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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17246 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 56908/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ON LA , con elezione di domicilio in Roma, VIA ATESSA 2 presso lo studio del difensore ( ; Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GREGGI Controparte_1 C.F._2
MICHELA e dall'avv. OTTAVIANI SIMONA ( e Email_2
) con elezione di domicilio in Roma, VIA EZIO 29 presso Email_3
l'avv. GREGGI MICHELA;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 9.9.2022 ha chiesto la Parte_1 pronuncia della separazione dal coniuge , con il quale Controparte_1 aveva contratto matrimonio in Roma in data 04/05/2008, precisando che dalla Per_ detta unione erano nati due figli (nata il [...]) ed (nato il Per_1
20.5.2013) con lei conviventi;
la ricorrente deduceva di avere lasciato la casa familiare dal gennaio 2022 in ragione del disimpegno manifestato dal marito nei riguardi della famiglia, in ragione dei tradimenti perpetrati. Chiedeva
l'attribuzione di un assegno di mantenimento pari alla somma di Euro 800,00 per il mantenimento dei due figli da porsi a carico del CP_1
nel costituirsi nel procedimento sin dalla fase Controparte_1 presidenziale, ha sostenuto che la moglie si era allontanata dalla casa familiare con i figli senza concordare alcunchè con il marito, disattendendo l'obbligo di convivenza matrimoniale;
pertanto chiedeva addebitare la separazione alla moglie, stabilire a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli, affidati ad entrambi i genitori e conviventi con la madre, mediante il versamento della somma pari ad Euro 350,00 in favore di . Il Parte_1 resistente riferiva che il rapporto tra il padre e i figli si era deteriorato a causa della condotta materna che ostacolava la frequentazione.
All'udienza del 13.2.2023 il Presidente, esperito invano il tentativo di conciliazione e sentite le parti, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, prevedendo che gli stessi vivano con la madre;
ha stabilito le modalità di frequentazione dei figli con il genitore non collocatario ed ha determinato in € 400,00 mensili l'assegno da versarsi da parte del marito alla moglie a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, entro i primi cinque giorni di ogni mese a partire dalla data di deposito della domanda e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole;
ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c. Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria anche mediante l'ascolto dei due figli minori, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 10.7.2025, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
In particolare in sede di precisazione delle conclusioni la ricorrente chiedeva:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis 1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e con addebito della stessa al CP_1 Parte_1 CP_1 in virtù delle risultanze dell'istruttoria e per l'effetto condannare lo stesso alla corresponsione della somma di € 200,00 a titolo di mantenimento della sig.ra
2. Affidare in via esclusiva alla madre i minori ed Parte_1 Persona_3 Per_
con collocazione degli stessi nell'immobile in cui vivono sito in Roma, Via
Prenestina 1.200, con modalità di visite del padre che verranno stabilite dal
Tribunale;
3. Porre a carico del resistente un assegno di mantenimento per i figli Per_ minori ed dell'importo di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio), con Per_1 rivalutazione Istat annuale, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese sull'Iban della sig.ra 4. Assegnare alla ricorrente l'assegno unico Parte_1 corrisposto dall' nella misura del 100%, con previsione della restituzione, CP_2 da parte del delle somme percepite a tale titolo dal Settembre 2024; 4. CP_1
Porre a carico del sig. il 60% delle spese straordinarie necessarie per i CP_1 minori come da Protocollo del Tribunale di Roma.” chiedeva.” 1. Controparte_1
i coniugi vivranno separatamente con obbligo di mutuo rispetto, provvedendo ciascuno al proprio mantenimento;
2. l'esercizio della responsabilità genitoriale sarà congiunto, con collocazione prevalente presso la madre;
3. il Sig. CP_1 verserà entro il 5 di ogni mese per il solo mantenimento dei figli
[...]
