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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 02/04/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
n. 3503/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il giudi ce dott.ssa Sara Lanzett a nel procedim ento r.g.n. 3503/2018 avente ad oggetto: opposi zi one ordi nanza - ingiunzi one ex art. 22 e ss. L. 689/81 - appell o ha pronunziat o, dando l ettura del disposit ivo i n udienza, l a seguent e
SENTENZ A nell a causa ci vil e is critt a al num ero r.g. 3503/2018 discussa e decisa m edi ant e l ett ura del dispositivo all'udienza del 02.4.2025 e vertente
TRA
Parte_1
P.I. in persona del l egal e rappresent ant e p.t., con s ede
[...] P.IVA_1 in Pozzuoli (NA) via Dentice 9, rappresentata e difesa dall'Avv. Erika Poccia ed el ettivam ent e domi ci liat a press o il suo st udio in Formi a (LT) all a Via Vi truvio n. 302
APPEL LANTE
E
Controparte_1
, in persona del l egal e rappresent ante pro tempore,
[...] rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Rom a vi a dei P ort oghesi 12
APPEL LATO CONTUMACE
CONCLUS IONI: come da at ti introdutt i vi e da verbal e di udienza del 02.04.2025
MOTI VI DELL A DECISIO NE
Il fatto
pagina 1 di 13 Con ricorso deposit ato i n dat a 09.03.2016 l a
[...]
proponeva opposizi one di nanzi al Giudice di Pace di Parte_2 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 477/2015 notificata dalla CP_1 CP_1
di via pec i n data 08.02.2016, medi ant e la qual e gli veniva ingiunt o il
[...] CP_1 pagamento della somma di € 2.064,00 poiché “nell a qualit à di conduttore transit ava con l'unità da pesca GA1707 nella fascia di mare riservata all'attività balneare, a circa 100 metr i dalla batti gia”.
A fondam ento del ricors o deduceva:
che vi erano invalidità formali dell'ordinanza ingiunzione;
che il presunto verbale di violazione a cui si riferisce l'impugnata ordinanza non è stat o m ai noti fi cat o all a ricorrent e;
che la noti fi ca t el emati ca degli atti deve rispett are una serie di norm e a pena di nullit à del la st ess a;
che l'ordinanza ingiunzione non può essere notificata dalla P.A. via pec;
che l a pec inviat a dall a risult a priva di una seri e di requisiti Controparte_1
previsti dall a l egge a pena di nullit à, non cont iene: - la relat a di not ifi ca firm at a digit alm ent e;
- l a di citura “noti fi cazi one ai sensi dell a l egge n. 53 del 1994”; - la dichiarazione di conformità dell'atto all'originale;
che l'assenza di detti elementi non consente di individuare quale sia il documento in concreto cons egnato e se ess o costit uisca l a copi a i nform atica del provvedim ento originale;
che l'atto impugnato risulta nullo perché privo di firma digitale;
che l'ordinanza ingiunzione è invalida per difetto di motivazione;
che l'ordinanza impugnata non ha indicato la norma di legge che sanziona la condotta presuntivam ent e viol at a;
che l'ordinanza infatti fa riferimento al solo art.
2.3 dell'Ordinanza 29/2014 della senza citare la norma fondamentale, cioè l'art. 2.1, che Controparte_1
indivi dua quali sono le zone ris ervate all a bal neazione nell e qual i è dispos t o il divi eto di t ransi to;
che l'ordinanza reca l'erronea indicazione della condotta punibile in quanto fa riferim ent o all a batti gia quando, in realt à, nel t ratto di cost a i n cui è st ato el evato il verbal e ci sono s cogl iere;
pagina 2 di 13 che non vi è corrispondenza t ra l a condott a sanzionabile a mente dell e norm e di legge richiamate nell'impugnata ordinanza e la condotta dell'obbligato principale in essa descritt a;
che se si tengono presenti le coordinate geografiche indicate nell'ordinanza e si considera quanto detto nella medesima laddove si ritiene che “l'unità da pesca si trovava nell a zona di mare ris ervata alla balneazione in prossimità dell a spi aggi a di
Gianola nel Comune di Formia” si desume come il verbale di violazione sia stato el evato nell a zona di Gi anol a, dove l a spi aggia è delimi tat a dalla presenza di scogli ere;
che non avrebbe, dunque, dovuto essere sanzionabile la condotta dell'obbligato princi pal e, il qual e non si t rovava i n zona in cui è present e l a battigi a e di conseguenza quella dell'obbligato in solido;
che l'ordinanza impugnata e il sotteso verbale di violazione sono viziati in quanto non riport ano il ti po di st rum ent o di m isurazione ut ili zzato per defi nire e dett agl i are la latitudine e longitudine necessarie al fine di calcolare la distanza dell'unità, con la quale sarebbe st at a commess a l a viol azione, dall a batt igi a;
che l'ordinanza impugnata è nulla per aver omesso di indicare le ragioni per le quali non si è proceduto a contes tazi one imm ediat a;
che il presunt o illeci to viene contest ato con modulo precompil ato all e ore 9: 20 press o dgli Uffici locali marittimi di Formia e non al momento dell'effettivo accertamento in mare, ciò in palese violazione dell'art. 14 L. 689/1981;
che l'ordinanza impugnata è nulla sotto il profilo dell'erronea indicazione nella rappresent azi one dei fatti;
l a presunta violazione, infatti, è stat a accertata all e ore
08:20, mentre il verbal e di vi olazi one è st ato cont estat o e redatto presso gli Uffici dell'Ente resistente solo successivamente, alle ore 9.20. L'ordinanza non ha tenuto conto di ciò e ha così rappresentanto un'erronea verificazione dei fatti, ha definito un illecito che t al e non era;
che, infatti, l'ordinanza balneare che si è assunta essere stata violata dispone che “Le strut ture balneari posso es sere aperte al pubbl ico, per l a bal neazi one, dall e ore 08.30 alle ore 19.30. I concessionari sono comunque obbligati ad assicurare all'utenza un periodo minimo di servizio giornaliero dalle ore 09.00 alle ore 19.00”. Nell'orario in cui è stato elevato l'accertamemto non vigeva il predetto divieto di transito;
che, in ogni caso, l'unità da pesca della ricorrente è a lenta velocità;
pagina 3 di 13 che l'ordinanza ingiunzione è invalida per l'errata identificazione della norma presuntivamente violata, l'art. 1174 c. 1 del codice della navigazione;
essa può essere applicat a solo qualora l a viol azione si a st at a elevata in mat eri a di polizia dei porti;
che l a viol azione non s ussis te in quant o la ri corrent e ha svolto la propri a atti vità lavorativa in buona fede i n virtù dell e autorizzazioni di pesca concesse e al fine del propri o sost ent am ent o;
che l'ordinanza è invalida anche per l'assenza, in motivazione, degli elementi che hanno portato all'irrogazione della sanzione nella misura superiore al minimo;
che, infine, l'ordinanza è nulla in quanto riporta erroneamente che l'obbligato princi pal e non avrebbe, i n s ede di accertament o del la presunta violazione, reso al cuna dichiarazione mentre, invece, ha reso la seguente dichiarazione “a causa di un problema al rast rell o nel ripristi narlo non mi accorgevo che la corrent e mi st ava trascinando in zone vietate”.
Concludeva chiedendo “pr evia sospensione, di chiarare nulla ovvero annull are
l'impugnata ordinanza ingiunzione. In subordine, voglia, in applicazione del comma secondo dell'art. 1174 cod. nav. – che non si riferisce alle violazioni di polizia di porti ma a quelle afferenti la sicurezza della navigazione (circolazione nell'ambito del demani o mari tt imo) – i rrogare la sanzione pecuniari a prevista nel mini mo sanzionatorio di € 51,00. In ulteriore subordine, voglia ridurre la sanzione già appli cat a al mini mo sanzi onat orio, con ratei zzazione del la sanzione comminata”.
