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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 9303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9303 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 17097 R.G. per l'anno 2025 TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall'Avv. Pasquale Fuschino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla via San Tommaso d'Aquino n.36;
- opponente CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_1
37875/7313);
- opposto- Oggetto: opposizione ad ATP per assegno d'invalidità civile FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 11.07.2025 il sig. , dopo tempestivo Parte_1 dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario previsto ex lege per l'assegno d'invalidità civile. Svolte contestazioni in ordine alla relazione peritale, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa o dalla data diversa data ritenuta di giustizia in base alle risultanze di causa, con conseguentemente condanna al pagamento di tutti i ratei maturati e maturandi a titolo di assegno di invalidità civile, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo. Con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario. Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso ricorso CP_1 nonché l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per il rigetto. Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, viste le note di trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione è stata decisa mediante la presente sentenza. Il ricorso non merita accoglimento.
1 Parte ricorrente ha contestato la CTU della Dott.ssa , reputando incompleto Per_2 il parere medico legale. In particolare, ha lamentato che per la BPCO, l'ausiliare ha dimenticato di riportare l'effettivo grado d'invalidità di tale patologia accertata, sicchè, per analogia il codice da applicare secondo le tabelle sarebbe il 6407, con una percentuale del 45%. Quanto al quadro osteoarticolare, caratterizzato da spondiloartrosi particolarmente localizzata a carico del tratto lombosacrale della colonna, ha sostenuto che si potrebbe attribuire una riduzione della capacità lavorativa del 31%, come previsto dal codice 7010, per analogia. Le contestazioni sono prive di pregio poiché svalutano l'esame obiettivo eseguito dal CTU, pur non confutandolo in alcun modo, prospettando che l'ausiliare avrebbe dovuto, sulla base di evidenze documentali, riconoscere l'invalidità in una diversa pee prestazioni. L'ausiliare nominato dal Giudice, Dott.ssa , ha accertato che il ricorrente è Per_2 affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente: Sindrome di DA, discopatia cervicolombare a scarso impatto funzionale BPCO, sindrome ansioso depressiva quantificando la percentuale d'invalidità al 67%, dalla domanda amministrativa. Il CTU ha precisato che: “Certamente la malattia piu' importante della quale è affetto il ricorrente è la Sindrome di DA , patologia genetica che può causare alterazioni del ritmo cardiaco e, in alcuni casi, morte improvvisa, anche in soggetti apparentemente sani, caratterizzata da un aumento del rischio di aritmie ventricolari, come la tachicardia ventricolare e la fibrillazione ventricolare. Infatti per episodio sincopale, il ricorrente si ricoverava nel 2021 presso l'Ospedale di Nocera e veniva sottoposto ad impianto di ICD . Nel 2023 deiscenza della tasca di alloggiamento ICD con estrusione dell'ICD per almeno 1/3 ,per cui veniva sottoposto presso l'Ospedale dei Colli ,dopo accertamenti clinici e di laboratorio a reimpianto dell'ICD in regione ascellare ed in posizione marginosternale sinistra;
allo stato attuale buona la funzionalità cardiaca in toto riscontrata all'ecocardiogramma (FE 60 % ) ,presenza di cicatrice chirurgica in sede ascellare sinistra e sottoclaveare sinistra ben cicatrizzata ,nella norma la pressione arteriosa riscontrata in sede di accesso peritale . Obiettivamente il ricorrente non presenta cianosi né dispnea né edemi declivi ,buona a funzionalità del cuore in toto;
valutata con cod 9201,in considerazione del buon equilibrio emodinamico ,la sindrome di DA ,in soggetto nel quale non si sono verificati post impianto di ICD eventi aritmici ,può essere percentualizzata nella misura del 25% . In sede di ricovero (a maggio 2023 ) presso l'Ospedale dei Colli per l'intervento di riposizionamento dell' ICD ,prima manifestazione di alterazioni comportamentali (comportamenti incongrui ,verbalmente aggressivi ) ,al momento non necessitanti di terapia farmacologica : Ad ottobre 2023 invece veniva fatta diagnosi presso il distretto di appartenenza di disturbo depressivo moderato/severo con aggressività immotivata e prescritta terapia farmacologica (cod 2205 .25% ) Come da visita pneumologica ,il ricorrente, forte tabagista ed esposto ad inalazione professionale di fumi e vapori è affetto da episodi di bronchite cronica in terapia farmacologica, ma non in
2 ossigenoterapia, per BPCO di grado elevato (cod 6003 :30% )ad impatto funzionale medio-lieve :non presente cianosi né dispnea ,non compromissione funzionale a livello cardiologico da ipertensione polmonare. Valore subliminare assume la discopatia cervicale e lombare a scarso impatto funzionale ( cod 7008 :12% )”. Diversamente da quanto affermato dal ricorrente, il CTU ha riportato nelle conclusioni il grado effettivo d'invalidità della , valutandolo nella misura del Pt_2
