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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/05/2025, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 21/05/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di assistenza e previdenza
TRA
; Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti FICCO MICHELE e SPORTELLI CLAUDIA;
Ricorrente
CONTRO
; CP_1
rappr. e dif. dagli avv.ti DE PASQUALE MARGHERITA e GUARNIERI CHIARA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.03.2023 conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Bari in funzione di Giudice del lavoro l' e, premesso di aver subito un primo CP_1
infortunio sul lavoro in data 20.4.2012, un secondo infortunio in data 24.6.2020 ed un terzo infortunio in data 4.2.2021 - per cui riportava i seguenti postumi: "mano destra: perdita anatomica della falange distole del quinto dito" - con indennizzo in rendita sul cumulo quantificato nella complessiva percentuale di danno biologico del 4 %, chiedeva la condanna dell' alla corresponsione, in suo CP_2 favore, dell'indennizzo in capitale ragguagliato alla maggiore percentuale di danno biologico pari all'11%, oltre accessori e spese di lite in distrazione, già inutilmente chiesti in sede amministrativa.
Resisteva l' , invocando il rigetto della domanda per infondatezza della stessa. CP_1
Espletata CTU medico-legale, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa.
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La domanda è, in parte, fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
La posizione difensiva assunta dall' nella parte in cui ha ritenuto di non procedere all'aumento CP_1
della quantificazione dei postumi in favore del ricorrente, è stata smentita dalla CTU espletata nel corso del giudizio.
1 Il CTU, dott. ha infatti concluso che il complesso patologico da cui è affetto il Persona_1 ricorrente ha determinato una lesione dell'integrità psico-fisica quantificabile nel suo complesso nella misura del 7 %.
Ed, invero, afferma il CTU che << …. l'esame clinico e l'esame della documentazione presente in atti sono ampiamente sufficienti per affermare che è affetto da: amputazione Parte_1
della falange distale del V dito della mano destra, lesione meniscale del ginocchio dx, esiti di ustione sul braccio e sul fianco sx.
Il nostro esame clinico ha quindi permesso di apprezzare un'area discromica piana di cm 4x3 sul fianco sx e sul braccio sx (superficie laterale), amputazione completa della falange distale del V dito della mano destra con moncone ben stoffato, limitazione nei gradi terminali della flessione della IFP del V dito con pinza non possibile tra I e V dito. A carico degli arti inferiori una ipotrofia della muscolatura della coscia destra (minus di 1 cm al terzo medio ed inferiore della coscia), Per_2
ed Apley positivi a destra, movimento di flesso-estensione del ginocchio destro limitato ai gradi terminali ed un accosciamento dolente nei gradi terminali.
Alla luce di tanto, utilizzando il D.M. del 12.7.2000, dovranno attribuirsi, per le singole menomazioni, i seguenti valori: 4.2.2021, amputazione della falange distale del V dito della mano destra con lieve impaccio della IFP: 4% 2012, lesione meniscale ginocchio dx: 2% 2020, ustione sul braccio e sul fianco sx con residue aree discromiche: 2%.
Ne consegue che applicando una formula a scalare sui valori esposti si converge per un danno biologico del 7%.>>
Si ritiene di condividere i risultati cui è giunto il consulente nella sua relazione tecnica, posto che la relazione suddetta appare fondata su corretti accertamenti clinici e strumentali che la rendono immune da censure di carattere tecnico o logico.
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La domanda va, quindi, accolta per quanto di ragione con conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento dell'indennizzo in capitale per danno biologico calcolato sul cumulo dei postumi dei pregressi infortuni, nella misura accertata del 7 %.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da in data Parte_1
10.03.2023, nei confronti dell' , così provvede: CP_1
2 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' convenuto alla corresponsione, in CP_2
favore del ricorrente, dell'indennizzo in capitale per l'infortunio sul lavoro subito in misura del 7 %, oltre interessi legali;
2) condanna l' al pagamento, in distrazione, delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_1
€ 1.200,00 oltre accessori di legge e di tariffa.
Bari, il 21.05.2025
Il G.d.L.
Dott.ssa Maria Procoli
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