Si cost ituiva i n giudizio il Controparte_1
di i n pers ona del Com andant e pro t empore, contestando le avverse
[...] CP_1
difese e deducendo: che i l 03.09.2015 il personal e milit are della Guardi a Costi era imbarcato sull a M/ V CP
548, dell'Ufficio Locale Marittimo di Formia, accertava – in latitudine 41°15'.321N – longitudine 013°39'.132E – che il ricorrente transitava con l'unità da pesca GA1707, nella fascia di mare riservata all'attività balneare, a circa metri 100 dalla battigia;
in violazione dell'art.
2.3 dell'ordinanza n. 29/14 della e punita Controparte_1 dall'art. 1174, comma 1 del Codice della Navigazione;
che si provvedeva a notificare di ret tament e nel le mani del ri corrent e il processo verbal e di ill ecit o amminist rat ivo n. 15/15 debit am ent e sottoscritto dall e part i interessat e;
pagina 4 di 13 che avverso gli addebiti mos si il si g. faceva perveni re s critti Parte_3
difensivi;
che successivamente l'Autorità Marittima, ritenendo che i requisiti di fatto e di diritt o per l a legitti mità dell a vi ol azi one sussist evano e che era necessari o i rrogare l a sanzione, emanava l'ordinanza ingiunzione di pagamento;
che l'amministrazione ha eseguito la notifica dell'atto opposto a mezzo A.R. del piego A.G., determi nando l a somm a dovut a per la viol azi one ed ingiungendo il pagamento, unitamente alle spese, all'autore della violazione;
che il plico è tornato al mittente con la dicitura “per irreperibilità del destinatario”;
che l'amministrazione, quindi, effettuava una visura al registro imprese da dove si evinceva l'indirizzo pec della società, al quale è stato notificato l'atto opposto;
che l'ordinanza ingiunzione risulta congruamente motivata con puntuali riferimenti ai fatti contestati, modalità di tempo e di luogo, nonché alle norme violate ed all'opera post a i n essere dai verbalizzanti;
che la norma violata (art.
2.3 dell'ordinanza n. 29/14) è stata, dai militari operanti, corrett am ent e appl icat a, avendo il trasgressore, n. q. di condutt ore, t ransit at o con l'unità in questione, nella fascia di mare riservata all'attività balneare – metri 100 circa dal la battigi a;
che la zona relativa agli accadimenti risulta essere “traverso del lido , come Pt_4 indicato dall'esatta rilevazione a mezzo strumentazione di bordo e riportata nell'atto originari o;
che detto tratto di mare, ove l'unità transitava risulta essere chiaramente una zona riservata esclusivamente all'attività balneare;
che, in ogni caso, la condotta stessa del trasgressore all'atto dell'accertamento operato dal personal e m ilit are e l e di chi arazi oni rese e verbal izzat e al m omento dell a contestazione, escludono, a priori, la possibilità di invocare l'esimente di cui all'art. 3 della legge 689/81 in quanto il ri corrent e essendo un operat ore del sett ore con consum at a esperi enza professionale e di conoscenze sia t ecniche che norm ati ve, ha pal esem ent e e sci ent em ent e viol ato le norme i n m at eri a maritti ma;
che la zona interessata è disciplinata dall'ordinanza di cui in premessa, la quale risul ta regolarm ent e pubblicizzat a, secondo quanto dispost o in m ateri a, att raverso l'inserimento sulla pagina web della guardia costiera e consultabile presso l'albo dell e ordinanze esist ent e press o il locale ufficio ci rcondari al e marittimo;
pagina 5 di 13 che l'esatta posizione, così come ben evidenziata nel processo verbale di illecito amminist rat ivo, è st at a ri levata con l a strum entazi one di bordo, ovvero a m ezzo
G.P.S.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzi one.
Con sentenza n. 3714/2017 il Giudice di Pace di rigettava l'opposizione CP_1
com pensando l e s pes e di lit e.
Avverso la s ent enza del Giudi ce di P ace l a
[...]
ha proposto appello Parte_1
deducendo: la nullit à dell a s entenza del Giudi ce di P ace per om essa/ errat a e apparente motivazione.
Nel lo speci fi co ha precis at o che la moti vazione è del tutto assente con riferim ento a tutte le cont est azi oni gi à avanzat e i n prim o grado e che, pert anto, ha riproposto integralm ent e anche in ques ta s ede, deducendo:
che il verbale a cui fa riferim ent o la suddett a ordinanza di ingiunzi one non è mai stato notificato all'odierna appellante, precisando che nel giudizio dinanzi al G.d.P. la P.A. non ha dato prova di aver effettuat o dett a noti fica;
che la notifica via pec dell'impugnata ordinanza all'odierna appellante risulta nulla in quanto pri va di una s erie di el em enti richiesti dall a l egge a pena di nullit à e ciò non consent e di indi viduare qual e si a il docum ento in concreto consegnato e s e esso cost ituisca l a copi a i nform ati ca del provvedim ent o ori ginal e;
che nel giudi zi o di nanzi al G.d.P. l a P.A. resist ente non ha dat o prova di aver effettuato una valida noti fi ca;
che l'ordinanza di ingiunzione impugnata è nulla in quanto priva di motivazione.
Essa, olt re a non i ndicare il res ponsabil e del procedi mento che ha condott o all a sua em anazi one, ri sult a as solutam ente di fettosa riguardo l a m otivazi one che avrebbe condotto l'Ente ad irrogare la sanzione senza tener in alcun conto le difese articolate dall'istante nei propri scritti difensivi;
che l'impugnata ordinanza non ha indicato la norma di legge che sanziona la condotta presuntivamente violata e reca l'erronea indicazione della condotta punibile;
che l'impugnata ordinanza è nulla per aver omesso di indicare le ragioni per le quali non si è proceduto a contes tazi one imm ediat a pagina 6 di 13 che l'impugnata ordinanza è nulla sotto il profilo dell'erronea indicazione nella rappresent azi one dei fatti;
che la contestata ordinanza di ingiunzione risulta essere invalida anche per l'errata identificazione della norma presuntivamente violata, l'art. 1174 c. 1 del codice della navigazi one, che può ess ere appli cat a solo qualora l a viol azione si a stata elevata i n mat eri a di poli zi a dei porti;
che l'ordinanza impugnata è viziata in quanto non riporta (e quindi riproduce il medesim o vi zio present e nel verbale di contest azi one) il tipo di st rum ent o di misurazione utili zzat o per defini re e dett agli are l a l atitudine e longitudine neces s ari e al fine di calcolare la distanza dell'unità del ricorrente dalla battigia;
che, sul punt o, è errat a l a deduzi one del G.d.p. di Gaet a i n base all a qual e, il ri cors o nel quale espress am ent e si cont esta che la dist anza dell'i mbarcazione dall a batti gia non si a st at a accertata da alcuno strum ento di mi surazi one ma si a st ato el evat o solo sull a base dell a percezione s ensoriale degli Agenti verbali zzanti, debba es sere respinto poi ché l o st ess o verbal e fa fede fino a querela di falso;
che l'impugnata ordinanza è altresì invalida per assenza, in motivazione, degli elementi che hanno portato all'irrogazione della sanzione nella misura superiore al minimo sanzionat ori o;
che l'ordinanza è nulla anche perché erroneamente recita che l'odierno istante non avrebbe, in sede di accert amento dell a presunta vi olazi one, reso alcuna dichi arazione;
che la decisione di primo grado è nulla per violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. , in quant o non ha considerat o amm esse ci rcost anze che, di et ro specific a eccezione della ricorrente, non ha contestato l'Ente resistente;
che l a costi tuzione di controparte in prim o grado è risult at a t ardiva ex art. 416 c.p.c. con conseguent e decadenza dall a produzi one documentale;
che l a resist ente ha preso posi zi one solo su alcuni motivi di ri corso, dovendo rit enersi com e amm ess i i fatti non specificam ent e contestat i.
