CA
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 3601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3601 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa AT CA Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 105/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 4/11/2025, vertente
TRA
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Manuela Scerpa (Cod. Fisc. ; C.F._1
E PEC: oma e presso la stessa Emai_1 Email_2 CP_1 elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in
Via del Tempio di Giove, n. 21 - 00186 Pt_1
Appellante
E
1 , nata a [...] [...] e residente a [...] (c.f. ), elettivamente Pt_1 C.F._2 domiciliata in via Ennio Quirino Visconti n. 20 presso lo studio Pt_1 dell'Avv. Maurizio Riommi (c.f. , che la C.F._3 rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Roberto
Muzi ) C.F._4 Email_4 ovvero Email_5
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
10621/2021 pubblicata il 16.12.2021.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“… riformare, per i motivi e nelle forme meglio descritte nel corpo del presente atto di appello, la sentenza resa dal Tribunale di Roma,
Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Canè n.10621/2021 nel giudizio
n.r.g. 4288/2021, depositata il 16.12.2021, e per l'effetto, rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, con piena vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata:
“IN VIA PRINCIPALE Rigettare l'appello proposto da per Parte_1 tutte le ragioni sopra esposte o per quelle diverse che l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita vorrà indicare con conferma della sentenza impugnata.
IN VIA SUBORDINATA Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra
a vedersi riconosciuta la complessiva somma di €. Controparte_2
10.212,96 a titolo di sorte dovuta in esecuzione della sentenza n.
3004/2016 della Corte d'Appello di Roma oltre interessi e rivalutazione
2 monetaria dal deposito della sentenza fino al saldo. Con il favore delle spese legali per il presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha adito il Tribunale di Roma – Sez. Lavoro Controparte_2 impugnando quattro contratti lavorativi stipulati tra la stessa, in qualità di “Educatore asilo nido” e , al fine di veder dichiarata Parte_1
l'illegittimità dei termini apposti da a tali plurimi e Parte_1 successivi contratti;
in particolari i suddetti contratti a termine si riferivano ai periodi dal 14.12.2007 al 14.12.2007, dal 18.12.2007 al
18.12.2007, dal 20.2.2008 al 20.2.2008, dal 28.11.2008 al
28.11.2008.
Con sentenza n. 3004 del 9.6.2016 la Corte di appello di Roma sez. lav., in riforma della sentenza del Tribunale, ha riconosciuto l'illegittimità dell'apposizione del termine ai suddetti contratti, con conseguente condanna di al pagamento dell'indennità Parte_1 ex art. 32 comma 5 l. 183/2010 pari a 12 mensilità, oltre rivalutazione e interessi.
poneva in esecuzione la sentenza, adottando Controparte_2 quale parametro di quantificazione per l'indennizzo il tabellare lordo mensile previsto dal CCNL di riferimento, addizionando il rateo della tredicesima mensilità e moltiplicandolo per 12 mensilità, per un ammontare pari a euro 20.425,92.
Successivamente la stessa ha intrapreso azione esecutiva.
Ha proposto opposizione all'esecuzione , contestando gli Parte_1 importi dovuti. In particolare, è stato censurato il riferimento al tabellare mensile astratto quale base di calcolo dell'indennizzo, ritenendo che – di converso – nella fattispecie in esame si dovesse far riferimento all'ultima retribuzione globale di fatto effettivamente percepita dalla dipendente rappresentato dalla retribuzione media
3 percepita in un arco apprezzabile di tempo, individuato dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. 276/2003, negli ultimi sei mesi antecedenti la cessazione del rapporto.
Così considerata la voce stipendiale, ad essa si sarebbe poi dovuta aggiungere anche l'indennità di comparto, l'indennità di vacanza contrattuale, l'indennità di docenza, l'indennità di educatore asilo nido e il rateo della tredicesima, arrivando così alla somma di euro 7.182,44.
Tanto considerato, ha chiesto al Giudice dell'esecuzione Parte_1 di sospendere l'esecuzione del pignoramento e di accertare e disporre la riduzione dell'azionato pignoramento.
Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza di sospensione, condannando a provvedere all'assegnazione delle Parte_1 somme richieste da controparte.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10621/2021 del 16.12.2021, non condividendo il criterio di calcolo proposto da , ha Parte_1 rigettato l'opposizione.