Per_ (di anni 15) ed (di anni 9) la complessiva somma di € 300,00 mensili Per_1
(pari ad € 150,00 per ciascun figlio), con effetto a partire dalla data della domanda di riduzione (08/01/2025) o quella diversa ritenuta di giustizia;
somma in ogni caso da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice ISTAT e con ulteriore maggiorazione nei limiti del 50% delle spese mediche, scolastiche, ricreative e di istruzione, previamente concordate;
4. il padre avrà con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica alle ore 21:00; a settimane alternate, in considerazione dei turni di lavoro del Sig. 1/2 pomeriggi CP_1 da concordare con la ricorrente;
per il resto si condividono il regime degli incontri e delle modalità specificate dalla ricorrente ai punti c) d) e) f) g) del libello introduttivo;
5. i coniugi si impegnano a comunicarsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. Con specifico riferimento all'assegno unico universale:
6. confermare che l'assegno unico universale sia corrisposto dall nella misura del 50% per ciascun CP_2 genitore, laddove è documentale la circostanza che il Sig. partecipi, su CP_1 richiesta della Sig.ra alla gestione di tutti i bisogni e le esigenze Parte_1 quotidiane dei propri figli, nei limiti in cui la Sig.ra li documenti;
7. si Parte_1 condanni la Sig.ra a restituire al Sig. gli importi Parte_1 CP_1 incassati a titolo di assegno unico a decorrere dalla data della separazione di CP_2 fatto dei coniugi avvenuta nel mese di gennaio 2022 ad oggi, ovverosia la somma pari alla metà dell'assegno unico percepito, per tutte le mensilità decorrenti CP_2 dal mese di gennaio 2022 sino alla revisione.
La domanda di separazione personale proposta da , alla quale Parte_1 la controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Non vi è contestazione sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. L'elevata conflittualità che ha caratterizzato i rapporti tra le parti e la separazione iniziata di fatto prima dell'introduzione della domanda e protrattasi, su autorizzazione del
Presidente che ha pronunciato all'udienza di comparizione delle parti in data
15.2.2023 i provvedimenti provvisori, per tutta la durata del processo conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente è inammissibile in quanto tardivamente formulata. La domanda di addebito della separazione alla ricorrente avanzata dal resistente deve essere respinta, atteso che la parte non ha fornito alcun elemento di prova in ordine ai comportamenti del coniuge contrari ai doveri coniugali. Ed invero è proprio il ricorrente nei suoi atti a riferire che la crisi coniugale tra le parti era in atto fin da epoca precedente l'allontanamento della moglie dalla casa familiare, e che tale allontanamento nel gennaio 2022 è stato determinato dalla necessità di preservare i figli dalla grave conflittualità incorsa tra le parti: “In ogni caso, il comportamento posto in atto dalla Ricorrente (seppur fortemente censurabile per tutti i motivi sopra esposti) altro non è che l'epilogo di una crisi familiare che già da tempo avvinceva la coppia e che è assolutamente svincolata dalla frequentazione del Sig. CP_1 con l'attuale compagna…la ricorrente omette opportunamente di riferire che almeno da tre anni precedenti al gennaio 2022 la coppia non viveva più momenti di intimità alcuna, né sessuale, né semplicemente affettiva (quale può essere un abbraccio o un bacio al ritorno del marito a casa dopo una giornata di lavoro).
In effetti in due coniugi non provavano più da tempo, l'uno per l'altra, quell'affectio coniugalis necessaria e, tuttavia, la convivenza proseguiva pur non senza forzature, incentrata sulla crescita e nella gestione dei figli.”.