Ha concluso chiedendo: “Voglia l'adito Tribunale di Cassino, in accoglimento del presente appello, così provvedere: a) previa sospensione dell'esecuzione, sussistendo
l'elemento del fumus boni iuris per evitare pregiudizio all'istante, in accoglimento di tutte l e conclusi oni già rass egnat e i n pri me cure e che qui si abbiano per integral ment e ripet ute e t ras crit te, rit enere complet amente f ondat i i mot ivi es posti con il presente gravame;
b) i n riforma dell a sentenza i mpugnata, accogli er e la
pagina 7 di 13 domanda introduttiva e per l'effetto accertare e dichiarare nulla l'ordinanza di ingiunzione n. 477/15 e il prodromi co Verbale di Illecit o Ammi nistrati vo n. 15/ 2015 del 3.9.2015 elevato dai Militari dell'Ufficio Locale Marittimo di Formia, e per
l'effetto disporre l'archiviazione del procedimento amministrativo, con condanna dell'Autorità al pagamento delle spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio, anti cipate dal sot tos critt o procurat ore antistat ario;
d) sol o in via subordi nata, nel denegato caso di non accoglimento dei motivi d'appello, ridurre la sanzione pecuniaria, nel minimo sanzionatorio, a quella di cui all'art. 1174, comma 2, per i moti vi sopra s pecif icati”.
La di ha fatt o pervenire i n giudi zi o una propri a m emoria Controparte_1 CP_1
di cost ituzione e ri spos ta, che tuttavi a, in assenza dell a rappresent anza dell'Avvocatura di Stato, ai sensi di legge, non è idonea a ritenerla costituita ritualm ent e in giudi zio.
Ed infatti con verbale d'udienza del 06.12.2023 questo giudice, rilevato che in tema di sanzioni ammini st rat ive, i n bas e a quanto prevede l'art. 23 dell a legge n. 689 del
1981, il ricorso i n opposi zi one ad ordinanza -ingi unzione ed i l pedissequo decreto di fissazione di udi enza devono es sere notifi cati all'aut ori tà ammini strati va che ha em esso il provvedi ment o opposto, in quanto dot at a di una specifi ca aut onomia funzionale all'i rrogazione dell a s anzione e qui ndi l egittim at a a resist ere all'azi one intrapresa dall 'ingiunto, si cché ove dett a autorit à si a un'amm inist razione dell o St ato, si det ermina una deroga all a norm a del l'art. 11 r.d. 30 ot tobre 1933 n. 1611 s ulla noti ficazione degli atti press o l'Avvocatura dello St at o. (C ass S ez. 2, Sentenza n.
16774 del 16/ 07/ 2010); ril evato t utt avi a che l a facoltà di avval ersi di funzi onari del egati , con riguardo all e sanzioni em esse dell e ammi nist razioni st at ali, è li mitat a al solo giudizi o di pri mo grado, ment re i n grado di appello trovano applicazione l e norm e generali in m at eri a di rappresent anza e difesa da part e dell 'Avvocatura dello
Stato, ai sensi dell 'art . 11, comm a 1, r.d. n. 1611 del 1933, nel t est o m odi fi cato dall 'art. 1 l. n. 260 del 1958; ed invero sul punto l a C ort e di Cassazione sez. 6 2, con l' Ordinanza del 12/06/2018 ha stabilito che : “in tema di opposizione a sanzione amminist rat iva per viol azione del codi ce della st rada, la facolt à concessa all'ammi nist razi one resist ent e, i n deroga alla discipli na ordinari a, di avval ers i di funzionari apposit am ent e del egat i, è limit at a al solo giudi zio di primo grado, m ent re, per quel li successi vi, t rovano appl icazione le norm e generali in m at eria di pagina 8 di 13 rappresent anza e di fes a da part e dell'Avvocat ura del lo St at o, ai sensi dell 'art. 11, comm a 1, r.d. n. 1611 del 1933, nel t est o modi ficat o dall'art. 1 l. n. 260 del 1958, con la conseguenza che la noti fi ca dell'appello cont ro l a sentenza di prim e cure deve essere effettuata, a pena di nullità, presso la suddetta Avvocatura dello Stato.”; rit enut a per t ali ragi oni l a nul lit à dell a noti fica del ri corso in appell o effettuat a nei confront i dell a in Controparte_1 luogo dell'Avvocatura di Stato;
ha dichiarato la nullità della notifica dell'atto di cit azione in appello e fis sa nuova udienza di comparizi one, onerando part e appell ant e di provvedere alla notifica all'Avvocatura di Stato dell'atto di appello nei termini e secondo le modalit à di l egge.
Nonostante rituale notifica, l'Avvocatura di Stato non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 17.04.2024.
In via preliminare deve rilevarsi la tempestività dell'appello, che risulta depositato nel fasci colo t el emat ico in dat a 16.08.2018.
Tanto premesso, l'appello è infondato e va rigettato per i motivi che seguono.
In via preliminare deve rilevarsi la legittimità della notifica dell'ordinanza ingiunzione da parte della a mezzo pec alla Cooperativa mare Controparte_1 Parte_1
in quanto proprietario della motobarca e dunque obbligato in solido con il conducente. Pt_1
In ordine ai requisiti richiesti per la validità della notifica a mezzo pec deve essere osservato che la notificazione delle ordinanze ingiunzioni ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981 può avvenire direttamente da parte della P.A. a mezzo pec, senza che possa farsi riferimento alla necessità del rispetto anche delle formalità previste dalla legge n. 53/1994, che attiene alla diversa ipotesi di notifiche eseguite direttamente dagli avvocati (cfr Cassazione civile n. 28829/2020).
Deve, altresì, argomentarsi l'assoluta irrilevanza delle contestazioni alla notifica a mezzo pec che si limitano a lamentarne l'irritualità perché sostitutiva della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario o per carenza di un'attestazione di conformità od altri requisiti formali previsti invece per gli atti del processo civile, in quanto inapplicabili ad un atto amministrativo e comunque in assenza di deduzioni in ordine alla violazione del diritto di difesa che ne sarebbe in concreto scaturita, come confermato dall'arresto di Cassazione Civile SSUU n. 20685/2018.
Dave, inoltre, essere osservato che dalla documentazione prodotta sin dal primo grado di giudizio dalla resistente (cfr. documento allegato n. 1 del fascicolo di parte resistente) emerge la Controparte_1
rituale intervenuta notifica anche del processo verbale di accertamento e contestazione di infrazione n.
15/2015, che reca in calce la sottoscrizione per avvenuta notifica del trasgressore-conducente della pagina 9 di 13 nonché la sottoscrizione dell'obbligato in solido D'Isanto Francesco, Parte_5
che infatti risulta essere il legale rappresentante della Cooperativa di produzione e lavoro raccolta molluschi di mare a.r.l., come indicato negli atti di causa e nella relativa procura alle liti e la cui sottoscrizione non è mai stata disconosciuta né contestata.
