siderati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”. Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. Infine, va richiamata la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favo- revole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, dalla lettura disposizioni ap- pena richiamate, che la Carta del Docente, che è un beneficio economico con destinazione vinco- lata all'aggiornamento e alla formazione del docente, costituisce uno strumento destinato a favo- rire la formazione del personale docente e che la formazione si connota quale elemento essenzia- le nell'attività lavorativa degli insegnanti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato. Tuttavia, la legge che ha introdotto la Carta Docenti e i decreti che ad essa hanno dato attuazione, hanno scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tem- po determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta dagli insegnanti di ruolo e precari e l'identità della finalità di forma- 3 zione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipenden- temente dalle relative modalità di assunzione. Inoltre, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della Carta del Docente anche docenti assunti con contratto a tempo parziale – che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di do- centi assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale. Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della Carta del Docente si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione Settima, il quale, con sen- tenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento (sent. n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della Carta del Docente, affermando come tale beneficio spetti anche a tutti i docenti assunti con contratto a tempo determinato. In particolare il Consiglio di Stato ha evidenziato come il sistema di formazione delineato dalle norme impugnate si connoti quale sistema di formazione “a doppia trazione”, prevedendo, da una parte, i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta;
dall'altra, i docenti non di ruo- lo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. A parere del Consiglio di Stato, un sistema impostato in tal modo collide con i precetti costitu- zionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., in quanto da un lato introduce una palese discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, causata proprio dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri do- centi di aggiornare la loro preparazione, e dall'altro provoca una chiara lesione del principio di buon andamento della P.A.: ed invero, un sistema che favorisce la formazione del solo personale docente di ruolo, a scapito della formazione del personale precario, non garantisce un livello ade- guato di aggiornamento professionale e di formazione della classe decente, e, di conseguenza, la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, secondo il Collegio amministrativo, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, per un verso, pone un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente e fornisce solo a tale personale gli strumenti per ottempe- rarvi, e, per altro verso, continua a servirsi per la fornitura del servizio scolastico di una corposa aliquota di personale docente, precario, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla for- mazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla. Secondo la richiamata pronuncia del Consiglio di Stato, se la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, allora deve allo stesso tempo curare la for- mazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli stu- denti. Se pertanto il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il perso- nale docente e non solo su una parte di esso, non è corretto ritenere che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di ag- giornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai do- centi non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in gra- do di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento. Un ulteriore elemento utile a sostegno della illegittimità del sistema, in evidente contrasto rispetto al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost., a parere del Consiglio di Stato, sta nel fatto che se la Carta del Docente è erogata a favore anche dei docenti part-time, il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato, e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto, non si comprende il motivo per il quale la stessa debba essere negata ai docenti non di ruolo, impegnati anche con il massimo monte ore settimanale e molte volte per l'intero anno scolastico. L'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito quello del 23 settembre 2015, senza nulla modificare il precedente in relazione alla Carta del Docente), il quale, all'art. 3, individua tra i be- neficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di 4 tal ché, in base a tale previsione, vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero della Carta elettro- nica pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svol- gendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sareb- bero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale. La normativa nazionale disciplinante la Carta elettronica del Docente è stata poi recentemente oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con riferimento alla sua compatibilità con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE. In particolare, con l'ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo qua- dro sul lavoro a tempo determinato cit., formulata dalla Giudice del lavoro di Vercelli nell'ambito di un giudizio analogo a quello in esame, la CGUE ha evidenziato che: la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavora- tori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro e che l'indennità ex art. 1 c. 121 della L. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro;
spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore/la lavoratrice, nei periodi in cui era alle dipendenze del in forza di contratti di lavoro a CP_1 tempo determinato, si trovasse in una situazione com quella dei lavoratori di ruolo nel corso del medesimo periodo. La CGUE dopo aver stabilito, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la piena comparabilità della situazione della ricorrente nel procedimento principale, con quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, ha rilevato che non esiste una ragione oggettiva che giustifica la differenza di trattamento tra i docenti stabilmente inseriti nell'organico del Controparte_6
ai quali la Carta è stata riconosciuta, ed i docenti assunti in forza di co
[...] terminato, a cui la carta predetta è stata negata e che la “mera natura temporanea del lavoro (…) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La CGUE ha pertanto concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo inde- terminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un CP_1 CP_1 [...]
