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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 61916 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 12 giugno
2024, vertente
TRA
, con l'avv. Carlo Arnulfo e l'avv. Francesca Galli;
Parte_1
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Cristiana Controparte_1
Centanni;
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., con l'avv. Alessandro Datturi;
TERZA CHIAMATA
E quale mandataria con rappresentanza di in persona del CP_3 Controparte_4 legale rappresentante p.t., con l'avv. Gianluca De Meo;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: domanda di risarcimento da responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1 citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la affinché – Parte_1 Controparte_1
previa declaratoria di responsabilità – fosse condannata al risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro occorso in data sinistro del 18 aprile 2018, ore 11.30 circa, in Roma, Viale Caduti della
Guerra di Liberazione altezza civico 111.
Specificava parte attrice che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, camminava sul marciapiedi, il quale improvvisamente veniva invaso da una massa di fanghiglia e acqua che la travolgeva facendola cadere rovinosamente a terra;
aggiungeva, inoltre, che l'impresa CP_1
svolgeva alcuni lavori di riparazione di una tubazione idrica in un'area prospiciente il
[...]
civico 111 della predetta via.
Si costituiva la , eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_5
passiva e, nel merito, opponendosi alla domanda, di cui chiedeva il rigetto giacché infondata e non provata;
inoltre, instava per l'autorizzazione alla chiamata in causa di Controparte_2
per essere manlevata, in virtù di Polizza RCT – RCTO n. 67309061, relativa
[...] alla responsabilità civile verso terzi per l'attività di impresa, nell'eventualità di accoglimento della domanda.
Autorizzata l'estensione del contraddittorio, si costituiva Controparte_2
la quale chiedeva il rigetto della domanda principale e, comunque, la
[...]
limitazione della manleva nei limiti di polizza.
All'udienza del giorno 17 giugno 2021, svoltasi in modalità cartolare, parte attrice instava per la chiamata in causa di CP_4
Autorizzata l'ulteriore chiamata in causa ai sensi dell'art. 183, co. 5, c.p.c., si costituiva, altresì,
quale mandataria con rappresentanza di eccependo il proprio difetto di CP_3 CP_4 legittimazione passiva ed opponendosi all'accoglimento della domanda attorea.
Così instaurato il contraddittorio, il Giudice assegnava i termini ex artt. 183, VI comma, c.p.c..
La causa, istruita mediante produzioni documentali, escussioni testimoniali ed espletamento di CTU medico – legale sulla persona dell'attrice, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione di termini di legge per gli scritti conclusivi.
*****
1. Occorre, innanzitutto, premettere che ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'attore è tenuto a provare i fatti posti a fondamento del diritto fatto valere in giudizio, mentre grava sul convenuto l'onere di provare i fatti sottesi alla sua eccezione ovvero i fatti impeditivi, estintivi o modificativi della domanda attorea.
2 Nello specifico, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.,
l'attore ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva.
2. Ciò necessariamente premesso, in ordine allo svolgimento dei fatti oggetto di causa si osserva quanto segue.
Secondo l'assunto attoreo, la caduta sarebbe avvenuta a causa dell'investimento di una colata di fanghiglia.
Ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, in assenza di relazione di sinistro, nel corso dell'istruttoria si è proceduto all'escussione di vari testi.
Un primo teste indotto da parte attrice ( , escusso all'udienza del 27 ottobre Testimone_1
2022) ha riferito: <si trattava di una mattinata di aprile, io mi ero recato al bar che frequento nelle vicinanze del mio ufficio …. OM …. Davanti a me, a qualche decina di metri, c'era una SI che camminava quando ho visto colare dell'acqua dal lato dove c'è un giardino e quindi ho visto cadere a terra la SI … OM … quando ho soccorso la SI ho visto che dalla siepe c'era un rivolo di acqua e fango. Io mi sono avvicinato calpestando acqua e fango appoggiandomi alle auto parcheggiate all'altro lato del marciapiede. Quando è caduta la SI era sola, poi è arrivato un altro signore che mi ha dato una mano a rialzarla … OM … il rivolo
d'acqua era abbastanza consistente. Non pioveva>>.
Un secondo teste, sempre indotto da parte attrice ( escusso all'udienza del 16 marzo Testimone_2
2023) ha riferito: <era una mattinata di primavera, marzo o aprile, io ero a casa, ubicata al n.
111, scala E, quarto piano di Viale dei Caduti nella Guerra di Liberazione. A un certo punto mi sono affacciato dal balcone e ho visto una SI a terra sul marciapiede che costeggia il palazzo.