Volgendo al merito delle contestazioni, deve essere osservato che risulta provato dalla documentazione versata in atti che la ha contestato all'odierno appellante la violazione dell'art. 2.3 Controparte_1 dell'Ordinanza di sicurezza balneare n. 29/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Capitaneria di Porto di ai sensi del quale “Nelle zone di mare riservate alla balneazione è vietato CP_1
l'ancoraggio ed il transito di qualsiasi unità, con l'esclusione dei natanti a remi (tipo jole, pattini, sandolini, pedalò, mosconi e simili, non provvisti di motore), salvo l'utilizzo degli appositi corridoi di lancio per raggiungere la costa”, in quanto transitava con la motobarca da pesca nella fascia di mare riservata alla balneazione a circa 100 mt dalla battigia nella zona individuata dalle seguenti coordinate
(latitudine 41°15'.321N – longitudine 013°39'.132E) espressamente indicate nel processo verbale di accertamento e contestazione della violazione n. 15/2015 e nella successiva ordinanza ingiunzione, corrispondente al traverso del lido Pt_4
L'ordinanza, che contiene anche il riferimento alla valutazione degli scritti difensivi fatti pervenire dall'autore della violazione sig. risulta adeguatamente motivata;
nel provvedimento Parte_5
sono espressamente e chiaramente indicati il luogo della violazione contestata, la relativa motivazione e la norma violata, risultando, invece, inconferente il mancato riferimento all'articolo 2.1. della medesima Ordinanza n. 29/2014, per come contestato dall'appellante, in quanto sia nel verbale di contestazione che nell'ordinanza ingiunzione è espressamente indicato che la motobarca si trovava a circa 100 mt dalla battigia. A tale riguardo, deve, inoltre, rilevarsi che, a fronte delle precise coordinate riportate nell'ordinanza e delle fotografie prodotte in primo grado dalla , Controparte_1
raffiguranti il luogo della violazione e dalle quali è visibile il litorale costituito da spiaggia con ombrelloni, non ha trovato, invece, alcun supporto probatorio la deduzione dell'appellante secondo la quale la zona individuata dalle coordinate riportate nel provvedimento impugnato corrisponderebbe alla località Gianola di Formia caratterizzata da scogliere, peraltro dovendo osservarsi che, in ogni caso, anche rispetto agli scogli la zona riservata alla balneazione sarebbe stata comunque di mt 100.
Deve, altresì, essere osservato che alcun rilievo può assumere la contestazione mossa dall'appellante in ordine all'orario in cui sarebbe stata rilevata l'infrazione e a quello della successiva redazione del verbale, in quanto la norma contestata all'odierno appellante non pone alcuna limitazione oraria al divieto per i natanti a motore di ancorarsi o transitare nelle zone di mare riservate alla balneazione. A ben vedere la limitazione temporale invocata dall'appellante a motivo di invalidità della contestazione pagina 10 di 13 è, in realtà, prevista da altra norma della medesima ordinanza n. 29/2014 e riguarda l'esercizio della pesca effettuata con qualsiasi attrezzo che è vietata nella fasce di mare espressamente indicate, durante l'orario di balneazione. Si tratta con tutta evidenza di una violazione diversa da quella contestata all'appellante al quale è stato contestato il semplice fatto che una barca a motore si trovasse in zona riservata alla balneazione, a prescindere dall'eventuale attività dalla stessa svolta ed anzi nel verbale è espressamente indicata la dicitura “non intenta in attività di pesca”.
Deve, inoltre, rilevarsi che nel processo verbale di contestazione della violazione è riportata la dichiarazione del conducente della motobarca, il quale nell'immediatezza dei fatti non ha contestato di trovarsi in zona vietata in quanto riservata alla balneazione, ma ha posto a giustificazione di tale sua collocazione (della cui illegittimità è risultato dunque consapevole) un presunto malfunzionamento del mezzo, del quale, tuttavia non risulta offerta in concreto alcuna prova. Peraltro, lo stesso contravventore ha dichiarato a verbale che poiché era intento a ripristinare un problema al rastrello, non si era avveduto che la corrente stava trascinando la motobarca in zona vietata, in tal modo non escludendo ma anzi ammettendo una sua responsabilità, sia solo per imprudenza e negligenza, nella violazione contestata. Del resto il contravventore né l'odierno appellante hanno mai riferito che il guasto della motobarca fosse tale da impedire un suo allontanamento dalla zona vietata nonostante tutte le manovre possibili e/o che fossero state, per tale motivo, attivate le operazioni per la rimozione del mezzo.
Deve ritenersi altrettanto infondata la doglianza dell'appellante in ordine alla norma sanzionatoria applicata, ovvero l'art. 1174 c. 1 del Codice della Navigazione, dovendo a tale riguardo rilevare che l'ordinanza n. 29/2014 della rientra nel novero delle norme di polizia marittima Controparte_1 che, essendo destinata a tutelare la sicurezza balneare. Detta ordinanza all'art. 10, per quanto afferisce alle sanzioni da applicare per l'ipotesi di violazione delle disposizioni in essa contenute, rimanda espressamente ad alcuni articoli del Codice della Navigazione, tra cui l'art. 1174. Detta norma rubricata
“Inosservanza di norme di polizia”, al comma 1 nel punire “Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aeroporti” costituisce una norma cd. “in bianco” che rimanda con riguardo al contenuto precettivo ad un provvedimento amministrativo, rappresentato nel caso di specie dall'ordinanza della che pone in essere una serie di prescrizioni a garanzia della Controparte_1
pubblica sicurezza.
Ritenuto che nel caso di specie la violazione contestata all'appellante è sicuramente posta a tutela della sicurezza dei bagnanti, per come nella stessa espressamente indicato, la relativa violazione deve ritenersi sanzionabile con il ricorso all'art. 1174 cod. nav.
pagina 11 di 13 Deve ritenersi, altresì, congrua la sanzione in concreto applicata al caso di specie, ovvero la sanzione pecuniaria di € 2.064,00 trattandosi di importo di poco superiore al minimo edittale di € 1.032,00 e comunque ampiamente contenuto entro il massimo della pena pari a € 6.197,00, in considerazione della circostanza che al momento dell'accertamento della violazione la motobarca del ricorrente si trovava ampiamente entro la zona vietata destinata alla balneazione, a circa 100 metri dalla battigia laddove il limite era invece di metri 200.
Deve, infine, essere rilevato che non può accedersi alla tesi dell'appellante che fa discendere dalla asserita mancata puntuale contestazione di alcuni motivi di appello la conseguenza della loro tacita ammissione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., trattandosi di principio non applicabile nei confronti della parte rimasta contumace, com'è appunto il caso di specie, essendo ben noto che contumacia non equivale a non contestazione, restando fermo sulla parte appellante l'onere della prova delle circostanze addotte.
Per tali motivi l'appello deve essere rigettato.
Nulla sulle spese nei confronti della parte convenuta appellata essendo la stessa rimasta contumace (cfr
Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 12897/19 del 15.05.2019; Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011
“la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto).
Il rigetto dell'impugnazione comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.
115/2002 secondo il quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n.
3503/2018, relativa all'appello avverso la sentenza n. 3714/2017 del Giudice di Pace di come CP_1
innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la contumacia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1
pagina 12 di 13 2. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado n. 3714/2017 emessa dal Giudice di Pace di e conferma l'ordinanza-ingiunzione n. 477/15 del Ministero delle Infrastrutture e dei CP_1
Trasporti – Capitaneria di Porto di CP_1
3. nulla per le spese nei confronti dell'appellato contumace;
4. si dà atto della sussistenza dei presupposti per fare applicazione della previsione di cui all' art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 nei confronti dell'appellante.
Cassino 02.04.2025
Il giudice dott.ssa Sara Lanzetta
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il giudi ce dott.ssa Sara Lanzett a nel procedim ento r.g.n. 3503/2018 avente ad oggetto: opposi zi one ordi nanza - ingiunzi one ex art. 22 e ss. L. 689/81 - appell o ha pronunziat o, dando l ettura del disposit ivo i n udienza, l a seguent e
SENTENZ A nell a causa ci vil e is critt a al num ero r.g. 3503/2018 discussa e decisa m edi ant e l ett ura del dispositivo all'udienza del 02.4.2025 e vertente
TRA
Parte_1
P.I. in persona del l egal e rappresent ant e p.t., con s ede
[...] P.IVA_1 in Pozzuoli (NA) via Dentice 9, rappresentata e difesa dall'Avv. Erika Poccia ed el ettivam ent e domi ci liat a press o il suo st udio in Formi a (LT) all a Via Vi truvio n. 302
APPEL LANTE
E
Controparte_1
, in persona del l egal e rappresent ante pro tempore,
[...] rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Rom a vi a dei P ort oghesi 12
APPEL LATO CONTUMACE
CONCLUS IONI: come da at ti introdutt i vi e da verbal e di udienza del 02.04.2025
MOTI VI DELL A DECISIO NE
Il fatto
pagina 1 di 13 Con ricorso deposit ato i n dat a 09.03.2016 l a
[...]
proponeva opposizi one di nanzi al Giudice di Pace di Parte_2 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 477/2015 notificata dalla CP_1 CP_1
di via pec i n data 08.02.2016, medi ant e la qual e gli veniva ingiunt o il
[...] CP_1 pagamento della somma di € 2.064,00 poiché “nell a qualit à di conduttore transit ava con l'unità da pesca GA1707 nella fascia di mare riservata all'attività balneare, a circa 100 metr i dalla batti gia”.
A fondam ento del ricors o deduceva:
che vi erano invalidità formali dell'ordinanza ingiunzione;
che il presunto verbale di violazione a cui si riferisce l'impugnata ordinanza non è stat o m ai noti fi cat o all a ricorrent e;
che la noti fi ca t el emati ca degli atti deve rispett are una serie di norm e a pena di nullit à del la st ess a;
che l'ordinanza ingiunzione non può essere notificata dalla P.A. via pec;
che l a pec inviat a dall a risult a priva di una seri e di requisiti Controparte_1
previsti dall a l egge a pena di nullit à, non cont iene: - la relat a di not ifi ca firm at a digit alm ent e;
- l a di citura “noti fi cazi one ai sensi dell a l egge n. 53 del 1994”; - la dichiarazione di conformità dell'atto all'originale;
che l'assenza di detti elementi non consente di individuare quale sia il documento in concreto cons egnato e se ess o costit uisca l a copi a i nform atica del provvedim ento originale;
che l'atto impugnato risulta nullo perché privo di firma digitale;
che l'ordinanza ingiunzione è invalida per difetto di motivazione;
che l'ordinanza impugnata non ha indicato la norma di legge che sanziona la condotta presuntivam ent e viol at a;
che l'ordinanza infatti fa riferimento al solo art.
2.3 dell'Ordinanza 29/2014 della senza citare la norma fondamentale, cioè l'art. 2.1, che Controparte_1
indivi dua quali sono le zone ris ervate all a bal neazione nell e qual i è dispos t o il divi eto di t ransi to;
che l'ordinanza reca l'erronea indicazione della condotta punibile in quanto fa riferim ent o all a batti gia quando, in realt à, nel t ratto di cost a i n cui è st ato el evato il verbal e ci sono s cogl iere;
pagina 2 di 13 che non vi è corrispondenza t ra l a condott a sanzionabile a mente dell e norm e di legge richiamate nell'impugnata ordinanza e la condotta dell'obbligato principale in essa descritt a;
che se si tengono presenti le coordinate geografiche indicate nell'ordinanza e si considera quanto detto nella medesima laddove si ritiene che “l'unità da pesca si trovava nell a zona di mare ris ervata alla balneazione in prossimità dell a spi aggi a di
Gianola nel Comune di Formia” si desume come il verbale di violazione sia stato el evato nell a zona di Gi anol a, dove l a spi aggia è delimi tat a dalla presenza di scogli ere;
che non avrebbe, dunque, dovuto essere sanzionabile la condotta dell'obbligato princi pal e, il qual e non si t rovava i n zona in cui è present e l a battigi a e di conseguenza quella dell'obbligato in solido;
che l'ordinanza impugnata e il sotteso verbale di violazione sono viziati in quanto non riport ano il ti po di st rum ent o di m isurazione ut ili zzato per defi nire e dett agl i are la latitudine e longitudine necessarie al fine di calcolare la distanza dell'unità, con la quale sarebbe st at a commess a l a viol azione, dall a batt igi a;
che l'ordinanza impugnata è nulla per aver omesso di indicare le ragioni per le quali non si è proceduto a contes tazi one imm ediat a;
che il presunt o illeci to viene contest ato con modulo precompil ato all e ore 9: 20 press o dgli Uffici locali marittimi di Formia e non al momento dell'effettivo accertamento in mare, ciò in palese violazione dell'art. 14 L. 689/1981;
che l'ordinanza impugnata è nulla sotto il profilo dell'erronea indicazione nella rappresent azi one dei fatti;
l a presunta violazione, infatti, è stat a accertata all e ore
08:20, mentre il verbal e di vi olazi one è st ato cont estat o e redatto presso gli Uffici dell'Ente resistente solo successivamente, alle ore 9.20. L'ordinanza non ha tenuto conto di ciò e ha così rappresentanto un'erronea verificazione dei fatti, ha definito un illecito che t al e non era;
che, infatti, l'ordinanza balneare che si è assunta essere stata violata dispone che “Le strut ture balneari posso es sere aperte al pubbl ico, per l a bal neazi one, dall e ore 08.30 alle ore 19.30. I concessionari sono comunque obbligati ad assicurare all'utenza un periodo minimo di servizio giornaliero dalle ore 09.00 alle ore 19.00”. Nell'orario in cui è stato elevato l'accertamemto non vigeva il predetto divieto di transito;
che, in ogni caso, l'unità da pesca della ricorrente è a lenta velocità;
pagina 3 di 13 che l'ordinanza ingiunzione è invalida per l'errata identificazione della norma presuntivamente violata, l'art. 1174 c. 1 del codice della navigazione;
essa può essere applicat a solo qualora l a viol azione si a st at a elevata in mat eri a di polizia dei porti;
che l a viol azione non s ussis te in quant o la ri corrent e ha svolto la propri a atti vità lavorativa in buona fede i n virtù dell e autorizzazioni di pesca concesse e al fine del propri o sost ent am ent o;
che l'ordinanza è invalida anche per l'assenza, in motivazione, degli elementi che hanno portato all'irrogazione della sanzione nella misura superiore al minimo;
che, infine, l'ordinanza è nulla in quanto riporta erroneamente che l'obbligato princi pal e non avrebbe, i n s ede di accertament o del la presunta violazione, reso al cuna dichiarazione mentre, invece, ha reso la seguente dichiarazione “a causa di un problema al rast rell o nel ripristi narlo non mi accorgevo che la corrent e mi st ava trascinando in zone vietate”.
Concludeva chiedendo “pr evia sospensione, di chiarare nulla ovvero annull are
l'impugnata ordinanza ingiunzione. In subordine, voglia, in applicazione del comma secondo dell'art. 1174 cod. nav. – che non si riferisce alle violazioni di polizia di porti ma a quelle afferenti la sicurezza della navigazione (circolazione nell'ambito del demani o mari tt imo) – i rrogare la sanzione pecuniari a prevista nel mini mo sanzionatorio di € 51,00. In ulteriore subordine, voglia ridurre la sanzione già appli cat a al mini mo sanzi onat orio, con ratei zzazione del la sanzione comminata”.
