Ordinanza collegiale 26 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 16 marzo 2023
Ordinanza cautelare 20 aprile 2023
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00306/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00009/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9 del 2023, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Giovetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Torino, in persona rispettivamente del Ministro e del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Torino, n. -OMISSIS-, con il quale il ricorrente è stato fatto oggetto di un avviso orale ex art. 3 del d.lgs. 159/11 nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 3 febbraio 2026 il dott. UC AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, notificato il 17 gennaio 2022 e depositato il successivo 7 gennaio, il ricorrente ha impugnato l’avviso orale emanato nei suoi confronti chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimo.
2. All’esito dell’udienza camerale del 19 aprile 2023 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare del ricorrente e in quella straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 3 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Con il proprio ricorso, il ricorrente censura l’erronea applicazione degli artt. 1, lett. b) e c), e 3 del d.lgs. 159/11, con particolare riferimento alla mancanza del requisito della concreta ed attuale pericolosità sociale nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente.
A suo dire, infatti, egli sarebbe totalmente incensurato e condurrebbe una vita esemplare, elementi che non potrebbero essere posti nel nulla da una comunicazione di una notizia di reato a suo carico.
Infine, nel corso dell’udienza del 15 marzo 2023, la difesa del ricorrente ha paventato la possibilità che il provvedimento derivi da un caso di omonimia.
4. Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’articolo 1 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 le misure di prevenzione si applicano a coloro che « debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi »; che « per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose » ovvero che « per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ».
In particolare, il successivo art. 3 sancisce che il « questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano ».
Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarie che « ai fini dell'applicabilità dell'avviso orale, per il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato, è sufficiente che l'Autorità di P.S. ravvisi elementi tali da ritenere la configurabilità di una personalità propensa a seguire particolari comportamenti antigiuridici. Ne consegue che è legittimo procedere all'avviso orale anche in assenza di contestazioni sottoposte all'esame della Autorità giudiziaria, purché emerga una situazione nel complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che fanno ragionevolmente ascrivere l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1 d.lg. n. 159/2011. In particolare, la misura di prevenzione dell'avviso può essere disposta anche qualora non sia possibile documentare che l'interessato vive dei proventi di attività delittuosa o sia dedito a traffici illeciti o, ancora, si associ con pregiudicati, qualora il modello comportamentale complessivo del prevenuto presenti caratteristiche atte a fare non illogicamente presumere l'esistenza di una pericolosità sociale » ( ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 7 marzo 2025, n. 1863).
È stato, inoltre precisato che l'avviso orale « determina un minimo impatto sui diritti di libertà del cittadino e consiste nell'avvertimento della sussistenza a carico di una persona di elementi di fatto che ne facciano ritenere l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1 del medesimo decreto, alle quali sono applicabili le misure di prevenzione, al fine di prevenire la commissione di reati da parte del destinatario, mediante l'invito a tenere una condotta conforme alla legge. Trattandosi di provvedimenti che non puniscono comportamenti pregressi ma prevengono condotte future, potenzialmente lesive della sicurezza e della incolumità pubblica, la valutazione di proporzionalità della misura deve essere formulata in chiave preventiva ossia con una valutazione prognostica che l'autorità amministrativa è tenuta a compiere circa la probabilità della futura condotta dell'avvisato e della sua pericolosità sociale. Il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato non richiede, pertanto, la sussistenza di prove compiute (poste a base di una sentenza penale) sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche risultanze fattuali tali da indurre l'autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale, che possono dar luogo all'applicazione delle misure di prevenzione, prima ancora che si verifichi se le condotte abbiano rilevanza penale e siano punibili. Ne consegue che è legittimo adottare l'avviso orale, anche in assenza di contestazioni sottoposte all'esame della autorità giudiziaria, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che ne fanno ragionevolmente ascrivere l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 » ( ex multis T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 7 luglio 2025, n. 1180).
Poiché, quindi, il provvedimento de quo mira a prevenire i reati piuttosto che a reprimerli, esso « non si basa su elementi di sicura colpevolezza o su azioni delittuose in corso di esecuzione, bensì sulla possibilità, suffragata da elementi di fatto, che il sottoposto possa costituire un pericolo per la sicurezza pubblica. Il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato non necessita della sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche mere supposizioni sulla base di circostanze fattuali tali da indurre l'Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale che possono dar luogo all'applicazione giudiziale delle misure di prevenzione, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali che ne fanno ragionevolmente ascrivere l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1 d.lgs. n. 159/2011. Il legislatore, con la locuzione ("può") usata nella disposizione normativa, ha voluto concedere all'autorità amministrativa un ampio potere discrezionale circa la valutazione della pericolosità del soggetto, attraverso una tipica valutazione di merito, che sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo se non sotto i profili di abnormità dell'iter logico o di incongruenza della motivazione » ( ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 12 febbraio 2025, n. 1156).
Tanto presso il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l’amministrazione procedente abbia correttamene esercitato i propri poteri.
In primo luogo, il ricorrente è stato destinatario dell’avviso orale perché denunciato per avere beneficiato indebitamente del reddito di cittadinanza, circostanza che non è stata contestata dalla difesa dello straniero.
A ciò si aggiunga che, al contrario di quanto asserito nel ricorso, egli non è incensurato ma è stato condannato per resistenza e lesioni pubblico ufficiale nel 2021; furto nel 2022; minaccia nel 2022 nonché denunciato per violenza o minaccia a pubblico ufficiale nel 2020.
A ciò si aggiunga che non solo non è stato contestato che egli è solito accompagnarsi a pregiudicati ma l’amministrazione procedente ha altresì escluso il paventato errore di persona, con il cugino, in virtù della diretta conoscenza del ricorrente da parte dei Carabinieri che hanno proposto la misura, così come indicato nella dichiarazione presente agli atti di causa la quale ha altresì evidenziato che nessuno dei due cugini è incensurato ma entrambi risultano gravati da analoghi precedenti.
5. Per quanto sopra esposto, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm. con l'intervento dei magistrati:
EL VI, Presidente
UC AV, Primo Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC AV | EL VI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.