Sono sceso e mi sono avvicinato e ho aiutato la SI a alzarsi. Ho potuto notare che sul marciapiede c'era del fango, verosimilmente proveniente dalle lavorazioni effettuate nella zona di fronte al mio portone, mi pare il giorno stesso … OM … comunque avvicinandomi alla SI anche io mi sono infangato …. OM … sono sicuro che nei giorni precedenti il marciapiede era pulito. … OM … nel momento in cui sono arrivato dalla SI mi sembra che già ci fosse un'altra persona, un uomo che non conosco, che mi ha aiutato a farla salire in macchina …. non ricordo con precisione il giorno, ma ricordo che vi fu un intervento di riparazione sul mattonato davanti al portone di ingresso dell'edificio dove abito, perché c'era acqua. L'intervento è stato effettuato la stessa mattina del sinistro>>. Lo stesso teste, interrogato a prova contraria (cap. 1), ha dichiarato <Non ricordo con precisione il giorno, ma ricordo che vi fu un intervento di riparazione sul mattonato davanti al portone d'ingresso dell'edificio dove abito, perché c'era
3 acqua. L'intervento è stato effettuato la stessa mattina del sinistro. Quando sono sceso per aiutare la SI gli operai non c'erano più>>.
Parte attrice ha, altresì, depositato documentazione fotografica, in particolare sullo stato dei luoghi.
È stata prodotta anche dalla copiosa documentazione, estratta da un sistema Controparte_1
telematico in uso alla società e caratterizzata dai riferimenti temporali e spaziali della foto caricata, secondo le cui risultanze i lavori di intervento sarebbero terminati alle ore 9:50, mentre la caduta della IG.ra si sarebbe verificata due ore dopo, alle 11:50. Pt_1
D'altra parte, l'amministratore del coinvolto ha riferito che <completati i lavori non vi CP_6
è stata più fuoriuscita d'acqua anche se la sede è rimasta sporca. Durante i mesi di danneggiamento, l'acqua fuoriusciva in maniera importante poiché il tubo era quello portante>>.
3. Analizzando le richiamate risultanze istruttorie, si rileva quanto segue.
Ebbene, i testi indotti da parte attrice, senza saper fornire indicazione univoche sull'orario, si sono limitati a riferire sostanzialmente la presenza di fango sul marciapiede (teste dal Tes_3
[... complesso delle cui dichiarazioni si evince che la caduta è avvenuta al termine dei lavori, e
, il quale si è limitato ad affermare che “c'era un rivolo di acqua e fango”), ma senza Tes_4
fornire riscontro diretto alla vicenda ricostruita in sede di citazione, secondo cui <il suo percorso veniva, improvvisamente, invaso da una massa di fanghiglia che la travolgeva impedendole di arretrare, avanzare od ancora imboccare una diversa via d'uscita anche a causa delle transenne del cantiere ivi presenti>>). CP_4
Anche le ulteriori risultanze istruttorie (documentazione prodotta dalla estratta da Controparte_1
un sistema telematico caratterizzato da riferimenti temporali e spaziali delle foto caricate, e dichiarazioni dell'amministratore del ) contrastano con la prospettazione attorea, CP_6
portando a ritenere – per un verso - che la caduta sia avvenuta dopo l'espletamento dei lavori e – per altro verso - che al termine degli stessi non fosse in atto fuoriuscita importante d'acqua.
Né la documentazione fotografica prodotta da parte attrice, priva di riferimenti temporali e spaziali univoci, è idonea a fornire un riscontro di quanto dedotto dall'attrice.
Pertanto, in tale contesto probatorio, in disparte le contestazioni sulla storicità dell'evento, non può ritenersi che parte attrice abbia assolto l'onere probatorio – sulla stessa incombente ai sensi dei generali criteri di riparto discendenti dall'art. 2697 c.c. – circa l'accadimento invocato, vale a dire l'investimento dell'attrice da parte di una massa di fanghiglia derivante dal cantiere di intervento della Bacino Sud spa.
Invero, la circostanza della mera presenza di fango sulla via pubblica è idonea a configurare una situazione astrattamente illecita, ma diversa e autonoma da quella prospettata in sede di citazione, in quanto involgente diversi temi di indagini (la manutenzione della strada e la possibile preventiva
4 presenza di fango sulla stessa, nonché la sua preventiva avvistabilità) e la responsabilità anche di soggetti diversi da quelli evocati in giudizio, quale gli enti responsabili della gestione della strada o del ripristino dei luoghi dopo l'intervento di riparazione.
4. Conclusivamente, la domanda attorea, siccome non provata, va integralmente respinta.
In ragione della peculiarità della vicenda, involgenti profili attinenti alla ricostruzione del nesso causale in fattispecie non oggetto di diffusi e univoci orientamenti giurisprudenziali, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite in tutti i rapporti processuali.
Le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento, devono essere poste definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza e deduzione, così
provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- compensa le spese di lite in tutti i rapporti processuali;
- pone le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma addì, 07/01/2025.
Il giudice
Gianluca De Cristofaro Sciarrotta
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 61916 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 12 giugno
2024, vertente
TRA
, con l'avv. Carlo Arnulfo e l'avv. Francesca Galli;
Parte_1
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Cristiana Controparte_1
Centanni;
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., con l'avv. Alessandro Datturi;
TERZA CHIAMATA
E quale mandataria con rappresentanza di in persona del CP_3 Controparte_4 legale rappresentante p.t., con l'avv. Gianluca De Meo;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: domanda di risarcimento da responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1 citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la affinché – Parte_1 Controparte_1
previa declaratoria di responsabilità – fosse condannata al risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro occorso in data sinistro del 18 aprile 2018, ore 11.30 circa, in Roma, Viale Caduti della
Guerra di Liberazione altezza civico 111.
Specificava parte attrice che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, camminava sul marciapiedi, il quale improvvisamente veniva invaso da una massa di fanghiglia e acqua che la travolgeva facendola cadere rovinosamente a terra;
aggiungeva, inoltre, che l'impresa CP_1
svolgeva alcuni lavori di riparazione di una tubazione idrica in un'area prospiciente il
[...]
civico 111 della predetta via.
Si costituiva la , eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_5
passiva e, nel merito, opponendosi alla domanda, di cui chiedeva il rigetto giacché infondata e non provata;
inoltre, instava per l'autorizzazione alla chiamata in causa di Controparte_2
per essere manlevata, in virtù di Polizza RCT – RCTO n. 67309061, relativa
[...] alla responsabilità civile verso terzi per l'attività di impresa, nell'eventualità di accoglimento della domanda.
Autorizzata l'estensione del contraddittorio, si costituiva Controparte_2
la quale chiedeva il rigetto della domanda principale e, comunque, la
[...]
limitazione della manleva nei limiti di polizza.
All'udienza del giorno 17 giugno 2021, svoltasi in modalità cartolare, parte attrice instava per la chiamata in causa di CP_4
Autorizzata l'ulteriore chiamata in causa ai sensi dell'art. 183, co. 5, c.p.c., si costituiva, altresì,
quale mandataria con rappresentanza di eccependo il proprio difetto di CP_3 CP_4 legittimazione passiva ed opponendosi all'accoglimento della domanda attorea.
Così instaurato il contraddittorio, il Giudice assegnava i termini ex artt. 183, VI comma, c.p.c..
La causa, istruita mediante produzioni documentali, escussioni testimoniali ed espletamento di CTU medico – legale sulla persona dell'attrice, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione di termini di legge per gli scritti conclusivi.
*****
1. Occorre, innanzitutto, premettere che ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'attore è tenuto a provare i fatti posti a fondamento del diritto fatto valere in giudizio, mentre grava sul convenuto l'onere di provare i fatti sottesi alla sua eccezione ovvero i fatti impeditivi, estintivi o modificativi della domanda attorea.
2 Nello specifico, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.,
l'attore ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva.
2. Ciò necessariamente premesso, in ordine allo svolgimento dei fatti oggetto di causa si osserva quanto segue.
Secondo l'assunto attoreo, la caduta sarebbe avvenuta a causa dell'investimento di una colata di fanghiglia.
Ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, in assenza di relazione di sinistro, nel corso dell'istruttoria si è proceduto all'escussione di vari testi.
Un primo teste indotto da parte attrice ( , escusso all'udienza del 27 ottobre Testimone_1
2022) ha riferito: <si trattava di una mattinata di aprile, io mi ero recato al bar che frequento nelle vicinanze del mio ufficio …. OM …. Davanti a me, a qualche decina di metri, c'era una SI che camminava quando ho visto colare dell'acqua dal lato dove c'è un giardino e quindi ho visto cadere a terra la SI … OM … quando ho soccorso la SI ho visto che dalla siepe c'era un rivolo di acqua e fango. Io mi sono avvicinato calpestando acqua e fango appoggiandomi alle auto parcheggiate all'altro lato del marciapiede. Quando è caduta la SI era sola, poi è arrivato un altro signore che mi ha dato una mano a rialzarla … OM … il rivolo
d'acqua era abbastanza consistente. Non pioveva>>.
Un secondo teste, sempre indotto da parte attrice ( escusso all'udienza del 16 marzo Testimone_2
2023) ha riferito: <era una mattinata di primavera, marzo o aprile, io ero a casa, ubicata al n.
111, scala E, quarto piano di Viale dei Caduti nella Guerra di Liberazione. A un certo punto mi sono affacciato dal balcone e ho visto una SI a terra sul marciapiede che costeggia il palazzo.