Si cost ituiva i n giudizio il Controparte_1
di i n pers ona del Com andant e pro t empore, contestando le avverse
[...] CP_1
difese e deducendo: che i l 03.09.2015 il personal e milit are della Guardi a Costi era imbarcato sull a M/ V CP
548, dell'Ufficio Locale Marittimo di Formia, accertava – in latitudine 41°15'.321N – longitudine 013°39'.132E – che il ricorrente transitava con l'unità da pesca GA1707, nella fascia di mare riservata all'attività balneare, a circa metri 100 dalla battigia;
in violazione dell'art.
2.3 dell'ordinanza n. 29/14 della e punita Controparte_1 dall'art. 1174, comma 1 del Codice della Navigazione;
che si provvedeva a notificare di ret tament e nel le mani del ri corrent e il processo verbal e di ill ecit o amminist rat ivo n. 15/15 debit am ent e sottoscritto dall e part i interessat e;
pagina 4 di 13 che avverso gli addebiti mos si il si g. faceva perveni re s critti Parte_3
difensivi;
che successivamente l'Autorità Marittima, ritenendo che i requisiti di fatto e di diritt o per l a legitti mità dell a vi ol azi one sussist evano e che era necessari o i rrogare l a sanzione, emanava l'ordinanza ingiunzione di pagamento;
che l'amministrazione ha eseguito la notifica dell'atto opposto a mezzo A.R. del piego A.G., determi nando l a somm a dovut a per la viol azi one ed ingiungendo il pagamento, unitamente alle spese, all'autore della violazione;
che il plico è tornato al mittente con la dicitura “per irreperibilità del destinatario”;
che l'amministrazione, quindi, effettuava una visura al registro imprese da dove si evinceva l'indirizzo pec della società, al quale è stato notificato l'atto opposto;
che l'ordinanza ingiunzione risulta congruamente motivata con puntuali riferimenti ai fatti contestati, modalità di tempo e di luogo, nonché alle norme violate ed all'opera post a i n essere dai verbalizzanti;
che la norma violata (art.
2.3 dell'ordinanza n. 29/14) è stata, dai militari operanti, corrett am ent e appl icat a, avendo il trasgressore, n. q. di condutt ore, t ransit at o con l'unità in questione, nella fascia di mare riservata all'attività balneare – metri 100 circa dal la battigi a;
che la zona relativa agli accadimenti risulta essere “traverso del lido , come Pt_4 indicato dall'esatta rilevazione a mezzo strumentazione di bordo e riportata nell'atto originari o;
che detto tratto di mare, ove l'unità transitava risulta essere chiaramente una zona riservata esclusivamente all'attività balneare;
che, in ogni caso, la condotta stessa del trasgressore all'atto dell'accertamento operato dal personal e m ilit are e l e di chi arazi oni rese e verbal izzat e al m omento dell a contestazione, escludono, a priori, la possibilità di invocare l'esimente di cui all'art. 3 della legge 689/81 in quanto il ri corrent e essendo un operat ore del sett ore con consum at a esperi enza professionale e di conoscenze sia t ecniche che norm ati ve, ha pal esem ent e e sci ent em ent e viol ato le norme i n m at eri a maritti ma;
che la zona interessata è disciplinata dall'ordinanza di cui in premessa, la quale risul ta regolarm ent e pubblicizzat a, secondo quanto dispost o in m ateri a, att raverso l'inserimento sulla pagina web della guardia costiera e consultabile presso l'albo dell e ordinanze esist ent e press o il locale ufficio ci rcondari al e marittimo;
pagina 5 di 13 che l'esatta posizione, così come ben evidenziata nel processo verbale di illecito amminist rat ivo, è st at a ri levata con l a strum entazi one di bordo, ovvero a m ezzo
G.P.S.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzi one.
Con sentenza n. 3714/2017 il Giudice di Pace di rigettava l'opposizione CP_1
com pensando l e s pes e di lit e.
Avverso la s ent enza del Giudi ce di P ace l a
[...]
ha proposto appello Parte_1
deducendo: la nullit à dell a s entenza del Giudi ce di P ace per om essa/ errat a e apparente motivazione.
Nel lo speci fi co ha precis at o che la moti vazione è del tutto assente con riferim ento a tutte le cont est azi oni gi à avanzat e i n prim o grado e che, pert anto, ha riproposto integralm ent e anche in ques ta s ede, deducendo:
che il verbale a cui fa riferim ent o la suddett a ordinanza di ingiunzi one non è mai stato notificato all'odierna appellante, precisando che nel giudizio dinanzi al G.d.P. la P.A. non ha dato prova di aver effettuat o dett a noti fica;
che la notifica via pec dell'impugnata ordinanza all'odierna appellante risulta nulla in quanto pri va di una s erie di el em enti richiesti dall a l egge a pena di nullit à e ciò non consent e di indi viduare qual e si a il docum ento in concreto consegnato e s e esso cost ituisca l a copi a i nform ati ca del provvedim ent o ori ginal e;
che nel giudi zi o di nanzi al G.d.P. l a P.A. resist ente non ha dat o prova di aver effettuato una valida noti fi ca;
che l'ordinanza di ingiunzione impugnata è nulla in quanto priva di motivazione.
Essa, olt re a non i ndicare il res ponsabil e del procedi mento che ha condott o all a sua em anazi one, ri sult a as solutam ente di fettosa riguardo l a m otivazi one che avrebbe condotto l'Ente ad irrogare la sanzione senza tener in alcun conto le difese articolate dall'istante nei propri scritti difensivi;
che l'impugnata ordinanza non ha indicato la norma di legge che sanziona la condotta presuntivamente violata e reca l'erronea indicazione della condotta punibile;
che l'impugnata ordinanza è nulla per aver omesso di indicare le ragioni per le quali non si è proceduto a contes tazi one imm ediat a pagina 6 di 13 che l'impugnata ordinanza è nulla sotto il profilo dell'erronea indicazione nella rappresent azi one dei fatti;
che la contestata ordinanza di ingiunzione risulta essere invalida anche per l'errata identificazione della norma presuntivamente violata, l'art. 1174 c. 1 del codice della navigazi one, che può ess ere appli cat a solo qualora l a viol azione si a stata elevata i n mat eri a di poli zi a dei porti;
che l'ordinanza impugnata è viziata in quanto non riporta (e quindi riproduce il medesim o vi zio present e nel verbale di contest azi one) il tipo di st rum ent o di misurazione utili zzat o per defini re e dett agli are l a l atitudine e longitudine neces s ari e al fine di calcolare la distanza dell'unità del ricorrente dalla battigia;
che, sul punt o, è errat a l a deduzi one del G.d.p. di Gaet a i n base all a qual e, il ri cors o nel quale espress am ent e si cont esta che la dist anza dell'i mbarcazione dall a batti gia non si a st at a accertata da alcuno strum ento di mi surazi one ma si a st ato el evat o solo sull a base dell a percezione s ensoriale degli Agenti verbali zzanti, debba es sere respinto poi ché l o st ess o verbal e fa fede fino a querela di falso;
che l'impugnata ordinanza è altresì invalida per assenza, in motivazione, degli elementi che hanno portato all'irrogazione della sanzione nella misura superiore al minimo sanzionat ori o;
che l'ordinanza è nulla anche perché erroneamente recita che l'odierno istante non avrebbe, in sede di accert amento dell a presunta vi olazi one, reso alcuna dichi arazione;
che la decisione di primo grado è nulla per violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. , in quant o non ha considerat o amm esse ci rcost anze che, di et ro specific a eccezione della ricorrente, non ha contestato l'Ente resistente;
che l a costi tuzione di controparte in prim o grado è risult at a t ardiva ex art. 416 c.p.c. con conseguent e decadenza dall a produzi one documentale;
che l a resist ente ha preso posi zi one solo su alcuni motivi di ri corso, dovendo rit enersi com e amm ess i i fatti non specificam ent e contestat i.