finanzi porto di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostene azione continua de Pt_3 centi e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di quali- ficazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rap- presentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attivi- tà professionali a distanza”. Sulla portata della predetta clausola 4, con riferimento alla equiparabilità o meno delle mansioni svolte dal personale docente assunto dal con contratti a Controparte_3 termine e da quello a tempo indeterminato, e dell'esistenza di ragioni obiettive che possano giusti- ficare un differente trattamento delle due categorie di docenti, si è espressa la Corte di Cassazio- ne, la quale ha affermato “…
8. Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo valgono le considerazioni già espresse da questa Corte con le sentenze richiamate al punto 6 e con l'ordinanza n. 20015/2018 che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferisco- no alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in propor- zione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti. In quelle pronunce si è evidenziato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del 5 personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla tempora- neità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenu- to della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente [in sede di ricostruzione della carriera] l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisi- scono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle an- nuali o sino al termine delle attività didattiche” (Cass. n. 31149/2019). Anche la Corte di Giustizia Europea ha evidenziato che le ragioni oggettive che giustificano un diverso trattamento economico tra personale assunto a termine e personale assunto a tempo in- determinato devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro (sentenza 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, ; né nel fatto Persona_1 Persona_2 che il datore di lavoro sia una Pub ne;
né nella il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sent. 13.9.2007, C-307/05, ); né, infine, nella sola diversità delle mo- Persona_3 dalità di reclutamento (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11). Ciò posto, poiché quindi i compiti e le funzioni educative svolte dal personale docente a tempo determinato sono le medesime di quello assunto a tempo indeterminato, un diverso trattamento sulle possibilità di formazione professionale appare del tutto ingiustificato;
né può essere fondato, come sostenuto da parte convenuta, sul contrasto tra la natura di investimento pubblico sull'accrescimento delle competenze professionali della funzione docente che si ripercuote sull'intera vita lavorativa e il carattere temporaneo del rapporto a termine del docente precario, che renderebbe non proficua per il datore di lavoro la formazione di personale non destinato a rimanere nell'organizzazione scolastica. Si aggiunga poi che, nella specie, il convenuto non ha dedotto alcuna concreta e speci- CP_1 fica ragione atta a smentire la piena sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla parte ricorren- te, assunta con contratti a termine, rispetto a quelle svolte da docenti a tempo indeterminato, di tal che deve ritenersi che parte ricorrente, in forza dei contratti a tempo determinato via via suc- cedutisi, ha svolto un'attività lavorativa analoga a quella dei docenti di ruolo, disponendo delle medesime competenze professionali. In conclusione, tenuto conto dell'equiparabilità delle mansioni del docente a tempo determinato a quelle del docente di ruolo, della necessità di garantire lo svolgimento di dette mansioni ad opera di docenti opportunamente formati e della sussistenza, anche in capo agli insegnanti assunti a tempo determinato, del diritto/dovere della formazione, deve fondatamente ritenersi la spettanza della Carta elettronica anche ai docenti assunti con contratti a termine. Pertanto, avuto conto del disposto della sentenza della CGUE richiamata – le cui sentenze inter- pretative hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, ed efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (Cass. Sez. Civ. Ordinanza n. 2468 del 08/02/2016, e in termini: Cass. civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez. lav., 17/05/2019, n. 13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali che sono così tenuti a disapplicare la normativa interna contra- stante con la normativa eurounitaria (Cfr. CGUE. Grande Sez. 22.2.2022, causa C-430/21, § 38 e ss) - deve disapplicarsi l'art. 1 della L. n. 107/2015 (mentre i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato con la pronuncia citata) nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della Carta Elettronica del Docente anche dal personale docente assunto con con- tratto a tempo determinato. Ad ulteriore fondamento della presente decisione, giova menzionare la sentenza n. 29961 del 4/10/2023, con la quale la S.C., pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato, tra l'altro, il seguente principio di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al
6 termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.” Il riconoscimento del beneficio alle supplenze annuali e a quelle fino al termine delle attività di- dattiche trova quindi il fondamento nella piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale: secondo la S.C. infatti “