Sono sceso e mi sono avvicinato e ho aiutato la SI a alzarsi. Ho potuto notare che sul marciapiede c'era del fango, verosimilmente proveniente dalle lavorazioni effettuate nella zona di fronte al mio portone, mi pare il giorno stesso … OM … comunque avvicinandomi alla SI anche io mi sono infangato …. OM … sono sicuro che nei giorni precedenti il marciapiede era pulito. … OM … nel momento in cui sono arrivato dalla SI mi sembra che già ci fosse un'altra persona, un uomo che non conosco, che mi ha aiutato a farla salire in macchina …. non ricordo con precisione il giorno, ma ricordo che vi fu un intervento di riparazione sul mattonato davanti al portone di ingresso dell'edificio dove abito, perché c'era acqua. L'intervento è stato effettuato la stessa mattina del sinistro>>. Lo stesso teste, interrogato a prova contraria (cap. 1), ha dichiarato <Non ricordo con precisione il giorno, ma ricordo che vi fu un intervento di riparazione sul mattonato davanti al portone d'ingresso dell'edificio dove abito, perché c'era
3 acqua. L'intervento è stato effettuato la stessa mattina del sinistro. Quando sono sceso per aiutare la SI gli operai non c'erano più>>.
Parte attrice ha, altresì, depositato documentazione fotografica, in particolare sullo stato dei luoghi.
È stata prodotta anche dalla copiosa documentazione, estratta da un sistema Controparte_1
telematico in uso alla società e caratterizzata dai riferimenti temporali e spaziali della foto caricata, secondo le cui risultanze i lavori di intervento sarebbero terminati alle ore 9:50, mentre la caduta della IG.ra si sarebbe verificata due ore dopo, alle 11:50. Pt_1
D'altra parte, l'amministratore del coinvolto ha riferito che <completati i lavori non vi CP_6
è stata più fuoriuscita d'acqua anche se la sede è rimasta sporca. Durante i mesi di danneggiamento, l'acqua fuoriusciva in maniera importante poiché il tubo era quello portante>>.
3. Analizzando le richiamate risultanze istruttorie, si rileva quanto segue.
Ebbene, i testi indotti da parte attrice, senza saper fornire indicazione univoche sull'orario, si sono limitati a riferire sostanzialmente la presenza di fango sul marciapiede (teste dal Tes_3
[... complesso delle cui dichiarazioni si evince che la caduta è avvenuta al termine dei lavori, e
, il quale si è limitato ad affermare che “c'era un rivolo di acqua e fango”), ma senza Tes_4
fornire riscontro diretto alla vicenda ricostruita in sede di citazione, secondo cui <il suo percorso veniva, improvvisamente, invaso da una massa di fanghiglia che la travolgeva impedendole di arretrare, avanzare od ancora imboccare una diversa via d'uscita anche a causa delle transenne del cantiere ivi presenti>>). CP_4
Anche le ulteriori risultanze istruttorie (documentazione prodotta dalla estratta da Controparte_1
un sistema telematico caratterizzato da riferimenti temporali e spaziali delle foto caricate, e dichiarazioni dell'amministratore del ) contrastano con la prospettazione attorea, CP_6
portando a ritenere – per un verso - che la caduta sia avvenuta dopo l'espletamento dei lavori e – per altro verso - che al termine degli stessi non fosse in atto fuoriuscita importante d'acqua.
Né la documentazione fotografica prodotta da parte attrice, priva di riferimenti temporali e spaziali univoci, è idonea a fornire un riscontro di quanto dedotto dall'attrice.
Pertanto, in tale contesto probatorio, in disparte le contestazioni sulla storicità dell'evento, non può ritenersi che parte attrice abbia assolto l'onere probatorio – sulla stessa incombente ai sensi dei generali criteri di riparto discendenti dall'art. 2697 c.c. – circa l'accadimento invocato, vale a dire l'investimento dell'attrice da parte di una massa di fanghiglia derivante dal cantiere di intervento della Bacino Sud spa.
Invero, la circostanza della mera presenza di fango sulla via pubblica è idonea a configurare una situazione astrattamente illecita, ma diversa e autonoma da quella prospettata in sede di citazione, in quanto involgente diversi temi di indagini (la manutenzione della strada e la possibile preventiva
4 presenza di fango sulla stessa, nonché la sua preventiva avvistabilità) e la responsabilità anche di soggetti diversi da quelli evocati in giudizio, quale gli enti responsabili della gestione della strada o del ripristino dei luoghi dopo l'intervento di riparazione.
4. Conclusivamente, la domanda attorea, siccome non provata, va integralmente respinta.
In ragione della peculiarità della vicenda, involgenti profili attinenti alla ricostruzione del nesso causale in fattispecie non oggetto di diffusi e univoci orientamenti giurisprudenziali, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite in tutti i rapporti processuali.
Le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento, devono essere poste definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza e deduzione, così
provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- compensa le spese di lite in tutti i rapporti processuali;
- pone le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma addì, 07/01/2025.
Il giudice
Gianluca De Cristofaro Sciarrotta
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