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16 aprile 1988
16 aprile 1988
Art. 17. Modifica dell'articolo 328 del codice penale 1. Il secondo comma dell'articolo 328 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Se il pubblico ufficiale e' un magistrato, vi e' omissione o ritardo quando siano decorsi i termini previsti dalla legge perche' si configuri diniego di giustizia".
Nota all'art. 17:
Il testo dell' art. 328 del codice penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 328 (Omissione o rifiuto di atti di ufficio). - Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio o del servizio, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.
Se il pubblico ufficiale e' un magistrato, vi e' omissione o ritardo quando siano decorsi i termini previsti dalla legge perche' si configuri diniego di giustizia".
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"Se il pubblico ufficiale e' un magistrato, vi e' omissione o ritardo quando siano decorsi i termini previsti dalla legge perche' si configuri diniego di giustizia".
Nota all'art. 17:
Il testo dell' art. 328 del codice penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 328 (Omissione o rifiuto di atti di ufficio). - Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio o del servizio, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.
Se il pubblico ufficiale e' un magistrato, vi e' omissione o ritardo quando siano decorsi i termini previsti dalla legge perche' si configuri diniego di giustizia".
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Giurisprudenza • 3
- 1. Trib. Campobasso, sentenza 14/11/2022, n. 689Provvedimento: N. R.G. 1513/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PO Unica CIVILE Il Tribunale di Campobasso, composto dai magistrati: RI DI DEDDA Presidente AR PREVIATI CE Relatore CL SS CE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1513/2019, trattenuta in decisione all'udienza di trattazione scritta dell'8.06.2022 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20), promossa da: Parte_1 (C.F. C.F._1 ) con il patrocinio dell'avv. Fulvio COVINO ( C.F._2 , elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via Giulio Cesare n. 38, Vasto ATTORE Contro Controparte_1 , domiciliata in Vasto c/o …Leggi di più...
- diniego di giustizia·
- improponibilità azione·
- sospensione esecuzione·
- giurisdizione civile·
- colpa grave·
- art. 669 novies c.p.c.·
- procedura esecutiva mobiliare·
- legittimazione passiva·
- responsabilità civile magistrati·
- art. 13 L. n. 117/1988