30%. Le contestazioni di parte ricorrente non spiegano per quale ragione è errata la valutazione del CTU e nel proporre un diverso codice con diversa valutazione si limita ad affermare che lo applica “per analogia” senza soffermarsi sulle ragioni di tale computo.Nè a diversa conclusione può arrivarsi in considerazione che in base alla relazione di struttura pubblica del 31.10.2023 – Distretto 25 ASL NA 1 il periziando” è in terapia con Foster 200 e Bretaris”. Del resto , nel replicare alle osservazioni mosse alla bozza inviata , la dott. Per_2 ha puntualizzato “che il ricorrente presenta una discopatia che funzionalmente non incide in maniera rilevante ,discopatia per la quale, come si può ben desumere dalla documentazione medica acclusa alla produzione peritale ,non è in terapia farmacologica e/o fisioterapia e per la quale sembra non abbia fatto ricorso a consigli e prescrizioni di ortopedici o fisiatri . Si ribadisce che il ricorrente in sede di accesso peritale non ha mostrato alcun deficit funzionale a carico del rachide ,degli arti superiori ed inferiori . Quanto alla BPCO, il CTU ha specificato che per la patologia da cui è affetto il ricorrente “è sufficiente la terapia farmacologica a mantenere un buon equilibrio a carico dell'apparato respiratorio ,tale cioè da consentire non solo una buona funzionalità respiratoria senza ricorrere ad ossigenoterapia ma tale da non influire anche sulla funzionalità cardiaca . Dal punto di vista funzionale ,dunque ,la bronchite cronica non è responsabile né di difficoltà respiratoria (dispnea ),né di episodi di cianosi” . Non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. Al più potrebbe sostenersi che parte ricorrente insista in un mero dissenso diagnostico ma non certamente in una contestazione sulle risultanze mediche contenute nella relazione peritale sulle quali non hanno incidenza alcuna le certificazioni successivamente prodotte. Sul punto Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517 insegna: “Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza
3 medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.)”. Le affermazioni del ricorrente in merito all'operato del CTU si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale rivendicata, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente. Pertanto, la domanda, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente, rigettata. La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c. Per lo stesso motivo, le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi. Napoli, lì 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
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, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall'Avv. Pasquale Fuschino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla via San Tommaso d'Aquino n.36;
- opponente CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_1
37875/7313);
- opposto- Oggetto: opposizione ad ATP per assegno d'invalidità civile FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 11.07.2025 il sig. , dopo tempestivo Parte_1 dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario previsto ex lege per l'assegno d'invalidità civile. Svolte contestazioni in ordine alla relazione peritale, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa o dalla data diversa data ritenuta di giustizia in base alle risultanze di causa, con conseguentemente condanna al pagamento di tutti i ratei maturati e maturandi a titolo di assegno di invalidità civile, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo. Con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario. Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso ricorso CP_1 nonché l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per il rigetto. Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, viste le note di trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione è stata decisa mediante la presente sentenza. Il ricorso non merita accoglimento.
1 Parte ricorrente ha contestato la CTU della Dott.ssa , reputando incompleto Per_2 il parere medico legale. In particolare, ha lamentato che per la BPCO, l'ausiliare ha dimenticato di riportare l'effettivo grado d'invalidità di tale patologia accertata, sicchè, per analogia il codice da applicare secondo le tabelle sarebbe il 6407, con una percentuale del 45%. Quanto al quadro osteoarticolare, caratterizzato da spondiloartrosi particolarmente localizzata a carico del tratto lombosacrale della colonna, ha sostenuto che si potrebbe attribuire una riduzione della capacità lavorativa del 31%, come previsto dal codice 7010, per analogia. Le contestazioni sono prive di pregio poiché svalutano l'esame obiettivo eseguito dal CTU, pur non confutandolo in alcun modo, prospettando che l'ausiliare avrebbe dovuto, sulla base di evidenze documentali, riconoscere l'invalidità in una diversa pee prestazioni. L'ausiliare nominato dal Giudice, Dott.ssa , ha accertato che il ricorrente è Per_2 affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente: Sindrome di DA, discopatia cervicolombare a scarso impatto funzionale BPCO, sindrome ansioso depressiva quantificando la percentuale d'invalidità