TAR Torino, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 306
TAR
Ordinanza collegiale 26 gennaio 2023
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Ordinanza collegiale 16 marzo 2023
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Ordinanza cautelare 20 aprile 2023
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Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Erronea applicazione degli artt. 1, lett. b) e c), e 3 del d.lgs. 159/11

    Il Tribunale ha ritenuto che l'amministrazione abbia correttamente esercitato i propri poteri, poiché il ricorrente è stato denunciato per aver beneficiato indebitamente del reddito di cittadinanza, non è incensurato ma condannato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nel 2021, furto nel 2022 e minaccia nel 2022, oltre a essere stato denunciato per violenza o minaccia a pubblico ufficiale nel 2020. Inoltre, non è stato contestato che il ricorrente si accompagni a pregiudicati e l'amministrazione ha escluso l'errore di persona, dato che il ricorrente è conosciuto dai Carabinieri che hanno proposto la misura e entrambi i cugini (tra cui si paventava l'omonimia) risultano gravati da precedenti.

  • Rigettato
    Eccesso di potere

    Il Tribunale ha ritenuto che l'amministrazione abbia correttamente esercitato i propri poteri, escludendo profili di abnormità dell'iter logico o incongruenza della motivazione.

  • Rigettato
    Possibile caso di omonimia

    L'amministrazione ha escluso il paventato errore di persona, con il cugino, in virtù della diretta conoscenza del ricorrente da parte dei Carabinieri che hanno proposto la misura, così come indicato nella dichiarazione presente agli atti di causa la quale ha altresì evidenziato che nessuno dei due cugini è incensurato ma entrambi risultano gravati da analoghi precedenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 306
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 306
    Data del deposito : 17 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo