Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/04/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Serena Berruti, pronuncia, all'esito della camera di consiglio, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 3853 R.G. Cont. anno 2024
VERTENTE TRA
( c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv. DELLI CARRI VINCENZO giusta procura in calce al ricorso
-ricorrente-
Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. CP_2
) P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avvocato NIGRO GAETANO giusta procura allegata alla citazione nella convalida di sfratto per morosità
-resistente-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia.
CONCLUSIONI: come formulate da entrambe le parti all'udienza del 9 aprile
2024 in sede di discussione orale.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 provvisoriamente esecutivo n. 817/2024 chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso, la revoca dello stesso per nullità della sua notificazione e non debenza della somma di cui all'ingiunzione.
Nel costituirsi in giudizio l'opposto ha chiesto rigettarsi l'opposizione, rappresentando che nel procedimento per decreto ingiuntivo, essendo la notifica del ricorso non andata a buon fine, aveva ottenuto, previa presentazione di istanza di rimessione in termini, nuovo
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Occorre in via preliminare dichiarare l'inammissibilità della domanda.
Occorre al riguardo rilevare che a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione a parti invertite in cui l'opponente è convenuto in senso sostanziale e l'opposto
è attore in senso sostanziale (sul punto cfr. ex multis Cass. 2421/2006).
L'art. 643 c.p.c. specifica che la pendenza della lite si verifica con la notifica dell'opposizione. Nel caso di specie l'opposto ha documentato di aver ottenuto, nel fascicolo monitorio, in accoglimento di propria istanza di rimessione in termini, nuovo termine per la notifica del decreto ingiuntivo, allo stato ancora pendente. Pertanto, non essendo allo stato ancora stato notificato il decreto, essendo ancora pendente il termine per provvedervi, non risulta pendente la lite e pertanto non è ammissibile l'opposizione.
Le spese di lite devono essere compensate nella misura della metà, tenuto conto del rilievo d'ufficio dell'inammissibilità dell'opposizione. Per la restante quota della metà le stesse sono poste a carico dell'opponente, soccombente, con liquidazione nella misura minima, con riduzione al 50% della fase istruttoria e della trattazione, tenuto conto che alcuna attività istruttoria è stata compiuta.
p.q.m.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando:
-dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
-compensa le spese di lite nella misura della metà; condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese di lite della residua quota della metà liquidate, già effettuato il dimezzamento, nella complessiva somma di €
532,50, per compenso, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge.
Benevento, 9 aprile 2025
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