Ha concluso chiedendo: “Voglia l'adito Tribunale di Cassino, in accoglimento del presente appello, così provvedere: a) previa sospensione dell'esecuzione, sussistendo
l'elemento del fumus boni iuris per evitare pregiudizio all'istante, in accoglimento di tutte l e conclusi oni già rass egnat e i n pri me cure e che qui si abbiano per integral ment e ripet ute e t ras crit te, rit enere complet amente f ondat i i mot ivi es posti con il presente gravame;
b) i n riforma dell a sentenza i mpugnata, accogli er e la
pagina 7 di 13 domanda introduttiva e per l'effetto accertare e dichiarare nulla l'ordinanza di ingiunzione n. 477/15 e il prodromi co Verbale di Illecit o Ammi nistrati vo n. 15/ 2015 del 3.9.2015 elevato dai Militari dell'Ufficio Locale Marittimo di Formia, e per
l'effetto disporre l'archiviazione del procedimento amministrativo, con condanna dell'Autorità al pagamento delle spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio, anti cipate dal sot tos critt o procurat ore antistat ario;
d) sol o in via subordi nata, nel denegato caso di non accoglimento dei motivi d'appello, ridurre la sanzione pecuniaria, nel minimo sanzionatorio, a quella di cui all'art. 1174, comma 2, per i moti vi sopra s pecif icati”.
La di ha fatt o pervenire i n giudi zi o una propri a m emoria Controparte_1 CP_1
di cost ituzione e ri spos ta, che tuttavi a, in assenza dell a rappresent anza dell'Avvocatura di Stato, ai sensi di legge, non è idonea a ritenerla costituita ritualm ent e in giudi zio.
Ed infatti con verbale d'udienza del 06.12.2023 questo giudice, rilevato che in tema di sanzioni ammini st rat ive, i n bas e a quanto prevede l'art. 23 dell a legge n. 689 del
1981, il ricorso i n opposi zi one ad ordinanza -ingi unzione ed i l pedissequo decreto di fissazione di udi enza devono es sere notifi cati all'aut ori tà ammini strati va che ha em esso il provvedi ment o opposto, in quanto dot at a di una specifi ca aut onomia funzionale all'i rrogazione dell a s anzione e qui ndi l egittim at a a resist ere all'azi one intrapresa dall 'ingiunto, si cché ove dett a autorit à si a un'amm inist razione dell o St ato, si det ermina una deroga all a norm a del l'art. 11 r.d. 30 ot tobre 1933 n. 1611 s ulla noti ficazione degli atti press o l'Avvocatura dello St at o. (C ass S ez. 2, Sentenza n.
16774 del 16/ 07/ 2010); ril evato t utt avi a che l a facoltà di avval ersi di funzi onari del egati , con riguardo all e sanzioni em esse dell e ammi nist razioni st at ali, è li mitat a al solo giudizi o di pri mo grado, ment re i n grado di appello trovano applicazione l e norm e generali in m at eri a di rappresent anza e difesa da part e dell 'Avvocatura dello
Stato, ai sensi dell 'art . 11, comm a 1, r.d. n. 1611 del 1933, nel t est o m odi fi cato dall 'art. 1 l. n. 260 del 1958; ed invero sul punto l a C ort e di Cassazione sez. 6 2, con l' Ordinanza del 12/06/2018 ha stabilito che : “in tema di opposizione a sanzione amminist rat iva per viol azione del codi ce della st rada, la facolt à concessa all'ammi nist razi one resist ent e, i n deroga alla discipli na ordinari a, di avval ers i di funzionari apposit am ent e del egat i, è limit at a al solo giudi zio di primo grado, m ent re, per quel li successi vi, t rovano appl icazione le norm e generali in m at eria di pagina 8 di 13 rappresent anza e di fes a da part e dell'Avvocat ura del lo St at o, ai sensi dell 'art. 11, comm a 1, r.d. n. 1611 del 1933, nel t est o modi ficat o dall'art. 1 l. n. 260 del 1958, con la conseguenza che la noti fi ca dell'appello cont ro l a sentenza di prim e cure deve essere effettuata, a pena di nullità, presso la suddetta Avvocatura dello Stato.”; rit enut a per t ali ragi oni l a nul lit à dell a noti fica del ri corso in appell o effettuat a nei confront i dell a in Controparte_1 luogo dell'Avvocatura di Stato;
ha dichiarato la nullità della notifica dell'atto di cit azione in appello e fis sa nuova udienza di comparizi one, onerando part e appell ant e di provvedere alla notifica all'Avvocatura di Stato dell'atto di appello nei termini e secondo le modalit à di l egge.
Nonostante rituale notifica, l'Avvocatura di Stato non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 17.04.2024.
In via preliminare deve rilevarsi la tempestività dell'appello, che risulta depositato nel fasci colo t el emat ico in dat a 16.08.2018.
Tanto premesso, l'appello è infondato e va rigettato per i motivi che seguono.
In via preliminare deve rilevarsi la legittimità della notifica dell'ordinanza ingiunzione da parte della a mezzo pec alla Cooperativa mare Controparte_1 Parte_1
in quanto proprietario della motobarca e dunque obbligato in solido con il conducente. Pt_1
In ordine ai requisiti richiesti per la validità della notifica a mezzo pec deve essere osservato che la notificazione delle ordinanze ingiunzioni ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981 può avvenire direttamente da parte della P.A. a mezzo pec, senza che possa farsi riferimento alla necessità del rispetto anche delle formalità previste dalla legge n. 53/1994, che attiene alla diversa ipotesi di notifiche eseguite direttamente dagli avvocati (cfr Cassazione civile n. 28829/2020).
Deve, altresì, argomentarsi l'assoluta irrilevanza delle contestazioni alla notifica a mezzo pec che si limitano a lamentarne l'irritualità perché sostitutiva della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario o per carenza di un'attestazione di conformità od altri requisiti formali previsti invece per gli atti del processo civile, in quanto inapplicabili ad un atto amministrativo e comunque in assenza di deduzioni in ordine alla violazione del diritto di difesa che ne sarebbe in concreto scaturita, come confermato dall'arresto di Cassazione Civile SSUU n. 20685/2018.
Dave, inoltre, essere osservato che dalla documentazione prodotta sin dal primo grado di giudizio dalla resistente (cfr. documento allegato n. 1 del fascicolo di parte resistente) emerge la Controparte_1
rituale intervenuta notifica anche del processo verbale di accertamento e contestazione di infrazione n.
15/2015, che reca in calce la sottoscrizione per avvenuta notifica del trasgressore-conducente della pagina 9 di 13 nonché la sottoscrizione dell'obbligato in solido D'Isanto Francesco, Parte_5
che infatti risulta essere il legale rappresentante della Cooperativa di produzione e lavoro raccolta molluschi di mare a.r.l., come indicato negli atti di causa e nella relativa procura alle liti e la cui sottoscrizione non è mai stata disconosciuta né contestata.