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale be- neficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.” Infine e solo per completezza si osserva che lo Stato italiano per adeguarsi alla pronuncia della Corte di Giustizia sopra citata ha emanato l'art. 15 DL 69/2023, per il quale “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, an- che ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Al di là del non chiaro rife- rimento all'anno 2023 riguardo ad un beneficio che viene riconosciuto per ciascun anno scolasti- co e non per anno solare, tale disposizione rende evidente che il beneficio della Carta docente rientra tra le condizioni di impiego che, per le ragioni sopra esposte e come sancito anche dalla giurisprudenza comunitaria, non possono essere negate al personale assunto a tempo determinato per il solo fatto dell'apposizione del termine finale al rapporto di lavoro Va di conseguenza dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del perso- nale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio prestato. Ed invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon an- damento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo inde- terminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel rico- noscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quan- to tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario” (v., circa la necessità di evitare simili discriminazioni, secondo le indicazioni della giurisprudenza della CGUE, ex plurimis, Cass. n. 31149/2019, in materia di rico- struzione di carriera del personale docente). Orbene, nella specie, è incontestato e documentato che il docente ha prestato servizio in forza di contratti a termine negli anni scolastici di cui a ricorso. Alla parte ricorrente va quindi riconosciuto il diritto al rilascio della Carta del Docente ed all'accreditamento sulla stessa della somma complessiva di € 500,00, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo, stante la inammissibilità del cumulo tra interessi legali e rivalutazione moneta- ria, il cui divieto è prescritto dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per gli emolumenti dei dipendenti pubblici maturati con scadenza successiva al 1° gennaio 1995. Ne consegue la condanna del convenuto a provvedere in conformità. CP_1 Quanto alla domanda aven etto il pagamento della indennità sostitutiva delle fe- rie, si osserva quanto segue. Il quadro normativo Le ferie dei docenti sono disciplinate dall'art. 1 co. 54 ss. L. 228/12, che dispone: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni defi- niti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Sta- 7 to e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consenti- ta per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di so- stituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la fi- nanza pubblica”. Il successivo comma 55 (che ha modificato l'art. 5 co. 8 DL 95/2012 conv. L.135/2012) stabili- sce poi “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministra- zione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commis- sione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trat- tamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del li- mite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a de- correre dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplina- re ed amministrativa per il dirigente responsabile.
Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario sup- plente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didat- tiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spet tanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Tanto premesso, deve considerarsi che tali norme vanno poi interpretate e quindi in conformità alle norme del diritto dell'Unione per come interpretate dalla Corte di Giustizia , secondo cui una normativa nazionale che comprenda la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di rife- rimento (o di un periodo di riporto) è conforme all''articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea , purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Giova poi ricordare che secondo quanto ripetutamente affermato dalla Cassazione sezione Lavo- ro (n 14268/5 Maggio 2022) e n. 16715 del 17,6.24) “il docente precario che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto alla indennità sostituiva a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso av- viso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, diret- tiva 2003/88/Ce, che, secondo quanto precisato dalla Corte di giustizia, grande sezione (con sen- tenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C- 684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitu- tiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considera- to automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” E' poi utile evidenziare quanto ritenuto in tempi recenti dalla Corte di Cassazione, sez. lav., ord. n. 13440 del 15.5.2024, che affronta la questione del diritto dei docenti precari a godere delle ferie e, in caso di mancato godimento, a ricevere la relativa indennità sostitutiva. Più nello specifico, la Cassazione ha rilevato