al 67%, dalla domanda amministrativa. Il CTU ha precisato che: “Certamente la malattia piu' importante della quale è affetto il ricorrente è la Sindrome di DA , patologia genetica che può causare alterazioni del ritmo cardiaco e, in alcuni casi, morte improvvisa, anche in soggetti apparentemente sani, caratterizzata da un aumento del rischio di aritmie ventricolari, come la tachicardia ventricolare e la fibrillazione ventricolare. Infatti per episodio sincopale, il ricorrente si ricoverava nel 2021 presso l'Ospedale di Nocera e veniva sottoposto ad impianto di ICD . Nel 2023 deiscenza della tasca di alloggiamento ICD con estrusione dell'ICD per almeno 1/3 ,per cui veniva sottoposto presso l'Ospedale dei Colli ,dopo accertamenti clinici e di laboratorio a reimpianto dell'ICD in regione ascellare ed in posizione marginosternale sinistra;
allo stato attuale buona la funzionalità cardiaca in toto riscontrata all'ecocardiogramma (FE 60 % ) ,presenza di cicatrice chirurgica in sede ascellare sinistra e sottoclaveare sinistra ben cicatrizzata ,nella norma la pressione arteriosa riscontrata in sede di accesso peritale . Obiettivamente il ricorrente non presenta cianosi né dispnea né edemi declivi ,buona a funzionalità del cuore in toto;
valutata con cod 9201,in considerazione del buon equilibrio emodinamico ,la sindrome di DA ,in soggetto nel quale non si sono verificati post impianto di ICD eventi aritmici ,può essere percentualizzata nella misura del 25% . In sede di ricovero (a maggio 2023 ) presso l'Ospedale dei Colli per l'intervento di riposizionamento dell' ICD ,prima manifestazione di alterazioni comportamentali (comportamenti incongrui ,verbalmente aggressivi ) ,al momento non necessitanti di terapia farmacologica : Ad ottobre 2023 invece veniva fatta diagnosi presso il distretto di appartenenza di disturbo depressivo moderato/severo con aggressività immotivata e prescritta terapia farmacologica (cod 2205 .25% ) Come da visita pneumologica ,il ricorrente, forte tabagista ed esposto ad inalazione professionale di fumi e vapori è affetto da episodi di bronchite cronica in terapia farmacologica, ma non in
2 ossigenoterapia, per BPCO di grado elevato (cod 6003 :30% )ad impatto funzionale medio-lieve :non presente cianosi né dispnea ,non compromissione funzionale a livello cardiologico da ipertensione polmonare. Valore subliminare assume la discopatia cervicale e lombare a scarso impatto funzionale ( cod 7008 :12% )”. Diversamente da quanto affermato dal ricorrente, il CTU ha riportato nelle conclusioni il grado effettivo d'invalidità della , valutandolo nella misura del Pt_2
30%. Le contestazioni di parte ricorrente non spiegano per quale ragione è errata la valutazione del CTU e nel proporre un diverso codice con diversa valutazione si limita ad affermare che lo applica “per analogia” senza soffermarsi sulle ragioni di tale computo.Nè a diversa conclusione può arrivarsi in considerazione che in base alla relazione di struttura pubblica del 31.10.2023 – Distretto 25 ASL NA 1 il periziando” è in terapia con Foster 200 e Bretaris”. Del resto , nel replicare alle osservazioni mosse alla bozza inviata , la dott. Per_2 ha puntualizzato “che il ricorrente presenta una discopatia che funzionalmente non incide in maniera rilevante ,discopatia per la quale, come si può ben desumere dalla documentazione medica acclusa alla produzione peritale ,non è in terapia farmacologica e/o fisioterapia e per la quale sembra non abbia fatto ricorso a consigli e prescrizioni di ortopedici o fisiatri . Si ribadisce che il ricorrente in sede di accesso peritale non ha mostrato alcun deficit funzionale a carico del rachide ,degli arti superiori ed inferiori . Quanto alla BPCO, il CTU ha specificato che per la patologia da cui è affetto il ricorrente “è sufficiente la terapia farmacologica a mantenere un buon equilibrio a carico dell'apparato respiratorio ,tale cioè da consentire non solo una buona funzionalità respiratoria senza ricorrere ad ossigenoterapia ma tale da non influire anche sulla funzionalità cardiaca . Dal punto di vista funzionale ,dunque ,la bronchite cronica non è responsabile né di difficoltà respiratoria (dispnea ),né di episodi di cianosi” . Non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. Al più potrebbe sostenersi che parte ricorrente insista in un mero dissenso diagnostico ma non certamente in una contestazione sulle risultanze mediche contenute nella relazione peritale sulle quali non hanno incidenza alcuna le certificazioni successivamente prodotte. Sul punto Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517 insegna: “Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza
3 medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.)”. Le affermazioni del ricorrente in merito all'operato del CTU si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale rivendicata, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente. Pertanto, la domanda, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente, rigettata. La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c. Per lo stesso motivo, le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi. Napoli, lì 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
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