Con ricorso depositato in data 13.1.2022 ha interposto Parte_1 appello, censurando la sentenza di prime cure per aver erroneamente proceduto all'individuazione della base di calcolo dell'indennità spettante alla lavoratrice.
Ha resistito al gravame chiedendone il rigetto. Controparte_2
All'udienza odierna all'esito della discussione orale la causa è stata decisa come da dispositivo in calce con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con appello regolarmente notificato, impugna la Parte_1 sentenza del giudice di prime cure per aver erroneamente ricostruito la nozione di “retribuzione globale di fatto”, che costituisce il parametro di riferimento per la liquidazione del danno riconosciuto alla lavoratrice.
4 1.1 Come ripercorso in fatto, il titolo giudiziale posto a fondamento dell'esecuzione in discussione nasce dall'impugnativa di quattro contratti a termine di durata giornaliera a tempo part-time intercorsi tra le parti nel periodo tra dicembre 2007 e novembre 2008.
1.2. La sentenza del Tribunale di Roma n. 10621/2021, dichiarata la nullità del termine apposto ai contratti impugnati, ha condannato
[...]
al risarcimento del danno in favore di Pt_1 Controparte_2 liquidando lo stesso a partire dal parametro di cui all'art. 32 comma 5
l. n. 183/2010 e determinandolo, così, in 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
1.3. Parte appellata, mediante precetto ha intimato il pagamento di complessivi euro 20.425,92, prendendo a riferimento la retribuzione globale di fatto mensile per come prevista dal contratto collettivo di riferimento (euro 1571,22), sommandovi il rateo di tredicesima mensilità (euro 130,94) e moltiplicando il fattore così ottenuto per 12 mensilità; a ciò vengono poi aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria per un totale di euro 20.425,92.
1.4. Con l'appello in esame viene in discussione il criterio di quantificazione della “ultima retribuzione globale di fatto”: difatti, la lavoratrice ha rivendicato l'importo per come sopra quantificato, mentre parte appellante assume che questo vada calcolato con riguardo alla retribuzione media percepita dal lavoratore in un arco apprezzabile di tempo, individuato dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 276/2003, negli ultimi sei mesi antecedenti la cessazione del rapporto (parametro mediato dalla normativa in materia di lavoro a carattere periodico).
1.5. Ad avviso di questa Corte l'“ultima retribuzione globale di fatto” - cui fa riferimento il titolo esecutivo - deve essere individuata in quella prevista in astratto dall'ultimo contratto di lavoro stipulato, il quale, nel caso di specie, è un contratto a tempo parziale al 50%. Tale interpretazione risulta conforme al principio di diritto secondo cui il
5 parametro di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 (ora trasfuso nell'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015), da assumere ai fini della quantificazione del danno derivante dal c.d. illecito eurounitario per reiterazione abusiva di contratti a termine, deve essere riferito alla retribuzione corrispondente al livello formale di inquadramento spettante al lavoratore al momento della maturazione della fattispecie di illecito.
Ne consegue che tale parametro deve necessariamente considerare anche la riduzione oraria pattuita, in quanto elemento determinante ai fini della definizione della retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore al momento in cui l'illecito si è verificato.
1.6. Da quanto esposto consegue il riconoscimento del diritto di credito della lavoratrice nei confronti di capitale a titolo di danno Pt_1 eurounitario da quantificarsi in euro 10.212,96 dovendo tener conto della riduzione oraria del cinquanta percento.
2. In conclusione, l'appello deve essere parzialmente accolto con parziale riforma della sentenza impugnata.
3. Le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, sono compensate in ragione della metà, in dipendenza della parziale reciproca soccombenza e poste a carico di par la parte Parte_1 residua.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata condanna al pagamento in favore Parte_1 di della minor somma pari ad euro 10.212,96, oltre Controparte_2 accessori, ex art 429 c.p.c.
