Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 2869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2869 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
12 marzo 2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c. , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 21769 / 2023 del ruolo generale affari contenziosi,;
TRA
(c.f.: ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SANTORO VITTORIO;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv.SORDO ROBERTA e CP_1 dell'avv. CAPASSO ERMINIO;
RESISTENTE
NONCHE'
Controparte_2 in persona del Presidente e legale rappresentante pro
[...] tempore, con il patrocinio degli avv.ti PESSI ROBERTO e GIAMMARIA FRANCESCO
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/11/2023 l'istante, dottore commercialista iscritto alla relativa Cassa Professionale a far data dal 01.01.2002 , deduceva di avere anche una contribuzione presso sia in gestione ordinaria che in gestione separata, relativa a periodi di CP_1 impiego precedenti all'iscrizione alla ovvero una contribuzione quale lavoratore CP_2 dipendente relativa ai periodo meglio indicati in ricorso nonché una contribuzione per gestione
1
1999, 2000, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Il ricorrente spiegava che nonostante aveva inoltrato alla in data 02.05.2023 domanda CP_2 di ricongiunzione la stessa veniva inoltrate alla filiale metropolitana di Napoli dell' CP_1 apprendeva dalla stessa con atto del 24.10.2023 della possibilità di ricongiungere solo 2 CP_2 anni dei periodi indicati coincidenti con le annualità 2000 e 2001 di gestione ordinaria, mentre l'istanza veniva disattesa rispetto alle annualità 1998 e 1999 di gestione separata, le quali non erano prese in considerazione nell'istruttoria svolta dalla tanto in adesione CP_2 all'orientamento di , secondo cui non era possibile ricongiungere le annualità di gestione CP_1 separata coincidenti con quelle di iscrizione alla cassa professionale.
L'istante tuttavia , posto che negli anni 1998 e 1999 (ovvero quelli di gestione separata richiesti per la relativa ricongiunzione), non era stato iscritto alla Cassa Professionale chiedeva la ricongiunzione limitatamente alle annualità 1998 e 1999 di iscrizione in gestione separata per un valore complessivo di € 3.247,98, cui aggiungere le rivalutazioni di legge.
Pertanto invocando l'applicazione della normativa di legge e l'orientamento della Suprema
Corte in materia adiva il Tribunale di Napoli chiedendo di :
- accertare il diritto dell'odierno ricorrente alla ricongiunzione dei contributi tutti versati ad anche nella gestione separata per le annualità 1998 e 1999, in luogo di quelli relativi CP_1 al minor periodo ritenuto dalla nella comunicazione del Controparte_2
24.10.2023;
- condannare l' al versamento dei contributi di cui al precedente capo di domanda in CP_1 favore dell'odierno ricorrente nel suo conto contributivo attivo presso la CP_2
in un importo pari ad € 3.247,98, comprensivi delle maggiorazioni tutte di legge,
[...]
e dei conseguenti diritti previdenziali tutti.Vinte le spese.
Si costituivano ritualmente in giudizio l' e la che con CP_1 Controparte_2 varie argomentazioni in fatto e in diritto chiedevano il rigetto del ricorso.
L'udienza discussione è stata sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e la causa è decisa con la presente sentenza resa nel termine di legge .
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione .
Occorre premettere che con riferimento alla normativa applicata dall' resistente, la CP_3 legge n. 45 del 1990 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), che disciplina l'istituto della ricongiunzione, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 61 del 1999, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i princìpi indicati nella sentenza. Nella motivazione della decisione della Consulta, che invero nella vicenda processuale a qua era stata investita con riguardo all'onerosità della ricongiunzione, si legge che:
2 “… Finalità ed effetto della ricongiunzione - come questa Corte ha avuto occasione di osservare - è consentire all'assicurato di concentrare presso la gestione prevedibilmente destinata ad erogare la prestazione la posizione assicurativa già posseduta dal lavoratore nella gestione, o nelle gestioni, di provenienza, nella sua integrale consistenza (sentenza n. 374 del 1997). La ricongiunzione dei periodi assicurativi, operandosi solitamente presso la gestione cui l'assicurato afferisce al termine della sua attività lavorativa, garantisce, di norma, l'accesso al regime più favorevole ed alla prestazione più elevata, specie se si tratta di casse di previdenza per i liberi professionisti - ma il rilievo potrebbe estendersi all'INPDAI, gestione nella quale sovente operano la ricongiunzione i liberi professionisti - che liquidano la pensione in base al sistema retributivo, assumendo a base di calcolo il reddito professionale degli ultimi anni di iscrizione e contribuzione. La facoltà di operare la ricongiunzione presso l'ente previdenziale di attuale afferenza può rappresentare, talora, un'opportunità per il lavoratore, chiamato a contribuire all'operazione in una misura congrua e proporzionata;
talaltra, l'unica via di accesso alla prestazione, subordinata al pagamento di un onere che in qualche caso può risultare non sostenibile, o tale da assorbire per diversi anni la prestazione medesima. In queste ipotesi, l'onere particolarmente gravoso della ricongiunzione può effettivamente provocare la paventata
"sterilizzazione" della contribuzione versata presso gestioni diverse e, nella peggiore delle ipotesi, la privazione del diritto al trattamento pensionistico, qualora in nessuna delle predette gestioni sia stato raggiunto il minimo contributivo prescritto.