Volgendo al merito delle contestazioni, deve essere osservato che risulta provato dalla documentazione versata in atti che la ha contestato all'odierno appellante la violazione dell'art. 2.3 Controparte_1 dell'Ordinanza di sicurezza balneare n. 29/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Capitaneria di Porto di ai sensi del quale “Nelle zone di mare riservate alla balneazione è vietato CP_1
l'ancoraggio ed il transito di qualsiasi unità, con l'esclusione dei natanti a remi (tipo jole, pattini, sandolini, pedalò, mosconi e simili, non provvisti di motore), salvo l'utilizzo degli appositi corridoi di lancio per raggiungere la costa”, in quanto transitava con la motobarca da pesca nella fascia di mare riservata alla balneazione a circa 100 mt dalla battigia nella zona individuata dalle seguenti coordinate
(latitudine 41°15'.321N – longitudine 013°39'.132E) espressamente indicate nel processo verbale di accertamento e contestazione della violazione n. 15/2015 e nella successiva ordinanza ingiunzione, corrispondente al traverso del lido Pt_4
L'ordinanza, che contiene anche il riferimento alla valutazione degli scritti difensivi fatti pervenire dall'autore della violazione sig. risulta adeguatamente motivata;
nel provvedimento Parte_5
sono espressamente e chiaramente indicati il luogo della violazione contestata, la relativa motivazione e la norma violata, risultando, invece, inconferente il mancato riferimento all'articolo 2.1. della medesima Ordinanza n. 29/2014, per come contestato dall'appellante, in quanto sia nel verbale di contestazione che nell'ordinanza ingiunzione è espressamente indicato che la motobarca si trovava a circa 100 mt dalla battigia. A tale riguardo, deve, inoltre, rilevarsi che, a fronte delle precise coordinate riportate nell'ordinanza e delle fotografie prodotte in primo grado dalla , Controparte_1
raffiguranti il luogo della violazione e dalle quali è visibile il litorale costituito da spiaggia con ombrelloni, non ha trovato, invece, alcun supporto probatorio la deduzione dell'appellante secondo la quale la zona individuata dalle coordinate riportate nel provvedimento impugnato corrisponderebbe alla località Gianola di Formia caratterizzata da scogliere, peraltro dovendo osservarsi che, in ogni caso, anche rispetto agli scogli la zona riservata alla balneazione sarebbe stata comunque di mt 100.
Deve, altresì, essere osservato che alcun rilievo può assumere la contestazione mossa dall'appellante in ordine all'orario in cui sarebbe stata rilevata l'infrazione e a quello della successiva redazione del verbale, in quanto la norma contestata all'odierno appellante non pone alcuna limitazione oraria al divieto per i natanti a motore di ancorarsi o transitare nelle zone di mare riservate alla balneazione. A ben vedere la limitazione temporale invocata dall'appellante a motivo di invalidità della contestazione pagina 10 di 13 è, in realtà, prevista da altra norma della medesima ordinanza n. 29/2014 e riguarda l'esercizio della pesca effettuata con qualsiasi attrezzo che è vietata nella fasce di mare espressamente indicate, durante l'orario di balneazione. Si tratta con tutta evidenza di una violazione diversa da quella contestata all'appellante al quale è stato contestato il semplice fatto che una barca a motore si trovasse in zona riservata alla balneazione, a prescindere dall'eventuale attività dalla stessa svolta ed anzi nel verbale è espressamente indicata la dicitura “non intenta in attività di pesca”.
Deve, inoltre, rilevarsi che nel processo verbale di contestazione della violazione è riportata la dichiarazione del conducente della motobarca, il quale nell'immediatezza dei fatti non ha contestato di trovarsi in zona vietata in quanto riservata alla balneazione, ma ha posto a giustificazione di tale sua collocazione (della cui illegittimità è risultato dunque consapevole) un presunto malfunzionamento del mezzo, del quale, tuttavia non risulta offerta in concreto alcuna prova. Peraltro, lo stesso contravventore ha dichiarato a verbale che poiché era intento a ripristinare un problema al rastrello, non si era avveduto che la corrente stava trascinando la motobarca in zona vietata, in tal modo non escludendo ma anzi ammettendo una sua responsabilità, sia solo per imprudenza e negligenza, nella violazione contestata. Del resto il contravventore né l'odierno appellante hanno mai riferito che il guasto della motobarca fosse tale da impedire un suo allontanamento dalla zona vietata nonostante tutte le manovre possibili e/o che fossero state, per tale motivo, attivate le operazioni per la rimozione del mezzo.
Deve ritenersi altrettanto infondata la doglianza dell'appellante in ordine alla norma sanzionatoria applicata, ovvero l'art. 1174 c. 1 del Codice della Navigazione, dovendo a tale riguardo rilevare che l'ordinanza n. 29/2014 della rientra nel novero delle norme di polizia marittima Controparte_1 che, essendo destinata a tutelare la sicurezza balneare. Detta ordinanza all'art. 10, per quanto afferisce alle sanzioni da applicare per l'ipotesi di violazione delle disposizioni in essa contenute, rimanda espressamente ad alcuni articoli del Codice della Navigazione, tra cui l'art. 1174. Detta norma rubricata
“Inosservanza di norme di polizia”, al comma 1 nel punire “Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aeroporti” costituisce una norma cd. “in bianco” che rimanda con riguardo al contenuto precettivo ad un provvedimento amministrativo, rappresentato nel caso di specie dall'ordinanza della che pone in essere una serie di prescrizioni a garanzia della Controparte_1
pubblica sicurezza.
Ritenuto che nel caso di specie la violazione contestata all'appellante è sicuramente posta a tutela della sicurezza dei bagnanti, per come nella stessa espressamente indicato, la relativa violazione deve ritenersi sanzionabile con il ricorso all'art. 1174 cod. nav.
pagina 11 di 13 Deve ritenersi, altresì, congrua la sanzione in concreto applicata al caso di specie, ovvero la sanzione pecuniaria di € 2.064,00 trattandosi di importo di poco superiore al minimo edittale di € 1.032,00 e comunque ampiamente contenuto entro il massimo della pena pari a € 6.197,00, in considerazione della circostanza che al momento dell'accertamento della violazione la motobarca del ricorrente si trovava ampiamente entro la zona vietata destinata alla balneazione, a circa 100 metri dalla battigia laddove il limite era invece di metri 200.
Deve, infine, essere rilevato che non può accedersi alla tesi dell'appellante che fa discendere dalla asserita mancata puntuale contestazione di alcuni motivi di appello la conseguenza della loro tacita ammissione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., trattandosi di principio non applicabile nei confronti della parte rimasta contumace, com'è appunto il caso di specie, essendo ben noto che contumacia non equivale a non contestazione, restando fermo sulla parte appellante l'onere della prova delle circostanze addotte.
Per tali motivi l'appello deve essere rigettato.
Nulla sulle spese nei confronti della parte convenuta appellata essendo la stessa rimasta contumace (cfr
Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 12897/19 del 15.05.2019; Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011
“la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto).
Il rigetto dell'impugnazione comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.
115/2002 secondo il quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n.
3503/2018, relativa all'appello avverso la sentenza n. 3714/2017 del Giudice di Pace di come CP_1
innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la contumacia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1
pagina 12 di 13 2. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado n. 3714/2017 emessa dal Giudice di Pace di e conferma l'ordinanza-ingiunzione n. 477/15 del Ministero delle Infrastrutture e dei CP_1
Trasporti – Capitaneria di Porto di CP_1
3. nulla per le spese nei confronti dell'appellato contumace;
4. si dà atto della sussistenza dei presupposti per fare applicazione della previsione di cui all' art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 nei confronti dell'appellante.
Cassino 02.04.2025
Il giudice dott.ssa Sara Lanzetta
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