Il in altre parole è il primo ad ammettere di avere iniziato una relazione CP_1 extraconiugale prima della introduzione del presente giudizio e che l'allontanamento della moglie dalla casa familiare ha rappresentato l'epilogo di una crisi tra i coniugi già in atto.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve innanzitutto segnalarsi che nelle more del giudizio la figlia è divenuta maggiorenne, benchè non Per_1 ancora economicamente autosufficiente, ragione per cui deve stabilirsi solo Per_ l'affidamento del figlio Quest'ultimo deve essere affidato in via esclusiva alla madre. Dalla sommaria istruttoria svolta è emerso che i due figli hanno sofferto molto della indisponibilità del padre a prendersi cura degli stessi, avendo il incentrato le sue attenzioni in via esclusiva sulla nuova convivenza e CP_1 sulla prole successivamente concepita con la nuova compagna. Sul punto rilevano le dichiarazioni rese dai due figli all'udienza del 17.3.2025, allorquando riferivano di non incontrare i padre da novembre 2024; i due minori riferivano di una situazione di precarietà economica tale da non consentirgli di praticare sport e, per la figlia di ricevere una formazione professionale dopo avere abbandonato Per_1 la scuola. Entrambi i minori hanno dichiarato che la nuova compagna del padre ha manifestato diffidenza nei confronti della figlia e che non la vuole a casa Per_1 dove vive il padre. I due ragazzi si sono sentiti non accolti presso la nuova abitazione del padre, senza che quest'ultimo si sia reso conto della situazione di malessere ingenerato dalla nuova relazione intrattenuta dal padre. La ricorrente diversamente risulta essersi sempre occupata dei due minori sia dal punto di vista Per_ materiale che morale. Il figlio minore resta collocato presso la madre con facoltà per il padre di tenerlo con sé a week-end alternati dal sabato mattina alle ore 10 fino alla domenica alle ore 19, durante le vacanze di Natale ad anni alterni il giorno della vigilia fino alla mattina di Natale alle ore 10, oppure dalle ore 10 del giorno di Natale fino alla mattina successiva, il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo, con i medesimi orari, e per 15 giorni durante le vacanze estive da stabilire entro il 30 aprile di ogni anno il giorno del compleanno del padre e del figlio.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dalla volta all'attribuzione di un assegno di mantenimento per Parte_1 sé e di un contributo dell'altro genitore al mantenimento dei figli. Dalla disamina degli atti risulta che entrambe le parti lavorano. La ricorrente lavora presso una lavanderia con entrate mensili pari ad Euro 650,00, versa un canone di locazione per la somma pari ad Euro 150 al mese (cfr. dichiarazione sostitutiva in atti e dichiarazione dei redditi del 2023). Il resistente, affetto da patologia intestinale certificata in atti, lavora presso un garage e dichiara di avere entrate pari ad Euro
600,00 al mese oltre ai buoni pasto per la somma pari ad euro 100,00, convive con la nuova compagna autosufficiente economicamente dalla quale ha avuto altri due figli (cfr. dichiarazione sostitutiva in atti). Entrambe le parti sono economicamente autosufficienti ragione per cui nulla deve stabilirsi a carico del per il mantenimento della ricorrente. CP_1
In ordine al mantenimento della prole minorenne, tenuto conto dei redditi delle parti e considerate le presumibili esigenze dei due figli, i tempi di permanenza in via esclusiva presso la madre e i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità determinare in euro 400,00 in misura analoga a quella già stabilita in sede presidenziale l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento dei due minori;
il dovrà dunque corrispondere alla CP_1
l'importo mensile di euro 400,00, a far data dalla Parte_1 pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa dalla domanda giudiziale (9.9.2022). L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei due figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste).
Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Nel processo di separazione, è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito speciale, con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
La soccombenza in merito alla pronuncia di addebito formulata dal ed il CP_1 rigetto della domanda di affido condiviso comporta il pagamento a carico del resistente della metà delle spese processuali liquidate in dispositivo in favore di
, per il resto le spese sono compensate. Parte_1
.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Roma, in data 04/05/2008;
[...] dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto 00039, parte 2, serie C11); dichiara inammissibile la domanda di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente;
respinge la domanda di addebito della separazione formulata da;
Controparte_1
Per_ affida il figlio minore alla madre in via esclusiva;