Nonostante le anomalie e gli elementi di irrazionalità che, come si è constatato, caratterizzano la disciplina della ricongiunzione censurata dai giudici a quibus, quest'ultima - occorre ribadire - non può formare oggetto di una pronuncia meramente caducatoria….La ricongiunzione dei periodi assicurativi è stata concepita dal legislatore come operazione destinata a permettere la concentrazione, nella gestione di attuale afferenza, delle diverse posizioni previdenziali maturate dal lavoratore presso le gestioni alle quali sia stato iscritto nel corso della sua vita lavorativa. La disciplina relativa ha come scopo prioritario quello di provvedere - attraverso la previsione dell'onere corrispondente ad una quota più o meno consistente della riserva matematica - alla copertura assicurativa necessaria per alimentare l'incremento di pensione derivante dall'operazione. Si tratta di normative calibrate sui diversi ordinamenti e sulle diverse gestioni di destinazione, reciprocamente non comparabili ai fini del sindacato di costituzionalità, espressione di una discrezionalità la cui ampiezza, in tema di ricongiunzione, la
Corte ha già riconosciuto al legislatore previdenziale in più occasioni.(..)”
Sulla base della decisione della Consulta, la Suprema Corte, nella sentenza n. 26039 del
2019, ha respinto il ricorso dell' qui resistente evidenziando che l'art. 1 della ricordata CP_3 legge n. 45/1990, che prevede la possibilità della ricongiunzione, pure maggiormente oneroso per il lavoratore, deve essere interpretato in modo che rifletta l'assenza di limiti, né derivanti dalla disomogeneità del metodo di calcolo, né derivanti dal preteso allineamento alla previsione del primo comma dell'art. 1, che ammetterebbe la ricongiunzione solo “in entrata” della contribuzione accreditata presso le casse per i libero professionisti, alla facoltà dei lavoratori di
3 avvalersi di tale istituto anche in alternativa ai diversi istituti della totalizzazione e del cumulo.
Invero, dal testo letterale dell'art. 1 sopra citato non si evince una limitazione solo in entrata della ricongiunzione, leggendosi quanto segue:
1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, e' data facolta', ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualita' di lavoratore dipendente o autonomo.
2. Analoga facolta' e' data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualita' di libero professionista.
3. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti. (…):
Deve dunque ritenersi che l'interpretazione limitativa alla sola fase di accumulo delle diverse contribuzioni data dall' resistente non sia condivisibile e non rispecchi neppure CP_3
l'intenzione del legislatore, considerando peraltro che l'istituto della ricongiunzione, qui invocato dall'attore, risulta svantaggioso – in termini economici – solo per il lavoratore che ne chiede l'applicazione, tanto è vero che la Consulta si è pronunciata proprio su questo aspetto, sicchè non sono ravvisabili pregiudizi alla finanza pubblica dall'accoglimento della domanda, e dunque il ricorso va accolto, con accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere la ricongiunzione dei periodi contributivi versati nella gestione separata – lavoratori CP_1 parasubordinati, nel periodo 1998 –1999, con i contributi versati presso la
[...]
, e va ordinato altresì all' convenuto Parte_2 CP_3
(richiamandosi sul punto Cassazione, Sezione 6 - 3, Ordinanza n. 25843 del 23/09/2021; in senso conforme Cass. 3635/2023) di trasferire i contributi versati dal ricorrente nella gestione separata lavoratori parasubordinati presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza ottori
Commercialisti ai fini della ricongiunzione dei periodi contributivi.
Va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della atteso che la stessa non ha CP_2 inteso pregiudicare il diritto dell'istante alla ricongiunzione dei contributi né peraltro l'istante ha formulato nei confronti della stessa alcuna domanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso accertando il diritto del ricorrente ad ottenere la ricongiunzione dei periodi contributivi versati nella gestione separata nel periodo dal 1.1.1998 al CP_1
31.12.1999, con i contributi versati presso la Controparte_4
;
[...] condanna l' a trasferire i contributi versati dal ricorrente nella gestione separata CP_1
4 lavoratori presso la Controparte_4 ai fini della ricongiunzione dei periodi contributivi;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000 per compensi CP_1 oltre spese generali al 15% , IVA e CPA come per legge nonché spese di CU se versate con attribuzione .
Compensa le spese tra ricorrente e Controparte_4
[...]
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, 10/04/2025 Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Gambardella
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