Articolo 17 della Legge 13 aprile 1988, n. 117
Articolo 16Articolo 18
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16 aprile 1988
Art. 17. Modifica dell'articolo 328 del codice penale 1. Il secondo comma dell'articolo 328 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Se il pubblico ufficiale e' un magistrato, vi e' omissione o ritardo quando siano decorsi i termini previsti dalla legge perche' si configuri diniego di giustizia".
Nota all'art. 17:
Il testo dell' art. 328 del codice penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 328 (Omissione o rifiuto di atti di ufficio). - Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio o del servizio, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.
Se il pubblico ufficiale e' un magistrato, vi e' omissione o ritardo quando siano decorsi i termini previsti dalla legge perche' si configuri diniego di giustizia".

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Entrata in vigore il 16 aprile 1988
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