dispone il collocamento di Per_ presso la madre e stabilisce che il padre possa tenere il figlio con sè a week- end alternati dal sabato mattina alle ore 10 fino alla domenica alle ore 19, durante le vacanze di Natale ad anni alterni il giorno della vigilia fino alla mattina di Natale alle ore 10, oppure dalle ore 10 del giorno di Natale fino alla mattina successiva, il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo con i medesimi orari, il giorno del proprio compleanno e il giorno del compleanno del figlio a pranzo o a cena, per 20 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive da stabilire entro il 30 aprile di ogni anno. determina in euro 400,00 il contributo mensile dovuto da per il Controparte_1
Per_ mantenimento dei due figli ed da corrispondere a Per_1 Parte_1 presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
dispone che ciascuna parte provveda al proprio mantenimento;
condanna al pagamento della metà delle spese di lite sostenute da Controparte_1
che liquida nella somma pari ad Euro 1600,00 oltre IVA e Parte_1
CPA.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
28/11/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott. Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 56908/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ON LA , con elezione di domicilio in Roma, VIA ATESSA 2 presso lo studio del difensore ( ; Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GREGGI Controparte_1 C.F._2
MICHELA e dall'avv. OTTAVIANI SIMONA ( e Email_2
) con elezione di domicilio in Roma, VIA EZIO 29 presso Email_3
l'avv. GREGGI MICHELA;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 9.9.2022 ha chiesto la Parte_1 pronuncia della separazione dal coniuge , con il quale Controparte_1 aveva contratto matrimonio in Roma in data 04/05/2008, precisando che dalla Per_ detta unione erano nati due figli (nata il [...]) ed (nato il Per_1
20.5.2013) con lei conviventi;
la ricorrente deduceva di avere lasciato la casa familiare dal gennaio 2022 in ragione del disimpegno manifestato dal marito nei riguardi della famiglia, in ragione dei tradimenti perpetrati. Chiedeva
l'attribuzione di un assegno di mantenimento pari alla somma di Euro 800,00 per il mantenimento dei due figli da porsi a carico del CP_1
nel costituirsi nel procedimento sin dalla fase Controparte_1 presidenziale, ha sostenuto che la moglie si era allontanata dalla casa familiare con i figli senza concordare alcunchè con il marito, disattendendo l'obbligo di convivenza matrimoniale;
pertanto chiedeva addebitare la separazione alla moglie, stabilire a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli, affidati ad entrambi i genitori e conviventi con la madre, mediante il versamento della somma pari ad Euro 350,00 in favore di . Il Parte_1 resistente riferiva che il rapporto tra il padre e i figli si era deteriorato a causa della condotta materna che ostacolava la frequentazione.
All'udienza del 13.2.2023 il Presidente, esperito invano il tentativo di conciliazione e sentite le parti, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, prevedendo che gli stessi vivano con la madre;
ha stabilito le modalità di frequentazione dei figli con il genitore non collocatario ed ha determinato in € 400,00 mensili l'assegno da versarsi da parte del marito alla moglie a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, entro i primi cinque giorni di ogni mese a partire dalla data di deposito della domanda e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole;
ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c. Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria anche mediante l'ascolto dei due figli minori, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 10.7.2025, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
In particolare in sede di precisazione delle conclusioni la ricorrente chiedeva:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis 1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e con addebito della stessa al CP_1 Parte_1 CP_1 in virtù delle risultanze dell'istruttoria e per l'effetto condannare lo stesso alla corresponsione della somma di € 200,00 a titolo di mantenimento della sig.ra
2. Affidare in via esclusiva alla madre i minori ed Parte_1 Persona_3 Per_
con collocazione degli stessi nell'immobile in cui vivono sito in Roma, Via
Prenestina 1.200, con modalità di visite del padre che verranno stabilite dal
Tribunale;
3. Porre a carico del resistente un assegno di mantenimento per i figli Per_ minori ed dell'importo di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio), con Per_1 rivalutazione Istat annuale, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese sull'Iban della sig.ra 4. Assegnare alla ricorrente l'assegno unico Parte_1 corrisposto dall' nella misura del 100%, con previsione della restituzione, CP_2 da parte del delle somme percepite a tale titolo dal Settembre 2024; 4. CP_1
Porre a carico del sig. il 60% delle spese straordinarie necessarie per i CP_1 minori come da Protocollo del Tribunale di Roma.” chiedeva.” 1. Controparte_1
i coniugi vivranno separatamente con obbligo di mutuo rispetto, provvedendo ciascuno al proprio mantenimento;
2. l'esercizio della responsabilità genitoriale sarà congiunto, con collocazione prevalente presso la madre;
3. il Sig. CP_1 verserà entro il 5 di ogni mese per il solo mantenimento dei figli
[...]