che la normativa contrattuale previgente (art. 19 CCNL Scuola 2006/2009) non obbligava i docenti precari a fruire delle ferie durante l'anno sco- lastico. Pertanto, se non avevano potuto goderle per motivi non imputabili a loro, avevano diritto al pagamento di un'indennità sostitutiva. Nella seconda parte dell'ordinanza, la Corte affronta la questione specifica del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute da parte dei docenti precari. La Corte ha richiamato la giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di diritto alle ferie, secondo la quale il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore del suo diritto alle fe- rie e della possibilità di perderle se non le fruisce. Se il datore di lavoro non adempie a questo ob- bligo, il lavoratore ha diritto all'indennità sostitutiva anche per le ferie non richieste. 8 La Corte di cassazione ha quindi stabilito che: i docenti precari non sono obbligati a fruire delle ferie durante l'anno scolastico. A differenza dei docenti a tempo indeterminato, i quali possono essere obbligati a fruire delle ferie d'ufficio, i docenti precari hanno la facoltà di decidere libera- mente quando godere delle proprie ferie;
le ferie non godute dai docenti precari possono essere monetizzate alla cessazione del contratto. Ciò significa che, al termine del loro rapporto di lavoro, i docenti precari hanno diritto a ricevere una indennità per le ferie che non hanno goduto;
il dato- re di lavoro è tenuto a informare i docenti precari del loro diritto alle ferie e della possibilità di perderle se non fruite. La scuola ha l'obbligo di comunicare ai docenti precari le modalità e i tem- pi per la fruizione delle ferie, nonché le conseguenze del mancato godimento delle stesse;
se il da- tore di lavoro non adempie all'obbligo di informazione, i docenti precari ha diritto all'indennità sostitutiva anche per le ferie non richieste. In caso di mancata comunicazione da parte della scuo- la, i docenti precari hanno diritto a ricevere il compenso economico per tutte le ferie maturate e non godute, indipendentemente dal fatto che le abbiano o meno richieste. Il suddetto diritto alla monetizzazione può essere escluso solo ove l'amministrazione provi di aver adeguatamente informato il docente del diritto a godere delle ferie successivamente alla cessazio- ne delle lezioni e lo abbia invitato ad esercitarlo. Nel caso di specie, non è contestato (circostanza rilevante ai sensi dell'art. 115, co.1, c.p.c.) , che la docente non sia stata né invitata a fruire delle ferie, né informata delle conseguenze della man- cata fruizione limitatamente agli anni scolastici residui;
era invero onere del resistente provare che il docente a tempo determinato è stato invitato inutilmente dal datore di lavoro a fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, con espresso avviso della perdita del diritto alle fe- rie ed all'indennità sostitutiva, prova, quest'ultima, che nel caso di specie non è stata fornita, nemmeno su base presuntiva ex art. 2727 c.c., dalla parte resistente. Considerato il quadro normativo sopra riportato, deve ritenersi che il diritto alla monetizzazione delle ferie sorge solo nel momento in cui il dipendente può godere delle ferie e, nel caso di specie, solo al momento della cessazione del rapporto. In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente accertamento del diritto della parte ricorrente al pagamento delle ferie non godute in relazione agli aa.ss. in cui ha prestato servizio in virtù di contratti di la- voro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche da liquidarsi ai sensi dell'art. 35 CCNL Scuola Vigente e condanna della parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente la relativa indennità in misura pari ad euro 1.399,32- come risulta dai conteggi offerti in comunica- zione dalla parte resistente, cui questo Giudice intende aderire in quanto redatti conformemente ai criteri di logicità, di completezza, di ragionevolezza e di coerenza con la metodologia di con- teggio delle ferie;
il tutto oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla dif- ferenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indi- cata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva prestata, nei valori minimi considerata la ripetitività delle questioni trattate, con distrazione a favore del Difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'as. 2024/25 così come riconosciuta al per- sonale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condanna il Controparte_3
alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredi
[...] del Docente, dell'importo nominale di € 500,00 oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente;
9 -,condanna inoltre il a pagare in favore parte ricorrente l'indennità sosti- Controparte_3 tutiva delle ferie no 99,32 il tutto oltre interessi legali e l'eventuale mag- gior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi
-condanna il alla rifusione delle spese di lite che liquida in Controparte_3 euro 1030,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, oltre contributo unificato se versato, con distrazione a favore del Difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Cuneo, 12.11.25
Il giudice estensore Dott.ssa Natalia Fiorello
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