Ordinanza cautelare 25 gennaio 2022
Ordinanza collegiale 19 giugno 2025
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 27/02/2026, n. 3646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3646 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03646/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13699/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13699 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Narbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto di respingimento dell'istanza intesa ad ottenere la cittadinanza italiana – Pratica n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. GI OA NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 21 dicembre 2021 e depositato il 23 dicembre 2021, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, affidando il gravame a due motivi.
1.1. Con il primo (rubricato “ Illegittimità per carente, omessa e contradittoria motivazione ed eccesso di potere ”), si lamenta il difetto di motivazione del gravato provvedimento, con il quale l’amministrazione si sarebbe limitata alla mera menzione di un precedente penale relativo a fatti lontani nel tempo (senza valutare, da un lato, la natura e la gravità del reato e senza tener conto, dall’altro lato, dell’assenza di ulteriori carichi pendenti, né della regolarità dello stile di vita del ricorrente né tanto meno del grado di inserimento sociale suo e della sua famiglia), oggetto di decreto di estinzione (cfr. doc. 6 allegato al ricorso) e non dichiarato dal ricorrente al momento della domanda, in quanto quest’ultimo ne sarebbe venuto a conoscenza solo dopo la ricezione del preavviso di rigetto ex art. 10- bis della L. 241/1990.
1.2. Con il secondo (rubricato “ Violazione di legge in relazione all’art. 9 comma 1 lettera f legge 91/92 – Carenza di istruttoria e di motivazione – Manifesta irragionevolezza e travisamento dei fatti ”), si ribadisce che l’amministrazione “ ha fondato il suo provvedimento di rigetto sulla generica (se non del tutto assente) motivazione in merito alla presenza di un decreto penale di condanna relativo ad un’unica vicenda, senza valutare ulteriori elementi utili alla definizione della personalità del richiedente, quali la regolarità dell’attività lavorativa svolta, la permanenza in Italia, l’integrazione sociale e familiare ” (così il ricorso a p. 11).
2. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 25 gennaio 2022, confermata da Cons. Stato, Sez. III, 11 aprile 2022, n. 1615, sulla scorta della seguente motivazione: “ Rilevato che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’appello cautelare, da un lato perché non sono stati evidenziati specifici profili di periculum, dall’altro perché il Ministero ha tenuto conto dell’esito di un procedimento penale, di per sé significativo, malgrado le contestazioni dell’interessato ”.
3. All’esito dell’udienza di smaltimento ex art. 87, comma 4- bis , c.p.a. del 16 maggio 2025 sono stati disposti adempimenti istruttori, ai quali parte ricorrente ha dato seguito con il deposito documentale del 21 ottobre 2025.
4. All’udienza di smaltimento del 12 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso, i cui due motivi possono essere congiuntamente esaminati in ragione della loro connessione, non è meritevole di accoglimento.
5.1. Nel provvedimento gravato si legge “ vista la documentazione acquisita agli atti dalla quale è emerso che nei confronti dell’interessato risultano le seguenti vicende penali: -OMISSIS-: decreto penale di condanna del G.I.P. del Tribunale -OMISSIS-, esecutivo l’-OMISSIS- per il reato di cui all’art. 570, comma 1, c.p. ” e “ ritenuto che la vicenda penale sopraindicata è indice sintomatico di inaffidabilità del richiedente e di una mancata integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza, che si evince innanzi tutto dalla rigorosa e sicura osservanza della legge penale vigente nell’ordinamento giuridico italiano ”.
5.2. Va premesso che la domanda risale al -OMISSIS-, sicché il reato, “ accertato dal -OMISSIS- e fino al -OMISSIS- in -OMISSIS- ” si colloca in un periodo leggermente anteriore al decennio, ossia al c.d. “periodo di osservazione”: tuttavia, va richiamato e condiviso l’orientamento secondo cui anche fatti antecedenti al decennio di osservazione, soprattutto laddove costituiscano indici di mancata integrazione del richiedente nella comunità, possono rientrare nella valutazione complessiva svolta dall’amministrazione (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, V-bis, 12 aprile 2022, n. 4469).
5.3. È nota a questo riguardo l’ampia discrezionalità in capo all’amministrazione in subiecta materia (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. Vs, 6 agosto 2024, n. 15708), in forza della quale « il sindacato sulla valutazione compiuta dalla stessa, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole » (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V-bis, 15 marzo 2022, n. 2943).
5.4. Orbene, parte ricorrente, limitandosi a lamentare la mancata valutazione della sua condotta successiva al reato, non ha dimostrato il difetto di logicità, coerenza e ragionevolezza del gravato provvedimento, il quale, nel valorizzare, in chiave prognostica, la sussistenza del precedente relativo alla commissione del reato ex art. 570, commi 1 e 2, c.p., ha fornito al diniego della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della L. 91/1992 una giustificazione motivazionale che, in fattispecie analoghe alla presente, è stata ritenuta adeguata dalla prevalente e condivisibile giurisprudenza (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 10 dicembre 2025, n. 9721 che ha valorizzato il reato de quo quale indice sintomatico di una concezione dei rapporti familiari non compatibile con i principi costituzionali e T.A.R. Lazio, Roma Sez. V-bis, 5 maggio 2025, n. 8647).
5.5. Quanto alla veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione, parte ricorrente, anche a seguito degli approfondimenti istruttori disposti con l’ordinanza del -OMISSIS-, non ha chiarito il motivo per il quale, pur affermando di essere venuto a conoscenza dell’emissione del decreto penale di condanna solo dopo il preavviso di rigetto, non abbia chiesto di essere rimesso in termini per l’opposizione (Cass. pen., Sez. IV, 2 febbraio 2021, n. 6900), essendosi limitato a richiedere (cfr. doc. 6 di parte ricorrente) la pronuncia di estinzione del reato ex art. 460, comma 5, c.p.p. (ai sensi del quale “ Il reato è estinto se il condannato ha pagato la pena pecuniaria e, nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni quando il decreto concerne una contravvenzione, non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena ”).
5.6. In difetto di più circostanziate deduzioni volte a suffragare, anche indiziariamente, l’assunto secondo cui il minore indicato nel decreto penale di condanna non fosse figlio del ricorrente, e che fosse addirittura sconosciuto a quest’ultimo, la mera protesta di estraneità dei fatti (basata sull’allegazione dell’occasionalità del rapporto avuto con la madre del suddetto minore) non risulta idonea, tanto più alla luce di quanto appena constatato al precedente paragrafo, a evidenziare profili di illegittimità del gravato provvedimento di diniego.
5.7. Da ultimo, quanto al provvedimento giudiziale di estinzione del reato, va rilevato che – in linea di principio – è da ritenersi legittima la valutazione quale fatto storico di un reato estinto, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla idoneità del richiedente la cittadinanza ad assumere i doveri che lo “ status civitatis ” comporta e alla connessa valutazione di opportunità della relativa concessione (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V-bis, 10 novembre 2025, n. 19920).
6. In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
7. Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, anche tenuto conto del fatto che parte resistente si è limitata al deposito di documentazione e del rapporto informativo dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE TR, Presidente FF
Matthias Viggiano, Referendario
GI OA NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI OA NI | LE TR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.