Per_ (di anni 15) ed (di anni 9) la complessiva somma di € 300,00 mensili Per_1
(pari ad € 150,00 per ciascun figlio), con effetto a partire dalla data della domanda di riduzione (08/01/2025) o quella diversa ritenuta di giustizia;
somma in ogni caso da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice ISTAT e con ulteriore maggiorazione nei limiti del 50% delle spese mediche, scolastiche, ricreative e di istruzione, previamente concordate;
4. il padre avrà con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica alle ore 21:00; a settimane alternate, in considerazione dei turni di lavoro del Sig. 1/2 pomeriggi CP_1 da concordare con la ricorrente;
per il resto si condividono il regime degli incontri e delle modalità specificate dalla ricorrente ai punti c) d) e) f) g) del libello introduttivo;
5. i coniugi si impegnano a comunicarsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. Con specifico riferimento all'assegno unico universale:
6. confermare che l'assegno unico universale sia corrisposto dall nella misura del 50% per ciascun CP_2 genitore, laddove è documentale la circostanza che il Sig. partecipi, su CP_1 richiesta della Sig.ra alla gestione di tutti i bisogni e le esigenze Parte_1 quotidiane dei propri figli, nei limiti in cui la Sig.ra li documenti;
7. si Parte_1 condanni la Sig.ra a restituire al Sig. gli importi Parte_1 CP_1 incassati a titolo di assegno unico a decorrere dalla data della separazione di CP_2 fatto dei coniugi avvenuta nel mese di gennaio 2022 ad oggi, ovverosia la somma pari alla metà dell'assegno unico percepito, per tutte le mensilità decorrenti CP_2 dal mese di gennaio 2022 sino alla revisione.
La domanda di separazione personale proposta da , alla quale Parte_1 la controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Non vi è contestazione sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. L'elevata conflittualità che ha caratterizzato i rapporti tra le parti e la separazione iniziata di fatto prima dell'introduzione della domanda e protrattasi, su autorizzazione del
Presidente che ha pronunciato all'udienza di comparizione delle parti in data
15.2.2023 i provvedimenti provvisori, per tutta la durata del processo conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente è inammissibile in quanto tardivamente formulata. La domanda di addebito della separazione alla ricorrente avanzata dal resistente deve essere respinta, atteso che la parte non ha fornito alcun elemento di prova in ordine ai comportamenti del coniuge contrari ai doveri coniugali. Ed invero è proprio il ricorrente nei suoi atti a riferire che la crisi coniugale tra le parti era in atto fin da epoca precedente l'allontanamento della moglie dalla casa familiare, e che tale allontanamento nel gennaio 2022 è stato determinato dalla necessità di preservare i figli dalla grave conflittualità incorsa tra le parti: “In ogni caso, il comportamento posto in atto dalla Ricorrente (seppur fortemente censurabile per tutti i motivi sopra esposti) altro non è che l'epilogo di una crisi familiare che già da tempo avvinceva la coppia e che è assolutamente svincolata dalla frequentazione del Sig. CP_1 con l'attuale compagna…la ricorrente omette opportunamente di riferire che almeno da tre anni precedenti al gennaio 2022 la coppia non viveva più momenti di intimità alcuna, né sessuale, né semplicemente affettiva (quale può essere un abbraccio o un bacio al ritorno del marito a casa dopo una giornata di lavoro).
In effetti in due coniugi non provavano più da tempo, l'uno per l'altra, quell'affectio coniugalis necessaria e, tuttavia, la convivenza proseguiva pur non senza forzature, incentrata sulla crescita e nella gestione dei figli.”.