- compensa in ragione della metà le spese del doppio grado, liquidate in complessivi euro 2.000,00 per il primo grado e in complessivi euro
2284 quanto al giudizio di appello, ponendo a carico di Parte_1
6 la parte residua, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
Roma, 4.11.2025
Il Presidente Estensore
AT CA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa AT CA Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 105/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 4/11/2025, vertente
TRA
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Manuela Scerpa (Cod. Fisc. ; C.F._1
E PEC: oma e presso la stessa Emai_1 Email_2 CP_1 elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in
Via del Tempio di Giove, n. 21 - 00186 Pt_1
Appellante
E
1 , nata a [...] [...] e residente a [...] (c.f. ), elettivamente Pt_1 C.F._2 domiciliata in via Ennio Quirino Visconti n. 20 presso lo studio Pt_1 dell'Avv. Maurizio Riommi (c.f. , che la C.F._3 rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Roberto
Muzi ) C.F._4 Email_4 ovvero Email_5
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
10621/2021 pubblicata il 16.12.2021.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“… riformare, per i motivi e nelle forme meglio descritte nel corpo del presente atto di appello, la sentenza resa dal Tribunale di Roma,
Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Canè n.10621/2021 nel giudizio
n.r.g. 4288/2021, depositata il 16.12.2021, e per l'effetto, rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, con piena vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata:
“IN VIA PRINCIPALE Rigettare l'appello proposto da per Parte_1 tutte le ragioni sopra esposte o per quelle diverse che l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita vorrà indicare con conferma della sentenza impugnata.
IN VIA SUBORDINATA Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra
a vedersi riconosciuta la complessiva somma di €. Controparte_2
10.212,96 a titolo di sorte dovuta in esecuzione della sentenza n.
3004/2016 della Corte d'Appello di Roma oltre interessi e rivalutazione
2 monetaria dal deposito della sentenza fino al saldo. Con il favore delle spese legali per il presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha adito il Tribunale di Roma – Sez. Lavoro Controparte_2 impugnando quattro contratti lavorativi stipulati tra la stessa, in qualità di “Educatore asilo nido” e , al fine di veder dichiarata Parte_1
l'illegittimità dei termini apposti da a tali plurimi e Parte_1 successivi contratti;
in particolari i suddetti contratti a termine si riferivano ai periodi dal 14.12.2007 al 14.12.2007, dal 18.12.2007 al
18.12.2007, dal 20.2.2008 al 20.2.2008, dal 28.11.2008 al
28.11.2008.
Con sentenza n. 3004 del 9.6.2016 la Corte di appello di Roma sez. lav., in riforma della sentenza del Tribunale, ha riconosciuto l'illegittimità dell'apposizione del termine ai suddetti contratti, con conseguente condanna di al pagamento dell'indennità Parte_1 ex art. 32 comma 5 l. 183/2010 pari a 12 mensilità, oltre rivalutazione e interessi.
poneva in esecuzione la sentenza, adottando Controparte_2 quale parametro di quantificazione per l'indennizzo il tabellare lordo mensile previsto dal CCNL di riferimento, addizionando il rateo della tredicesima mensilità e moltiplicandolo per 12 mensilità, per un ammontare pari a euro 20.425,92.
Successivamente la stessa ha intrapreso azione esecutiva.
Ha proposto opposizione all'esecuzione , contestando gli Parte_1 importi dovuti. In particolare, è stato censurato il riferimento al tabellare mensile astratto quale base di calcolo dell'indennizzo, ritenendo che – di converso – nella fattispecie in esame si dovesse far riferimento all'ultima retribuzione globale di fatto effettivamente percepita dalla dipendente rappresentato dalla retribuzione media
3 percepita in un arco apprezzabile di tempo, individuato dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. 276/2003, negli ultimi sei mesi antecedenti la cessazione del rapporto.
Così considerata la voce stipendiale, ad essa si sarebbe poi dovuta aggiungere anche l'indennità di comparto, l'indennità di vacanza contrattuale, l'indennità di docenza, l'indennità di educatore asilo nido e il rateo della tredicesima, arrivando così alla somma di euro 7.182,44.
Tanto considerato, ha chiesto al Giudice dell'esecuzione Parte_1 di sospendere l'esecuzione del pignoramento e di accertare e disporre la riduzione dell'azionato pignoramento.
Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza di sospensione, condannando a provvedere all'assegnazione delle Parte_1 somme richieste da controparte.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10621/2021 del 16.12.2021, non condividendo il criterio di calcolo proposto da , ha Parte_1 rigettato l'opposizione.