Il in altre parole è il primo ad ammettere di avere iniziato una relazione CP_1 extraconiugale prima della introduzione del presente giudizio e che l'allontanamento della moglie dalla casa familiare ha rappresentato l'epilogo di una crisi tra i coniugi già in atto.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve innanzitutto segnalarsi che nelle more del giudizio la figlia è divenuta maggiorenne, benchè non Per_1 ancora economicamente autosufficiente, ragione per cui deve stabilirsi solo Per_ l'affidamento del figlio Quest'ultimo deve essere affidato in via esclusiva alla madre. Dalla sommaria istruttoria svolta è emerso che i due figli hanno sofferto molto della indisponibilità del padre a prendersi cura degli stessi, avendo il incentrato le sue attenzioni in via esclusiva sulla nuova convivenza e CP_1 sulla prole successivamente concepita con la nuova compagna. Sul punto rilevano le dichiarazioni rese dai due figli all'udienza del 17.3.2025, allorquando riferivano di non incontrare i padre da novembre 2024; i due minori riferivano di una situazione di precarietà economica tale da non consentirgli di praticare sport e, per la figlia di ricevere una formazione professionale dopo avere abbandonato Per_1 la scuola. Entrambi i minori hanno dichiarato che la nuova compagna del padre ha manifestato diffidenza nei confronti della figlia e che non la vuole a casa Per_1 dove vive il padre. I due ragazzi si sono sentiti non accolti presso la nuova abitazione del padre, senza che quest'ultimo si sia reso conto della situazione di malessere ingenerato dalla nuova relazione intrattenuta dal padre. La ricorrente diversamente risulta essersi sempre occupata dei due minori sia dal punto di vista Per_ materiale che morale. Il figlio minore resta collocato presso la madre con facoltà per il padre di tenerlo con sé a week-end alternati dal sabato mattina alle ore 10 fino alla domenica alle ore 19, durante le vacanze di Natale ad anni alterni il giorno della vigilia fino alla mattina di Natale alle ore 10, oppure dalle ore 10 del giorno di Natale fino alla mattina successiva, il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo, con i medesimi orari, e per 15 giorni durante le vacanze estive da stabilire entro il 30 aprile di ogni anno il giorno del compleanno del padre e del figlio.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dalla volta all'attribuzione di un assegno di mantenimento per Parte_1 sé e di un contributo dell'altro genitore al mantenimento dei figli. Dalla disamina degli atti risulta che entrambe le parti lavorano. La ricorrente lavora presso una lavanderia con entrate mensili pari ad Euro 650,00, versa un canone di locazione per la somma pari ad Euro 150 al mese (cfr. dichiarazione sostitutiva in atti e dichiarazione dei redditi del 2023). Il resistente, affetto da patologia intestinale certificata in atti, lavora presso un garage e dichiara di avere entrate pari ad Euro
600,00 al mese oltre ai buoni pasto per la somma pari ad euro 100,00, convive con la nuova compagna autosufficiente economicamente dalla quale ha avuto altri due figli (cfr. dichiarazione sostitutiva in atti). Entrambe le parti sono economicamente autosufficienti ragione per cui nulla deve stabilirsi a carico del per il mantenimento della ricorrente. CP_1
In ordine al mantenimento della prole minorenne, tenuto conto dei redditi delle parti e considerate le presumibili esigenze dei due figli, i tempi di permanenza in via esclusiva presso la madre e i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità determinare in euro 400,00 in misura analoga a quella già stabilita in sede presidenziale l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento dei due minori;
il dovrà dunque corrispondere alla CP_1
l'importo mensile di euro 400,00, a far data dalla Parte_1 pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa dalla domanda giudiziale (9.9.2022). L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei due figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste).
Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Nel processo di separazione, è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito speciale, con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
La soccombenza in merito alla pronuncia di addebito formulata dal ed il CP_1 rigetto della domanda di affido condiviso comporta il pagamento a carico del resistente della metà delle spese processuali liquidate in dispositivo in favore di
, per il resto le spese sono compensate. Parte_1
.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Roma, in data 04/05/2008;
[...] dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto 00039, parte 2, serie C11); dichiara inammissibile la domanda di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente;
respinge la domanda di addebito della separazione formulata da;
Controparte_1
Per_ affida il figlio minore alla madre in via esclusiva;
dispone il collocamento di Per_ presso la madre e stabilisce che il padre possa tenere il figlio con sè a week- end alternati dal sabato mattina alle ore 10 fino alla domenica alle ore 19, durante le vacanze di Natale ad anni alterni il giorno della vigilia fino alla mattina di Natale alle ore 10, oppure dalle ore 10 del giorno di Natale fino alla mattina successiva, il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo con i medesimi orari, il giorno del proprio compleanno e il giorno del compleanno del figlio a pranzo o a cena, per 20 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive da stabilire entro il 30 aprile di ogni anno. determina in euro 400,00 il contributo mensile dovuto da per il Controparte_1
Per_ mantenimento dei due figli ed da corrispondere a Per_1 Parte_1 presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
dispone che ciascuna parte provveda al proprio mantenimento;
condanna al pagamento della metà delle spese di lite sostenute da Controparte_1
che liquida nella somma pari ad Euro 1600,00 oltre IVA e Parte_1
CPA.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
28/11/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott. Marta Ienzi