Con ricorso depositato in data 13.1.2022 ha interposto Parte_1 appello, censurando la sentenza di prime cure per aver erroneamente proceduto all'individuazione della base di calcolo dell'indennità spettante alla lavoratrice.
Ha resistito al gravame chiedendone il rigetto. Controparte_2
All'udienza odierna all'esito della discussione orale la causa è stata decisa come da dispositivo in calce con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con appello regolarmente notificato, impugna la Parte_1 sentenza del giudice di prime cure per aver erroneamente ricostruito la nozione di “retribuzione globale di fatto”, che costituisce il parametro di riferimento per la liquidazione del danno riconosciuto alla lavoratrice.
4 1.1 Come ripercorso in fatto, il titolo giudiziale posto a fondamento dell'esecuzione in discussione nasce dall'impugnativa di quattro contratti a termine di durata giornaliera a tempo part-time intercorsi tra le parti nel periodo tra dicembre 2007 e novembre 2008.
1.2. La sentenza del Tribunale di Roma n. 10621/2021, dichiarata la nullità del termine apposto ai contratti impugnati, ha condannato
[...]
al risarcimento del danno in favore di Pt_1 Controparte_2 liquidando lo stesso a partire dal parametro di cui all'art. 32 comma 5
l. n. 183/2010 e determinandolo, così, in 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
1.3. Parte appellata, mediante precetto ha intimato il pagamento di complessivi euro 20.425,92, prendendo a riferimento la retribuzione globale di fatto mensile per come prevista dal contratto collettivo di riferimento (euro 1571,22), sommandovi il rateo di tredicesima mensilità (euro 130,94) e moltiplicando il fattore così ottenuto per 12 mensilità; a ciò vengono poi aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria per un totale di euro 20.425,92.
1.4. Con l'appello in esame viene in discussione il criterio di quantificazione della “ultima retribuzione globale di fatto”: difatti, la lavoratrice ha rivendicato l'importo per come sopra quantificato, mentre parte appellante assume che questo vada calcolato con riguardo alla retribuzione media percepita dal lavoratore in un arco apprezzabile di tempo, individuato dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 276/2003, negli ultimi sei mesi antecedenti la cessazione del rapporto (parametro mediato dalla normativa in materia di lavoro a carattere periodico).
1.5. Ad avviso di questa Corte l'“ultima retribuzione globale di fatto” - cui fa riferimento il titolo esecutivo - deve essere individuata in quella prevista in astratto dall'ultimo contratto di lavoro stipulato, il quale, nel caso di specie, è un contratto a tempo parziale al 50%. Tale interpretazione risulta conforme al principio di diritto secondo cui il
5 parametro di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 (ora trasfuso nell'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015), da assumere ai fini della quantificazione del danno derivante dal c.d. illecito eurounitario per reiterazione abusiva di contratti a termine, deve essere riferito alla retribuzione corrispondente al livello formale di inquadramento spettante al lavoratore al momento della maturazione della fattispecie di illecito.
Ne consegue che tale parametro deve necessariamente considerare anche la riduzione oraria pattuita, in quanto elemento determinante ai fini della definizione della retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore al momento in cui l'illecito si è verificato.
1.6. Da quanto esposto consegue il riconoscimento del diritto di credito della lavoratrice nei confronti di capitale a titolo di danno Pt_1 eurounitario da quantificarsi in euro 10.212,96 dovendo tener conto della riduzione oraria del cinquanta percento.
2. In conclusione, l'appello deve essere parzialmente accolto con parziale riforma della sentenza impugnata.
3. Le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, sono compensate in ragione della metà, in dipendenza della parziale reciproca soccombenza e poste a carico di par la parte Parte_1 residua.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata condanna al pagamento in favore Parte_1 di della minor somma pari ad euro 10.212,96, oltre Controparte_2 accessori, ex art 429 c.p.c.
- compensa in ragione della metà le spese del doppio grado, liquidate in complessivi euro 2.000,00 per il primo grado e in complessivi euro
2284 quanto al giudizio di appello, ponendo a carico di Parte_1
6 la parte residua, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
Roma, 4.11.2025
Il Presidente Estensore
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